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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32849/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 30 novembre 2021, in parziale riforma della decisione con la quale il Tribunale di Ravenna il 19 ottobre 2020, a seguito di giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 1, 2, 2-bis e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per aver guidato in stato di ebbrezza e provocato un sinistro stradale, condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena e sostituito la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida con quella della revoca della stessa.

Il ricorso è affidato a quattro motivi.

Con il primo, il ricorrente deduce al contempo difetto e vizio di motivazione in ordine alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato, poiché costui potrebbe aver consumato bevande alcoliche tra il momento della verificazione del sinistro e quello della misurazione etilometrica.

Il motivo è manifestamente infondato poiché, al di là dell'apparente richiamo al vizio di violazione di legge, in realtà è costruito in fatto, contrapponendo il ricorrente alla ricostruzione ed alla valutazione operate dai Giudici di merito, assistite da motivazione che risulta non incongrua né illogica, prospettazioni alternative stimate soggettivamente preferibili.

Con il secondo motivo il ricorrente contesta la sussistenza dello stato di ebbrezza, atteso che, a fronte del decorso di un considerevole lasso di tempo tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione dell'alcool test, è necessaria la presenza di altri elementi indiziari ai fini della sussunzione del fatto nelle ipotesi di cui all'art. 186, comma 2, d.lgs. n. 285/1992.

Con il terzo motivo il ricorrente censura l'avvenuta applicazione della circostanza aggravante dell'aver provocato un incidente, poiché non è stata chiarita la dinamica del sinistro e la stessa non risulta applicabile in caso di mero coinvolgimento di un soggetto che si trova alla guida in stato di ebbrezza.

Entrambi i motivi sono manifestamente infondati, in quanto articolati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto alla decisione impugnata (pagine 3 e 4), rappresentati: .dalle dichiarazioni della madre dell'imputato, che in un secondo momento negava la riferibilità alla stessa della condotta di guida; dalle dichiarazioni rese dall'imputato al medico del pronto soccorso; dalle condizioni alterate del Porto indicate nella scheda del pronto soccorso e rilevate dagli operanti; dall'insussistenza di riscontri circa il fatto che l'imputato abbia potuto assumere sostanze alcoliche nel tragitto per l'ospedale, nonché dalla difficoltà di reperire esercizi pubblici aperti nell'orario notturno dell'incidente, ossia verso le ore

1.15. Con l'ultimo motivo l'imputato deduce violazione di legge per mancata applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.). l• 4/ ti i i r- r Anche tale motivo è mani es arn_ - si tratta, infatti, di censura non previamente dedotta con l'atto di appello (art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.).

Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art.616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 30 novembre 2021, in parziale riforma della decisione con la quale il Tribunale di Ravenna il 19 ottobre 2020, a seguito di giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 1, 2, 2-bis e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per aver guidato in stato di ebbrezza e provocato un sinistro stradale, condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena e sostituito la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida con quella della revoca della stessa. Il ricorso è affidato a quattro motivi. Con il primo, il ricorrente deduce al contempo difetto e vizio di motivazione in ordine alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato, poiché costui potrebbe aver consumato bevande alcoliche tra il momento della verificazione del sinistro e quello della misurazione etilometrica. Il motivo è manifestamente infondato poiché, al di là dell'apparente richiamo al vizio di violazione di legge, in realtà è costruito in fatto, contrapponendo il ricorrente alla ricostruzione ed alla valutazione operate dai Giudici di merito, assistite da motivazione che risulta non incongrua né illogica, prospettazioni alternative stimate soggettivamente preferibili. Con il secondo motivo il ricorrente contesta la sussistenza dello stato di ebbrezza, atteso che, a fronte del decorso di un considerevole lasso di tempo tra la condotta di guida incriminata e l'esecuzione dell'alcool test, è necessaria la presenza di altri elementi indiziari ai fini della sussunzione del fatto nelle ipotesi di cui all'art. 186, comma 2, d.lgs. n. 285/1992. Con il terzo motivo il ricorrente censura l'avvenuta applicazione della circostanza aggravante dell'aver provocato un incidente, poiché non è stata chiarita la dinamica del sinistro e la stessa non risulta applicabile in caso di mero coinvolgimento di un soggetto che si trova alla guida in stato di ebbrezza. Entrambi i motivi sono manifestamente infondati, in quanto articolati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto alla decisione impugnata (pagine 3 e 4), rappresentati: .dalle dichiarazioni della madre dell'imputato, che in un secondo momento negava la riferibilità alla stessa della condotta di guida; dalle dichiarazioni rese dall'imputato al medico del pronto soccorso; dalle condizioni alterate del Porto indicate nella scheda del pronto soccorso e rilevate dagli operanti; dall'insussistenza di riscontri circa il fatto che l'imputato abbia potuto assumere sostanze alcoliche nel tragitto per l'ospedale, nonché dalla difficoltà di reperire esercizi pubblici aperti nell'orario notturno dell'incidente, ossia verso le ore 1.15. Con l'ultimo motivo l'imputato deduce violazione di legge per mancata applicazione della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen.). l• 4/ ti i i r- r Anche tale motivo è mani es arn_ - si tratta, infatti, di censura non previamente dedotta con l'atto di appello (art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.). Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art.616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
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