CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47456/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \ \ R.G.N. 23495/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata; considerato, invero, che in relazione alla affermazione di penale responsabilità, la Corte di appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale rilevando come il periodo di assenza dall'abitazione fosse notevolmente superiore rispetto a quello necessario per raggiungere il Commissariato, deponendo in tal senso la circostanza che, nonostante autorizzato a recarsi in Tribunale al mattino, non vi giungeva presentandosi solo nel pomeriggio in Commissariato, ove adduceva una giustificazione inverosimile (cfr. pagg. 3, 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i