CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 giugno 2024
Cassazione n. 27452/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16923/2017 R.G. proposto da : F.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Catania,elettivamente domiciliata in R oma, via della Giuliana n. 66, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , che l a rappresenta e difende , unitamente agli A vvocati [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), giusta procura allegata al ricorso -ricorrente – contro F.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria -intimata - avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 833/2016 depositata il24/5/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/6/2024dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Catania ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza di primo grado che, in accoglimento della domanda ex art. 67 l. fall. proposta contro la società dalla [OSCURATO:SOCIETA] in A.S., aveva dichiarato inefficaci i pagamenti percomplessivi € 30.053,14 eseguiti in suo favore da [OSCURATO:SOCIETA] in bonis e l’aveva condannata a restituire la somma predetta alla procedura. Per quanto qui di interesse, la corte del merito ha rigettato le eccezioni pregiudizial i dell’appellante, affermando: i) che non ricorreva la dedotta nullità della vocatio in iusper incertezza assoluta della parte evocata in giudizio dall’[OSCURATO:PERSONA], la quale aveva chiaramente individuato la convenuta nella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sede in Catania, via Etnea n. 172, P. I.V.A. 001355160877e non nella F.C. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sede in Palermo, via [OSCURATO:PERSONA] n. 68, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]; ii) che era privo di rilievo il fatto chein primo grado il giudice istruttore avesse emesso un’ordinanza con cui aveva disposto la rinnovazione dell’atto di citazione nei confronti di F.C. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con sede in Palermo, poiché, da un lato, l’attrice aveva provveduto a rinnovare la notificazione dell’atto di citazione ancora una volta nei confronti della controparte,già correttamente individuata in [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sede in Catania, via Etnea n. 172, dall’altro il provvedimento del giudice istruttore era stato revocato; iii) che il giudizio non si era estinto ai sensi del combinato disposto degli artt.291 e 307 cod. proc. civ., perché la predetta ordinanza era stata correttamente revocata e comunque posta nel nulla dal successivo provvedimento del giudice che aveva pronunciato la sentenza di primo grado. 2. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, pubblicata il24 maggio 2016, prospettando due motivi di doglianza. Gli intimati [OSCURATO:SOCIETA]. in A.S. e [OSCURATO:PERSONA] (intervenuto personalmente e volontariamente in giudizio,ma al solo scopo di eccepire la nullità della notifica della citazione eseguita nei confronti e presso la sede della società convenuta , da lui ri tirata quale suo co-amministratore)non hanno svolto difese. Considerato che: 1. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ.: la decisione impugnata, secondo la ricorrente, è viziata da un irriducibile contrasto fra affermazioni inconciliabili, perché la corte del merito ha ritenuto corretta la denominazione “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”con la quale essa era stata individuata nell’atto di citazione, pur riconoscendo, in altri punti della sentenza , che la sua effettiva denominazione è “[OSCURATO:SOCIETA].” 2. Il motivo è infondato. 2.1 Questa Corte ha più volte ribadito che il vizio di motivazione per contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili consiste in una contraddizione contenuta all’interno della decisione tale da precludere l'identificazione della sua ratio decidendi (Cass.1610/2003, Cass. 881/1999, Cass. 10653/1994). In coerenza con questa prospettiva interpretativa, è stato più di recente precisato che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 d.l. 83/2012, conv. con modif. nella l. 134/2012, è denunciabile in cassazione l'anomalia motivazionale che si concretizza nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" , quale ipotesi che non rende percepibile l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass.12096/2018, Cass. 16611/2018, Cass. 17196/2020). 2.2.Va escluso che la sentenza impugnata presenti un simile vizio, anche se è vero che la corte catanese ha dato atto che l ’effettiva denominazione della convenuta/appellante è “[OSCURATO:SOCIETA].”, evidentemente difforme dalla ragione sociale “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”contenuta nell’atto di citazione, Il rigetto dell’eccezione di nullità della vocatio in ius trova infatti la sua giustificazione nell’esatta indicazione tanto della partita I.V.A. (“a partire dal numero di partita Iva”), quanto della “storica sede di via Etnea n. 172” della convenuta (v. pag. 7 della decisione impugnata). In altri termini, la corte d’appello(conformandosi alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la citazione è nulla per difetto del requisito previsto dall’art. 163, 3° comma, n. 2 c.p.c. solo quando risulti “impossibile” l’identificazione del soggetto destinatario della vocatio in ius) ha ritenuto che l’esattezza e l’univocità dei predetti due dati fossero sufficienti ad escludere qualsivoglia problema di individuazione della società passivamente legittimata al giudizio. 3. Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 164, comma 2, 291, comma 3, e 307, commi, 3 e 4, cod. proc. civ.. La ricorrente sostiene che la mancata esecuzione da parte della procedura dell’ordine del giudice istruttore, di rinnovo della notifica dell’atto di citazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con sede in Palermo, nel termine perentorio concesso, imponeva l’adozione di un ordine di cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 291 e 307 cod. proc. civ., come da essa eccepito. al momento della propria costituzione in giudizio. 4. Il motivo è inammissibile. 4.1. La Corte d’appello ha escluso che si fosse verificata l’estinzione del giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 291 e 307 cod. proc. civ., “poiché, anche a prescindere da ogni altra considerazione, tale ordinanza è stata correttamente revocata, e dunque messa nel nulla, dal successivo provvedimento del giudice che ha emesso la sentenza di primo grado” (pag. 8 della decisione impugnata). 4.2. La censura in esame torna a sostenere l’intervenuta estinzione del giudizio, ma nulla adduce rispetto alla revoca dell’ordinanza che aveva posto nel nulla il provvedimento cui [OSCURATO:SOCIETA] lamenta non sia stato dato seguito. Trovano dunque applicazione i princìpi, ripetutamente enunciati da questa Corte, secondo cui: l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione medesima e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata; queste ultime, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi considerare nullo,per inidoneità al raggiungimento dello scopo, il motivo che non rispetti questo requisito; in riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (Cass.6496/2017, Cass. 17330/2015, Cass. 359/2005). 5. La mancata costituzione in questa sede della procedura intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di