Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 2025

Cassazione n. 07257/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2025 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Maria G loria M uscarella ; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 1 6 . 05 .202 4 , che ha condannato il ricorrente alla pena ritenuta di giustizia, per i l reat o di cui agli artt.56e 640 cod. pen ., così riqualificato il fat to cont e stato al capo A) , e del reato di contraffazione di documenti, nella quali tà di presidente del Consiglio di amministrazionedella società [OSCURATO:PERSONA] , contestato al capo B).

2. Contro l'anzidetta sentenza, l ’ imputat o propo ne ricorso a mezzo del difensore di fiducia, affidato a d un unico motiv o di ricorso , che lamenta violazionedi legge, in relazione a gli art t . 1 0 8, 121 e 17 8 , comma 1, lett. c), cod. proc. pen, e agli artt.24 e 111 Cost., e 6 Paragr. 3, lett. b) e c), della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo.

Si deduceviolazione del diritto di difesa, del contraddittorio e del principio dell’equo processo,con conseguente nullità assoluta della sentenza impugnata , per mancato differimento dell’udienza in camera di consiglio , senza la partecipazione delle parti,nonostante la richiesta di rinvio per i termini a difesa, ai sensi dell’art.108 cod. proc. pen.,dopo la nomina del difensore di fiducia , per essere intervenuta, nelle more,rinuncia al mandato difensivo.

Si deduce che il ricorrente,detenuto sino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], per cause a lui non imputabili (stato detentivo e mancata tempestiva conoscenza della rinuncia al mandato dei precedenti difensori, depositata in data 1.04.2025) , nominava nuovo difensore di fiducia solo dopo la scarcerazione, avvenuta in data 1.05.2025: la nuova nomina avveniva nella data fissata per l’udienza camerale per la trattazione del procedimento dinanzi alla Corte d’appello(27/05/2025).

La Corte territoriale avrebbe motivato il rigetto della richiesta di termine a difesa, estendendo, in malam partem, una interpretazione dell’art.108 cod. proc. pen., elaborata per i l giudizio di legittimità , secondo cui la nomina di un difensore d’ufficio non avrebbe garantito la difesa tecnica , in quanto non tradottasi in alcuna attività difensiva(deposito di memorie) né in concreti atti di assistenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va rigettato. 2.Il primo e unico motivo di ricorso è infondato. 2.1 Va premesso che questa Corte ha ripetutamente affermato che, in materia di diritto di difesa, il termine previsto dall'art. 108 cod. proc. pen. è funzionale ad assicurare una difesa effettiva, e, tuttavia, non determina il diritto dell'imputato ad ottenere il rinvio dell'udienza in ogni caso di nomina tardiva rispetto all'udienza, dovendo lo stesso essere bilanciato con il principio della ragionevole durata del processo (Sez. 4, n. 48020 del 12/07/2018, W., Rv. 274036).

La facoltà riconosciuta all'imputato di nominare l'avvocato in qualsiasi momento del processo va esercitata in modo da non trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema per controllare le scansioni ed i tempi del processo (Sez. 5, n. 32135 del 07/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267804;Sez. 4, Sentenza n. 4928 del 27/10/2022, dep. 2023,Rv. 284094 – 01 ). 2.1.1N ella specie, la Corte d’appello , all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , rigettava l’istanza di rinvio per termine a difesa, ai sensi dell’art.108 cod. proc. pen., formulata dal difensore, nominato in pari data , in quanto, a seguito della comunicazione dirinuncia al mandato difensivo, depositata a mezzo PEC , in data 1.04.2025,da parte dei precedenti difensori di fiducia, al ricorrente er a già stato nominato un difensore di ufficio, ai sensi dell’art.97 cod. proc. pen., in data 28.04.2025, mentre la nuova nomina interveniva solo alla data dell’udienza già fissata.

Sul punto,si osserva che non è stato concesso il chiesto termine a difesa , ai sensi dell'indicato art. 108 cod. proc. pen., in considerazione della ritenuta pacifica applicabilità al giudizio di merito cartolare, delprincipio di diritto, dettato per il giudizio di legittimità, cui il Collegio intende dare continuità, per essere integralmente condivisibile, secondo il quale l'indicata previsione del la concessione di un termine a difesa nei casi di rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono della difesa non si applica nel caso di revoca del precedente difensore e nomina di quello nuovo verificatesi nell'immediatezza della celebrazione del giudizio di legittimità.

Tanto, in considerazione delle peculiarità di quest'ultimo,in cui l'intervento del difensore è meramente eventuale, per i procedimenti che si celebrano in pubblica udienza (art. 614 cod. proc. pen.) mentre, per quelli in camera di consiglio,regolati dall'art. 611 cod. proc. pen., il contraddittorio, salvo che sia diversamente disposto, ha natura meramente cartolare, con esclusione dell'intervento sia del Procuratore generale presso la Corte di cassazione che del difensore del ricorrente (Sez. 1, n. 19784 del 10/04/2015, Belforte, Rv. 263459; Sez. 5, n. 9365 del 19/11/2013, dep. 2014, Snopec, Rv. 258266; Sez. 2, n. 15413 del 12/03/2008, Mazzaglia, Rv. 239644; Sez. 5, Sentenza n. 2655 del 05/10/2021, dep. 2022,Rv. 282647 – 01 ) .

La Corte territoriale ha correttamente motivato il rigetto dell’istanza di rinvio,stante il rito cartolare prescelto, e considerato che la nomina del difensore di fiducia intervenivalo stesso giorno fissato per l’udienza , mentre già , in data 28.04.2025,veniva nominato all’imputato, ai sensi dell’art.97 cod. proc. pen., a seguito della comunicazione della revoca del mandato fiduciario, un difensore di ufficio.

Invero, non può ritenersi verificata alcuna lesione del diritto di difesa , in quanto, trattandosi di procedimento cartolare, caratterizzato d a l la presentazione di ricorsi scritti e dalla trattazione in camera di consiglio,senza la partecipazione di difensori e procuratore generale, il ricorrente non ha dedotto quale diritto avrebbe potuto esercitare che , nella specie, non ha potuto esercitare in modo specifico, né ha dedotto la tardiva conoscenza della nomina del difensore di fiducia, avvenuta in data 28.04.2025 .

Tanto più che , nel rito cartolare , il contraddittorio scritto deve essere esercitato con congruo anticipo rispetto alla data di fissazione dell’udienza (15 giorniprima).

Va, invero, rilevato che tutta la normativa in materia di designazione del difensore d'ufficio - in luogo di quello venuto meno, definitivamente o momentaneamente -è preordinata ad assicurare l'effettività del diritto di difesa in ogni fase, grado e momento del procedimento.

Proprio per assicurare tale effettività è prevista l'attivazione del giudice, ai sensi dell'art. 97 cod. proc. pen., ove si realizzino vuoti di difesa e l'imputato non provveda personalmente alla designazione di un difensore di fiducia.

E' noto, al riguardo, che, ove la difesa sia venuta meno in via definitiva (per revoca, rinuncia, incompatibilità o abbandono), il giudice provvede alla nomina di un nuovo difensore, ai sensi dell'art. 97, comma 1, cod. proc. pen., il quale assisterà l'imputato in tutte le fasi successive (sempreché, ovviamente, l'imputato non provveda alla nomina di un difensore di fiducia).

E' altresì noto che il difensore nominato ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen., ha diritto ad un termine a difesa non inferiore, normalmente, a sette giorni (art. 108 cod. proc. pen.); analogo diritto non spetta al difensore nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

Il sistema normativo è congegnato, quindi, nel senso che alla mancanza, in via definitiva, del difensore, deve conseguire la nomina, da parte del giudice, di un nuovo difensore, che rimarrà in carica fino alla fine del procedimento (salva l'attivazione dell'imputato).

Peraltro, la serie di ulteriori ostacoli all'esercizio delle facoltà difensive prospettate dal ricorrente (stato detentivo e tardiva conoscenza dellarinuncia al mandato) non è stata adeguatamente documentata mediante allegazioni o richiami dei relativi atti, in violazione del principio di autosufficienzadel ricorso.

3. Alrigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna i l ricorrente al pagamento delle spese process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2025 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Maria G loria M uscarella ; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 1 6 . 05 .202 4 , che ha condannato il ricorrente alla pena ritenuta di giustizia, per i l reat o di cui agli artt.56e 640 cod. pen ., così riqualificato il fat to cont e stato al capo A) , e del reato di contraffazione di documenti, nella quali tà di presidente del Consiglio di amministrazionedella società [OSCURATO:PERSONA] , contestato al capo B). 2. Contro l'anzidetta sentenza, l ’ imputat o propo ne ricorso a mezzo del difensore di fiducia, affidato a d un unico motiv o di ricorso , che lamenta violazionedi legge, in relazione a gli art t . 1 0 8, 121 e 17 8 , comma 1, lett. c), cod. proc. pen, e agli artt.24 e 111 Cost., e 6 Paragr. 3, lett. b) e c), della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo. Si deduceviolazione del diritto di difesa, del contraddittorio e del principio dell’equo processo,con conseguente nullità assoluta della sentenza impugnata , per mancato differimento dell’udienza in camera di consiglio , senza la partecipazione delle parti,nonostante la richiesta di rinvio per i termini a difesa, ai sensi dell’art.108 cod. proc. pen.,dopo la nomina del difensore di fiducia , per essere intervenuta, nelle more,rinuncia al mandato difensivo. Si deduce che il ricorrente,detenuto sino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], per cause a lui non imputabili (stato detentivo e mancata tempestiva conoscenza della rinuncia al mandato dei precedenti difensori, depositata in data 1.04.2025) , nominava nuovo difensore di fiducia solo dopo la scarcerazione, avvenuta in data 1.05.2025: la nuova nomina avveniva nella data fissata per l’udienza camerale per la trattazione del procedimento dinanzi alla Corte d’appello(27/05/2025). La Corte territoriale avrebbe motivato il rigetto della richiesta di termine a difesa, estendendo, in malam partem, una interpretazione dell’art.108 cod. proc. pen., elaborata per i l giudizio di legittimità , secondo cui la nomina di un difensore d’ufficio non avrebbe garantito la difesa tecnica , in quanto non tradottasi in alcuna attività difensiva(deposito di memorie) né in concreti atti di assistenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va rigettato. 2.Il primo e unico motivo di ricorso è infondato. 2.1 Va premesso che questa Corte ha ripetutamente affermato che, in materia di diritto di difesa, il termine previsto dall'art. 108 cod. proc. pen. è funzionale ad assicurare una difesa effettiva, e, tuttavia, non determina il diritto dell'imputato ad ottenere il rinvio dell'udienza in ogni caso di nomina tardiva rispetto all'udienza, dovendo lo stesso essere bilanciato con il principio della ragionevole durata del processo (Sez. 4, n. 48020 del 12/07/2018, W., Rv. 274036). La facoltà riconosciuta all'imputato di nominare l'avvocato in qualsiasi momento del processo va esercitata in modo da non trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema per controllare le scansioni ed i tempi del processo (Sez. 5, n. 32135 del 07/03/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267804;Sez. 4, Sentenza n. 4928 del 27/10/2022, dep. 2023,Rv. 284094 – 01 ). 2.1.1N ella specie, la Corte d’appello , all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] , rigettava l’istanza di rinvio per termine a difesa, ai sensi dell’art.108 cod. proc. pen., formulata dal difensore, nominato in pari data , in quanto, a seguito della comunicazione dirinuncia al mandato difensivo, depositata a mezzo PEC , in data 1.04.2025,da parte dei precedenti difensori di fiducia, al ricorrente er a già stato nominato un difensore di ufficio, ai sensi dell’art.97 cod. proc. pen., in data 28.04.2025, mentre la nuova nomina interveniva solo alla data dell’udienza già fissata. Sul punto,si osserva che non è stato concesso il chiesto termine a difesa , ai sensi dell'indicato art. 108 cod. proc. pen., in considerazione della ritenuta pacifica applicabilità al giudizio di merito cartolare, delprincipio di diritto, dettato per il giudizio di legittimità, cui il Collegio intende dare continuità, per essere integralmente condivisibile, secondo il quale l'indicata previsione del la concessione di un termine a difesa nei casi di rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono della difesa non si applica nel caso di revoca del precedente difensore e nomina di quello nuovo verificatesi nell'immediatezza della celebrazione del giudizio di legittimità. Tanto, in considerazione delle peculiarità di quest'ultimo,in cui l'intervento del difensore è meramente eventuale, per i procedimenti che si celebrano in pubblica udienza (art. 614 cod. proc. pen.) mentre, per quelli in camera di consiglio,regolati dall'art. 611 cod. proc. pen., il contraddittorio, salvo che sia diversamente disposto, ha natura meramente cartolare, con esclusione dell'intervento sia del Procuratore generale presso la Corte di cassazione che del difensore del ricorrente (Sez. 1, n. 19784 del 10/04/2015, Belforte, Rv. 263459; Sez. 5, n. 9365 del 19/11/2013, dep. 2014, Snopec, Rv. 258266; Sez. 2, n. 15413 del 12/03/2008, Mazzaglia, Rv. 239644; Sez. 5, Sentenza n. 2655 del 05/10/2021, dep. 2022,Rv. 282647 – 01 ) . La Corte territoriale ha correttamente motivato il rigetto dell’istanza di rinvio,stante il rito cartolare prescelto, e considerato che la nomina del difensore di fiducia intervenivalo stesso giorno fissato per l’udienza , mentre già , in data 28.04.2025,veniva nominato all’imputato, ai sensi dell’art.97 cod. proc. pen., a seguito della comunicazione della revoca del mandato fiduciario, un difensore di ufficio. Invero, non può ritenersi verificata alcuna lesione del diritto di difesa , in quanto, trattandosi di procedimento cartolare, caratterizzato d a l la presentazione di ricorsi scritti e dalla trattazione in camera di consiglio,senza la partecipazione di difensori e procuratore generale, il ricorrente non ha dedotto quale diritto avrebbe potuto esercitare che , nella specie, non ha potuto esercitare in modo specifico, né ha dedotto la tardiva conoscenza della nomina del difensore di fiducia, avvenuta in data 28.04.2025 . Tanto più che , nel rito cartolare , il contraddittorio scritto deve essere esercitato con congruo anticipo rispetto alla data di fissazione dell’udienza (15 giorniprima). Va, invero, rilevato che tutta la normativa in materia di designazione del difensore d'ufficio - in luogo di quello venuto meno, definitivamente o momentaneamente -è preordinata ad assicurare l'effettività del diritto di difesa in ogni fase, grado e momento del procedimento. Proprio per assicurare tale effettività è prevista l'attivazione del giudice, ai sensi dell'art. 97 cod. proc. pen., ove si realizzino vuoti di difesa e l'imputato non provveda personalmente alla designazione di un difensore di fiducia. E' noto, al riguardo, che, ove la difesa sia venuta meno in via definitiva (per revoca, rinuncia, incompatibilità o abbandono), il giudice provvede alla nomina di un nuovo difensore, ai sensi dell'art. 97, comma 1, cod. proc. pen., il quale assisterà l'imputato in tutte le fasi successive (sempreché, ovviamente, l'imputato non provveda alla nomina di un difensore di fiducia). E' altresì noto che il difensore nominato ex art. 97, comma 1, cod. proc. pen., ha diritto ad un termine a difesa non inferiore, normalmente, a sette giorni (art. 108 cod. proc. pen.); analogo diritto non spetta al difensore nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. Il sistema normativo è congegnato, quindi, nel senso che alla mancanza, in via definitiva, del difensore, deve conseguire la nomina, da parte del giudice, di un nuovo difensore, che rimarrà in carica fino alla fine del procedimento (salva l'attivazione dell'imputato). Peraltro, la serie di ulteriori ostacoli all'esercizio delle facoltà difensive prospettate dal ricorrente (stato detentivo e tardiva conoscenza dellarinuncia al mandato) non è stata adeguatamente documentata mediante allegazioni o richiami dei relativi atti, in violazione del principio di autosufficienzadel ricorso. 3. Alrigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna i l ricorrente al pagamento delle spese process
Sentenza Cassazione n. 07257/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris