CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 settembre 1964
Cassazione n. 16924/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/09/1964 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/11/1973 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che le censure del primo motivo sono genericamente proposte per ragioni non consentite in relazione alla affermazione di responsabilità con riferimento all'accertata assenza del mezzo confiscato nel luogo di custodia sulla base del diretto accertamento da parte del milite Bello, oltre le dichiarazioni spontanee rese dagli imputati in sede di appello all'udienza del 14 maggio 2021 (v. pg. 6 della sentenza); Ritenuto che il secondo e terzo motivo sono genericamente proposti per non consentite ragioni di fatto in relazione a questioni che - come si desume dal testo delal sentenza - non risultano proposte in appello; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore Il Pre4Iente [OSCURATO:PERSONA] ostanzo e [OSCURATO:PERSONA] . O 2 r‘ Oggi