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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 42539/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte d'appello di Roma del 17.5.2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 9.5.2023, il Tribunale di Tivoli aveva riconosciuto) [OSCURATO:PERSONA] responsabile di cinque episodi di rapina aggravata (descritti ai capi a, d, e, f e g della rubrica) commessi in [OSCURATO:PERSONA], Tivoli e Roma tra il 14 ed il 22 dicembre del 2021 e, di conseguenza, lo aveva condannato -- previa esclusione della pur contestata recidiva e ritenuto invece il vincolo della continuazione tra le diverse violazioni di legge - alla pena complessiva di anni di reclusione ed euro 3.500 di multa assolvendolo invece dai fatti di rapina contestati ai capi b) e c);

2. la Corte di appello di Roma, nel prendere atto dell'accordo processuale raggiunto dal difensore a tal fine munito di procura speciale, ed il Procuratore Generale con la rinuncia ai motivi di impugnazione diversi da quelli concernenti il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la entità della pena, l'ha rideterminata in quella, concordate dalle parti e che ha stimato congrua, di anni sei di reclusione ed euro 1.200 di multa;

3. ricorre per cassazione il Lombardozzi a mezzo del difensore che articola un unico motivo lamentando mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; sottolinea, con particolare riguardo alla responsabilità dell'imputato in relazione ai fatti di cui ai capi d) e g), che la Corte ha sostanzialmente omesso di motivare rispetto ai vizi della sentenza di primo grado caratterizzata da un evidente travisamento della prova.

4. Il ricorso è inammissibile.

La rinuncia ai motivi d'appello in punto di responsabilità, infatti, ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente essendo perciò inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati rispetto ai quali non possono essere rilevate nemmeno d'ufficio le questioni anche di nullità che siano ad essi collegate; con riguardo al "concordato in appello" si è infatti efficacemente parlato di "patteggiamento sulla sentenza" o, per meglio dire, "sui motivi" in cui, come detto, l'accordo (parzialmente abdicativo delle doglianze articolate con l'atto di gravame) si perfeziona sui motivi di appello conseguenti ad un accertamento del reato che è già intervenuta con la sentenza di primo grado.

In altri termini, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599- bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018 Cc., Rv. 272853 - 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 Cc., Rv. 273755 - 01, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 Cc., Rv. 274522 - 01) per l'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 Cc., Casero, Rv. 273194 - 01).

5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte d'appello di Roma del 17.5.2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 9.5.2023, il Tribunale di Tivoli aveva riconosciuto) [OSCURATO:PERSONA] responsabile di cinque episodi di rapina aggravata (descritti ai capi a, d, e, f e g della rubrica) commessi in [OSCURATO:PERSONA], Tivoli e Roma tra il 14 ed il 22 dicembre del 2021 e, di conseguenza, lo aveva condannato -- previa esclusione della pur contestata recidiva e ritenuto invece il vincolo della continuazione tra le diverse violazioni di legge - alla pena complessiva di anni di reclusione ed euro 3.500 di multa assolvendolo invece dai fatti di rapina contestati ai capi b) e c); 2. la Corte di appello di Roma, nel prendere atto dell'accordo processuale raggiunto dal difensore a tal fine munito di procura speciale, ed il Procuratore Generale con la rinuncia ai motivi di impugnazione diversi da quelli concernenti il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la entità della pena, l'ha rideterminata in quella, concordate dalle parti e che ha stimato congrua, di anni sei di reclusione ed euro 1.200 di multa; 3. ricorre per cassazione il Lombardozzi a mezzo del difensore che articola un unico motivo lamentando mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; sottolinea, con particolare riguardo alla responsabilità dell'imputato in relazione ai fatti di cui ai capi d) e g), che la Corte ha sostanzialmente omesso di motivare rispetto ai vizi della sentenza di primo grado caratterizzata da un evidente travisamento della prova. 4. Il ricorso è inammissibile. La rinuncia ai motivi d'appello in punto di responsabilità, infatti, ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente essendo perciò inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati rispetto ai quali non possono essere rilevate nemmeno d'ufficio le questioni anche di nullità che siano ad essi collegate; con riguardo al "concordato in appello" si è infatti efficacemente parlato di "patteggiamento sulla sentenza" o, per meglio dire, "sui motivi" in cui, come detto, l'accordo (parzialmente abdicativo delle doglianze articolate con l'atto di gravame) si perfeziona sui motivi di appello conseguenti ad un accertamento del reato che è già intervenuta con la sentenza di primo grado. In altri termini, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599- bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018 Cc., Rv. 272853 - 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018 Cc., Rv. 273755 - 01, Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018 Cc., Rv. 274522 - 01) per l'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018 Cc., Casero, Rv. 273194 - 01). 5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
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