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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 11692/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per i delitti di furto in abitazione, resistenza a pubblico ufficiale, inottemperanza all'obbligo di fermarsi e di soccorrere le persone, falsità materiale in certificazioni amministrative ed evasione; e rilevato che il difensore dell'imputato ha depositato una memoria con la quale chiede la riassegnazione a sezione diversa dalla settima, nonché una ulteriore memoria contenente motivi aggiunti; Ritenuto che i due motivi di ricorso che contestano la riferibilità delle condotte delittuose all'imputato — non sono consentiti in questa sede perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; sono volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie ed inoltre sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 5-7 sentenza impugnata); Ricordato che la inammissibilità del ricorso principale si riverbera sui motivi aggiunti ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per i delitti di furto in abitazione, resistenza a pubblico ufficiale, inottemperanza all'obbligo di fermarsi e di soccorrere le persone, falsità materiale in certificazioni amministrative ed evasione; e rilevato che il difensore dell'imputato ha depositato una memoria con la quale chiede la riassegnazione a sezione diversa dalla settima, nonché una ulteriore memoria contenente motivi aggiunti; Ritenuto che i due motivi di ricorso che contestano la riferibilità delle condotte delittuose all'imputato — non sono consentiti in questa sede perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; sono volti a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie ed inoltre sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 5-7 sentenza impugnata); Ricordato che la inammissibilità del ricorso principale si riverbera sui motivi aggiunti ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 11692/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris