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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 12893/2022

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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro rigettava la richiesta di riesame proposta avverso l'ordinanza del 9 giugno 2021 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva applicato al ricorrente la misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in danno di [OSCURATO:PERSONA], costretto, con la minaccia implicita della messa in pericolo della sua attività di impresa e per la tranquillità ambientale, a consegnare dieci pannelli per copertura del valore di 1500 euro da destinare ad un immobile del Felicetta (capo E della imputazione provvisoria).

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Il ricorrente sostiene che il Tribunale non avrebbe valutato la circostanza che egli sarebbe stato solo un dipendente del Felicetta ed aveva avuto anche rapporti di lavoro con la vittima, sicché non vi sarebbe stata alcuna consapevolezza che dietro la richiesta dei pannelli alla persona offesa - peraltro anticipata con toni non minacciosi dallo stesso ricorrente - potesse celarsi una pretesa estorsiva del suo datore di lavoro, stante anche l'ordinarietà del contatto in quel contesto lavorativo.

Non sarebbero state adeguatamente valutate neanche le dichiarazioni rese in sede di indagini difensive dal fratello della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], socio nell'attività di impresa del germano, che aveva confermato l'esistenza di rapporti di lavoro, del tutto sereni, tra il ricorrente e l'impresa Bova.

Il Tribunale non avrebbe apprezzato le contraddizioni tra quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] e quanto dichiarato dal di lui fratello Giuseppe, anche a proposito della conoscenza della vicenda estorsiva da parte di quest'ultimo; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa.

Il ricorrente non avrebbe fatto uso del metodo mafioso e tale aggravante, di natura soggettiva, non avrebbe potuto essergli imputata ex art. 59 cod.pen., non avendo avuto egli contezza delle intenzioni del suo datore di lavoro Felicetta, in ragione di quanto esplicitato con il primo motivo.

Il Tribunale si sarebbe rifugiato "nel generico ed astratto concetto di contesto ambientale" ed avrebbe valorizzato mere percezioni della persona offesa in ordine al fatto che il ricorrente fosse un emissario del Felicetta; 3) vizio della motivazione per non avere il Tribunale tenuto conto della circostanza che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] era indagato in procedimento connesso, sicché le sue dichiarazioni avrebbero dovuto essere assistite da riscontri estrinseci e individualizzanti, nella specie mancanti, al netto delle rilevate contraddizioni tra gli elementi investigativi acquisiti; 4) vizio della motivazione in ordine alle esigenze cautelari.

La motivazione sarebbe contraddittoria in ordine alla rescissione dei rapporti tra il ricorrente ed i correi, circostanza idonea ad incidere, elidendolo, sul pericolo di recidiva.

Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato.

Il Tribunale ha ampiamente affrontato tutte le questioni ribadite dal ricorrente, che censura la decisione impugnata attraverso una interpretazione alternativa degli stessi elementi di fatto tenuti in conto dall'ordinanza impugnata, che ha espresso valutazioni di merito prive di vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede, sottolineando alcuni decisivi elementi indiziari che il ricorso oblitera.

1.1. In ordine al primo motivo, il prelievo dei pannelli di proprietà della vittima da parte del ricorrente è stato documentato da attività di polizia giudiziaria sulla quale il ricorso sorvola, non considerando la funzione di riscontro di tale dato rispetto alle dichiarazioni della persona offesa.

Il ricorrente non contesta l'esistenza di un rapporto lavorativo con il coindagato Felicetta, né il fatto, sottolineato dal Tribunale, che costui fosse soggetto collegato con ambienti della criminalità organizzata attiva nel territorio di riferimento della vicenda all'esame (fg. 7 dell'ordinanza impugnata).

Il Tribunale ha specificamente affrontato la questione posta dal ricorrente in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo a motivo del fatto che egli, quale dipendente del Felicetta, poteva non essere al corrente delle intenzioni estorsive - non contestate - del suo datore di lavoro verso la vittima.

E' stato valorizzato, in proposito, dai giudici di merito un dato che il ricorso omette di prendere in considerazione, vale a dire la circostanza, riferita dalla vittima, che il ricorrente avesse fatto da tramite per un incontro tra [OSCURATO:PERSONA] ed il Felicetta che doveva svolgersi necessariamente in luogo privato, nonostante le rimostranze della persona offesa.

Tale circostanza, unita ai rapporti esistenti tra il ricorrente ed il Felicetta ma anche tra questi ed il coindagato Vitellio, ha cm portato il Tribunale a ritenere che Olivadoti fosse la longa manus del Felicetta e fosse consapevole del suo spessore criminale in quel contesto.

Tale assunto è stato confermato dal prelievo diretto dei pannelli da parte dell'indagato e dalla ulteriore circostanza, anch'essa obliterata in ricorso, che per il trasporto dei beni il ricorrente si fosse servito di un camion della persona offesa, il cui uso costei non aveva avuto il coraggio di negargli.

Il Tribunale ha anche rimarcato la circostanza, anch'essa dimenticata dal ricorrente, che i pannelli erano beni privati della vittima e non rientravano tra quelle forniture che potevano giustificarsi in base al rapporto tra Felicetta e Bova.

Infine, il Tribunale ha anche affrontato la valenza delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], fratello della persona offesa, precisando che quest'ultima aveva dichiarato come il suo germano fosse stato all'oscuro della vicenda estorsiva ed avesse un rapporto di amicizia con il ricorrente legato a precedenti vicende lavorative.

1.2. E' infondato anche il secondo motivo.

Il ricorrente confonde le due direttrici dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod.pen., quella dell'uso del metodo mafioso con quella del fine di agevolazione mafiosa.

Nel caso in esame, il Tribunale ha fatto riferimento solo alla prima, la quale è pacificamente ritenuta di natura oggettiva e si comunica ai concorrenti ex art. 59 cod.pen., circostanza che, nel caso in esame, è stata dedotta dal ruolo assunto dal ricorrente nella piena consapevolezza di agire per conto di un soggetto di spessore criminale nel contesto di riferimento dei fatti, secondo la ricostruzione offerta dal Tribunale esente da vizi logico-giuridici in ragione di quanto precisato con riguardo al primo motivo di ricorso.

In punto di diritto, la circostanza aggravante prevista dall'art.7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, sotto il profilo dell'agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, in quanto incentrata su una particolare motivazione a delinquere e sulla specifica direzione finalistica del dolo e della condotta a favorire il sodalizio, ha natura soggettiva, con la conseguenza che ad essa, nel caso di concorso di persone nel reato, è applicabile la disciplina dell'art. 118 cod. pen., che circoscrive la valutazione delle aggravanti concernenti i motivi a delinquere e l'intensità del dolo al solo partecipe cui esse si riferiscono. (In motivazione la Corte ha evidenziato che, nel caso di uso del cd. metodo mafioso, invece, l'aggravante presenta carattere oggettivo, derivando dalle modalità di realizzazione dell'azione criminosa, ed opera nei confronti di tutti i concorrenti) (Sez. 6, n. 29816 del 29/03/2017, Gioffrè, Rv. 270602).

D'altra parte, la vittima, secondo la coerente ricostruzione fornita dal Tribunale, in ragione di quanto già precisato, aveva avvertito il ricorrente come emissario del Felicetta, ragion per cui non aveva avuto il coraggio di opporsi alla sua richiesta, anche in relazione all'uso del proprio camion, ben conoscendo la caratura illecita del Felicetta in quanto soggetto legato ad ambienti della criminalità organizzata, circostanza che il Tribunale ha correttamente ritenuto idonea a superare l'assenza di una minaccia esplicita, tenuto conto del contesto ambientale di riferimento (in proposito, Sez. 2, n. 53652 del 10/12/2014, Bonasorta, Rv. 261632).

1.3. Il terzo motivo è infondato per le ragioni dette trattando del primo motivo, tenuto conto che la condotta del ricorrente è stata riscontrata dalla non contestata circostanza che egli avesse effettivamente appreso i beni della vittima portandoli dal Felicetta.

1.4. E' infondato anche l'ultimo motivo.Il ricorrente sorvola del tutto sulla circostanza evidenziata dal Tribunale a proposito del pericolo di recidiva, secondo cui, dopo i fatti all'esame, la persona offesa era stata destinataria di ulteriori richieste da parte del ricorrente finalizzate ad ottenere prestazioni in favore del Felicetta, come l'utilizzo di una macchina operatrice, a documentare il fatto che Olivadoti avesse mantenuto i rapporti con il coindagato e le modalità delle condotte contestategli.

Tanto supera ogni diversa obiezione difensiva, anche con riferimento al contenuto della memoria depositata.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro rigettava la richiesta di riesame proposta avverso l'ordinanza del 9 giugno 2021 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva applicato al ricorrente la misura degli arresti domiciliari in relazione al reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in danno di [OSCURATO:PERSONA], costretto, con la minaccia implicita della messa in pericolo della sua attività di impresa e per la tranquillità ambientale, a consegnare dieci pannelli per copertura del valore di 1500 euro da destinare ad un immobile del Felicetta (capo E della imputazione provvisoria). 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il ricorrente sostiene che il Tribunale non avrebbe valutato la circostanza che egli sarebbe stato solo un dipendente del Felicetta ed aveva avuto anche rapporti di lavoro con la vittima, sicché non vi sarebbe stata alcuna consapevolezza che dietro la richiesta dei pannelli alla persona offesa - peraltro anticipata con toni non minacciosi dallo stesso ricorrente - potesse celarsi una pretesa estorsiva del suo datore di lavoro, stante anche l'ordinarietà del contatto in quel contesto lavorativo. Non sarebbero state adeguatamente valutate neanche le dichiarazioni rese in sede di indagini difensive dal fratello della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], socio nell'attività di impresa del germano, che aveva confermato l'esistenza di rapporti di lavoro, del tutto sereni, tra il ricorrente e l'impresa Bova. Il Tribunale non avrebbe apprezzato le contraddizioni tra quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] e quanto dichiarato dal di lui fratello Giuseppe, anche a proposito della conoscenza della vicenda estorsiva da parte di quest'ultimo; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa. Il ricorrente non avrebbe fatto uso del metodo mafioso e tale aggravante, di natura soggettiva, non avrebbe potuto essergli imputata ex art. 59 cod.pen., non avendo avuto egli contezza delle intenzioni del suo datore di lavoro Felicetta, in ragione di quanto esplicitato con il primo motivo. Il Tribunale si sarebbe rifugiato "nel generico ed astratto concetto di contesto ambientale" ed avrebbe valorizzato mere percezioni della persona offesa in ordine al fatto che il ricorrente fosse un emissario del Felicetta; 3) vizio della motivazione per non avere il Tribunale tenuto conto della circostanza che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] era indagato in procedimento connesso, sicché le sue dichiarazioni avrebbero dovuto essere assistite da riscontri estrinseci e individualizzanti, nella specie mancanti, al netto delle rilevate contraddizioni tra gli elementi investigativi acquisiti; 4) vizio della motivazione in ordine alle esigenze cautelari. La motivazione sarebbe contraddittoria in ordine alla rescissione dei rapporti tra il ricorrente ed i correi, circostanza idonea ad incidere, elidendolo, sul pericolo di recidiva. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. Il Tribunale ha ampiamente affrontato tutte le questioni ribadite dal ricorrente, che censura la decisione impugnata attraverso una interpretazione alternativa degli stessi elementi di fatto tenuti in conto dall'ordinanza impugnata, che ha espresso valutazioni di merito prive di vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede, sottolineando alcuni decisivi elementi indiziari che il ricorso oblitera. 1.1. In ordine al primo motivo, il prelievo dei pannelli di proprietà della vittima da parte del ricorrente è stato documentato da attività di polizia giudiziaria sulla quale il ricorso sorvola, non considerando la funzione di riscontro di tale dato rispetto alle dichiarazioni della persona offesa. Il ricorrente non contesta l'esistenza di un rapporto lavorativo con il coindagato Felicetta, né il fatto, sottolineato dal Tribunale, che costui fosse soggetto collegato con ambienti della criminalità organizzata attiva nel territorio di riferimento della vicenda all'esame (fg. 7 dell'ordinanza impugnata). Il Tribunale ha specificamente affrontato la questione posta dal ricorrente in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo a motivo del fatto che egli, quale dipendente del Felicetta, poteva non essere al corrente delle intenzioni estorsive - non contestate - del suo datore di lavoro verso la vittima. E' stato valorizzato, in proposito, dai giudici di merito un dato che il ricorso omette di prendere in considerazione, vale a dire la circostanza, riferita dalla vittima, che il ricorrente avesse fatto da tramite per un incontro tra [OSCURATO:PERSONA] ed il Felicetta che doveva svolgersi necessariamente in luogo privato, nonostante le rimostranze della persona offesa. Tale circostanza, unita ai rapporti esistenti tra il ricorrente ed il Felicetta ma anche tra questi ed il coindagato Vitellio, ha cm portato il Tribunale a ritenere che Olivadoti fosse la longa manus del Felicetta e fosse consapevole del suo spessore criminale in quel contesto. Tale assunto è stato confermato dal prelievo diretto dei pannelli da parte dell'indagato e dalla ulteriore circostanza, anch'essa obliterata in ricorso, che per il trasporto dei beni il ricorrente si fosse servito di un camion della persona offesa, il cui uso costei non aveva avuto il coraggio di negargli. Il Tribunale ha anche rimarcato la circostanza, anch'essa dimenticata dal ricorrente, che i pannelli erano beni privati della vittima e non rientravano tra quelle forniture che potevano giustificarsi in base al rapporto tra Felicetta e Bova. Infine, il Tribunale ha anche affrontato la valenza delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], fratello della persona offesa, precisando che quest'ultima aveva dichiarato come il suo germano fosse stato all'oscuro della vicenda estorsiva ed avesse un rapporto di amicizia con il ricorrente legato a precedenti vicende lavorative. 1.2. E' infondato anche il secondo motivo. Il ricorrente confonde le due direttrici dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod.pen., quella dell'uso del metodo mafioso con quella del fine di agevolazione mafiosa. Nel caso in esame, il Tribunale ha fatto riferimento solo alla prima, la quale è pacificamente ritenuta di natura oggettiva e si comunica ai concorrenti ex art. 59 cod.pen., circostanza che, nel caso in esame, è stata dedotta dal ruolo assunto dal ricorrente nella piena consapevolezza di agire per conto di un soggetto di spessore criminale nel contesto di riferimento dei fatti, secondo la ricostruzione offerta dal Tribunale esente da vizi logico-giuridici in ragione di quanto precisato con riguardo al primo motivo di ricorso. In punto di diritto, la circostanza aggravante prevista dall'art.7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, sotto il profilo dell'agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, in quanto incentrata su una particolare motivazione a delinquere e sulla specifica direzione finalistica del dolo e della condotta a favorire il sodalizio, ha natura soggettiva, con la conseguenza che ad essa, nel caso di concorso di persone nel reato, è applicabile la disciplina dell'art. 118 cod. pen., che circoscrive la valutazione delle aggravanti concernenti i motivi a delinquere e l'intensità del dolo al solo partecipe cui esse si riferiscono. (In motivazione la Corte ha evidenziato che, nel caso di uso del cd. metodo mafioso, invece, l'aggravante presenta carattere oggettivo, derivando dalle modalità di realizzazione dell'azione criminosa, ed opera nei confronti di tutti i concorrenti) (Sez. 6, n. 29816 del 29/03/2017, Gioffrè, Rv. 270602). D'altra parte, la vittima, secondo la coerente ricostruzione fornita dal Tribunale, in ragione di quanto già precisato, aveva avvertito il ricorrente come emissario del Felicetta, ragion per cui non aveva avuto il coraggio di opporsi alla sua richiesta, anche in relazione all'uso del proprio camion, ben conoscendo la caratura illecita del Felicetta in quanto soggetto legato ad ambienti della criminalità organizzata, circostanza che il Tribunale ha correttamente ritenuto idonea a superare l'assenza di una minaccia esplicita, tenuto conto del contesto ambientale di riferimento (in proposito, Sez. 2, n. 53652 del 10/12/2014, Bonasorta, Rv. 261632). 1.3. Il terzo motivo è infondato per le ragioni dette trattando del primo motivo, tenuto conto che la condotta del ricorrente è stata riscontrata dalla non contestata circostanza che egli avesse effettivamente appreso i beni della vittima portandoli dal Felicetta. 1.4. E' infondato anche l'ultimo motivo.Il ricorrente sorvola del tutto sulla circostanza evidenziata dal Tribunale a proposito del pericolo di recidiva, secondo cui, dopo i fatti all'esame, la persona offesa era stata destinataria di ulteriori richieste da parte del ricorrente finalizzate ad ottenere prestazioni in favore del Felicetta, come l'utilizzo di una macchina operatrice, a documentare il fatto che Olivadoti avesse mantenuto i rapporti con il coindagato e le modalità delle condotte contestategli. Tanto supera ogni diversa obiezione difensiva, anche con riferimento al contenuto della memoria depositata. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza in camera di co
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