CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 giugno 2021
Cassazione n. 33110/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Forlì; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricórso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 24 dicembre 2021, il Tribunale di Forlì, in funzione di giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza proposta nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] 2020 quale creditore ipotecario, riconosceva il diritto della medesima di soddisfarsi, fino all'ammontare del proprio credito, sul compendio immobiliare oggetto di sequestro nell'ambito del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], :egale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; questi era stato condannato in ordine ai reati di cui agli art. 5 e 11 del d. Igs. n. 74 del 2000 con sentenza del Tribunale di Forlì del 22 luglio 2016, irrevocabile il 17 dicembre 2020, con la quale era stata altresì ordinata la confisca di quanto in sequestro, limitatamente alla somma di 127.681 euro. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale romagnolo, ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, terza interessata, sollevando un unico motivo, con cui la difesa deduce l'erronea applicazione degli art. 240 e 322 ter cod. pen., premettendo di essere risultata estranea al procedimento penale che aveva coinvoto [OSCURATO:PERSONA], su cui grava ora la confisca imposta con la sentenza. Ciò premesso, la difesa rileva che il Tribunale ha adottato un provvedimento espropriativo in spregio dei principi del contraddittorio e della tutela della proprietà, osservando che la Parrotta non ha mai potuto pienamente esercitare le sue prerogative nel contraddittorio, essendo stato ordinato il suo intervento nel procedimento di esecuzione solo all'udienza del 30 giugno 2021, a giudizi di merito definiti, avendo il Tribunale riconosciuto la proprietà degli immobili in capo alla [OSCURATO:SOCIETA], "riesumando" in favore della banca creditrice il vincolo ipotecario e ordinandone addirittura la vendita all'asta, senza che sia emerso alcun collegamento tra il terzo estraneo e il reato e senza che la Parrella potesse interloquire; né vi era stata alcuna chiamata in correità da parte di [OSCURATO:PERSONA], essenco significativo in tal senso che alcuna revocatoria è intervenuta, nemmeno in sede di fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., per cui la statuizione della confisca è andata a colpire non l'autore del reato, ma un soggetto ad esso estraneo. 3. Con memoria del 14 aprile 2022, la [OSCURATO:PERSONA] 2020 s.r.I., cessionaria dei crediti e dei rapporti derivanti da finanziamenti ipotecari e/o chirografari dall'ex [OSCURATO:SOCIETA]. (tra cui il contratto di mutuo ipotecario stipulato nel 2C05 con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che ha poi venduto nel 2011 gli immobili gravati da ipoteca volontaria iscritta a favore della Banca alla Edilizena s.r.I.) ha chiesto il rigetto del ricorso, ripercorrendo le fasi della vicenda sottesa alla decisione impugnata e ribadendo la legittimità del suo diritto a soddisfare il proprio pacifico credito ipotecario sul cespite oggetto di sequestro penale, trascritto a distanza di anni datiscrizione dell'ipoteca volontaria a tutela del credito.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Prima di soffermarsi sul merito del ricorso, occorre operare una breve ricostruzione dello scenario processuale in cui si inserisce l'odierna vicenda. Dunque, con sentenza n. 7135 del 17 dicembre 2020, depositata il 24 febbraio 2011„ la Terza Sezione Penale della Corte di cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza dell'il gennaio 2019, con cui la Corte di appello di Bologna aveva confermato la decisione del Tribunale di Forlì, con fa quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 5 e 11 del d. 1gs. n. 74 del 2000; nella richiamata sentenza di questa Corte, è stato altresì evidenziato, nella disamina dedicata al reato di cui all'art. 11 del d. 1gs. n. 74 del 2000, che [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della "Stone group", vendette simulatamente una serie di immobili alla società "[OSCURATO:SOCIETA] sr.!.", egalmente rappresentata dalla moglie di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per un importo di 630.000 euro, oltre a iva per 107.400 euro, in modo da rendere in -tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, rilevandosi che, alla data del preliminare di vendita, ossia 1'8 gennaio 2010, [OSCURATO:PERSONA] era ben consapevole delle verifiche fiscali a suo carico, in corso dal 4 novembre 2009. A ciò va aggiunto che, nella fase investigativa, il G.I.P. del Tribunale di Forlì disponeva il sequestro preventivo dei beni immobili indicati nel contratto di vendita simulata stipulato 1'11 maggio 2011 tra [OSCURATO:PERSONA] e la Parrotta, osservando che la "[OSCURATO:SOCIETA]" non poteva essere considerata terza estranea al reato, alla luce del rapporto di coniugio tra l'indagato e la Parrotta, della circostanza che l'operazione negoziale è stata intrapresa dopo l'inizio della verifica fiscale e della omessa indicazione dei cespiti nelle dichiarazioni della società cessionaria. Il decreto di sequestro veniva trascritto il 19 novembre 2013 e, all'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale ordinava la confisca di quanto in sequestro, limitatamente alla somma di euro 127.681, pari al profitto dei reati contestati. È emerso altresì che, con contratto di mutuo ipotecario del 7 gennaio 2005, era stato concesso dal [OSCURATO:SOCIETA] a favore della "Stone group" un mutuo ipotecario per somma di euro 1.400.000, con ipoteca iscritta il 12 gennaio 2005; deve poi precisarsi che la vendita dell'il maggio 2011 della "[OSCURATO:PERSONA]" in favore della "[OSCURATO:SOCIETA]" comprendeva anche gli immobili sottoposti a tale ipoteca. Con contratto del 4 dicembre 2020, la [OSCURATO:PERSONA] 2020 acquistava dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:SOCIETA], un portafoglio di crediti derivanti da finanziamenti, tra cui quello inerente il contratto di mutuo concesso nel 2005 alla [OSCURATO:PERSONA] sr.!., essendosi l'acquirente del cespite ipotecato e poi caduto in sequestro, la [OSCURATO:SOCIETA], resa inadempiente, al pari della coobbligata, agli obblighi scaturenti dal contratto di mutuo, maturando un debito pari a 438.844 euro.Ciò posto, la decisione del giudice dell'esecuzione di riconoscere alla [OSCURATO:PERSONA] 2020 il diritto del creditore ipotecario di soddisfarsi sul compendio immobiliare oggetto di sequestro fino all'ammontare del proprio credito appare immune da censure, stante la buona fede del creditore ipotecario, insita nel fatto che l'iscrizione della ipoteca è avvenuta, nell'ambito di un'operazione bancaria priva di anomalie, circa 6 anni prima rispetto all'emanazione del decreto di sequestro, a nulla rilevando che la cessione dei crediti sia avvenuta in epoca successiva. Sul punto deve infatti richiamarsi la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 1841 del 24/11/2016, dep. 2017, Rv. 269123), riferita alle misure di prevenzione patrimoniale, ma estendibile anche al sequestro finalizzato alla confisca nei reati tributari, secondo cui il riconoscimento di una situazione di affidamento incolpevole del creditore assistito da garanzia preesistente al sequestro non è precluso dal fatto che il medesimo abbia acquistato il diritto in epoca successiva all'adozione del provvedimento ablativo, atteso che la cessione del credito, in qualunque modo avvenuta, determina soltanto la sostituzione del creditore originario, sicché il nuovo creditore subentra nella medesima posizione giuridica del cedente, assumendone sia i diritti che gli oneri e i rischi. Le Sezioni Unite di questa Corte, peraltro, con la sentenza n. 29847 del 31/05/2018, Rv. 272978, hanno precisato che la ricostruzione della cessione del credito quale trasferimento al creditore cessionario delle garanzie reali e di tutti gli accessori del credito implica che il cessionario, subentrando nella stessa posizione giuridica del cedente, assume la titolarità del credito anche nella possiolità di far valere le condizioni, a quel credito afferenti, per l'ammissione dello stesso al riparto in caso di confisca del bene oggetto del diritto di garanzia associato al credito; e fra esse, pertanto, l'anteriorità della costituzione originaria del credito rispetto al sequestro del bene, che ove sussistente permane in capo al cessionario anche laddove lo stesso abbia acquisito il credito successivamente a! sequestro; dunque, al creditore cessionario è consentito provare l'esistenza delle condizioni per l'ammissione del credito garantito anche laddove abbia acquisito lo stesso successivamente al sequestro del bene oggetto della garanzia. 2. A ciò deve solo aggiungersi, quanto alla specifica posizione della legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], che alcuna violazione processuale appare ravvisabile, atteso che la società destinataria della vendita apparente del cespite sequestrato correttamente è stata coinvolta nel procedimento di esecuzione azionato dal creditore ipotecario [OSCURATO:PERSONA] 2020 e ha ivi potuto esercitare le prerogative a lei riconosciute, avendo fornito il giudice dell'esecuzione risposte pertinenti alle doglianze articolate dalla difesa della Parrella, rispetto al tema della carenza di buona fede della medesima nella vicenda, conclusione questa cui, ancor prima, erano già pervenuti il G.I.P. con il decreto di sequestro e poi i giudici che, in sede di merito e di legittimità, hanno definito la posizione di [OSCURATO:PERSONA].E ciò senza considerare che la società di cui era legale rappresentante la moglie di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto e dovuto legittimamente far valere le proprie ragioni nel giudizio di cognizione, ciò in coerenza con l'affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 48126 del 20/07/2017, Rv. 270938), secondo cui, qualora, come nel caso di specie, sia stato disposto il sequestro, il terzo rimasto estraneo al processo, formalmente proprietario del bene già in sequestro, di cui sia stata disposta con sentenza la confisca, può chiedere al giudice della cogniz:one, prima che la pronuncia sia divenuta irrevocabile, la restituzione del bene e„ in caso di diniego, proporre appello dinanzi al Tribunale del riesame. 3. :n conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse della Parrotta deve essere rigettato, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese dei procedimento.