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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06959/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a GENOVA avverso la sentenza del 29/06/2021 della [OSCURATO:PERSONA] GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla corte d'Appello di Genova; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha replicato alla requisitoria del Pubblico ministero e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 29/06/2021 della Corte di appello di Genova, che ha confermato la sentenza in data 26/01/2021 del G.i.p. del Tribunale di Genova, che l'aveva condannata per il reato di rapina pluriaggravata.

Deduce:

1.1. "Erronea applicazione dell'art. 62 n. 6 c.p. e carenza di motivazione in riferimento alla mancata concessione della circostanza attenuante del risarcimento del danno, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.".

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la non condivisibilità della decisione della doppia sentenza conforme, che non riconosce l'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod.pen., pur in presenza di una quietanza ,l's..___\0n)• Q.—.D liberatoria rilasciata dalla persona offesa, omettendo di valutare le condizioni economiche del reo e facendo leva sul danno morale subito dalla vittima ultrasessantacinquenne.

1.2. "Erronea applicazione dell'art. 81 comma 4 c.p. e vizio di motivazione in punto misura minima dell'aumento per la continuazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lettera B) ed e) c.p.p.".

Con il secondo motivo si deduce l'erronea applicazione dell'art. 81, comma quarto, cod.pen., perché i giudici della doppia sentenza conforme non hanno considerato che l'aumento minimo di un terzo sulla pena base pretende che vi sia stata una precedente sentenza definitiva che abbia dichiarato la recidiva reiterata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché non propone censure scrutinabili in sede di legittimità.

1.1. I Giudici del merito hanno dato adeguata motivazione circa le ragioni per cui hanno negato la configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod.pen., osservando che 700,00 euro corrisposti dagli imputati alla persona offesa dietro accordo transattivo non fossero una somma adeguata a far ritenere integralmente soddisfatto il danno subito dalla persona offesa, anche avendo riguardo al danno morale subito dalla vittima, persona anziana aggredita nel portone di casa.

A tal proposito va ricordato che «ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso, e la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa», (Sez. 2 - , Sentenza n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 278368 - 02).

Da ciò discende che la motivazione della Corte di appello, in quanto adeguata, logica e priva di contraddizioni, sfugge al controllo del giudice di legittimità, in presenza di motivi di impugnazione che impingono la valutazione delle emergenze processuali, preclusa alla Corte di cassazione.

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha violato l'art. art. 81, comma quarto, cod.pen., perché ha ritenuto che la misura minima di aumento della pena fosse di un terzo, pur in mancanza di una precedente sentenza definitiva che avesse applicato nei suoi confronti la recidiva ai sensi dell'art. 99, comma quarto, cod.pen..A tale proposito va ricordato che «l'aumento minimo di un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen., si applica solo quando l'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una precedente sentenza definitiva, e non anche quando egli sia ritenuto recidivo reiterato in rapporto agli stessi reati uniti dal vincolo della continuazione, del cui trattamento sanzionatorio si discute», (Così, Sez. 1, Sentenza n. 31735 del 01/07/2010, Samuele, Rv. 248095 - 01; conformi: Sez. 4 - , Sentenza n. 22545 del 13/09/2018 Ud., dep. il 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276268 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 18773 del 26/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256011 - 01).

Tale previa declaratoria definitiva di recidiva reiterata è presente nel caso in esame, visto che essa risulta annotata nel casellario giudiziale di Russo, con la sentenza in data 25/11/2019 della Corte di appello di Genova (irrevocabile il 10/01/2020).

Da ciò la manifesta infondatezza dell'assunto difensivo e la corretta applicazione dell'art. 81, comma quarto, cod.pen..

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a GENOVA avverso la sentenza del 29/06/2021 della [OSCURATO:PERSONA] GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla corte d'Appello di Genova; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha replicato alla requisitoria del Pubblico ministero e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 29/06/2021 della Corte di appello di Genova, che ha confermato la sentenza in data 26/01/2021 del G.i.p. del Tribunale di Genova, che l'aveva condannata per il reato di rapina pluriaggravata. Deduce: 1.1. "Erronea applicazione dell'art. 62 n. 6 c.p. e carenza di motivazione in riferimento alla mancata concessione della circostanza attenuante del risarcimento del danno, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.". Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la non condivisibilità della decisione della doppia sentenza conforme, che non riconosce l'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod.pen., pur in presenza di una quietanza ,l's..___\0n)• Q.—.D liberatoria rilasciata dalla persona offesa, omettendo di valutare le condizioni economiche del reo e facendo leva sul danno morale subito dalla vittima ultrasessantacinquenne. 1.2. "Erronea applicazione dell'art. 81 comma 4 c.p. e vizio di motivazione in punto misura minima dell'aumento per la continuazione, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lettera B) ed e) c.p.p.". Con il secondo motivo si deduce l'erronea applicazione dell'art. 81, comma quarto, cod.pen., perché i giudici della doppia sentenza conforme non hanno considerato che l'aumento minimo di un terzo sulla pena base pretende che vi sia stata una precedente sentenza definitiva che abbia dichiarato la recidiva reiterata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché non propone censure scrutinabili in sede di legittimità. 1.1. I Giudici del merito hanno dato adeguata motivazione circa le ragioni per cui hanno negato la configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod.pen., osservando che 700,00 euro corrisposti dagli imputati alla persona offesa dietro accordo transattivo non fossero una somma adeguata a far ritenere integralmente soddisfatto il danno subito dalla persona offesa, anche avendo riguardo al danno morale subito dalla vittima, persona anziana aggredita nel portone di casa. A tal proposito va ricordato che «ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso, e la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa», (Sez. 2 - , Sentenza n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 278368 - 02). Da ciò discende che la motivazione della Corte di appello, in quanto adeguata, logica e priva di contraddizioni, sfugge al controllo del giudice di legittimità, in presenza di motivi di impugnazione che impingono la valutazione delle emergenze processuali, preclusa alla Corte di cassazione. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha violato l'art. art. 81, comma quarto, cod.pen., perché ha ritenuto che la misura minima di aumento della pena fosse di un terzo, pur in mancanza di una precedente sentenza definitiva che avesse applicato nei suoi confronti la recidiva ai sensi dell'art. 99, comma quarto, cod.pen..A tale proposito va ricordato che «l'aumento minimo di un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen., si applica solo quando l'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una precedente sentenza definitiva, e non anche quando egli sia ritenuto recidivo reiterato in rapporto agli stessi reati uniti dal vincolo della continuazione, del cui trattamento sanzionatorio si discute», (Così, Sez. 1, Sentenza n. 31735 del 01/07/2010, Samuele, Rv. 248095 - 01; conformi: Sez. 4 - , Sentenza n. 22545 del 13/09/2018 Ud., dep. il 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276268 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 18773 del 26/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256011 - 01). Tale previa declaratoria definitiva di recidiva reiterata è presente nel caso in esame, visto che essa risulta annotata nel casellario giudiziale di Russo, con la sentenza in data 25/11/2019 della Corte di appello di Genova (irrevocabile il 10/01/2020). Da ciò la manifesta infondatezza dell'assunto difensivo e la corretta applicazione dell'art. 81, comma quarto, cod.pen.. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso
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