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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31373/2026

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d'appello di L'Aquilavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello diL’Aquila, in data 9 febbraio 2025, in parziale riforma della sentenza resa dalTribunale di Teramo il 13 novembre 2023, ha confermato l’affermazione diresponsabilità in ordine ai reati di oltraggio a pubblico ufficiale e didanneggiamento, riuniti nel vincolo della continuazione, rideterminando la penanella misura di mesi sei e giorni quindici di reclusione.Al ricorrente si imputa di avere offeso l’onore e il prestigio di [OSCURATO:PERSONA] PaolaBaracchini e di [OSCURATO:PERSONA], agenti di polizia penitenziaria nonché pubbliciufficiali in servizio nella sala colloqui della casa circondariale di Teramo, con leseguenti, testuali espressioni, anche più volte reiterate: «andate ‘affanculoputtane ».2.

Col ricorso si deduce, con un unico motivo, la mancanza di motivazionein relazione all’omessa applicazione alla fattispecie in esame della causa di nonpunibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., potendosi estendere al reato dioltraggio gli effetti della declaratoria di incostituzionalità del divieito diapplicazione di tale disposizione agli artt. 336 e 337 cod. pen., pronunciata dallaCorte costituzionale con sentenza n. 172 del 2025, stante l’analogia dellesituazioni.In subordine si chiede rimettersi la questione di legittimità costituzionaledell'art. 131-bis cod. pen. nella parte in cui vieta l'applicazione della relativacausa di non puniibilità al reato di oltraggio commesso nei confronti di unufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di poliziagiudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni, attesa la rilevanza della questioneai fini della decisione in ordine alla responsabilità dell’imputato.Ed invero, il divieto normativo si pone a sua volta, con riguardo a talereato, in palese contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.La motivazione della sentenza impugnata evoca quali ragioni ostative allaapplicazione della causa di non punibilità:- la norma di divieto di cui all'art. 341-bis, cod. pen., terzo comma, comemodificata dall’art. 7 d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv. in legge 18 dicembre2020, n. 173, vigente alla data dei fatti;- con riguardo al danneggiamento, il difetto del requisito della non abitualità,essendo stato l’imputato già condannato due volte per reati della stessa indole.Quanto al primo profilo, il ricorrente ha denunciato profili di contrastodell’art. 131-bis cod. pen. con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.Viene evocata, al riguardo, la sentenza n. 172 del 2025, con la quale laCorte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis,terzo comma, cod. pen. nella parte in cui non era applicabile agli artt. 336 e 337dello stesso codice.Proprio in ragione di tale pronuncia dovrebbe dubitarsi dellaragionevolezza del persistente limite di operatività della causa di non punibilitàcon riferimento al reato di cui l’imputato deve oggi rispondere.La Corte costituzionale ha individuato un profilo di manifestairragionevolezza nella esclusione della causa di non punibilità in relazione ai reatidi cui agli artt. 336 e 337 cod. pen., posti in essere in danno di un agentepubblico individuale, a fronte della sua applicabilità ad un reato più grave, qualeè quello di cui all'art. 338 cod. pen. (violenza o minaccia a corpo politico,amministrativo o giudiziario o dei suoi componenti), posto in essere in dannodell'agente pubblico.Analogo profilo di irragionevolezza potrebbe essere ravvisato conriguardo al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.Si tratta, invero, di un reato che, concretandosi nella mera offesaall'onore e al prestigio, senza connotazioni di violenza o minaccia, è addiritturameno grave rispetto alla resistenza o violenza a pubblico ufficiale, sicché ildiscrimine sanzionatorio determina un'evidente frizione con i principi dieguaglianza e ragionevolezza.Inoltre, come i delitti di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, anche ildelitto di cui all'art 341-bis cod. pen. ha natura plurioffensiva, postulandoun'offesa arrecata all'onore e al prestigio del pubblico ufficiale e altresìun'interferenza nel regolare svolgimento della pubblica funzione esercitata dallapersona fisica offesa.Tale plurioffensività trova conferma: a) nella necessità che le espressionioffensive rivolte al pubblico ufficiale siano udite dai presenti; b) nella previsione,quale causa di estinzione del reato, dettata dalla stessa norma incriminatrice,all’ultimo comma dell’art. 341-bis cod. pen., dell'integrale risarcimento del dannosia nei confronti del pubblico ufficiale offeso che dell'ente di appartenenza.3.Non essendo possibile una estensione analogica del portato dellapronuncia della Corte costituzionale n. 172 del 2025 a casi in essa noncontemplati, deve osservarsi, quanto alla richiesta di promuovere incidente dicostituzionalità, che il Tribunale di Teramo – con sentenza che integra quellaimpugnata, formando con essa un unitario corpo argomentativo, trattandosi dic.d. doppia conforme - aveva, tuttavia escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis cod.pen. non in forza del divieto normativo, ma per l’assorbente rilievodell’insussistenza dei presupposti, in fatto, della lieve entità dell’offesa, avutoriguardo alle modalità dell’azione.La sentenza di primo grado, evocando il contesto in cui si è verificato ilreato, secondo il parametro codificato dall'art. 133, primo comma, n. 1, cod.pen., a sua volta richiamato dall'art. 131-bis cod. pen., ha descritto il contegnovia via ingravescente dell'imputato: molto nervoso durante il colloquio in carcerecon i suoi familiari, tanto da sbattere le mani contro il plexiglass di separazione econtro un banchetto, ai reiterati inviti del personale di polizia penitenziaria adabbassare i toni, aveva preso ad urlare, rivolgendo alle due agenti di poliziapenitenziaria epiteti del tipo “…puttana, lasciami stare, vieni qua, apri! Vieni qua,ti faccio vedere io, vaffanculo, puttana”, sbattendo le mani contro la porta dellasala colloqui.

Lo stesso prendeva, quindi, lo sgabello su cui era seduto e loscagliava contro il muro, danneggiandolo e danneggiando altresì il plexiglass eduna mensola d'appoggio.Alla stregua di tale ricostruzione e, dunque, di elementi comunqueemergenti dalla intera struttura argomentativa della sentenza, il Tribunaleconcludeva per la non applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., perché il fatto nonappare “concretamente inoffensivo”.A fronte di tali rilievi, il ricorso nulla ha opposto, sicché la questione dilegittimità costituzionale, pur non risultando, ad avviso del Collegio,manifestamente infondata, difetterebbe tuttavia di rilevanza nel caso concreto.4.

Alla inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché dellasomma, determinata in via equitativa nella misura di euro tremila, in favore dellaCassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 08/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di L'Aquilavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello diL’Aquila, in data 9 febbraio 2025, in parziale riforma della sentenza resa dalTribunale di Teramo il 13 novembre 2023, ha confermato l’affermazione diresponsabilità in ordine ai reati di oltraggio a pubblico ufficiale e didanneggiamento, riuniti nel vincolo della continuazione, rideterminando la penanella misura di mesi sei e giorni quindici di reclusione.Al ricorrente si imputa di avere offeso l’onore e il prestigio di [OSCURATO:PERSONA] PaolaBaracchini e di [OSCURATO:PERSONA], agenti di polizia penitenziaria nonché pubbliciufficiali in servizio nella sala colloqui della casa circondariale di Teramo, con leseguenti, testuali espressioni, anche più volte reiterate: «andate ‘affanculoputtane ».2. Col ricorso si deduce, con un unico motivo, la mancanza di motivazionein relazione all’omessa applicazione alla fattispecie in esame della causa di nonpunibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., potendosi estendere al reato dioltraggio gli effetti della declaratoria di incostituzionalità del divieito diapplicazione di tale disposizione agli artt. 336 e 337 cod. pen., pronunciata dallaCorte costituzionale con sentenza n. 172 del 2025, stante l’analogia dellesituazioni.In subordine si chiede rimettersi la questione di legittimità costituzionaledell'art. 131-bis cod. pen. nella parte in cui vieta l'applicazione della relativacausa di non puniibilità al reato di oltraggio commesso nei confronti di unufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di poliziagiudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni, attesa la rilevanza della questioneai fini della decisione in ordine alla responsabilità dell’imputato.Ed invero, il divieto normativo si pone a sua volta, con riguardo a talereato, in palese contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2.La motivazione della sentenza impugnata evoca quali ragioni ostative allaapplicazione della causa di non punibilità:- la norma di divieto di cui all'art. 341-bis, cod. pen., terzo comma, comemodificata dall’art. 7 d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv. in legge 18 dicembre2020, n. 173, vigente alla data dei fatti;- con riguardo al danneggiamento, il difetto del requisito della non abitualità,essendo stato l’imputato già condannato due volte per reati della stessa indole.Quanto al primo profilo, il ricorrente ha denunciato profili di contrastodell’art. 131-bis cod. pen. con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.Viene evocata, al riguardo, la sentenza n. 172 del 2025, con la quale laCorte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis,terzo comma, cod. pen. nella parte in cui non era applicabile agli artt. 336 e 337dello stesso codice.Proprio in ragione di tale pronuncia dovrebbe dubitarsi dellaragionevolezza del persistente limite di operatività della causa di non punibilitàcon riferimento al reato di cui l’imputato deve oggi rispondere.La Corte costituzionale ha individuato un profilo di manifestairragionevolezza nella esclusione della causa di non punibilità in relazione ai reatidi cui agli artt. 336 e 337 cod. pen., posti in essere in danno di un agentepubblico individuale, a fronte della sua applicabilità ad un reato più grave, qualeè quello di cui all'art. 338 cod. pen. (violenza o minaccia a corpo politico,amministrativo o giudiziario o dei suoi componenti), posto in essere in dannodell'agente pubblico.Analogo profilo di irragionevolezza potrebbe essere ravvisato conriguardo al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.Si tratta, invero, di un reato che, concretandosi nella mera offesaall'onore e al prestigio, senza connotazioni di violenza o minaccia, è addiritturameno grave rispetto alla resistenza o violenza a pubblico ufficiale, sicché ildiscrimine sanzionatorio determina un'evidente frizione con i principi dieguaglianza e ragionevolezza.Inoltre, come i delitti di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, anche ildelitto di cui all'art 341-bis cod. pen. ha natura plurioffensiva, postulandoun'offesa arrecata all'onore e al prestigio del pubblico ufficiale e altresìun'interferenza nel regolare svolgimento della pubblica funzione esercitata dallapersona fisica offesa.Tale plurioffensività trova conferma: a) nella necessità che le espressionioffensive rivolte al pubblico ufficiale siano udite dai presenti; b) nella previsione,quale causa di estinzione del reato, dettata dalla stessa norma incriminatrice,all’ultimo comma dell’art. 341-bis cod. pen., dell'integrale risarcimento del dannosia nei confronti del pubblico ufficiale offeso che dell'ente di appartenenza.3.Non essendo possibile una estensione analogica del portato dellapronuncia della Corte costituzionale n. 172 del 2025 a casi in essa noncontemplati, deve osservarsi, quanto alla richiesta di promuovere incidente dicostituzionalità, che il Tribunale di Teramo – con sentenza che integra quellaimpugnata, formando con essa un unitario corpo argomentativo, trattandosi dic.d. doppia conforme - aveva, tuttavia escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis cod.pen. non in forza del divieto normativo, ma per l’assorbente rilievodell’insussistenza dei presupposti, in fatto, della lieve entità dell’offesa, avutoriguardo alle modalità dell’azione.La sentenza di primo grado, evocando il contesto in cui si è verificato ilreato, secondo il parametro codificato dall'art. 133, primo comma, n. 1, cod.pen., a sua volta richiamato dall'art. 131-bis cod. pen., ha descritto il contegnovia via ingravescente dell'imputato: molto nervoso durante il colloquio in carcerecon i suoi familiari, tanto da sbattere le mani contro il plexiglass di separazione econtro un banchetto, ai reiterati inviti del personale di polizia penitenziaria adabbassare i toni, aveva preso ad urlare, rivolgendo alle due agenti di poliziapenitenziaria epiteti del tipo “…puttana, lasciami stare, vieni qua, apri! Vieni qua,ti faccio vedere io, vaffanculo, puttana”, sbattendo le mani contro la porta dellasala colloqui. Lo stesso prendeva, quindi, lo sgabello su cui era seduto e loscagliava contro il muro, danneggiandolo e danneggiando altresì il plexiglass eduna mensola d'appoggio.Alla stregua di tale ricostruzione e, dunque, di elementi comunqueemergenti dalla intera struttura argomentativa della sentenza, il Tribunaleconcludeva per la non applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., perché il fatto nonappare “concretamente inoffensivo”.A fronte di tali rilievi, il ricorso nulla ha opposto, sicché la questione dilegittimità costituzionale, pur non risultando, ad avviso del Collegio,manifestamente infondata, difetterebbe tuttavia di rilevanza nel caso concreto.4. Alla inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché dellasomma, determinata in via equitativa nella misura di euro tremila, in favore dellaCassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 08/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]
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