CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 26913/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI SAVONAavverso l'ordinanza del Gip presso il Tribunale di Savona in data 28/2/2022 nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Savona [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l'impugnato provvedimento il Gip del Tribunale di Savona dichiarava la nullità del decreto di giudizio immediato emesso dallo stesso Ufficio in data 15/2/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con riguardo ai reati loro ascritti ai capi G) ed H) della rubrica. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona, deducendo:2.1 l'abnormità del provvedimento emesso dal Gip il 28/2/2022. Il ricorrente premette che nei confronti degli imputati il Gip di Savona in data 16/11/2021 disponeva la misura della custodia cautelare in carcere per i delitti loro ascritti ai capi A,B,C,D,E,F. A seguito delle ulteriori investigazioni svolte emergevano due ulteriori fattispecie di reato, contestate ai capi G ed H in relazione alle quali il P.m. procedente formulava invito a presentarsi per rendere interrogatorio dinanzi alla P.g. Gli interrogatori veniva espletati ad opera della [OSCURATO:PERSONA] presso il carcere di Poggioreale alle date del 10 febbraio 2022 (Crisai) e 11 febbraio 2022 (Parente). In data 15/2/2022 il Gip emetteva decreto di giudizio immediato in relazione a tutti i reati in contestazione, ivi compresi i capi G ed H. Successivamente, ad istanza dei difensori del Crisai e del Parente, il giudice dichiarava la nullità del decreto di giudizio immediato sull'assunto dell'omesso interrogatorio in relazione ai predetti capi G ed H, disponendo la restituzione degli atti al P.m. Il P.m. denunzia l'abnormità dell'atto in quanto reso da giudice che si era già spogliato del procedimento con conseguente indebita regressione del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che è abnorme il provvedimento con cui il G.i.p., dopo aver emesso il decreto che dispone il giudizio immediato, dichiari la nullità del decreto medesimo e ordini la restituzione degli atti al P.M., atteso che il giudice, una volta adottato il provvedimento endoprocedimentale, consuma il suo potere di controllo anche nel caso in cui rilevi il difetto di uno dei presupposti della richiesta del rito speciale, rimanendo competente in via eccezionale - e finché gli atti rimangono presso di lui - solo per i provvedimenti in materia di libertà (Sez. 4, n. 14784 del 10/02/2016, Rv. 266812; Sez. 6 n. 18193 del 21/3/2018, Rv. 272986; Sez. 6, n. 3860 del 19/10/2000, Rv. 217637). Sezioni Unite Squicciarino ha autorevolmente affermato che la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato non può essere oggetto di ulteriore sindacato in quanto trattasi di provvedimento che chiude una fase di carattere endoprocessuale priva di conseguenze rilevanti sui diritti di difesa dell'imputato, salva l'ipotesi in cui il giudice del dibattimento rilevi che la richiesta del rito non è stata preceduta da un valido interrogatorio o dall'invito a presentarsi, integrandosi in tal caso la violazione di una norma procedimentale concernente l'intervento dell'imputato, sanzionata di nullità a norma degli artt. 178, comma primo, lett. c) e 180 cod. proc. pen.). (Sez. U, n. 42979 del 26/06/2014, Rv. 260018). Tale vizio é, dunque, rilevabile dal giudice del dibattimento in quanto violazione di una norma procedimentale concernente cu, l'intervento dell'imputato, sanzionata di nullità a norma degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 180 cod. proc. pen. e non in quanto espressiva della carenza di un presupposto del rito. Se, dunque, nella fase di delibazione dell'ammissibilità dell'immediato custodiale il giudice ha il potere di rilevare il difetto o l'invalidità di una o più condizioni normativamente previste per l'accesso al rito, con conseguente rigetto della richiesta formulata dal P.m., l'emissione del provvedimento di transito alla fase dibattimentale rende il giudice privo del potere funzionale di rivisitazione e/o revoca dell'atto, spettando al giudice della cognizione l'esame di eventuali profili di illegittimità dello stesso, non essendo previsto nel sistema un potere di autoannullamento in capo al GIP. 3.Alla stregua delle considerazioni che precedono l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al tribunale di Savona per l'ulteriore corso P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Savona per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, 28 giugno 2022