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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 marzo 2024

Cassazione n. 16718/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 23493-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA],domiciliato ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo PEC degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA] , già Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 159/2018 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 19/07/2019 R.G.N. 46/2018; [OSCURATO:PERSONA] docente assunto a tempo determinato Principio di non discriminazione Liquidazione spese di lite R.G.N.23493/2019 Cron.

Rep.

Ud.18/04/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di Trieste, adita da [OSCURATO:PERSONA], nel contraddittorio con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ( ora Ministero dell’Istruzione e del Merito), ha riformato solo parzialmente la sentenza del Tribunale di Gorizia che aveva accolto in parte il ricorso del Brigante e, sul presupposto della parità di trattamento tra personale in ruolo e personale assunto a tempo determinato, aveva riconosciuto il diritto del ricorrente alla progressione economica in ragione della anzianità di servizio maturata come supplente nei limiti della prescrizione quinquennale, respingendo le ulteriori domande;

2. la Corte distrettuale ha accolto il terzo motivo di appello inerente al dies a quo per il calcolo a ritroso della prescrizione e lo ha individuato nel 7 dicembre 2014, data in cui la prescrizione medesima era stata interrotta con la richiesta inviata a mezzo PEC all’amministrazione delle differenze retributive; ha parimenti accolto il quarto motivo di gravame , concernente i permessi goduti in pendenza di rapporti a termine, e ha ritenuto non giustificata da ragioni oggettive la disciplina contrattuale che solo in favore degli assunti a tempo indeterminato prevede che il permesso debba essere retribuito; infine il giudice d’appello ha accolto anche il sesto ed il settimo motivo, con i quali era stata censurata la liquidazione delle spese delgiudizio di primo grado, ed ha condannato il Ministero «a rifondere all’appellante le spese di primo grado che riliquida secondo tariffa in € 2.200,00 nonché u n quarto di quelle d’appello che liquida in € 500,00 oltre spese generali forfettarie nella misura massima di tariffa IVA e Cpa di legge ecompensa i residui tre quarti»;

3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di sei motivi ai quali il Ministeroha replicato con controricorso;

4. successivamente con istanza depositata in data 26 marzo 2024 unitamente alla memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ., il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla pronuncia sui primi tre motivi di ricorso e a tal fine ha richiamato l’avvenuta emissione in data 23 aprile 2020 del decreto di ricostruzione della carriera nonché la formazione di giudicato esterno «rappresentato dalle sentenzenn. 16/2020 e 12/2023 della Corte di Appello di Trieste». [OSCURATO:PERSONA]

1. preliminarmente deve essere dichiarata l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse dei primi tre motivi di ricorso, riguardanti il diritto del Brigante alla esatta ricostruzione della carriera ed al riconoscimento degli effetti giuridici ed economici conseguenti; la dichiarazione di rinuncia ad uno o più motivi di ricorso per il venir meno dell’interesse alla pronuncia rende superflua la decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censureed è efficace anche in mancanza della sottoscrizione della parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore, in quanto, implicando una valutazione tecnica e non comportando la disposizione del diritto in contesa, è rimessa alla discrezionalità del difensore stesso, e resta, quindi, sottratta alla disciplina di cui all'art. 390 cod. proc. civ. (in tal senso fra le più recenti Cass. n. 414/2021 e Cass. n. 17893/2020);

2. con il quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., il ricorrente denuncia «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132–II co.n. 4 c.p.c.; 91 c.p.c., 75 disp. att. c.p.c., 36 Cost. e 2233 c.c. anche in relazione alla legge 7 novembre 1957 n. 1051, agli articoli da 57 a 64 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 ed all’art. 24 legge 13 giugno 1942 n. 794in relazione al d.m. n. 55/2014 ( artt. 2 –4- 5 e tabb. 3 e/o 12) » e censura il capo della sentenza impugnata relativo alla liquidazione delle spese del primo grado di giudizio e dell’appello; trascrive le note spese depositate, non valutate dalla Corte territoriale, e richiama i minimi previsti dal d.m. n. 55/2014, tabelle 3 e 12, per le cause di valore indeterminato, alle quali si applica lo scaglione da € 26.000,01 a € 52,000, e sostiene che non poteva il giudice d’appello, senza una specifica e adeguata motivazione, discostarsi dai valori minimi,indicati per il giudizio di primo grado in € 3.512,50 e per l’appello in un eguale importo, in caso di ritenuta applicabilità della tabella 3, o, insubordine, in € 3.307,50 sulla base dei valori indicati dalla tabella 12;

3. la quinta censura, sviluppando considerazioni analoghe a quelle già illustrate nel quarto motivo, eccepisce la nullità della sentenza «ex art. 111 Cost. e/o 132 n. 4 c.p.c. e/o 118 disp. att. c.p.c. in punto di liquidazione delle spese di primo e secondo grado per carenza di motivazione o per motivazione apparente»;

4. infine con il sesto motivo, che riporta la medesima rubrica del quinto, la nullità della sentenza per carenza di motivazione è eccepita «in punto identificazione della parte soccombente» ed il ricorrente sostiene che la Corte territoriale non ha chiarito le ragioni per le quali, a fronte di un appello articolato in sette motivi e di una pronuncia di accoglimento di quattro censure proposte, la condanna del Ministero è stata limitata solo ad un quarto delle spese di lite;

5. il quarto ed il quinto motivo, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono fondati; in premessa occorre richiamare l’orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui , in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all’entrata in vigore del d.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, dall’altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (cfr. fra le tante Cass. n. 89/2021 e Cass. 19989/2021); nella specie la Corte distrettuale si è discostata dai parametri minimi previsti per le cause di valore indeterminabile, senza indicare le ragioni della liquidazione effettuata al di sotto dei valori minimi ed anzi affermando, erroneamente, di essersi attenuta alla tariffa professionale;in realtà per il giudizio di primo grado, tenuto conto delle tre fasi indicate nel motivo di ricorso e dei valori indicati nella tabella 3 allegata al d.m. n. 55/2014 (studio della controversia euro 1.545,00; fase introduttiva euro 572,50; fase decisionale euro 1395,00)andava liquidata la complessiva somma di euro 3512,50 e per il giudizio di appello la quota posta a carico del Ministero (pari ad un quarto) doveva essere quantificata in relazione all’importo totale di euro 3.307,50, ( fase di studio euro 980,00; fase introduttiva euro 675,00; fase decisionale euro 1652,50) risultante dall’applicazione dei minimi tariffari stabiliti dalla tabella 12, applicabile a tutti i giudizi di appello, ivi comprese le controversie in materia di lavoro e previdenza; il quarto ed il quinto motivo vanno, di conseguenza, accolti;

6. è, invece, inammissibile il sesto motivo, giacché occorre qui dare continuità all’orientamento, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «lavalutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente» ( Cass. n. 30592/2017 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione; cfr. anche Cass.n. 14459/2021);

7. in via conclusiva meritano accoglimento il quarto ed il quinto motivo sicché la sentenza impugnata vacassata limitatamente al regolamento delle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con la condanna del Ministero al pagamento delle spese liquidate come da dispositivo; questa Corte ha già affermato ( cfr. Cass. n. 14199/2021) che l’art. 384 cod. proc. civ. deve essere interpretato alla luce del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost., che impone di non trasferire una causa dall'uno all'altro giudice, quando il giudice rinviante potrebbe da sé solo svolgerele attività richieste al giudice cui la causa è rinviata; inoltrein tema di spese processuali l’art. 385, secondo comma, cod. proc. civ. accorda ampi poteri alla Corte e le consente di accertare e liquidare non solo le spese del giudizio di legittimità, ma anche quelle dei gradi di merito, quando la sentenza impugnata sia cassata senza rinvio, sicché sarebbe del tutto illogico imporre il giudizio di rinvio, al solo fine di provvedere ad una liquidazione che, in quanto ancorata a parametri di legge, ben può essere direttamente compiuta dal giudice di legittimità (Cass. n. 1761/2014 e Cass. n. 211/2016);

8. le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Ministero nella misura indicata in dispositivo, liquidata tenendo conto del valore dell’unico capo della sentenza ( quello inerente al regolamento delle spese di lite) ancora in discussione;

8. non sussistono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i primi tre motivi di ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; accoglie il quarto ed il quinto motivo e dichiara inammissibile il sesto.

Decidendo nel merito in relazione alla statuizione cassata, liquida in euro 3.512,50 le spese del giudizio di primo grado ed in euro 3.307,50 quelle totali del giudizio di appello, importo quest’ultimo da prendere a base di calcolo della quota di un quarto posta a carico del Ministero, il tutto oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Condanna il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed eur

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23493-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA],domiciliato ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo PEC degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA] , già Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 159/2018 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 19/07/2019 R.G.N. 46/2018; [OSCURATO:PERSONA] docente assunto a tempo determinato Principio di non discriminazione Liquidazione spese di lite R.G.N.23493/2019 Cron. Rep. Ud.18/04/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Trieste, adita da [OSCURATO:PERSONA], nel contraddittorio con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ( ora Ministero dell’Istruzione e del Merito), ha riformato solo parzialmente la sentenza del Tribunale di Gorizia che aveva accolto in parte il ricorso del Brigante e, sul presupposto della parità di trattamento tra personale in ruolo e personale assunto a tempo determinato, aveva riconosciuto il diritto del ricorrente alla progressione economica in ragione della anzianità di servizio maturata come supplente nei limiti della prescrizione quinquennale, respingendo le ulteriori domande; 2. la Corte distrettuale ha accolto il terzo motivo di appello inerente al dies a quo per il calcolo a ritroso della prescrizione e lo ha individuato nel 7 dicembre 2014, data in cui la prescrizione medesima era stata interrotta con la richiesta inviata a mezzo PEC all’amministrazione delle differenze retributive; ha parimenti accolto il quarto motivo di gravame , concernente i permessi goduti in pendenza di rapporti a termine, e ha ritenuto non giustificata da ragioni oggettive la disciplina contrattuale che solo in favore degli assunti a tempo indeterminato prevede che il permesso debba essere retribuito; infine il giudice d’appello ha accolto anche il sesto ed il settimo motivo, con i quali era stata censurata la liquidazione delle spese delgiudizio di primo grado, ed ha condannato il Ministero «a rifondere all’appellante le spese di primo grado che riliquida secondo tariffa in € 2.200,00 nonché u n quarto di quelle d’appello che liquida in € 500,00 oltre spese generali forfettarie nella misura massima di tariffa IVA e Cpa di legge ecompensa i residui tre quarti»; 3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di sei motivi ai quali il Ministeroha replicato con controricorso; 4. successivamente con istanza depositata in data 26 marzo 2024 unitamente alla memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ., il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla pronuncia sui primi tre motivi di ricorso e a tal fine ha richiamato l’avvenuta emissione in data 23 aprile 2020 del decreto di ricostruzione della carriera nonché la formazione di giudicato esterno «rappresentato dalle sentenzenn. 16/2020 e 12/2023 della Corte di Appello di Trieste». [OSCURATO:PERSONA] 1. preliminarmente deve essere dichiarata l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse dei primi tre motivi di ricorso, riguardanti il diritto del Brigante alla esatta ricostruzione della carriera ed al riconoscimento degli effetti giuridici ed economici conseguenti; la dichiarazione di rinuncia ad uno o più motivi di ricorso per il venir meno dell’interesse alla pronuncia rende superflua la decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censureed è efficace anche in mancanza della sottoscrizione della parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore, in quanto, implicando una valutazione tecnica e non comportando la disposizione del diritto in contesa, è rimessa alla discrezionalità del difensore stesso, e resta, quindi, sottratta alla disciplina di cui all'art. 390 cod. proc. civ. (in tal senso fra le più recenti Cass. n. 414/2021 e Cass. n. 17893/2020); 2. con il quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., il ricorrente denuncia «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132–II co.n. 4 c.p.c.; 91 c.p.c., 75 disp. att. c.p.c., 36 Cost. e 2233 c.c. anche in relazione alla legge 7 novembre 1957 n. 1051, agli articoli da 57 a 64 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 ed all’art. 24 legge 13 giugno 1942 n. 794in relazione al d.m. n. 55/2014 ( artt. 2 –4- 5 e tabb. 3 e/o 12) » e censura il capo della sentenza impugnata relativo alla liquidazione delle spese del primo grado di giudizio e dell’appello; trascrive le note spese depositate, non valutate dalla Corte territoriale, e richiama i minimi previsti dal d.m. n. 55/2014, tabelle 3 e 12, per le cause di valore indeterminato, alle quali si applica lo scaglione da € 26.000,01 a € 52,000, e sostiene che non poteva il giudice d’appello, senza una specifica e adeguata motivazione, discostarsi dai valori minimi,indicati per il giudizio di primo grado in € 3.512,50 e per l’appello in un eguale importo, in caso di ritenuta applicabilità della tabella 3, o, insubordine, in € 3.307,50 sulla base dei valori indicati dalla tabella 12; 3. la quinta censura, sviluppando considerazioni analoghe a quelle già illustrate nel quarto motivo, eccepisce la nullità della sentenza «ex art. 111 Cost. e/o 132 n. 4 c.p.c. e/o 118 disp. att. c.p.c. in punto di liquidazione delle spese di primo e secondo grado per carenza di motivazione o per motivazione apparente»; 4. infine con il sesto motivo, che riporta la medesima rubrica del quinto, la nullità della sentenza per carenza di motivazione è eccepita «in punto identificazione della parte soccombente» ed il ricorrente sostiene che la Corte territoriale non ha chiarito le ragioni per le quali, a fronte di un appello articolato in sette motivi e di una pronuncia di accoglimento di quattro censure proposte, la condanna del Ministero è stata limitata solo ad un quarto delle spese di lite; 5. il quarto ed il quinto motivo, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono fondati; in premessa occorre richiamare l’orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui , in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all’entrata in vigore del d.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa, a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato, l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, dall’altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (cfr. fra le tante Cass. n. 89/2021 e Cass. 19989/2021); nella specie la Corte distrettuale si è discostata dai parametri minimi previsti per le cause di valore indeterminabile, senza indicare le ragioni della liquidazione effettuata al di sotto dei valori minimi ed anzi affermando, erroneamente, di essersi attenuta alla tariffa professionale;in realtà per il giudizio di primo grado, tenuto conto delle tre fasi indicate nel motivo di ricorso e dei valori indicati nella tabella 3 allegata al d.m. n. 55/2014 (studio della controversia euro 1.545,00; fase introduttiva euro 572,50; fase decisionale euro 1395,00)andava liquidata la complessiva somma di euro 3512,50 e per il giudizio di appello la quota posta a carico del Ministero (pari ad un quarto) doveva essere quantificata in relazione all’importo totale di euro 3.307,50, ( fase di studio euro 980,00; fase introduttiva euro 675,00; fase decisionale euro 1652,50) risultante dall’applicazione dei minimi tariffari stabiliti dalla tabella 12, applicabile a tutti i giudizi di appello, ivi comprese le controversie in materia di lavoro e previdenza; il quarto ed il quinto motivo vanno, di conseguenza, accolti; 6. è, invece, inammissibile il sesto motivo, giacché occorre qui dare continuità all’orientamento, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «lavalutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente» ( Cass. n. 30592/2017 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione; cfr. anche Cass.n. 14459/2021); 7. in via conclusiva meritano accoglimento il quarto ed il quinto motivo sicché la sentenza impugnata vacassata limitatamente al regolamento delle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con la condanna del Ministero al pagamento delle spese liquidate come da dispositivo; questa Corte ha già affermato ( cfr. Cass. n. 14199/2021) che l’art. 384 cod. proc. civ. deve essere interpretato alla luce del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost., che impone di non trasferire una causa dall'uno all'altro giudice, quando il giudice rinviante potrebbe da sé solo svolgerele attività richieste al giudice cui la causa è rinviata; inoltrein tema di spese processuali l’art. 385, secondo comma, cod. proc. civ. accorda ampi poteri alla Corte e le consente di accertare e liquidare non solo le spese del giudizio di legittimità, ma anche quelle dei gradi di merito, quando la sentenza impugnata sia cassata senza rinvio, sicché sarebbe del tutto illogico imporre il giudizio di rinvio, al solo fine di provvedere ad una liquidazione che, in quanto ancorata a parametri di legge, ben può essere direttamente compiuta dal giudice di legittimità (Cass. n. 1761/2014 e Cass. n. 211/2016); 8. le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Ministero nella misura indicata in dispositivo, liquidata tenendo conto del valore dell’unico capo della sentenza ( quello inerente al regolamento delle spese di lite) ancora in discussione; 8. non sussistono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibili i primi tre motivi di ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; accoglie il quarto ed il quinto motivo e dichiara inammissibile il sesto. Decidendo nel merito in relazione alla statuizione cassata, liquida in euro 3.512,50 le spese del giudizio di primo grado ed in euro 3.307,50 quelle totali del giudizio di appello, importo quest’ultimo da prendere a base di calcolo della quota di un quarto posta a carico del Ministero, il tutto oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge. Condanna il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed eur
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