CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 15232/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] edito il ifensorl [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore di fiducia ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto avverso la sentenza n. 1060/2024 del 3.07.2024 della Sezione terza penale della Corte di Cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 2829/23 della Corte di appello di Genova del 6.10.2023 che aveva rigettato la richiesta di revisione presentata dalla condannata Lorenzetti, perché proposto senza che il difensore della parte ricorrente fosse munito di procura speciale ad hoc e quindi in difetto di legittimazione all'impugnazione ex art. 591 comma1 lett. a cod.proc.pen. 2. La ricorrente deduce e allega che il ricorso presentato a sensi dell'art. 640 cod.proc.pen era munito e corredato di procura speciale rilasciata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] alle ore 10,00, attestata dall'estratto del registro delle impugnazioni, dichiarazioni e richieste fatte dalla detenuta Lorenzetti ai sensi dell'art. 123 cod.proc.pen., n. d'ordine 49783, ricevuto dal Direttore della Casa di reclusione di Bollate dott. [OSCURATO:PERSONA], in cui si darebbe atto sia della nomina quale difensore di fiducia dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Pistoia sia del provvedimento da impugnare, Corte di appello n.2829/2023 Reg gen app. Chiede che constatato l'errore percettivo venga esaminato il ricorso precedentemente proposto cui rinvia . 3.11 Procuratore generale in sede con requisitoria scritta ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza della Sezione terza e l'emissione dei provvedimenti conseguenti ex art. 625 comma 4 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato quanto alla erroneità della declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Terza Sezione della Corte di Cassazione con riferimento alla mancanza di procura speciale. Dall'esame degli atti del fascicolo 11685/2024 della Corte di Cassazione e di quello della Corte di appello di Genova n. 17/23 [OSCURATO:PERSONA] giudizio di revisione risulta il deposito del ricorso per cassazione il 14.11.2023, a firma del difensore di fiducia [OSCURATO:PERSONA], privo di procura speciale; nell'intestazione del ricorso si fa riferimento solo alla ulteriore nomina dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] che risulta dall'estratto del registro dichiarazioni impugnazioni e richieste dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] trasmesso dall'ufficio matricola della Casa di reclusione di Bollate con posta certificata, inoltrata alla Sez.1 penale della Corte di appello di Genova e allo stesso avvocato [OSCURATO:PERSONA] e che non contiene alcun riferimento alla manifestazione di volontà di impugnare la sentenza della Corte di appello che aveva rigettato l'istanza di revisione, secondo quanto previsto dall'art. 122 cod.proc.pen. Si condivide e si richiama il principio già espresso da questa Corte che nei casi in cui nel giudizio penale sia prescritto che la parte stia in giudizio col ministero di difensore munito di procura speciale, il mandato, in virtù del generale principio di conservazione degli atti, deve considerarsi valido anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale ma il tenore della dichiarazione e la collocazione deve escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte. ([OSCURATO:PERSONA]. 4 n. 3445 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ud. (dep. 28/01/2020) Rv. 278026 - 01). Deve escludersi pertanto che nella specie vi sia stato un errore percettivo che inficia la sentenza impugnata, essendo il ricorso stato presentato non corredato di procura speciale. La Corte ribadisce, infatti, il principio già più volte affermato che l'art. 640 cod. proc. pen. in tema di revisione, prevede, quale condizione di legittimazione per la proposizione del ricorso per cassazione, che il difensore sia munito di procura speciale (Cass. sez. 3 n. 18016 del 08/01/2019 - dep. 02/05/2019 - Rv. 276080) 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor