CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2025
Cassazione n. 27945/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il 10 settembre 2024 la Corte di appello di Caltanissetta confermava la precedente sentenza del giorno 12 febbraio 2024 con cui il Tribunale di Caltanissetta aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 3 di reclusione avendolo ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 74 del 2000; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla affermazione della sua colpevolezza. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto risulta affetto da eccessiva genericità in quanto il Cann'izzo con il proprio ricorso si è limitato a riproporre in termini meramente reiterativi gli argomenti già svolti e vagliati in sede di gravame omettendo di articolare alcuna specifica critica in ordine alla motivazione della sentenza emessa dalla Corte territoriale; che il ricorso deva, perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore il Presi