CassazionedecretoSezione UDecisione del 2 dicembre 2025
Cassazione n. 31403/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uzionale della Corte, a cura del Centro elettronico di documentazione, e iscritta alla Cancelleria centrale civile, prendendo il numero di Registro Generale 20011 del 2025. 3. - Il giudice tutelare (G.T.) del Tribunale rimettente evidenzia, in punto di fatto, che il procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno è stato attivato, con ricorso F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 20011/2025 Numero sezionale 88/2025 Numero di raccolta generale 31403/2025 Data pubblicazione 02/12/2025 depositato il 14.5.2025, dal pubblico ministero (P.M.), al quale è stato poi richiesto, con decreto del 21.5.2025, di integrarne il contenuto (con la indicazione degli atti di gestione che la persona beneficianda non sarebbe stata in grado di compiere autonomamente) e di depositare documentazione anagrafica e sanitaria, nonché la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza alla beneficianda ed ai suoi congiunti. L’audizione della stessa beneficianda si è tenuta all’udienza del 24 giugno 2025 (dinanzi al giudice di pace delegato) e, in prosecuzione (dinanzi al giudice tutelare), il successivo 16 luglio; in entrambe le occasioni in assenza del P.M. Il G.T., «ritenuta necessaria la presenza del P.M., “in quanto parte ricorrente”», ne ha disposto la comparizione all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], “con l’avvertenza espressa che in caso di ulteriore assenza si sarebbe proceduto alla declaratoria di improcedibilità del ricorso”. Non essendo il P.M. comparso a detta udienza, il G.T. ha rinviato ulteriormente il procedimento al 17.9.2025, sempre per comparizione del P.M., “il quale, pur non comparendo neppure alla nuova udienza, depositava memorie in pari data insistendo per l’accoglimento del ricorso”, adducendo, sulla scorta di “arresti giurisprudenziali di legittimità e di merito”, l’irrilevanza processuale della sua «mancata comparizione all’udienza, purché informato della stessa, “essendo allo stesso rimessa la scelta di determinare le modalità pratiche di attuazione dell’intervento”, ivi compresa quella di rassegnare conclusioni, “non potendo comunque incidere sul potere-dovere del giudice di provvedere nei tempi previsti dalla legge”». 4. - Il giudice a quo sostiene che ricorrerebbero, nel caso, le condizioni di legge previste per il rinvio pregiudiziale. 4.1. - La questione sarebbe di natura esclusivamente processuale e necessaria alla definizione del giudizio, dovendosi “stabilire se, in assenza del ricorrente [nella specie, il P.M.] alle udienze e in mancanza di altre parti costituite che ne promuovano la prosecuzione, il giudizio per la nomina di un amministratore di sostegno debba comunque proseguire oppure arrestarsi con declaratoria di improcedibilità”.F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 20011/2025 Numero sezionale 88/2025 Numero di raccolta generale 31403/2025 4.2. – Sussisterebbero, altresì, le gravi difficoltà interpretative richieste daData pubblicazione 02/12/2025l n. 2) del comma primo dell’art. 363-bis c.p.c., “accresciute dall’entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia (D.lgs. n. 149 del 2022)” che ha collocato il procedimento in tema di amministrazione di sostegno al titolo IV bis (“Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”) inserito nel Libro II del codice di rito intitolato “Del processo di cognizione”. A tal riguardo, il giudice rimettente sostiene che, da un lato, il richiamo di cui al comma secondo dell’art. 473-bis c.p.c. (inserito nel Capo I “Disposizioni generali” del Titolo IV bis) alle norme previste ai titoli I e III del libro II “per quanto non disciplinato dal presente titolo” e, dall’altro, il rinvio contenuto al comma secondo dell’art.473-bis.58 c.p.c. al solo art. 739 c.p.c., quanto alla reclamabilità del decreto del giudice tutelare, parrebbero “rivelare l’intento di collocare l’amministrazione di sostegno in un alveo peculiare, solo parzialmente sovrapponibile allo schema generale del procedimento camerale”. E ciò induce ad interrogarsi se, proprio “alla luce del rinvio operato dall’art.473-bis, comma 2, c.p.c.”, il modello di riferimento – “almeno per i profili qui rilevanti” – non sia da rinvenire nella disciplina del processo di cognizione (ivi compresa quella di cui agli artt.181 e 309 c.p.c.), come, del resto, si trarrebbe conforto dall’arresto delle Sezioni Unite civili (sentenza n. 4250 del 19 febbraio 2020), secondo cui il giudizio di interdizione è regolato – per quanto non derogato da norme speciali - dai principi propri del processo ordinario di cognizione. Il giudice a quo assume, poi, che non potrebbe estendersi all’ipotesi in cui il P.M. eserciti direttamente l’azione civile la giurisprudenza che si è formata in riferimento all’ipotesi in cui l’organo requirente interviene obbligatoriamente nei procedimenti promossi da altri soggetti. A tal riguardo, due orientamenti si contenderebbero il campo: da un lato, quello secondo cui la partecipazione del P.M. non costituirebbe, una volta depositato il ricorso, condizione indefettibile per la prosecuzione del procedimento, dall’altro quello secondo cui il procedimento attivato dal P.M. non potrebbe proseguire in sua assenza, non potendo il giudice surrogarsi alla parte istante nella funzione propulsiva del procedimento. Il Tribunale rimettente, posta in risalto la centralità del contraddittorio da garantirsi anche nel procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno, dubita, inoltre, che ciò possa soddisfarsi in assenza di una partecipazione effettiva del P.M. ricorrente, resa ancor “più stringente” dalla previsione (art. 473-bis.54 c.p.c.) che impone l’audizione della F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 20011/2025 Numero sezionale 88/2025 Numero di raccolta generale 31403/2025 Data pubblicazione 02/12/2025 persona beneficianda in presenza; né potrebbe reputarsi collimante con l’assetto ordinamentale il modello della udienza “asincrona”, ossia “che consenta al Pubblico Ministero di limitarsi al deposito di memorie in sostituzione della comparizione, mentre gli altri soggetti devono presenziare personalmente”. In questa prospettiva emergerebbe un “ulteriore nodo interpretativo” da sciogliere, riguardante la vera natura dell’interesse processuale, da intendersi in una “dimensione astratta”, “sostanzialmente coincidente con la legittimazione a ricorrere” e “sufficiente a sorreggere il processo anche in assenza di chi ne è portatore”, oppure in una dimensione “dinamica”, che esige dal ricorrente, anche se P.M., “un impulso costante capace di alimentare il contraddittorio e di preservare la fisiologia del processo”. Infine, il rimettente, nel reputare non persuasivo il “parallelismo” (evocato nelle memorie del pubblico ministero) tra amministrazione di sostegno e la “dichiarazione di fallimento (ora liquidazione giudiziale)” stante “la logica peculiare del processo fallimentare”, osserva che gli interrogativi oggetto del rinvio pregiudiziale non troverebbe una risposta dirimente neppure nel disposto del comma terzo dell’art. 407 c.c., là dove si prevede che il giudice tutelare “in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso”. Vi sarebbe, infatti, anche un orientamento secondo il quale detta previsione si riferirebbe non già alla fase decisoria, bensì solo alla fase istruttoria. 4.3. – Quanto, poi, alla condizione posta dal n. 3) del primo comma dell’art. 363-bis c.p.c., il giudice a quo sostiene che la questione interpretativa sollevata è suscettibile di riproporsi in numerosi giudizi, consegnando l’esperienza applicativa dello stesso Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] numerosi casi in cui il P.M. si limita al deposito del ricorso e alla cura delle notifiche. Peraltro, in ragione della sua natura processuale “di ampio respiro”, la questione stessa viene a proiettarsi “su altre categorie di procedimenti promossi dal Pubblico Ministero, tra cui quelli di cui all’art. 473-bis e ss. c.p.c.”. 5. - Il rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] difetta dei requisiti di ammissibilità indicati dall’art. 363-bis c.p.c. 6. – Non è apprezzabile, anzitutto, il requisito della numerosità dei giudizi nei quali i quesiti posti dall’ordinanza di rimessione dovrebbero riproporsi, giacché lo stesso giudice 4 F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 20011/2025 Numero sezionale 88/2025 Numero di raccolta generale 31403/2025 Data pubblicazione 02/12/2025 a quo si limita ad accennare ad una prassi invalsa all’interno del proprio Tribunale, senza dare contezza dello stesso modus procedendi presso altri uffici giudiziari, frutto di una lettura delle norme processuali implicate in termini analoghi a quelli che sono stati fatti propri dal pubblico ministero operante dinanzi al giudice tutelare rimettente. 7. – Neppure è ravvisabile la grave difficoltà interpretativa della articolata questione. Il giudice a quo non dà riscontro di contrasti giurisprudenziali insorti, tra gli stessi giudici di merito, nell’interpretazione delle disposizioni relative al procedimento di nomina dell’amministratore di sostegno introdotte dalla novella di cui al d.lgs. n. 149/2022, né evidenzia l’esistenza, sulle questioni controverse, di un dibattito dottrinale che presenti posizioni diversificate e distanti tra loro. Inoltre, l’ordinanza di rimessione non si fa interamente carico di una lettura complessiva del sistema processuale interessato, né ricerca utili elementi per sciogliere i nodi interpretativi che si ritengono esistenti in un più ampio reticolato di norme (oltre alle disposizioni dettate dall’art. 407 c.c., anche quelle di cui agli artt. 473-bis.12, 473-bis.13, 473-bis.52, c.p.c.), nell’ausilio proveniente dalla Relazione illustrativa al decreto legislativo n. 149/2022, nella giurisprudenza che si è comunque pronunciata in materia (in via solo esemplificativa: Cass., Sez. I, 5 giugno 2013, n. 14190; Cass., S.U., 30 luglio 2021, n. 21985; Cass., Sez. I, 29 dicembre 2024, n. 34854) e nella dottrina che ha studiato e approfondito più da vicino l’istituto dell’amministrazione di sostegno. In particolare, poi, la richiamata giurisprudenza ha messo in luce che “nella procedura per la istituzione di un’amministrazione di sostegno, che consiste in un procedimento unilaterale, non esistono parti necessarie al di fuori del beneficiario dell'amministrazione” (così Cass. n. 14190/2013). Si è, pertanto, ribadito che unico protagonista del procedimento è il beneficiando della misura diretta ad incidere sulla vita e sulla capacità della persona e che “il modello ideale dell’amministrazione di sostegno è quindi quello di una misura di mero supporto, che non comprime in alcun modo la capacità del soggetto ma la potenzia, affiancandogli una persona che lo aiuta ad esercitare in prima persona i suoi diritti”, così da configurare “una procedura di gestione di interessi la cui attivazione è rimessa in primo luogo allo stesso interessato (art 406 c.c.)” (così Cass. n. 34854/2024). E in tale prospettiva cospira anche l’affermazione per cui la “unicità del nuovo istituto che combina in sé tratti disciplinari tradizionali con elementi del tutto innovativi, F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 20011/2025 Numero sezionale 88/2025 Numero di raccolta generale 31403/2025 impedisce quindi di pervenire ad una soluzione di carattere unitario, valida per tutti i casi Data pubblicazione 02/12/2025 indistintamente, non potendosi quindi risolvere le varie problematiche che possano insorgere in nome della generalizzata applicazione delle norme del procedimento camerale ovvero di quello a cognizione ordinaria, imponendosi piuttosto soluzioni differenziate a seconda delle varie fattispecie per le quali è richiesta l'amministrazione di sostegno ovvero in relazione al contenuto del provvedimento emesso dal giudice tutelare” (così Cass., S.U., n. 21985/2021). Il rimettente si limita, invece, a prospettare che talune norme di settore, e segnatamente quelle che attengono all’iniziativa (nel caso, del P.M.) per la nomina dell’amministratore di sostegno, sono suscettibili di una lettura non univoca, tale da imporre scelte alternative tra loro. Tale perplessità interpretativa non è, però, indice, di per sé, di una grave difficoltà ermeneutica circa la portata prescrittiva delle disposizioni che devono trovare applicazione nella controversia oggetto di cognizione, ma apre unicamente al compito che, ordinariamente, si richiede di svolgere all’interprete a fronte di differenti possibili opzioni interpretative che conducono a soluzioni opposte e pur astrattamente configurabili. 8. - Il rinvio pregiudiziale non può, quindi, essere utilizzato solo per ottenere un avallo interpretativo della Corte di legittimità al fine di evitare, in sede di impugnazione, una revisione della decisione fondata sulla soluzione ermeneutica adottata. Una tale declinazione dell’istituto di nuovo conio finirebbe con l’inaridire il compito di interpretare la legge, che è dovere indeclinabile del giudice, e con il limitare, ingiustificatamente, la formazione progressiva e dialettica del procedimento interpretativo mediante il contributo della giurisdizione nei suoi diversi gradi e della dottrina (decreto presidenziale n. 14121 del 27.05.2025). L’assoggettamento del rinvio pregiudiziale a determinate condizioni e, in particolare, a quella della grave difficoltà interpretativa della questione si giustifica proprio per evitare il rischio di appiattimento dell’esercizio ermeneutico da parte dei giudici remittenti e salvaguardare l’effetto virtuoso del non rallentamento della tutela giudiziale dei diritti cui è finalizzata la giurisdizione civile (decreto presidenziale n. 19883 del 17.7.2025 e decreto presidenziale n. 24757 dell’8 settembre 2025).F i r m a t o D a : P A S Q U A L E D ' A S C O L A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 0 4 a 1 1 e f 6 4 c 2 b f 4 a Numero registro generale 20011/2025 Numero sezionale 88/2025 Numero di raccolta generale 31403/2025 Data pubblicazione 02/12/2025 Soltanto le questioni di diritto che presentano un grado elevato di complessità possono giustificare l’attivazione preventiva, ex art. 363-bis c.p.c., della Corte di cassazione, da interpellare, infatti, perché, in un’ottica di prevedibilità e calcolabilità delle decisioni giudiziarie, possa enunciare quel principio giuridico in grado di orientare, per la sua autorevolezza, la giurisprudenza a venire e i comportamenti degli stessi consociati. 9. - Il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. visto l’art. 363-bis c.p.c., dichiara inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con l’ordinanza di cui in premessa. Roma, 2 dicembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] P