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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20747/2026

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tt. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CONTENDEREDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G.

N. 28041/2022Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 28041/2022 R.G., propostoCO.N.SO.B., con sede in Roma, in persona del Presidente protempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorsointroduttivo del presente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]genzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato;RESISTENTEavverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Lombardia il 2 maggio 2022, n. 1738/21/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata dell’11 giugno 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo;Numero registro generale 28041/2022Numero sezionale 4876/2026Numero di raccolta generale 20747/2026Data pubblicazione 18/06/20261.

La CO.N.SO.B. ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale perla Lombardia il 2 maggio 2022, n. 1738/21/2022, la quale, incontroversia avente ad oggetto l’impugnazione del diniego daparte dell’Agenzia delle Entrate (con provvedimento adottato il7 ottobre 2019, sull’istanza depositata il 28 maggio 2019) alrimborso dell’imposta di registro corrisposta sulla sentenzadepositata dal Tribunale di Milano il 25 luglio 2008, n.9828/2008, nella misura di € 137.328,72, essendo statariformata tale decisione dalla sentenza della Corte di Appello diMilano il 28 settembre 2012, n. 3113/2012, la quale avevadichiarato la cessazione della materia del contendere in seguitoalla transazione stragiudiziale della lite tra le parti, trovandoconferma nella sentenza depositata dalla Corte Suprema diCassazione il 28 giugno 2017, n. 16181, ha accolto l’appelloproposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti dellaCO.N.SO.B. avverso la sentenza depositata dalla Commissionetributaria provinciale di Milano il 15 ottobre 2020, n.1974/4/2020, con compensazione delle spese giudiziali.2.

Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure– che aveva accolto il ricorso originario della contribuente – sulrilievo che la sentenza che dichiara la cessazione della materiadel contendere sulla base di una transazione stragiudiziale,«non può produrre ai fini tributari la conseguenza di travolgerel’imposta già liquidata», sicché se è «pronunciata anche nelgiudizio di appello, è opponibile alla Amministrazione soltantose quest’ultima abbia preso parte all’accordo, conclusione chevale per tutte le Parti nei cui confronti è stata pronunciata lasentenza di primo grado».3.

L’Agenzia delle Entrate si è tardivamente costituita per lasola partecipazione all’eventuale udienza di discussione.Numero registro generale 28041/2022Numero sezionale 4876/2026Numero di raccolta generale 20747/2026Data pubblicazione 18/06/20264.

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denunciaviolazione e falsa applicazione dell’art. 37, comma 1, del d.P.R.26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3), cod. proc. civ., per essere stato affermato in punto didiritto dal giudice di secondo grado che la sentenza di appello,passata in giudicato, la quale aveva dichiarato la cessazionedella materia del contendere in considerazione di unatransazione stragiudiziale, «è opponibile alla Amministrazionesoltanto se quest’ultima abbia preso parte all’accordo,conclusione che vale per tutte le Parti nei cui confronti è statapronunciata la sentenza di primo grado».1.1 Il predetto motivo è fondato.1.2 La dichiarazione di cessazione della materia del contendereimplica «la constatazione dell'automatica perdita di efficaciadella sentenza impugnata, atteso che le parti, regolando conl'accordo negoziale la vicenda, hanno inteso affidareesclusivamente ad esso la sua disciplina, così rinunciando avalersi di detta efficacia» e «il fenomeno che si verifica non èuna "cassazione" della sentenza impugnata, bensìl'accertamento che la sua efficacia è venuta meno per effettodell'accordo negoziale delle parti, perché con esso le parti nehanno disposto» (Cass. 10483/2023, che rinvia a Cass.

S.U.,n. 8980/2018., in motivazione).1.3 Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, intema di imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria exart. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, un provvedimentogiudiziario è imponibile anche ove sia ancora suscettibile diimpugnazione o sia stato impugnato, ma non anche nel caso incui sia stato già riformato o annullato con conseguente venirNumero registro generale 28041/2022Numero sezionale 4876/2026Numero di raccolta generale 20747/2026Data pubblicazione 18/06/2026meno del presupposto impositivo (in termini: Cass., Sez. 5^,16 maggio 2022, n. 16700; Cass., Sez. Trib., 29 novembre2023, n. 33273; Cass., Sez. Trib., 14 agosto 2024, n. 22860;Cass., Sez. Trib., 24 luglio 2025, n. 21032; Cass., Sez. Trib.,17 aprile 2026, n. 9924; Cass., Sez. Trib., 23 aprile 2026, n.10880).1.4 Tale indirizzo non è stato sostanzialmente contraddetto nédisatteso da un isolato arresto, che - in fattispecie similare(sentenza di riforma con dichiarazione di cessata materia delcontendere) - ha recentemente affermato che, in tema diimposta di registro, ai fini del rimborso dell'importo pagatosugli atti che definiscono, anche parzialmente, il giudizio civile,ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, non puòessere equiparata alla sentenza di riforma passata in giudicatola transazione stragiudiziale di cui non sia partel'Amministrazione dello Stato, attesa la necessità d'impedireindebite sottrazioni all'obbligazione tributaria (Cass., Sez.Trib., 13 marzo 2025, n. 6665).Nella specie, il giudice di legittimità ha escluso che il diritto allarestituzione dell'imposta di registro, versata in relazione allasentenza di primo grado che aveva disposto il trasferimento diimmobili, consegua alla cessazione della materia delcontendere dichiarata in sede di appello in virtù di accordotransattivo che ha posto fine alla contesa.Tuttavia, nel richiamato precedente (a cui la ricorrente ha fattoespresso riferimento in memoria), la Corte aveva concentratoil focus sulla tassazione della transazione stragiudiziale di cuisia parte l’amministrazione finanziaria – che è equiparatadall’art. 37, comma 1, seconda parte, del d.P.R. 26 aprile 1986,n. 131 ad una sentenza passata in giudicato e che, a benvedere, non viene in rilievo nel caso in disamina – rispetto allaNumero registro generale 28041/2022Numero sezionale 4876/2026Numero di raccolta generale 20747/2026Data pubblicazione 18/06/2026tassazione della sentenza dichiarativa in appello della cessatamateria del contendere in forza di transazione stragiudizialedella lite, che, riformando la decisione di prime cure, giustificala ripetibilità dell’imposta di registro liquidata per la prima.1.5 Va, quindi, ribadito in questa sede che la sentenza diriforma in appello deve essere distinta dalla transazione, che èsoggetta a separata tassazione.

Ed è solo per questa che valeil limite dell’opponibilità all’amministrazione finanziaria, cioèquando il contribuente chiede il rimborso dell’imposta diregistro corrisposta sulla sentenza allorquando sopravvengauna transazione stragiudiziale (non una sentenza dichiarativain appello della cessata materia del contendere), che sconta asua volta imposta di registro.2.

Valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso puòtrovare accoglimento e la sentenza impugnata deve esserecassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, lacausa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primocomma, ultima parte, cod. proc. civ., con l’accoglimento delricorso originario della contribuente ed il riconoscimento deldiritto al rimborso dell’imposta di registro corrisposta sullasentenza depositata dal Tribunale di Milano il 25 luglio 2008,n. 9828/2008, oltre ad interessi in misura legale condecorrenza dalla proposizione dell’istanza di rimborso (28maggio 2019) fino al soddisfo (ex art. 5 della legge 26 gennaio1961, n. 29).3.

Le spese giudiziali (sia per i gradi di merito, che per il gradodi legittimità) seguono la soccombenza e sono liquidate nellamisura fissata in dispositivo.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario nel sensoNumero registro generale 28041/2022Numero sezionale 4876/2026Numero di raccolta generale 20747/2026Data pubblicazione 18/06/2026specificato in motivazione; condanna la resistente alla rifusionedelle spese dei giudizi di merito in favore della ricorrente,liquidandole, per il primo grado, nella misura di € 7.000,00 percompensi, oltre a contributo unificato tributario, rimborsoforfettario nella misura del 15% sui compensi e altri accessoridi legge, e, per il secondo grado, nella misura di € 7.000,00per compensi, oltre a contributo unificato tributario, rimborsoforfettario nella misura del 15% sui compensi e altri accessoridi legge; condanna la resistente alla rifusione delle spese delgiudizio di legittimità in favore della ricorrente, liquidandolenella misura di € 200,00 per esborsi e di € 7.600,00 percompensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% suicompensi e altri accessori di legge.Così deciso a Roma nella camera di consiglio dell’11 giugno2026.IL PRESIDENTEUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tt. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CONTENDEREDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott.ssa [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. N. 28041/2022Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 28041/2022 R.G., propostoCO.N.SO.B., con sede in Roma, in persona del Presidente protempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorsointroduttivo del presente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]genzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato;RESISTENTEavverso la sentenza depositata dalla Commissione tributariaregionale per la Lombardia il 2 maggio 2022, n. 1738/21/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata dell’11 giugno 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo;Numero registro generale 28041/2022Numero sezionale 4876/2026Numero di raccolta generale 20747/2026Data pubblicazione 18/06/20261. La CO.N.SO.B. ha proposto ricorso per la cassazione dellasentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale perla Lombardia il 2 maggio 2022, n. 1738/21/2022, la quale, incontroversia avente ad oggetto l’impugnazione del diniego daparte dell’Agenzia delle Entrate (con provvedimento adottato il7 ottobre 2019, sull’istanza depositata il 28 maggio 2019) alrimborso dell’imposta di registro corrisposta sulla sentenzadepositata dal Tribunale di Milano il 25 luglio 2008, n.9828/2008, nella misura di € 137.328,72, essendo statariformata tale decisione dalla sentenza della Corte di Appello diMilano il 28 settembre 2012, n. 3113/2012, la quale avevadichiarato la cessazione della materia del contendere in seguitoalla transazione stragiudiziale della lite tra le parti, trovandoconferma nella sentenza depositata dalla Corte Suprema diCassazione il 28 giugno 2017, n. 16181, ha accolto l’appelloproposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti dellaCO.N.SO.B. avverso la sentenza depositata dalla Commissionetributaria provinciale di Milano il 15 ottobre 2020, n.1974/4/2020, con compensazione delle spese giudiziali.2. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure– che aveva accolto il ricorso originario della contribuente – sulrilievo che la sentenza che dichiara la cessazione della materiadel contendere sulla base di una transazione stragiudiziale,«non può produrre ai fini tributari la conseguenza di travolgerel’imposta già liquidata», sicché se è «pronunciata anche nelgiudizio di appello, è opponibile alla Amministrazione soltantose quest’ultima abbia preso parte all’accordo, conclusione chevale per tutte le Parti nei cui confronti è stata pronunciata lasentenza di primo grado».3. L’Agenzia delle Entrate si è tardivamente costituita per lasola partecipazione all’eventuale udienza di discussione.Numero registro generale 28041/2022Numero sezionale 4876/2026Numero di raccolta generale 20747/2026Data pubblicazione 18/06/20264. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denunciaviolazione e falsa applicazione dell’art. 37, comma 1, del d.P.R.26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3), cod. proc. civ., per essere stato affermato in punto didiritto dal giudice di secondo grado che la sentenza di appello,passata in giudicato, la quale aveva dichiarato la cessazionedella materia del contendere in considerazione di unatransazione stragiudiziale, «è opponibile alla Amministrazionesoltanto se quest’ultima abbia preso parte all’accordo,conclusione che vale per tutte le Parti nei cui confronti è statapronunciata la sentenza di primo grado».1.1 Il predetto motivo è fondato.1.2 La dichiarazione di cessazione della materia del contendereimplica «la constatazione dell'automatica perdita di efficaciadella sentenza impugnata, atteso che le parti, regolando conl'accordo negoziale la vicenda, hanno inteso affidareesclusivamente ad esso la sua disciplina, così rinunciando avalersi di detta efficacia» e «il fenomeno che si verifica non èuna "cassazione" della sentenza impugnata, bensìl'accertamento che la sua efficacia è venuta meno per effettodell'accordo negoziale delle parti, perché con esso le parti nehanno disposto» (Cass. 10483/2023, che rinvia a Cass. S.U.,n. 8980/2018., in motivazione).1.3 Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, intema di imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria exart. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, un provvedimentogiudiziario è imponibile anche ove sia ancora suscettibile diimpugnazione o sia stato impugnato, ma non anche nel caso incui sia stato già riformato o annullato con conseguente venirNumero registro generale 28041/2022Numero sezionale 4876/2026Numero di raccolta generale 20747/2026Data pubblicazione 18/06/2026meno del presupposto impositivo (in termini: Cass., Sez. 5^,16 maggio 2022, n. 16700; Cass., Sez. Trib., 29 novembre2023, n. 33273; Cass., Sez. Trib., 14 agosto 2024, n. 22860;Cass., Sez. Trib., 24 luglio 2025, n. 21032; Cass., Sez. Trib.,17 aprile 2026, n. 9924; Cass., Sez. Trib., 23 aprile 2026, n.10880).1.4 Tale indirizzo non è stato sostanzialmente contraddetto nédisatteso da un isolato arresto, che - in fattispecie similare(sentenza di riforma con dichiarazione di cessata materia delcontendere) - ha recentemente affermato che, in tema diimposta di registro, ai fini del rimborso dell'importo pagatosugli atti che definiscono, anche parzialmente, il giudizio civile,ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, non puòessere equiparata alla sentenza di riforma passata in giudicatola transazione stragiudiziale di cui non sia partel'Amministrazione dello Stato, attesa la necessità d'impedireindebite sottrazioni all'obbligazione tributaria (Cass., Sez.Trib., 13 marzo 2025, n. 6665).Nella specie, il giudice di legittimità ha escluso che il diritto allarestituzione dell'imposta di registro, versata in relazione allasentenza di primo grado che aveva disposto il trasferimento diimmobili, consegua alla cessazione della materia delcontendere dichiarata in sede di appello in virtù di accordotransattivo che ha posto fine alla contesa.Tuttavia, nel richiamato precedente (a cui la ricorrente ha fattoespresso riferimento in memoria), la Corte aveva concentratoil focus sulla tassazione della transazione stragiudiziale di cuisia parte l’amministrazione finanziaria – che è equiparatadall’art. 37, comma 1, seconda parte, del d.P.R. 26 aprile 1986,n. 131 ad una sentenza passata in giudicato e che, a benvedere, non viene in rilievo nel caso in disamina – rispetto allaNumero registro generale 28041/2022Numero sezionale 4876/2026Numero di raccolta generale 20747/2026Data pubblicazione 18/06/2026tassazione della sentenza dichiarativa in appello della cessatamateria del contendere in forza di transazione stragiudizialedella lite, che, riformando la decisione di prime cure, giustificala ripetibilità dell’imposta di registro liquidata per la prima.1.5 Va, quindi, ribadito in questa sede che la sentenza diriforma in appello deve essere distinta dalla transazione, che èsoggetta a separata tassazione. Ed è solo per questa che valeil limite dell’opponibilità all’amministrazione finanziaria, cioèquando il contribuente chiede il rimborso dell’imposta diregistro corrisposta sulla sentenza allorquando sopravvengauna transazione stragiudiziale (non una sentenza dichiarativain appello della cessata materia del contendere), che sconta asua volta imposta di registro.2. Valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso puòtrovare accoglimento e la sentenza impugnata deve esserecassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, lacausa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primocomma, ultima parte, cod. proc. civ., con l’accoglimento delricorso originario della contribuente ed il riconoscimento deldiritto al rimborso dell’imposta di registro corrisposta sullasentenza depositata dal Tribunale di Milano il 25 luglio 2008,n. 9828/2008, oltre ad interessi in misura legale condecorrenza dalla proposizione dell’istanza di rimborso (28maggio 2019) fino al soddisfo (ex art. 5 della legge 26 gennaio1961, n. 29).3. Le spese giudiziali (sia per i gradi di merito, che per il gradodi legittimità) seguono la soccombenza e sono liquidate nellamisura fissata in dispositivo. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario nel sensoNumero registro generale 28041/2022Numero sezionale 4876/2026Numero di raccolta generale 20747/2026Data pubblicazione 18/06/2026specificato in motivazione; condanna la resistente alla rifusionedelle spese dei giudizi di merito in favore della ricorrente,liquidandole, per il primo grado, nella misura di € 7.000,00 percompensi, oltre a contributo unificato tributario, rimborsoforfettario nella misura del 15% sui compensi e altri accessoridi legge, e, per il secondo grado, nella misura di € 7.000,00per compensi, oltre a contributo unificato tributario, rimborsoforfettario nella misura del 15% sui compensi e altri accessoridi legge; condanna la resistente alla rifusione delle spese delgiudizio di legittimità in favore della ricorrente, liquidandolenella misura di € 200,00 per esborsi e di € 7.600,00 percompensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% suicompensi e altri accessori di legge.Così deciso a Roma nella camera di consiglio dell’11 giugno2026.IL PRESIDENTEUgo Candia
Sentenza Cassazione n. 20747/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris