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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 1/2025

ECLI:EU:C:2025:889
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CC0523

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 13 novembre 2025 ( 1 ) Causa C‑523/24 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] y Cultural (SCC),

[OSCURATO:PERSONA]

contro

[OSCURATO:PERSONA],

AAT, IGA,

ARMG,

ANMG,

NMF, ARM, LBC, RFB, FHM, MMT, MOQ, MOP, ASD, JTN, JNB, TPR, OJV, RRR, DBC, JGV, EAC, EH,

MKEK,

SML, AVO, MAB,

JMSI,

LPG, CPO, CPC, ACO, AMC, ACJ, FGS [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] de Cuentas (Corte dei conti, [OSCURATO:PERSONA])] «Rinvio pregiudiziale – Gestione dei fondi pubblici nel contesto del movimento a favore dell’indipendenza della [OSCURATO:PERSONA] – Procedimento per responsabilità contabile – Compatibilità della legge organica 1/2024 sull’amnistia per la normalizzazione istituzionale, politica e sociale in [OSCURATO:PERSONA] con il diritto dell’Unione – Articolo 325 TFUE – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Competenza della Corte – Termine massimo di due mesi per applicare l’amnistia – Diritto di essere ascoltata della parte che ha proposto il ricorso nell’interesse generale – Assenza di sospensione del procedimento e revoca obbligatoria delle misure cautelari in caso di presentazione di una domanda di pronuncia pregiudiziale» Indice

I. Introduzione

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione B. Diritto spagnolo

1. [OSCURATO:PERSONA]

2. Legge organica 2/1982 sul TCU

3. Legge 7/1988 sul funzionamento del TCU

4. Legge organica 6/1985 sul potere giudiziario

5. Legge 1/2000 recante il codice di procedura civile

6. [OSCURATO:PERSONA]. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

IV. Analisi A. Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale: il TCU è una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE? B. Sulle questioni pregiudiziali

1. Osservazioni preliminari: l’amnistia e il diritto dell’Unione

2. Sull’esistenza di una lesione degli interessi finanziari dell’Unione (prima, terza, quarta e quinta questione)

a) Sulla prima questione

b) Sulle questioni terza, quarta e quinta

3. Sulla conformità della LOA allo Stato di diritto (questioni seconda, sesta, settima e ottava)

a) Sulla competenza della Corte

b) Sulla ricevibilità

c) Sul merito 1) Osservazioni preliminari 2) Sulla seconda questione 3) Sulla settima questione 4) Sulle questioni sesta e ottava

V. Conclusione

I. Introduzione

1. Il termine «amnistia» deriva dalla parola greca ἀμνηστία (amnēstía), che implica l’idea di oblio ( 2 ), esattamente come il termine «amnesia», con il quale condivide la stessa etimologia ( 3 ).

Ma la comparazione non va oltre: l’amnesia costituisce un evento subito, involontario, una malattia, un disturbo della memoria, che talvolta nasce dalla negazione di una realtà passata.

L’amnistia, invece, è frutto di una scelta politica, la scelta di dimenticare – un oblio che non è né accidentale né involontario, ma al contrario intenzionale e giuridico.

È un perdono collettivo, concesso da un potere sovrano, generalmente per un reato commesso contro lo Stato ( 4 ).

Si tratta di sedare conflitti originati da eventi che hanno aperto una frattura politica e sociale all’interno di una data popolazione e di «voltare pagina» ( 5 ).

2. L’amnistia è, tuttavia, una misura complessa che, seppure adottata con l’obiettivo di perdonare reati, può costituire uno strumento di impunità.

L’adozione di un provvedimento di amnistia apre quindi un dibattito delicato: costituisce una violazione dell’uguaglianza contraria all’idea di giustizia ( 6 )? O è l’espressione di una giustizia che «interviene dopo» ( 7 ) nei conflitti sociali?

3. Il 10 giugno 2024 le [OSCURATO:PERSONA] (Parlamento spagnolo) hanno adottato la [OSCURATO:PERSONA] 1/2024 de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña (legge organica 1/2024, del 10 giugno 2024, sull’amnistia per la normalizzazione istituzionale, politica e sociale in [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: la «LOA») ( 8 ).

Il perimetro materiale e temporale della LOA comprende gli atti che danno luogo a responsabilità penale, amministrativa o contabile, compiuti nel contesto del referendum sull’indipendenza della [OSCURATO:PERSONA] nonché quelli compiuti nel contesto del processo indipendentista catalano.

4. La LOA – non si può negarlo – ha provocato un dibattito profondo e virulento all’interno della classe politica, delle istituzioni, del sistema giudiziario, del mondo accademico e, più in generale, della società spagnola.

5. Da un punto di vista giuridico, la questione della legittimità della LOA è stata recentemente sottoposta, mediante un ricorso costituzionale, al [OSCURATO:PERSONA] (Corte costituzionale, [OSCURATO:PERSONA]).

Ad eccezione di due disposizioni, quest’ultimo l’ha dichiarata conforme alla Constitución española ([OSCURATO:PERSONA] spagnola) (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») ( 9 ) in una sentenza del 26 giugno 2025 ( 10 ).

6. In tale contesto, la Corte è investita dal [OSCURATO:PERSONA] de Cuentas (Corte dei conti, [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: il «TCU») di una domanda di pronuncia pregiudiziale relativa alla compatibilità di talune disposizioni procedurali che disciplinano la concessione dell’amnistia in discussione con la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, prevista in particolare all’articolo 325 TFUE, e il principio di tutela giurisdizionale effettiva sancito all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

7. La presente causa, che ha implicazioni costituzionali non trascurabili per il diritto dell’Unione, fornirà alla Corte l’opportunità di pronunciarsi sulla questione, indubbiamente inedita, del suo controllo giurisdizionale su una legge di amnistia adottata da uno degli Stati membri dell’Unione e della portata di un siffatto controllo.

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

8. Nella presente causa sono pertinenti gli articoli 267 e 325 TFUE, l’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

B. Diritto spagnolo 1.

[OSCURATO:PERSONA]

9. L’articolo 136 della [OSCURATO:PERSONA] dispone quanto segue: «1.

Il [TCU] è l’organo supremo incaricato di controllare i conti e la gestione economica dello Stato, nonché del settore pubblico.

Esso dipende direttamente dalle [OSCURATO:PERSONA] [Parlamento spagnolo] ed esercita le proprie funzioni su delega di queste ultime per quanto concerne l’esame e la verifica del rendiconto generale dello Stato.

2. I conti dello Stato e del settore pubblico dello Stato sono sottoposti al [TCU] e da esso controllati.

Il [TCU], fatte salve le proprie competenze, presenta alle [OSCURATO:PERSONA] [Parlamento spagnolo] una relazione annuale nella quale, ove occorra, comunica le violazioni che, a suo avviso, siano state commesse o le responsabilità sorte.

3. I membri del [TCU] godono della stessa indipendenza e inamovibilità e sono soggetti alle stesse incompatibilità dei giudici.

4. Una legge organica disciplina la composizione, l’organizzazione e le funzioni del [TCU]».

2. Legge organica 2/1982 sul TCU

10. L’articolo 5 della [OSCURATO:PERSONA] 2/1982 del [OSCURATO:PERSONA] de Cuentas (legge organica 2/1982, del 12 maggio 1982, sul TCU) (in prosieguo: la «LOTCU») ( 11 ), prevede che «[il TCU] esercita le proprie funzioni in piena indipendenza e nel rispetto dell’ordinamento giuridico».

11. L’articolo 15 della LOTCU definisce l’ambito della giurisdizione contabile nel modo seguente: «1.

Il procedimento giurisdizionale contabile, che è di competenza del [TCU], si svolge in relazione ai rendiconti che devono essere presentati da coloro che percepiscono, controllano, gestiscono, custodiscono, operano con o impiegano beni, fondi pubblici o beni patrimoniali mobili.

2. La giurisdizione contabile si estende ai fondi pubblici o beni patrimoniali mobili, nonché agli obblighi accessori costituiti a garanzia della loro gestione».

12. L’articolo 17 della LOTCU prevede quanto segue: «1.

La giurisdizione contabile è necessaria e inderogabile, esclusiva e piena.

2. Ai soli fini dell’esercizio della sua funzione, essa si estende alla cognizione e alla decisione delle questioni pregiudiziali e incidentali, tranne quelle di natura penale, nei limiti in cui costituiscono un elemento previo necessario per la dichiarazione di responsabilità contabile e sono ad essa direttamente collegate.

3. La decisione resa è priva di efficacia al di fuori dell’ambito della giurisdizione contabile».

3. Legge 7/1988 sul funzionamento del TCU

13. L’articolo 49, paragrafi 1 e 3, della Ley 7/1988 de Funcionamiento del [OSCURATO:PERSONA] de Cuentas (legge 7/1988, sul funzionamento del TCU), del 5 aprile 1988 (in prosieguo: la «LFTCU») ( 12 ), prevede quanto segue: «1.

Il giudice contabile conosce delle azioni di responsabilità che, traendo origine dai rendiconti che devono essere presentati da tutti gli incaricati della gestione del patrimonio o fondi pubblici, sono esercitate nei confronti di questi ultimi quando, con dolo, colpa o negligenza gravi, arrecano a tali fondi pubblici o beni patrimoniali mobili un danno conseguente ad azioni o omissioni contrarie alle leggi in materia di conti e bilancio applicabili agli enti del settore pubblico o, se del caso, alle persone o agli enti beneficiari di sovvenzioni, crediti, garanzie o altri aiuti provenienti da tale settore.

Esso conosce delle responsabilità sussidiarie soltanto quando la responsabilità diretta, previamente dichiarata e non resa effettiva, è contabile. (…)

3. Quando i fatti costituiscono un reato ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, della [LOTCU], il giudice o il tribunale investito del caso si astiene dal conoscere della responsabilità contabile che ne deriva, trasmettendo al [TCU] gli elementi necessari affinché quest’ultimo precisi l’importo dei danni causati ai fondi pubblici o ai beni patrimoniali mobili».

14. L’articolo 67 della LFTCU dispone quanto segue: «1.

A fini di garanzia delle responsabilità contabili che potrebbero essere dichiarate nei procedimenti giurisdizionali del [TCU], il [OSCURATO:PERSONA] [pubblico ministero, [OSCURATO:PERSONA]], il Letrado del Estado [funzionario a capo del servizio giuridico dello Stato] o il legale rappresentante dell’ente del settore pubblico leso può chiedere il sequestro conservativo dei beni dei soggetti chiamati a rispondere di responsabilità contabile nei casi e con le modalità previste dal codice di procedura civile, senza che possa essere richiesta alcuna cauzione per disporlo.

2. A tale fine, gli atti nei quali l’ammontare delle responsabilità contabili è stato precisato in via provvisoria, di cui agli articoli 45 e 47 della presente legge, sono considerati documento sufficiente per poter disporre il sequestro.

3. Se il sequestro conservativo è stato chiesto e ottenuto prima del deposito dell’istanza, la sua convalida deve avvenire quando tale adempimento è completato nel corrispondente procedimento giudiziario o, se del caso, con le osservazioni del pubblico ministero».

15. Ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 1, della LFTCU: «Nel procedimento giurisdizionale di “reintegro por alcance” [procedimento volto ad accertare la responsabilità contabile di soggetti incaricati della gestione di denaro pubblico, inter alia in caso di mancata giustificazione della situazione dei conti o del saldo negativo], fatte salve le procedure previste per il corrispondente giudizio dichiarativo, si adottano le seguenti cautele: 1a.

I fatti sono circoscritti esclusivamente alle ipotesi di malversazione oppure di mancanza di fondi o di giustificazione rispetto alla situazione dei conti nei termini di cui alla presente legge. (…)».

4. Legge organica 6/1985 sul potere giudiziario

16. L’articolo 418, paragrafo 11, della [OSCURATO:PERSONA] 6/1985 del [OSCURATO:PERSONA] (legge organica 6/1985 sul potere giudiziario), del 1 o luglio 1985 (in prosieguo: la «LOPJ») ( 13 ), qualifica come colpa grave il ritardo ingiustificato nell’avvio o nella trattazione di un procedimento o di una causa dinanzi a un giudice o a un magistrato nell’esercizio delle sue funzioni, a meno che non costituisca una colpa molto grave.

5. Legge 1/2000 recante il codice di procedura civile

17. Ai sensi dell’articolo 216 della Ley 1/2000 de [OSCURATO:PERSONA] (legge 1/2000 recante il codice di procedura civile), del 7 gennaio 2000 (in prosieguo: la «LEC»), nella versione applicabile al procedimento principale ( 14 ): «I tribunali civili decidono le cause di cui sono investiti alla luce dei fatti, delle prove e delle conclusioni delle parti, salvo qualora la legge disponga altrimenti in casi particolari».

18. L’articolo 434 della LEC è così formulato: «1.

La sentenza è emessa entro [20] giorni dalla chiusura del processo.

2. Se, entro il termine per la pronuncia della sentenza e conformemente alle disposizioni degli articoli seguenti, sono disposti adempimenti finali, il termine per la pronuncia della sentenza è sospeso. (…)»

19. L’articolo 435 della LEC dispone quanto segue: «1.

Soltanto su istanza di parte il tribunale può disporre, con ordinanza, provvedimenti istruttori finali, conformemente alle seguenti regole: 1a.

Non sono assunte con l’istruttoria finale prove di cui le parti avrebbero potuto chiedere ritualmente l’ammissione, comprese quelle di cui avrebbero potuto chiedere l’ammissione dopo l’indicazione del giudice all’attenzione delle parti di cui all’articolo 429, paragrafo

1. 2a.

Quando, per cause indipendenti dalla parte che ne ha chiesto l’ammissione, una delle prove ammesse non fosse stata assunta. 3a.

Sono del pari ammesse e assunte le prove pertinenti e utili, vertenti su fatti nuovi o di nuova conoscenza, di cui all’articolo 286.

2. In via eccezionale, il tribunale, d’ufficio o su istanza di parte, può disporre una nuova assunzione di prove relative a fatti pertinenti, dedotti in tempo utile, qualora i precedenti elementi di prova forniti non siano risultati rilevanti a causa di circostanze già venute meno e indipendenti dalla volontà e dalla diligenza delle parti, purché sussistano fondati motivi per ritenere che le nuove attività [probatorie] consentiranno di acquisire certezza in ordine a tali fatti.

In tal caso, dette circostanze e detti motivi dovranno essere illustrati dettagliatamente nell’ordinanza che dispone i provvedimenti [istruttori]».

20. Ai sensi dell’articolo 436 della LEC: «1.

I provvedimenti disposti conformemente agli articoli precedenti sono eseguiti, entro venti giorni e nella data fissata a tal fine, ove necessario, dal “Letrado de la Administración de Justicia” [funzionario a capo del servizio giuridico dello Stato], secondo le modalità previste dalla presente legge per le prove della loro classe.

Una volta assunte, le parti, entro cinque giorni, possono presentare una memoria che sintetizzi e valuti il risultato.

2. Il termine per la pronuncia della sentenza ricomincia a decorrere alla scadenza del termine assegnato alle parti per presentare la memoria di cui al paragrafo precedente».

6. LOA

21. L’articolo 1 della LOA, intitolato «Ambito di applicazione oggettivo», dispone quanto segue: «1.

Sono oggetto di amnistia i seguenti atti da cui deriva responsabilità penale, amministrativa o contabile, compiuti nel contesto delle consultazioni tenutesi in [OSCURATO:PERSONA] il 9 novembre 2014 e il 1 o ottobre 2017, della loro preparazione o delle loro conseguenze, purché siano stati compiuti tra il1 o novembre 2011 e il 13 novembre 2023, così come le seguenti azioni compiute tra queste date nel contesto del cosiddetto processo indipendentista catalano, anche se non sono correlate alle consultazioni summenzionate o se sono state compiute dopo il loro rispettivo svolgimento: a) Gli atti commessi con l’intenzione di rivendicare, promuovere o procurare la secessione o l’indipendenza della [OSCURATO:PERSONA], nonché quelli che abbiano contribuito al raggiungimento di siffatti obiettivi. (…) Rientrano in tale fattispecie anche le azioni compiute, a titolo personale o istituzionale, con l’obiettivo di diffondere il progetto indipendentista, raccogliere informazioni e acquisire conoscenze su esperienze simili o far sì che altri enti pubblici o privati fornissero il loro sostegno al raggiungimento dell’indipendenza della [OSCURATO:PERSONA].

Allo stesso modo, si intendono inclusi gli atti direttamente o indirettamente collegati al cosiddetto processo indipendentista sviluppato in [OSCURATO:PERSONA] o ai suoi leader nell’ambito di tale processo, e compiuti da coloro che – in modo manifesto o comprovato – abbiano fornito assistenza, collaborazione, consulenza di qualsiasi tipo, rappresentanza, protezione o sicurezza ai responsabili delle condotte di cui al primo comma della presente lettera, o che abbiano raccolto informazioni in tal senso. b) Gli atti commessi con l’intenzione di convocare, promuovere o procurare lo svolgimento, da parte di coloro che non avevano potere a tal fine, delle consultazioni che hanno avuto luogo in [OSCURATO:PERSONA] il 9 novembre 2014 e il 1 o ottobre 2017, o la cui convocazione o svolgimento siano stati dichiarati illegittimi, così come quelli che abbiano contribuito alla loro realizzazione. (…) c) Gli atti di disobbedienza, a prescindere dalla loro natura, disordine pubblico, attentato all’autorità, ai suoi agenti e ai pubblici ufficiali o di resistenza compiuti allo scopo di consentire lo svolgimento delle consultazioni popolari di cui alla lettera b) del presente articolo o le loro conseguenze, nonché qualsiasi altro atto qualificato come reato compiuto con la stessa intenzione.

In ogni caso, s’intender[à] compres[o] (…) qualsiasi altro atto sia consistito nell’approvazione o nell’attuazione di leggi, norme o decisioni da parte di autorità o funzionari pubblici, che sia stato compiuto allo scopo di consentire, favorire o coadiuvare lo svolgimento delle consultazioni popolari di cui alla lettera b) del presente articolo. (…)

2. Gli atti da cui deriva responsabilità penale, amministrativa o contabile oggetto di amnistia ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo sono tali indipendentemente dal loro grado di esecuzione, compresi gli atti preparatori, e indipendentemente dalla modalità di commissione in qualità di autore o in concorso.

3. Gli atti la cui realizzazione è iniziata prima del 1 o novembre 2011 sono considerati rientranti nell’ambito di applicazione della presente legge solo laddove la loro esecuzione sia stata completata successivamente a tale data.

Gli atti la cui realizzazione è iniziata prima del 13 novembre 2023 sono parimenti considerati come rientranti nell’ambito di applicazione della presente legge anche laddove la loro esecuzione sia stata completata successivamente a tale data.

4. Non è considerato arricchimento l’utilizzo di fondi pubblici per le finalità di cui alle lettere a) e b) quando, a prescindere dalla sua conformità all’ordinamento giuridico, non era finalizzato a ottenere un vantaggio personale di carattere patrimoniale».

22. L’articolo 2 della LOA, intitolato «Esclusioni», prevede quanto segue: «In ogni caso, sono esclusi dall’applicazione dell’amnistia prevista dall’articolo 1: (…) e) Gli atti qualificati come reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea».

23. L’articolo 8, paragrafo 3, della LOA, intitolato «Effetti sulla responsabilità civile e contabile», enuncia quanto segue: «Sono revocate le misure cautelari decise nella fase preliminare o di primo grado di cui agli articoli 47 e 67 della [LFTCU]».

24. Ai sensi dell’articolo 10 della LOA, intitolato «Trattazione prioritaria e urgente»: «L’applicazione dell’amnistia in ogni causa è di competenza degli organi giurisdizionali, amministrativi o contabili specificati nella presente legge, che adottano, in via prioritaria e urgente, le decisioni pertinenti in conformità della presente legge, indipendentemente dalla fase dell’ iter procedurale del procedimento amministrativo o del procedimento giudiziario o contabile di cui si tratta.

Le decisioni sono adottate entro un termine massimo di due mesi, fatti salvi i successivi ricorsi, che non hanno effetto sospensivo».

25. L’articolo 13 della LOA, intitolato «Procedimento in ambito contabile», al paragrafo 3 dispone quanto segue: «Se il procedimento di attribuzione di responsabilità contabile esperito dinanzi al [TCU] si trova in primo grado o in appello, gli organi competenti dello stesso [TCU], ascoltati il pubblico ministero e gli enti del settore pubblico lesi dal pregiudizio ai fondi pubblici o beni patrimoniali mobili relativi ai fatti oggetto di amnistia, adottano una decisione di esonero dalla responsabilità contabile delle persone fisiche o giuridiche citate in giudizio, ove i suddetti enti non abbiano presentato opposizione».

III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

26. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] y Cultural (associazione civica e culturale «Società civile catalana») (in prosieguo: la «SCC») e, successivamente, il pubblico ministero hanno presentato dinanzi al giudice del rinvio, rispettivamente il 17 febbraio 2022 e il 13 aprile 2022, un’istanza di azione pubblica di responsabilità contabile detta di «reintegro por alcance» (procedimento volto ad accertare la responsabilità contabile di soggetti incaricati della gestione di denaro pubblico, inter alia in caso di mancata giustificazione della situazione dei conti o del saldo negativo) ( 15 ).

27. Con le istanze in parola, essi chiedono che i resistenti, da un lato, siano dichiarati responsabili di un danno al patrimonio pubblico della [OSCURATO:PERSONA] de Catalunya (organi di governo della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») che le parti ricorrenti hanno quantificato, rispettivamente, in EUR 5309807,02 e EUR 3429342,43 e, dall’altro lato, siano condannati a rimborsare tali somme.

28. Più precisamente, i resistenti sono perseguiti, da un lato, per aver speso entrate della [OSCURATO:PERSONA] per lo svolgimento, il 1 o ottobre 2017, del referendum illegittimo di autodeterminazione della [OSCURATO:PERSONA] nonché, dall’altro lato, per la promozione, nel periodo compreso tra il 2011 e il 2017, dell’indipendenza della [OSCURATO:PERSONA] a livello internazionale.

29. Con ordinanza del 9 settembre 2022, il giudice del rinvio ha fissato il valore della controversia in EUR 5309807,02.

Alla luce della rinuncia delle parti ricorrenti per quanto concerne talune spese pari a EUR 336143,34 e contestate al solo resistente [OSCURATO:PERSONA], il quale era chiamato in causa soltanto dal pubblico ministero e unicamente per tale voce di spesa, detto giudice ha dichiarato non doversi statuire nei suoi confronti.

30. Le spese di cui si tratta nel procedimento principale sono le seguenti: – Le spese sostenute per la preparazione e lo svolgimento del cosiddetto referendum «sull’indipendenza», che ha avuto luogo nella [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] il 1 o ottobre 2017.

Tali spese comprendono, in sostanza, le seguenti voci: 1) spese per l’acquisto di software e applicazioni informatiche che consentissero di coordinare la partecipazione di volontari all’organizzazione del referendum; 2) spese pubblicitarie; 3) spese per la creazione di un registro degli elettori stabiliti all’estero; 4) spese di affissione; 5) spese per l’acquisto del materiale necessario per lo svolgimento del referendum (schede elettorali, censimento, convocazione dei componenti dei seggi elettorali); 6) spese derivanti dall’utilizzo di locali pubblici per il referendum; 7) spese connesse alle campagne relative all’immagine della [OSCURATO:PERSONA] all’estero; 8) spese connesse all’invito di membri del Parlamento europeo a visitare la [OSCURATO:PERSONA] nei giorni precedenti il referendum; 9) spese relative all’ingaggio di esperti e osservatori internazionali. – Le spese sostenute per lo sviluppo della cosiddetta «azione esterna» della [OSCURATO:PERSONA] durante gli esercizi dal 2011 al 2017.

Tali spese comprendono, in sostanza, le seguenti voci: 1) spese sostenute dalla Secretaría d’[OSCURATO:PERSONA] i Unió Europea (Segreteria per l’azione esterna e l’Unione europea della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) per commissionare relazioni sui trattati internazionali di cui il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è parte; 2) spese sostenute dalle varie delegazioni della [OSCURATO:PERSONA] all’estero; 3) spese sostenute dal Consejo de [OSCURATO:PERSONA] de Cataluña (Consiglio di diplomazia pubblica della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) per promuovere il processo sovranista: i) internazionalizzazione dello sport («diplomazia sportiva»); ii) finanziamento di relazioni sull’autodeterminazione nazionale nell’Unione europea; iii) assunzione di personale; iv) conclusione di contratti per dotarsi dei mezzi necessari per la promozione dell’indipendenza della [OSCURATO:PERSONA] all’estero; v) concessione di sovvenzioni a taluni enti per lo stesso scopo.

31. Nel corso della fase istruttoria, sono state concesse misure cautelari consistenti nel versamento di una cauzione di EUR 4146274,97 per i fatti relativi alle spese sostenute per lo svolgimento del referendum illegittimo sull’indipendenza della [OSCURATO:PERSONA], nonché nella costituzione di una garanzia bancaria di EUR 5422411,10 per i fatti relativi alle spese sostenute per sviluppare l’«azione esterna» della [OSCURATO:PERSONA] durante gli esercizi dal 2011 al 2017.

32. Le circostanze di cui si tratta nel procedimento principale, inoltre, sono state o sono tuttora oggetto di vari procedimenti dinanzi ai giudici penali spagnoli, al fine di accertare la responsabilità penale degli imputati.

In proposito, il giudice del rinvio spiega che, quando si tratta dei «medesimi fatti», la competenza in materia contabile è compatibile con l’azione del giudice penale, cosicché, nel caso in cui questi «medesimi fatti» siano dichiarati costitutivi di un reato, il giudice penale si asterrà dal conoscere della responsabilità contabile da essi derivante e comunicherà al giudice del rinvio le informazioni necessarie.

33. Dalla decisione di rinvio risulta che i giudici penali spagnoli hanno già emesso una decisione definitiva per quanto concerne la categoria di spese relative alla preparazione e allo svolgimento del referendum illegittimo sull’indipendenza della [OSCURATO:PERSONA].

Per quanto attiene alla categoria di spese contemplate nei ricorsi relativi allo sviluppo dell’«azione esterna» della [OSCURATO:PERSONA] durante gli esercizi dal 2011 al 2017, il procedimento penale era ancora pendente dinanzi ai Juzgados de Instrucción n o 13 y n o 18 de Barcelona (giudici istruttori n. 13 e n. 18 di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]).

34. Il procedimento principale è proseguito e la causa è entrata nella fase decisoria il 29 maggio 2024.

35. L’11 giugno 2024 la LOA è entrata in vigore.

36. In sede di esame dell’applicabilità di tale legge nel procedimento principale e, di conseguenza, dell’eventuale estinzione della responsabilità contabile dei resistenti che ne deriverebbe, il giudice del rinvio nutre dubbi riguardo alla compatibilità di detta legge con il diritto dell’Unione.

37. In tale contesto, il TCU ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se il regolamento n. 2988/95, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle [OSCURATO:PERSONA] [ ( 16 )] e l’articolo 325 TFUE (“principio di lotta efficace e dissuasiva contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea”), nonché l’articolo 4, paragrafo 3, TUE (principio di leale cooperazione), debbano essere interpretati nel senso che essi non sono compatibili con l’estinzione della responsabilità contabile stabilita nelle seguenti disposizioni della [LOA]: articolo 1, paragrafo 1, lettere [da] a) [a] c), nonché paragrafi [da] 2 [a] 4 della medesima disposizione; e articolo 2, lettera e); tenuto conto del fatto che le presunte responsabilità contabili contestate nell’ambito del presente procedimento di “reintegro por alcance” (procedimento volto ad accertare la responsabilità contabile di soggetti incaricati della gestione di denaro pubblico, inter alia in caso di mancata giustificazione della situazione dei conti o del saldo negativo) n.

B‑180/21 comportano una “lesione degli interessi finanziari dell’Unione”: tanto i) nell’ipotesi in cui la CGUE proceda a un’“interpretazione restrittiva” della nozione di “tutela degli interessi finanziari dell’Unione” (che comprenda solo le attività di gestione illecita realizzate mediante fondi pubblici dell’Unione), quanto ii) nell’ipotesi in cui essa effettui un’“interpretazione estensiva” di tale nozione (che comprenda anche le attività di gestione illecita realizzate mediante fondi pubblici di uno Stato membro, ma che arrechino un pregiudizio attuale o potenziale al bilancio dell’Unione). 2) Nel caso in cui la CGUE effettui un’“interpretazione restrittiva” della nozione di “tutela degli interessi finanziari dell’Unione”, se l’articolo 2 e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e l’articolo 47 della [Carta] debbano essere interpretati nel senso che essi non sono compatibili con l’articolo 10 della [LOA], perché il termine perentorio di due mesi per emettere una decisione previsto da tale disposizione sarebbe contrario al diritto di ogni persona a un processo assistito dalle dovute garanzie entro “un termine ragionevole”, implicando una “pressione esterna” sull’organo giurisdizionale nel caso in cui, prima di statuire sull’applicazione della [LOA] nell’ambito del presente procedimento di “reintegro por alcance” n.

B‑180/21, occorresse adottare provvedimenti istruttori finali riguardo alla giustificazione dell’origine (bilancio nazionale o bilancio dell’Unione) o della destinazione (promozione dell’indipendenza della [OSCURATO:PERSONA] al di fuori della [OSCURATO:PERSONA] durante gli esercizi finanziari dal 2011 al 2017) dei fondi pubblici utilizzati per sostenere le spese menzionate nelle memorie dei ricorrenti. 3) Se l’articolo 325 TFUE e il [regolamento n. 2988/95], in combinato disposto con l’articolo 47 della [Carta] e con l’articolo 6 della [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali], debbano essere interpretati nel senso che essi non sono compatibili con quanto stabilito all’articolo 13.3, in fine della [LOA], tenuto presente che detta norma non contiene alcun tipo di disposizione (adempimento procedurale, incidente, ecc.) tale per cui le parti che abbiano esercitato l’azione contabile [nel presente procedimento di “reintegro por alcance” n.

B‑180/21, l’associazione SCC e pubblico ministero] possano opporsi all’esonero dalla responsabilità contabile nel giudizio di merito, bensì richiede solo che i soggetti pubblici danneggiati non si siano opposti [nel presente procedimento contabile, la [OSCURATO:PERSONA], la quale non si è nemmeno costituita per esercitare l’azione contabile e, pertanto, è stata considerata esclusa]. 4) Se i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento, in combinato disposto con l’articolo 325 TFUE e con il [regolamento n. 2988/95], debbano essere interpretati nel senso che essi non sono compatibili con l’articolo 1.1, lettere [da] a) [a] c), della [LOA], in combinato disposto con i paragrafi [da] 2 [a] 4 della medesima disposizione, data la mancanza di chiarezza e precisione nella definizione dell’ambito oggettivo, soggettivo e temporale di applicazione della [LOA], il che potrebbe comportare che, nell’ambito del presente procedimento di “reintegro por alcance” n.

B‑180/21, [il giudice membro incaricato] della Corte dei Conti dichiari l’estinzione delle responsabilità contabili derivanti da condotte lesive degli interessi finanziari dell’Unione, le quali non sarebbero effettivamente contemplate nell’ambito di applicazione della [LOA]. 5) Se gli articoli 20 e 21 della [Carta] debbano essere interpretati nel senso che essi non sono compatibili con quanto stabilito all’articolo 1.1, lettere [da] a) [a] c) della [LOA], in combinato disposto con quanto previsto nei paragrafi [da] 2 [a] 4 di detta disposizione e nel preambolo della [LOA], dato che, in conseguenza della suddetta mancanza di chiarezza e precisione nella definizione dell’ambito di applicazione della [LOA], che potrebbe comportare un’indebita estinzione delle responsabilità contabili, a sua volta, tale circostanza darebbe luogo anche a situazioni discriminatorie o di diseguaglianza nei confronti di persone condannate per responsabilità contabile in altri procedimenti di “reintegro por alcance” diversi, relativi a eventi verificatisi nello stesso ambito territoriale [[OSCURATO:PERSONA] de Cataluña ([OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA])] e nel periodo compreso nell’ambito temporale di applicazione della [LOA]. 6) Se l’articolo 2 e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE nonché l’articolo 47 della [Carta] debbano essere interpretati nel senso che essi non sono compatibili con il disposto dell’articolo 8.3, della [LOA], che prevede la revoca unilaterale e obbligatoria delle misure cautelari, senza lasciare alcun margine decisionale all’organo giurisdizionale, a differenza di quanto avviene nel resto dei procedimenti di “reintegro por alcance” in cui, per effetto del rinvio della [LFTCU], si applicano le norme generali della [LEC] sulle misure cautelari. 7) Se l’articolo 2 e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE nonché l’articolo 47 della [Carta] e l’articolo 6 della [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali] debbano essere interpretati nel senso che essi non sono compatibili con quanto disposto all’articolo 13.3, della [LOA] (esonero dalla responsabilità contabile nel giudizio di merito), perché tale disposizione non prevede una previa udienza di audizione per l’attore [popolare] (anche se questo ha la legittimazione ad agire ex lege nel procedimento contabile), né è lasciata all’organo giurisdizionale la possibilità di procedere nei casi in cui un resistente abbia sostenuto di non aver partecipato ai fatti addebitatigli, tenendo conto del fatto che, nel presente procedimento di “reintegro por alcance” n.

B‑180/21, un attore [popolare] si è costituito come co‑ricorrente e che alcuni resistenti hanno sostenuto di non aver partecipato ai fatti. 8) Se l’articolo 2 e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE nonché l’articolo 47 della [Carta], in particolare in combinato disposto con l’articolo 267 TFUE e l’articolo 23, paragrafo 1, dello Statuto della [Corte di giustizia dell’Unione europea] (protocollo n. 3 del TFUE), debbano essere interpretati nel senso che l’effetto sospensivo di un rinvio pregiudiziale e l’efficacia della pronuncia finale della CGUE non sono compatibili con l’articolo 8.3, l’articolo 10 e l’articolo 13.3, in combinato disposto con quanto stabilito nel preambolo della [LOA] (sezione V, commi 10 e 11), che prescriverebbero l’efficacia assoluta della [LOA], privando di effetto utile la pronuncia sulla questione pregiudiziale e violando i principi del primato e dell’efficacia diretta del diritto dell’Unione».

38. Hanno depositato osservazioni scritte la SCC, il pubblico ministero, i resistenti [OSCURATO:PERSONA], ASD, COT, FHM, LBC, MMT, MOP e RFB, CPC, ACO, LPG, MAB e JMSI, OJV, RRR, DBC, AVO, JGV, EAC, MKEK, SML e EH, RAS, JTN, ANMG, AAT, NMF, IGA, ARM e ARMG, il governo spagnolo nonché la Commissione europea.

Le stesse parti hanno svolto le proprie difese orali all’udienza tenutasi il 15 luglio 2025.

IV. Analisi

39. Le presenti conclusioni sono strutturate nel modo seguente.

In primo luogo, affronterò l’obiezione secondo cui il TCU non possederebbe la qualità di «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, cosicché la domanda di pronuncia pregiudiziale in esame sarebbe irricevibile.

In secondo luogo, esaminerò la questione se, e, eventualmente, a che condizioni, l’estinzione della responsabilità contabile derivante dall’applicazione della LOA sia compatibile con la tutela degli interessi finanziari dell’Unione contemplata all’articolo 325 TFUE.

In terzo luogo, dopo aver valutato la competenza della Corte ad esaminare una legge d’amnistia alla luce di tale disposizione e la ricevibilità delle questioni sollevate dal giudice del rinvio, mi soffermerò sulle questioni relative alla compatibilità di talune disposizioni della LOA con il principio di tutela giurisdizionale effettiva sancito all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

A. Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale: il TCU è una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE?

40. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, per valutare se un organismo di rinvio abbia natura di «giurisdizione», ai sensi dell’articolo 267 TFUE, questione rientrante unicamente nell’ambito del diritto dell’Unione, la Corte valuta se ricorrano talune condizioni, quali l’origine legale dell’organismo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, il carattere contraddittorio del procedimento che si svolge dinanzi ad esso, l’applicazione, da parte di tale organismo, delle norme di diritto e la sua indipendenza ( 17 ).

41. Nelle osservazioni scritte, la maggioranza dei resistenti nel procedimento principale solleva dubbi riguardo al soddisfacimento del requisito dell’indipendenza da parte del TCU.

42. Si deve ricordare che tale requisito comporta un aspetto di ordine esterno e un aspetto di ordine interno.

Quest’ultimo si ricollega alla nozione di «imparzialità» e riguarda l’equidistanza rispetto alle parti della controversia ed ai loro rispettivi interessi in rapporto all’oggetto di quest’ultima.

Esso impone il rispetto dell’obiettività e l’assenza di qualsivoglia interesse nella soluzione della controversia all’infuori della stretta applicazione della norma giuridica.

Così, secondo una consolidata giurisprudenza, la nozione di «indipendenza», che inerisce alla funzione giurisdizionale, implica innanzitutto che l’organo interessato si trovi in posizione di terzietà rispetto all’autorità che ha adottato la decisione impugnata con un ricorso ( 18 ).

Quando un organo è investito di un ricorso avverso una decisione adottata dai servizi di una pubblica amministrazione, tale organo non può essere considerato terzo rispetto all’amministrazione interessata se intrattiene con quest’ultima un rapporto organico e funzionale.

43. Nel caso di specie, è vero che l’istruttoria del procedimento di “reintegro por alcance” è effettuata da delegati all’istruzione, nominati tra i funzionari del TCU o tra i funzionari pubblici che prestano servizio nella provincia in cui gli atti in discussione hanno avuto luogo ( 19 ).

Ritengo tuttavia, come la Commissione, che la constatazione secondo cui detti funzionari pubblici sono nominati per istruire un fascicolo e dunque, nel contesto in parola, possono adottare taluni provvedimenti e mettere in atto procedure appropriate per indagare sui fatti e sui presunti autori non sia tale da porre in discussione la terzietà del TCU, dal momento che i delegati di cui si tratta non partecipano all’attività giurisdizionale propriamente detta.

In assenza di una siffatta sovrapposizione di funzioni, l’indipendenza del TCU, considerata sotto il suo aspetto di ordine interno, dev’essere riconosciuta ( 20 ).

44. In proposito rilevo che l’articolo 24 della LFTCU prevede, in particolare, che i membri del TCU esercitino le proprie funzioni conformemente ai principi di imparzialità e di dignità inerenti alle stesse.

Essi hanno l’obbligo di astenersi da qualsiasi causa che coinvolga enti all’interno dei quali hanno esercitato funzioni di gestione, consulenza o amministrazione, o con cui hanno intrattenuto un qualsiasi rapporto d’interesse, direttamente o con l’intermediazione di loro familiari.

45. Poiché il TCU è dunque una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale dev’essere dichiarata ricevibile.

B. Sulle questioni pregiudiziali

1. Osservazioni preliminari: l’amnistia e il diritto dell’Unione

46. L’amnistia consiste, di norma, nella rinuncia dello Stato al proprio potere di perseguire, giudicare reati e, se del caso, eseguire le pene previste per simili reati ( ius puniendi ) ( 21 ).

Essa può altresì consistere nella rinuncia dello Stato a imporre o eseguire sanzioni o sanzioni pecuniarie per illeciti di natura fiscale o, come nel caso di specie, a far valere la responsabilità extracontrattuale dei propri funzionari e responsabili politici per danno causato al patrimonio pubblico.

Il minimo comune denominatore di queste diverse forme di amnistia è l’esercizio di una prerogativa sovrana, esclusivamente statale.

47. Sul piano legislativo dell’Unione, l’amnistia compare in più atti di diritto derivato.

48. La decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ( 22 ), all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1), include tra i motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato di arresto europeo , l’ipotesi in cui il reato alla base di tale mandato è coperto da amnistia nello Stato membro di esecuzione, se quest’ultimo era competente a perseguire tale reato secondo la propria legge penale.

Analogamente, la direttiva 2011/99/UE sull’ordine di protezione europeo ( 23 ), all’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), prevede tra i motivi di non riconoscimento di tale decisione , l’ipotesi in cui la protezione in parola derivi dall’esecuzione di una sanzione o una misura coperta da amnistia in conformità della legislazione dello Stato di esecuzione e si riferisca a un atto o a una condotta che rientra nella sua giurisdizione in conformità di detta legislazione.

49. Il regolamento (UE) 2017/1939 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») ( 24 ), all’articolo 39, paragrafo 1, lettera c), prevede che, se l’esercizio dell’azione penale è divenuto impossibile a norma del diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso, un’amnistia concessa all’indagato o all’imputato costituisce uno dei motivi che autorizzano la camera permanente ad archiviare il caso nei confronti di tale persona ( 25 ).

50. Infine, altri strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco nel contesto della cooperazione giudiziaria in materia penale prevedono che l’amnistia può essere concessa sia dallo Stato di emissione sia dallo Stato di esecuzione ( 26 ).

51. Ne consegue che il legislatore dell’Unione si è premurato di rispettare la competenza esclusiva degli Stati membri in materia di amnistia.

Esso si è limitato a riconoscere l’esistenza di quest’ultima e a tenerne conto negli strumenti di cooperazione giudiziaria, senza tuttavia armonizzarne il contenuto né le condizioni di concessione.

52. Sul piano giudiziario, occorre fare riferimento anzitutto alla sentenza della Corte nella causa AB e a. (Revoca di un’amnistia) ( 27 ).

53. Con la prima questione sollevata in tale causa, la Corte era interpellata sulla compatibilità con il principio del ne bis in idem ( 28 ) dell’emissione di un mandato d’arresto europeo nei confronti di una persona contro la quale era stata esercitata l’azione penale e questa era stata inizialmente interrotta da una decisione giurisdizionale definitiva adottata sulla base di un’amnistia e ripresa a seguito dell’adozione di una legge che revocava tale amnistia e annullava detta decisione giurisdizionale.

Alla luce della propria competenza, la Corte ha dichiarato che era vero che il procedimento principale riguardava reati che non sono stati armonizzati dal diritto dell’Unione e che tale diritto non disciplina l’adozione e la revoca di un’amnistia.

Tuttavia, essa ha dichiarato la propria competenza per il motivo che la questione in parola non verteva sull’interpretazione della normativa nazionale relativa a tali reati o a tale amnistia, bensì sull’interpretazione del principio del ne bis in idem nell’ambito della procedura di emissione di un mandato d’arresto europeo rientrante nell’ambito di applicazione ratione materiae e ratione temporis della decisione quadro 2002/584 ( 29 ).

54. Per contro, la Corte si è dichiarata incompetente rispetto alla terza questione sottopostale nella stessa causa.

Invitata a pronunciarsi sulla compatibilità con una serie di disposizioni del diritto primario dell’Unione di una normativa nazionale che limita il controllo esercitato dal giudice costituzionale unicamente alla conformità di una legge che revoca un’amnistia alla [OSCURATO:PERSONA] nazionale, senza esame della sua conformità al diritto dell’Unione, la Corte ha dichiarato che un simile procedimento non rientrava nell’ambito di applicazione di tale diritto e, pertanto, esulava dalla sua competenza ( 30 ).

55. Si deve peraltro menzionare la sentenza pronunciata dalla Corte in una causa relativa a un condono fiscale della Repubblica italiana ( 31 ).

Dalla sentenza in parola si evince che, in forza della normativa nazionale che prevedeva tale condono, i contribuenti che non avevano osservato i propri obblighi in materia di IVA, relativi a una serie di periodi d’imposta, potevano sottrarsi definitivamente a questi ultimi e alle sanzioni dovute per il mancato rispetto degli stessi, versando una somma forfettaria invece di un importo proporzionale al fatturato realizzato.

Poiché le disposizioni pertinenti di tale normativa nazionale prevedevano quindi una rinuncia generale e indiscriminata all’accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso di detti periodi d’imposta, la Corte ha dichiarato che esse svuotavano di contenuto gli articoli 2 e 22 della sesta direttiva 77/388/CEE, così pregiudicando l’effetto utile di quest’ultima ( 32 ).

56. In sintesi, la Corte ha esaminato l’amnistia in presenza di una disposizione di diritto derivato dell’Unione che menziona l’amnistia o di una possibile compromissione degli obiettivi e/o dell’effetto utile delle disposizioni di diritto derivato di cui si tratta.

2. Sull’esistenza di una lesione degli interessi finanziari dell’Unione (prima, terza, quarta e quinta questione) a) Sulla prima questione

57. Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 325 TFUE ( 33 ) osti all’estinzione della responsabilità contabile prevista dalla LOA per gli atti non costituenti reato che possono incidere sugli interessi finanziari dell’Unione, quali gli atti in materia di fondi pubblici, in assenza di un collegamento fra tali atti e la riduzione, attuale o potenziale, delle entrate messe a disposizione del bilancio dell’Unione ( 34 ).

58. L’articolo 2, lettera e), della LOA esclude espressamente dall’ambito di applicazione di quest’ultima «[g]li atti qualificati come reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea».

Secondo il giudice del rinvio, da un’interpretazione a contrario di tale articolo risulterebbe che, limitando detta esclusione solo agli atti di natura penale, il legislatore nazionale ha implicitamente ritenuto che gli atti da cui derivano responsabilità contabili disciplinati dall’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a c), di detta legge, in combinato disposto con i paragrafi da 2 a 4 del medesimo articolo, possano essere coperti dall’amnistia.

59. Occorre anzitutto ricordare che l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE impone agli Stati membri di combattere contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione mediante misure dissuasive e efficaci.

60. Per quanto attiene all’espressione «le altre attività illegali», è pacifico che i termini «attività illegali» designano abitualmente comportamenti contrari alla legge, mentre l’articolo determinativo «le» indica che viene fatto riferimento, indistintamente, all’insieme di tali condotte.

Considerata l’importanza della tutela degli interessi finanziari dell’Unione, che costituisce un obiettivo di quest’ultima, la nozione di «attività illegali» non può, del resto, essere interpretata restrittivamente.

Pertanto, una nozione siffatta comprende in particolare qualsiasi atto di corruzione di funzionari o qualsiasi abuso commesso da questi ultimi nell’esercizio delle loro funzioni pubbliche e tale da incidere sugli interessi finanziari dell’Unione ( 35 ).

61. Orbene, non vi è dubbio che le attività in discussione nel procedimento principale, ossia atti di malversazione di fondi pubblici commessi nel periodo compreso tra il 2011 e il 2017, rientrino in detta nozione di «attività illegale».

62. Per quanto concerne la nozione di «interessi finanziari» dell’Unione, secondo la giurisprudenza, essa comprende non solo le entrate messe a disposizione del bilancio dell’Unione, ma anche le spese coperte da tale bilancio ( 36 ).

Nel caso di specie, la decisione di rinvio non menziona alcun elemento che indichi che siano stati utilizzati fondi provenienti dal bilancio dell’Unione o gestiti dall’Unione o per suo conto.

63. Secondo il giudice del rinvio, la tutela degli interessi finanziari dell’Unione è stata altresì interpretata dalla Corte in maniera estensiva.

A suo avviso, una simile interpretazione implicherebbe che qualsiasi tipo di azione illecita che causi un danno al patrimonio pubblico sia coperta dall’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, indipendentemente dall’origine o dalla destinazione dei fondi oggetto di una simile attività.

64. Tale posizione si fonda in larga misura sulla sentenza [OSCURATO:PERSONA].

Occorre ricordare che, nella causa all’origine della sentenza in parola, la Corte era interpellata in particolare sulla conformità all’articolo 325, paragrafo 1, TFUE di una norma e di una prassi nazionale secondo cui le sentenze in materia di corruzione e di frode in relazione all’IVA, che non erano state pronunciate (in primo grado) da collegi specializzati in tale settore o (in appello) da collegi i cui membri fossero stati tutti designati mediante sorteggio, erano affette da nullità assoluta, di modo che le cause in materia di corruzione e di frode in relazione all’IVA dovevano essere riesaminate in primo e/o secondo grado.

Come rileva il giudice del rinvio, alcuni di tali reati di corruzione, commessi da alti funzionari del governo rumeno, non riguardavano fondi europei.

65. Secondo detto giudice, la Corte avrebbe nondimeno considerato che, alla luce dell’obiettivo essenziale di prevenire l’impunità delle frodi e della corruzione, spetta al legislatore nazionale modificare la propria normativa e garantire che il regime procedurale applicabile al perseguimento e alla repressione dei reati di frode che ledono gli interessi finanziari dell’Unione nonché dei reati di corruzione in generale non sia concepito in modo da comportare, per motivi ad esso inerenti, un rischio sistemico d’impunità per i fatti costitutivi di siffatti reati.

66. Per quanto mi riguarda, sono convinto che tale constatazione non possa fondare la conclusione secondo cui anche gli illeciti che non riguardano fondi dell’Unione rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE.

67. Certamente è vero che, nella causa decisa con la sentenza [OSCURATO:PERSONA], il requisito relativo all’effettività e al potere dissuasivo delle sanzioni per i reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione aveva comportato l’obbligo per il legislatore nazionale di procedere a una modifica del regime procedurale applicabile al perseguimento e alla repressione non soltanto dei reati di frode lesivi degli interessi finanziari dell’Unione, ma anche dei reati di corruzione in generale .

68. Ciò era nondimeno motivato da una particolarità della causa in parola.

Come dichiarato dalla Corte, per quanto riguarda la Romania, l’obbligo di lottare contro la corruzione che lede gli interessi finanziari dell’Unione è integrato dagli impegni assunti da tale Stato al momento della sua adesione e concretizzati con l’adozione della decisione 2006/928/CE ( 37 ).

I parametri di riferimento che la Romania si è così impegnata a raggiungere hanno carattere vincolante per detto Stato membro, nel senso che esso è soggetto all’obbligo specifico di rispettare tali parametri, di adottare le misure appropriate per la loro realizzazione nel più breve tempo possibile e di astenersi dall’attuare qualsiasi misura che rischi di comprometterne la realizzazione.

69. Pertanto, secondo la Corte, l’obbligo di lottare efficacemente contro la corruzione, in particolare la corruzione di alto livello, che deriva dai parametri di riferimento di cui all’allegato alla decisione 2006/928, in combinato disposto con gli impegni specifici della Romania, non si limita ai soli casi di corruzione che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, ma riguarda la corruzione in generale ( 38 ).

Ne consegue che l’obbligo gravante sul legislatore rumeno di prevedere l’applicazione di sanzioni effettive e dissuasive per reati di corruzione in generale non discende da un’interpretazione estensiva dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, bensì dalle prescrizioni contenute nella summenzionata decisione 2006/928.

70. Ad oggi, non esiste alcuna decisione equivalente riguardante il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], sicché non si può ritenere che sul legislatore spagnolo incomba un obbligo dal contenuto analogo a quello enunciato al paragrafo precedente.

71. Secondo il giudice del rinvio, un’interpretazione estensiva della tutela degli interessi finanziari dell’Unione risulta altresì dalla giurisprudenza in materia di aiuti a carico dei fondi dell’Unione.

Tale giudice afferma, in sostanza, che dalla sentenza ANAS ( 39 ) risulterebbe che il soddisfacimento del terzo requisito di un’«irregolarità» ai sensi dell’articolo 2, punto 7), del regolamento (CE) n. 1083/2006 ( 40 ), ossia quello relativo alla sussistenza di un pregiudizio al bilancio generale dell’Unione, non impone che sia dimostrata l’esistenza di un’incidenza finanziaria precisa su detto bilancio.

Infatti, una violazione delle norme applicabili costituirebbe un’irregolarità qualora non possa escludersi che tale violazione abbia avuto un effetto sul bilancio del fondo interessato ( 41 ).

72. In proposito, detto giudice osserva che taluni atti di malversazione dei fondi sono stati commessi per promuovere la secessione della [OSCURATO:PERSONA], e che, se la secessione in parola avesse avuto luogo, il reddito nazionale lordo (RNL) della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe diminuito.

Ciò avrebbe comportato, a sua volta, una riduzione delle entrate che tale Stato membro è tenuto a mettere a disposizione del bilancio dell’Unione in forza della decisione 2007/436/CE, Euratom ( 42 ).

Di conseguenza, secondo il giudice del rinvio, non si potrebbe escludere che gli atti di cui si tratta nel procedimento principale abbiano potenzialmente arrecato un pregiudizio agli interessi finanziari dell’Unione.

73. Prima di esaminare tale argomento, mi sembra necessario integrare il contesto giuridico di riferimento per l’analisi.

74. Secondo la giurisprudenza della Corte, al fine di salvaguardare la tutela degli «interessi finanziari» dell’Unione, spetta in particolare agli Stati membri adottare le misure necessarie per garantire la riscossione efficace delle risorse proprie ( 43 ), come le entrate provenienti dai dazi della tariffa doganale comune e dall’applicazione di un’aliquota uniforme agli imponibili IVA armonizzati ( 44 ).

Tale conclusione si fonda sulla constatazione secondo cui sussiste un nesso diretto tra la riscossione delle entrate e la messa a disposizione del bilancio dell’Unione delle corrispondenti risorse, dal momento che ogni lacuna nella riscossione delle prime determina potenzialmente una riduzione delle seconde ( 45 ).

75. Peraltro, e come ricordato dal giudice del rinvio, dalla giurisprudenza risulta che il pregiudizio arrecato al bilancio dell’Unione può essere meramente potenziale .

In particolare, la Corte ha dichiarato che anche irregolarità che non hanno alcun preciso impatto finanziario possono arrecare un serio pregiudizio agli interessi finanziari dell’Unione, dal momento che l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE può comprendere non solo atti che causano concretamente una perdita per il bilancio dell’Unione, ma anche tentativi di compiere simili atti ( 46 ).

76. Sebbene quest’ultima giurisprudenza mostri un’interpretazione estensiva della tutela degli interessi finanziari dell’Unione, a mio avviso essa non consente di stabilire un collegamento diretto tra le attività illegali di cui si tratta nel procedimento principale e le risorse proprie dell’Unione.

77. Infatti, tali attività illegali non riguardano il sistema di messa a disposizione di risorse proprie istituito dalla decisione 2007/436.

Da un lato, i fondi distratti non erano oggetto di un obbligo di messa a disposizione del bilancio dell’Unione ai sensi della menzionata decisione.

Dall’altro lato, i resistenti nel procedimento principale non erano incaricati di riscuotere i fondi in discussione e di metterli a disposizione di detto bilancio.

78. Del resto, ritenere sufficientemente diretto il collegamento individuato dal giudice del rinvio, secondo cui le attività illegali in discussione avrebbero potenzialmente arrecato pregiudizio agli interessi finanziari dell’Unione in quanto la diminuzione del RNL spagnolo condurrebbe a una diminuzione del contributo di tale Stato membro al bilancio dell’Unione, comporterebbe un’indebita estensione dell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione.

79. In proposito mi sembrano particolarmente eloquenti due esempi forniti dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte.

80. In primo luogo, tale interpretazione porterebbe a concludere che moltissime situazioni in cui l’importo delle entrate messe a disposizione del bilancio dell’Unione può essere influenzato da decisioni di natura politica, essenzialmente nazionali, ledono gli interessi finanziari dell’Unione.

Ad esempio, se uno Stato membro decidesse, ai sensi dell’articolo 50 [TUE], come ha fatto il [OSCURATO:PERSONA] nella storia recente, di recedere dall’Unione, si dovrebbe ritenere che una siffatta decisione leda gli interessi finanziari dell’Unione e sia pertanto incompatibile con l’articolo 325 TFUE ( 47 ).

81. In secondo luogo, detta interpretazione potrebbe implicare che qualsiasi attività illegale commessa dalle autorità nazionali responsabili dei fondi pubblici e tale da incidere sul RNL di uno Stato membro costituisca un pregiudizio potenziale per gli interessi finanziari dell’Unione che giustifica, se del caso, l’intervento dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) o della Procura europea (EPPO).

A mio avviso, non vi è dubbio che un simile intervento costituirebbe un’ingerenza indebita del diritto dell’Unione nella gestione dei fondi pubblici di uno Stato membro.

82. Alla luce delle considerazioni appena svolte, propongo alla Corte di rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 325 TFUE non osta all’estinzione della responsabilità dalla LOA per gli atti di natura non penale che incidono sugli interessi finanziari dell’Unione, quali gli atti in ambito di fondi pubblici, in assenza di un collegamento diretto fra tali atti e la riduzione, attuale o potenziale, delle entrate messe a disposizione del bilancio dell’Unione. b) Sulle questioni terza, quarta e quinta

83. Per quanto attiene alle questioni terza, quarta e quinta sollevate dal giudice del rinvio, si deve rilevare che esse si basano sulla premessa secondo cui la prima questione richiederebbe una risposta affermativa.

Ritengo pertanto che la Corte non sia competente a rispondere a tali questioni.

3. Sulla conformità della LOA allo Stato di diritto (questioni seconda, sesta, settima e ottava)

84. Nelle considerazioni che seguono, esaminerò la seconda questione deferita alla Corte dal giudice del rinvio, la settima questione e, congiuntamente, le questioni sesta e ottava.

85. L’esame nel merito di tali questioni presuppone, da un lato, che si accerti che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE costituisce, di per sé, un collegamento sufficiente con il diritto dell’Unione, cosicché la Corte sia competente a pronunciarsi sull’interpretazione di dette questioni, e, dall’altro lato, che queste ultime soddisfano i criteri di ricevibilità risultanti dalla giurisprudenza della Corte. a) Sulla competenza della Corte

86. A partire dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] dos [OSCURATO:PERSONA] ( 48 ), è pacifico che, in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, gli Stati membri sono tenuti a garantire che gli organi rientranti, in quanto «giurisdizione» nel senso definito dal diritto dell’Unione, nel loro sistema di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva ( 49 ).

87. L’ambito di applicazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE è quindi estremamente ampio, posto che tale disposizione trova applicazione nei confronti di qualsiasi organo nazionale che possa trovarsi a statuire, in quanto «organo giurisdizionale», su questioni relative all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione e rientranti dunque in settori disciplinati da tale diritto ( 50 ).

In altri termini, la mera circostanza che si tratti di un organo competente a statuire sull’interpretazione o sull’applicazione del diritto dell’Unione è sufficiente affinché tale disposizione venga presa in considerazione.

88. L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE fa riferimento ai «settori disciplinati dal diritto dell’Unione» indipendentemente dalla situazione in cui gli Stati membri danno attuazione a tale diritto, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta.

Ne consegue che i settori riservati alla competenza degli Stati membri non sfuggono all’applicazione di detto articolo 19.

89. Fin dalle prime cause che si inseriscono in tale filone giurisprudenziale, detta questione si è posta, com’era prevedibile, con riferimento all’organizzazione della giustizia all’interno degli Stati membri, ambito riservato a questi ultimi ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE ( 51 ).

90. Interpellata riguardo a tale delicata questione, la Corte ha dichiarato che, sebbene l’organizzazione della giustizia negli Stati membri rientri nella loro competenza, ciò non toglie che, nell’esercizio di quest’ultima, tali Stati siano tenuti a rispettare gli obblighi per essi derivanti dal diritto dell’Unione e, in particolare, dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

Nella sentenza Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), essa ha inoltre precisato che, «richiedendo agli Stati membri di rispettare (…) detti obblighi, l’Unione non pretende affatto di esercitare essa stessa detta competenza né, pertanto, di arrogarsela (…)» ( 52 ).

Pertanto, la Corte non ha cercato di rimodellare i sistemi giuridici nazionali secondo uno specifico sistema di organizzazione giudiziaria, spettando detta competenza esclusivamente agli Stati membri.

Essa si è limitata a esaminare le norme relative all’organizzazione e al funzionamento degli organi giurisdizionali nazionali sotto il profilo della loro conformità alla tutela giurisdizionale effettiva, in particolare ai principi di indipendenza e imparzialità della giustizia, nonché a quello del giudice precostituito per legge.

91. Nella presente causa, che riguarda un’altra materia strettamente connessa alla sovranità statale, vale a dire la concessione di un’amnistia, tale ragionamento dovrebbe essere integralmente riprodotto.

92. Quindi, dopo aver ricordato che l’amnistia rientra nella competenza esclusiva degli Stati membri, la Corte dovrebbe precisare che, allorché adottano una legge di amnistia, questi ultimi sono nondimeno tenuti a rispettare i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

93. L’esame di una siffatta legge alla luce di tale disposizione – è importante aggiungerlo – non equivarrebbe in alcun modo a privare gli Stati membri della possibilità di esercitare la loro competenza esclusiva in materia di amnistia.

Basti considerare, a titolo di esempio, che le disposizioni che indicano l’obiettivo perseguito dal legislatore nazionale e quelle che riguardano la delimitazione dell’ambito di applicazione di detta legge ratione materiae e ratione temporis sono necessariamente escluse dal controllo giurisdizionale esercitato dalla Corte in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

94. Orbene, non vi è dubbio, a questo punto, che il TCU costituisca un organo che, in quanto «giurisdizione», può statuire su questioni relative all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione.

Ne consegue che il procedimento che si svolge dinanzi ad esso deve soddisfare i requisiti propri della tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

95. La Corte è dunque competente a esaminare le questioni seconda, sesta, settima e ottava sollevate dal giudice del rinvio sotto la prospettiva della disposizione in parola. b) Sulla ricevibilità

96. Per quanto attiene alla ricevibilità delle questioni sollevate dal giudice del rinvio, mi preme precisare che, come l’avvocato generale Bobek, sono persuaso che la soglia di ricevibilità corrispondente all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE non è, né deve essere, più elevata rispetto al solito.

Tale disposizione comporta infatti già una soglia materiale relativamente elevata per constatane la violazione ( 53 ).

97. In altre parole, la determinazione della soglia di ricevibilità deve, a mio parere, essere inquadrata dai principi generali che disciplinano la ricevibilità delle questioni pregiudiziali ai sensi della giurisprudenza della Corte.

98. Al riguardo, si deve ricordare che, nel contesto del meccanismo di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituito dall’articolo 267 TFUE, la decisione pregiudiziale richiesta dev’essere «necessaria» al fine di consentire al giudice del rinvio di «emanare la sua sentenza» nella causa della quale è investito ( 54 ).

99. La Corte ha quindi dichiarato che sia dal dettato sia dall’impianto sistematico dell’articolo 267 TFUE emerge che il procedimento pregiudiziale presuppone, in particolare, che dinanzi ai giudici nazionali sia effettivamente pendente una controversia nell’ambito della quale ad essi è richiesta una pronunzia che possa tener conto della sentenza pregiudiziale.

Tale procedimento richiede dunque l’esistenza tra la suddetta controversia e il diritto dell’Unione di cui è chiesta l’interpretazione di «un collegamento tale per cui detta interpretazione risponde ad una necessità oggettiva ai fini della decisione che dev’essere adottata dal giudice del rinvio» ( 55 ).

100. Peraltro, in forza di costante giurisprudenza, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che esso definisce sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza.

Il rigetto da parte della Corte di una domanda presentata da un giudice nazionale è possibile solo qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto della controversia principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte ( 56 ).

101. Quanto alla seconda questione pregiudiziale sottoposta nella presente causa, il giudice del rinvio ritiene che, anche se la Corte rispondesse alla prima questione dichiarando che occorre dimostrare che fondi dell’Unione sono stati utilizzati per commettere gli atti in discussione nel procedimento principale al fine di constatare una «le[sione] [de]gli interessi finanziari dell’Unione» ai sensi dell’articolo 325 TFUE, esso sarebbe nondimeno obbligato ad applicare l’amnistia agli atti di cui si tratta, senza poter adottare, entro un termine così breve come due mesi, provvedimenti istruttori volti a verificare la sussistenza di una violazione della menzionata disposizione.

102. Orbene, se il giudice del rinvio evoca in tal modo l’origine europea dei fondi di cui si tratta, origine che non è stata né constata dai giudici penali nazionali né asserita dalle parti del procedimento principale, e che potrebbe non essere mai stabilita, si deve rilevare che la Corte ha già indicato che non sono ipotetiche questioni pregiudiziali vertenti sul fatto che il giudice che le ha poste non è nella condizione di accertare una violazione del diritto dell’Unione per il motivo che il diritto processuale nazionale non glielo consente ( 57 ).

Ciò è quanto avviene, a mio parere, in relazione alla seconda questione pregiudiziale nella presente causa.

103. Quanto alle questioni pregiudiziali sesta e ottava, esse vertono sulle disposizioni della LOA che impongono ai giudici nazionali di adottare una decisione di esonero dalla responsabilità contabile e di revocare le misure cautelari entro il termine di due mesi, laddove la Corte, adita di una domanda di pronuncia pregiudiziale, non ha ancora emesso la sua decisione.

Orbene, l’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE così richiesta mi sembra rispondere ad una necessità oggettiva ai fini della decisione che dev’essere adottata dal giudice del rinvio, dal momento che l’emananda pronuncia pregiudiziale è tale da incidere sulla decisione relativa alla revoca o al mantenimento delle misure cautelari.

104. Sono dunque del parere che le questioni seconda, sesta e ottava deferite alla Corte nella presente causa debbano essere considerate ricevibili.

105. Quanto alla settima questione pregiudiziale, essa verte su di una disposizione della LOA secondo la quale il giudice del rinvio adotta una decisione con cui esonera dalla loro responsabilità contabile le persone fisiche e giuridiche chiamate in causa, da un lato, dopo aver ascoltato il pubblico ministero e gli enti pubblici lesi, ad esclusione dell’ente che ha proposto il ricorso nell’interesse pubblico, e, dall’altro lato, senza poter valutare i mezzi di prova per stabilire se i resistenti nel procedimento principale abbiano commesso gli atti che farebbero sorgere la loro responsabilità.

106. Riconosco che la ricevibilità della questione in parola potrebbe, prima facie , apparire dubbia.

107. Infatti, a differenza delle altre questioni pregiudiziali, quest’ultima non è formulata sotto il profilo dell’indipendenza della giustizia, bensì sotto quello del rispetto del diritto di essere ascoltata della parte co‑ricorrente (SCC) e del diritto della difesa dei resistenti.

Inoltre, non vi sono elementi del fascicolo che consentano di supporre che dette parti abbiano lamentato la violazione di tali diritti nel procedimento principale.

108. Tuttavia, alla luce dell’approccio di ampio respiro che auspico e che ho spiegato in precedenza, mi sembra che la settima questione dovrebbe anch’essa essere ritenuta ricevibile.

109. Preciso infatti che la giurisprudenza menzionata al paragrafo 100 delle presenti conclusioni deve essere intesa nel senso che non è possibile investire la Corte di qualsiasi questione preliminare, anche meramente ipotetica, che un giudice possa essere indotto a porsi nel corso del procedimento quanto alla compatibilità del proprio diritto nazionale con il diritto dell’Unione, salvo a mettere in discussione il requisito di un collegamento tra le questioni sollevate e la soluzione da fornire alla controversia di cui è investito il giudice nazionale.

Orbene, la settima questione non appare rientrare in tale categoria di questioni.

110. Alla luce delle suesposte considerazioni, ritengo che le questioni seconda, settima, sesta e ottava deferite alla Corte dal giudice del rinvio debbano essere dichiarate ricevibili. c) Sul merito 1) Osservazioni preliminari

111. Prima di affrontare il merito delle differenti questioni sollevate nella presente causa con riferimento all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, risulta necessario fornire alcune precisazioni riguardo al contenuto della tutela offerta da tale disposizione.

112. Nella sentenza ASJP, la Corte aveva considerato, da un lato, che l’articolo 19 TUE concretizza il valore dello Stato di diritto affermato all’articolo 2 TUE e, dall’altro lato, che il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti che i singoli traggono dal diritto dell’Unione, cui fa riferimento l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, costituisce un principio generale di diritto dell’Unione che è attualmente affermato all’articolo 47 della Carta ( 58 ).

Quest’ultima constatazione l’ha indotta a dichiarare, in una sentenza successiva, che l’articolo 47 della Carta deve essere «debitamente pres[o] in considerazione» ai fini dell’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE ( 59 ).

113. Essenziale per la definizione del contenuto sostanziale dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, il rapporto fra le due disposizioni in parola è inteso dalla Corte nel modo seguente: «mentre l’articolo 47 della Carta contribuisce al rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di ogni singolo che si avvalga, in una determinata fattispecie, di un diritto che gli deriva dal diritto dell’Unione, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE mira, dal canto suo, a garantire che il sistema di rimedi giurisdizionali istituito da ogni Stato membro garantisca la tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione» ( 60 ).

114. Secondo la Corte, il riconoscimento del diritto a un ricorso effettivo garantito dall’articolo 47 della Carta, in un determinato caso di specie, presuppone in particolare che la persona che lo invoca si avvalga di diritti o di libertà garantiti dal diritto dell’Unione.

A tale diritto corrisponde l’obbligo imposto agli Stati membri, all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, di stabilire il sistema di rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione ( 61 ).

115. Quindi, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE riguarda gli elementi appartenenti ai sistemi di rimedi giurisdizionali stabiliti da uno Stato membro e non elementi relativi a casi concreti o a situazioni individuali, come avviene nel caso dell’articolo 47 della Carta.

La prima disposizione si rivolge agli Stati membri, mentre la seconda attribuisce un diritto ai cittadini dell’Unione.

È la ragione per cui, secondo la Corte, al diritto garantito all’articolo 47 della Carta «corrisponde» l’obbligo in capo agli Stati membri risultante da detto articolo 19.

116. Ne consegue che l’obbligo derivante dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE implica non soltanto che, sotto il profilo organico, gli organi che possono interpretare o applicare il diritto dell’Unione soddisfino i requisiti inerenti alla qualifica di «giurisdizione», come quelli di indipendenza, imparzialità e di «giudice precostituito per legge», ma anche che, sul piano processuale , le varie garanzie connesse al «processo equo» siano assicurate dinanzi a essi.

117. Tale interpretazione è avvalorata dalla più recente giurisprudenza della Corte.

Nelle sentenze Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici) ( 62 ) e PT ( 63 ), la Corte ha precisato che il rispetto del diritto a un equo processo e dei diritti della difesa costituisce uno degli elementi che formano parte integrante del principio fondamentale della tutela giurisdizionale effettiva, di cui all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

118. È vero che, nella prima sentenza, la questione relativa al rispetto di tali diritti è stata considerata accessoria rispetto a quella del rispetto del requisito di indipendenza dell’organo in discussione.

Infatti, l’inadempimento contestato alla Polonia riguardava norme procedurali che, secondo la Commissione, avevano l’effetto di limitare i diritti dei giudici nei cui confronti veniva avviato un procedimento disciplinare ad essere effettivamente ascoltati dall’organo giurisdizionale disciplinare e ad avvalersi di una difesa efficace dinanzi a quest’ultimo.

Poiché esse si inserivano nel contesto di un regime disciplinare che presentava le carenze illustrate dalla Corte, dette norme, secondo la Corte, potevano rivelarsi tali da accrescere ulteriormente il rischio di utilizzo del regime disciplinare applicabile ai giudici come sistema di controllo politico del contenuto delle decisioni giudiziarie.

Le restrizioni ai diritti della difesa derivanti da dette norme procedurali arrecavano così pregiudizio all’indipendenza dei giudici ( 64 ).

119. Dalla seconda sentenza risulta tuttavia che una lesione dei diritti della difesa può comportare, essa stessa sola, violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

Nella causa all’origine di tale sentenza, si trattava di una disposizione nazionale che, nell’ambito di un procedimento penale avviato a carico di più imputati per la loro partecipazione alla stessa associazione per delinquere, subordinava l’approvazione giudiziaria di un accordo di definizione della causa, concluso tra uno degli imputati e il pubblico ministero nel corso della fase giudiziaria di tale procedimento, al consenso di tutti gli altri imputati.

120. La Corte ha fondato, in maniera cruciale, la propria risposta sulla constatazione che il principio della tutela giurisdizionale effettiva è violato se una decisione giurisdizionale si basa su fatti e documenti di cui le parti stesse, o una di esse, non abbiano potuto venire a conoscenza e in merito ai quali non abbiano avuto dunque modo di esprimersi.

Essa ha quindi concluso che non vi era violazione in quanto la disposizione in questione mirava proprio a garantire i diritti della difesa degli imputati che, non avendo riconosciuto la loro colpevolezza, dovevano essere giudicati nel corso di un procedimento penale successivo, tenendo conto delle informazioni che li riguardavano che potessero figurare nell’accordo di definizione della causa e delle dichiarazioni che potevano essere formulate, in qualità di testimone, dall’imputato che aveva riconosciuto la propria colpevolezza ( 65 ).

121. A mio avviso, dalla giurisprudenza esaminata si evince che il contenuto sostanziale dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE è identico a quello dell’articolo 47 della Carta ( 66 ).

Ciò posto, sono del parere che una violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE possa essere constatata unicamente qualora le asserite incompatibilità rivestano una certa gravità o carattere sistemico ( 67 ).

Per stabilire se ciò avvenga, concordo con l’avvocato generale Bobek nel ritenere che «[l]a questione cruciale è (…) quella di stabilire se il problema (unico o ricorrente) portato a conoscenza della Corte sia tale da minacciare il buon funzionamento del sistema giudiziario nazionale, mettendo così a repentaglio la capacità dello Stato membro di cui si tratta di offrire i mezzi di ricorso necessari ai singoli» ( 68 ).

122. Alla luce delle considerazioni appena svolte, procederò ora all’esame nel merito delle questioni deferite alla Corte dal giudice del rinvio. 2) Sulla seconda questione

123. Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 19 TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, osti a una disposizione nazionale, come l’articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, della LOA, secondo cui qualsiasi decisione relativa all’applicazione dell’amnistia in un determinato procedimento dev’essere adottata entro il termine massimo di due mesi, poiché tale termine non consentirebbe al giudice nazionale di avvalersi dei provvedimenti istruttori necessari per stabilire se i fondi oggetto degli atti da cui deriva responsabilità contabile sottoposti al suo esame costituiscano fondi dell’Unione.

124. Secondo il giudice del rinvio, il termine massimo di due mesi fissato dall’articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, della LOA, sarebbe dunque contrario alla giurisprudenza della Corte vietando che i giudici possano subire «pressioni esterne» tali da metterne in discussione l’indipendenza.

Il termine di cui si tratta impedirebbe infatti al giudice nazionale competente di adottare i provvedimenti istruttori, previsti agli articoli 435 e 436 della LEC («Provvedimenti finali»), volti in particolare a individuare l’origine, nazionale o europea, dei fondi pubblici oggetto degli atti da cui deriva una responsabilità contabile.

Il giudice del rinvio finirebbe quindi per applicare sistematicamente l’amnistia ad atti che possono ledere gli interessi finanziari dell’Unione.

125. Si deve ricordare che, conformemente al principio della separazione dei poteri che caratterizza il funzionamento di uno Stato di diritto, l’indipendenza dei giudici deve segnatamente essere garantita nei confronti dei poteri legislativo ed esecutivo ( 69 ).

126. Secondo una giurisprudenza costante, le garanzie d’indipendenza e di imparzialità richieste in forza del diritto dell’Unione presuppongono l’esistenza di norme, relative, in particolare , alla composizione dell’organo, alla nomina, alla durata delle funzioni nonché alle cause di astensione, ricusazione e revoca dei suoi membri, che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che le parti in causa possano nutrire in merito all’impermeabilità di tale organo rispetto a elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti ( 70 ).

127. A tal riguardo, è necessario che i giudici siano al riparo da interventi o da pressioni esterni che possano mettere a repentaglio la loro indipendenza.

Come osservato dal giudice del rinvio, le regole applicabili allo statuto dei giudici e all’esercizio della loro funzione di giudice devono consentire di escludere non solo qualsiasi influenza diretta, sotto forma di istruzioni, ma anche le forme di influenza più indiretta che possano orientare le decisioni dei giudici interessati , e devono escludere così una mancanza di apparenza d’indipendenza o di imparzialità tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare ai singoli in una società democratica e in uno Stato di diritto ( 71 ).

128. Se si estende detta impostazione giurisprudenziale al caso di specie, una disposizione procedurale come l’articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, della LOA può costituire un’influenza indiretta tale da orientare le decisioni adottate dai giudici interessati e a violare, di conseguenza, il requisito di indipendenza che discende dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

Tengo a precisare che la constatazione di una simile violazione occorre non soltanto che il termine previsto dalla menzionata disposizione procedurale nazionale sia eccessivamente breve, ma anche che esso abbia carattere vincolante.

Se così fosse, il termine di cui si tratta sarebbe tale da privare detti giudici del potere di adottare tutti i provvedimenti istruttori necessari per verificare se i fondi oggetto di malversazione nella fattispecie debbano essere ritenuti fondi dell’Unione.

129. In proposito, si deve ricordare che, per definizione, l’amnistia ha l’effetto di annullare o impedire decisioni o procedimenti giudiziari.

Generalmente approvata dal potere legislativo, riguarda una categoria di atti commessi nel corso di un dato periodo.

In tale contesto, i giudici sono chiamati ad applicare la normativa che disciplina la concessione dell’amnistia in casi specifici.

Orbene, come sostanzialmente affermato dalla Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (in prosieguo: la «commissione di Venezia») nel suo parere sul progetto di legge di amnistia spagnola ( 72 ), un’amnistia è compatibile con il principio della separazione dei poteri se non sopprime l’autorità così attribuita al potere giudiziario.

In altri termini, come precisato dalla stessa commissione di Venezia nel suo parere sulle disposizioni relative ai prigionieri politici nella legge di amnistia della Georgia ( 73 ), una procedura mediante la quale il potere giudiziario è incaricato, con decisione del Parlamento georgiano, di decidere se persone specifiche soddisfino i criteri generali stabiliti da tale Parlamento per l’applicazione dell’amnistia è conforme a detto principio.

130. Nel contesto del meccanismo pregiudiziale, la valutazione relativa all’eccessiva brevità e al carattere vincolante del termine spetta al giudice del rinvio.

Al fine di fornirgli una risposta utile, desidero tuttavia sottolineare quanto segue.

131. Nelle proprie osservazioni scritte, così come all’udienza, il governo spagnolo ha precisato che il termine previsto all’articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, della LOA ha carattere meramente indicativo , essendo l’adozione di ogni decisione prevista a detto articolo in ogni caso subordinata alla valutazione da parte del giudice della sussistenza delle condizioni previste per l’applicazione dell’amnistia.

Nessuna delle parti interessate ha fornito elementi tali da confutare siffatta interpretazione.

132. Anche ammettendo che il termine massimo di due mesi previsto all’articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, della LOA possa essere considerato eccessivamente breve, le parti interessate sembrano concordare sul fatto che i giudici che non rispettino il termine in parola rischiano di incorrere in una responsabilità disciplinare ai sensi dell’articolo 418, paragrafo 11, della LOPJ.

Al riguardo osservo che tale articolo qualifica come colpa grave il ritardo ingiustificato nell’avvio o nella trattazione di un procedimento o di una causa dinanzi a un giudice o a un magistrato nell’esercizio delle sue funzioni, a meno che esso non costituisca una colpa molto grave ( 74 ).

In altre parole, la mera inosservanza di detto termine non sembra comportare l’irrogazione di sanzioni disciplinari ( 75 ), il che dimostrerebbe il suo carattere indicativo.

L’articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, della LOA potrebbe quindi prestarsi a un’interpretazione conforme all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, secondo cui i giudici spagnoli potrebbero superare il termine massimo di due mesi ai fini dell’applicazione dell’amnistia quando non si tratti di un «ritardo ingiustificato» ai sensi dell’articolo 418, paragrafo 11, della LOPJ, come nel caso dell’adozione di provvedimenti istruttori.

133. Tenuto conto dell’insieme di tali considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE osta a una disposizione nazionale quale l’articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, della LOA, secondo cui qualsiasi decisione relativa all’applicazione dell’amnistia in un determinato procedimento dev’essere adottata entro un termine massimo di due mesi, quando tale termine, avente carattere perentorio, impedisca al giudice nazionale di adottare i provvedimenti istruttori necessari per stabilire se i fondi oggetto degli atti da cui deriva responsabilità contabile sottoposti al suo esame costituiscano dell’Unione. 3) Sulla settima questione

134. La settima questione sollevata dal giudice del rinvio si compone di due parti.

135. In primo luogo, il giudice del rinvio intende accertare, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE ( 76 ) osti a una disposizione nazionale quale l’articolo 13, paragrafo 3, della LOA, nella misura in cui tale disposizione impone ai giudici nazionali di ascoltare, prima di adottare una decisione di esonero dalla loro responsabilità delle persone fisiche o giuridiche chiamate in causa, esclusivamente gli enti del settore pubblico lesi dalla perdita di fondi pubblici collegata ai fatti oggetto di amnistia e il pubblico ministero, ad esclusione delle parti che hanno esercitato l’azione nell’interesse generale.

In secondo luogo, il giudice in parola chiede, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, osti a una disposizione nazionale quale l’articolo 13, paragrafo 3, della LOA, nella misura in cui tale disposizione impone ai giudici nazionali l’adozione di detta decisione di esonero dalla responsabilità senza lasciar loro la possibilità di valutare i mezzi di prova per stabilire se il resistente abbia commesso gli atti che farebbero sorgere la sua responsabilità contabile.

136. Per quanto attiene alla prima parte di tale questione, si deve anzitutto ricordare che, nel procedimento principale, l’ente del settore pubblico leso (la [OSCURATO:PERSONA]) è stato escluso dal procedimento, perché non ha proposto ricorso entro il termine assegnato.

La SCC e il pubblico ministero sono i soli ad aver chiesto, in qualità di co‑ricorrenti nel procedimento principale, che sia riconosciuta la responsabilità contabile.

137. Secondo il giudice del rinvio, l’obbligo di ascoltare gli enti pubblici lesi e il pubblico ministero, ad esclusione dell’altra parte ricorrente nel procedimento principale, sarebbe tale da violare i diritti della difesa di quest’ultima parte, in quanto componente del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

Più precisamente, tale giudice fa riferimento alla violazione dei principi di parità delle armi e del contraddittorio, nonché del diritto di essere ascoltati.

138. Per quanto attiene al diritto di essere ascoltati, si deve ricordare che tale diritto garantisce a chiunque la possibilità di manifestare, utilmente ed efficacemente, il proprio punto di vista durante qualsiasi procedimento che possa condurre a una decisione amministrativa che incida in modo negativo sui suoi interessi ( 77 ).

La Corte ha inoltre dichiarato che sarebbe incompatibile con tale diritto che si ponessero alla base di una decisione giudiziaria circostanze e documenti di cui le parti stesse, o una di esse, non abbiano avuto conoscenza e sui quali non abbiano, conseguentemente, potuto esprimersi ( 78 ).

139. Pertanto, una disposizione nazionale quale l’articolo 13, paragrafo 3, della LOA è incompatibile con il diritto di essere ascoltati se la parte che ha proposto il ricorso nell’interesse generale non ha potuto prendere conoscenza dei fatti e dei documenti su cui si fonda la decisione di esonero dalla loro responsabilità contabile delle persone fisiche e giuridiche chiamate in causa e, dunque, non ha potuto esprimersi in relazione a tali fatti e documenti.

140. Per quanto concerne il principio della parità delle armi, il principio di cui si tratta implica l’obbligo di offrire a ciascuna parte una ragionevole possibilità di presentare la propria causa, comprese le proprie prove, in condizioni che non la penalizzino nettamente rispetto ai propri avversari.

Tale principio garantisce quindi la parità dei diritti e degli obblighi delle parti per quanto riguarda, in particolare, le norme che disciplinano l’amministrazione della prova e il dibattito in contraddittorio dinanzi al giudice competente ( 79 ).

141. Per quanto attiene al principio del contraddittorio, esso implica, di norma, il diritto per le parti di un processo di poter prendere posizione sui fatti e sui documenti su cui si baserà una decisione giudiziaria nonché di discutere le prove e le osservazioni proposte dinanzi al giudice nonché i motivi di diritto rilevati d’ufficio da quest’ultimo, sui quali egli intende basare la propria decisione.

Infatti, perché siano soddisfatte le prescrizioni connesse al diritto a un processo equo, occorre che le parti possano discutere in contraddittorio tanto sugli elementi di fatto quanto sugli elementi di diritto che sono decisivi per l’esito del procedimento ( 80 ).

142. Orbene, una disposizione quale l’articolo 13, paragrafo 3, della LOA, che impone ai giudici nazionali di ascoltare esclusivamente gli enti del settore pubblico lesi dalla perdita di fondi pubblici connessa ai fatti oggetto di amnistia e il pubblico ministero, ad esclusione delle parti che hanno esercitato l’azione nell’interesse generale, è incompatibile con i principi di parità delle armi e del contraddittorio, dal momento che impedisce a tali parti di discutere in contraddittorio su elementi di fatto e di diritto decisivi per l’esito del procedimento.

143. Spetta al giudice del rinvio, il solo competente a interpretare il diritto nazionale, verificare se, sebbene la parte che ha esercitato l’azione nell’interesse generale non compaia nella formulazione dell’articolo 13, paragrafo 3, della LOA, tale disposizione debba nondimeno essere interpretata nel senso che dev’esserle riconosciuto il diritto di essere ascoltata ( 81 ).

144. L’argomento del governo spagnolo fondato sulla natura del ricorso di cui si tratta non può in alcun modo inficiare la conclusione cui sono giunto.

Nelle proprie osservazioni scritte, il governo in parola rileva che la disciplina di un’ actio popularis , come quella esercitata nel caso di specie, rientra nella competenza esclusiva degli Stati membri, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.

Pertanto, non esisterebbe alcun principio o diritto fondamentale, in particolare nel diritto dell’Unione, che imponga di ascoltare la parte che ha esercitato detta azione nell’interesse generale prima dell’adozione di una decisione di chiusura del procedimento.

A mio avviso, è superfluo ricordare che tale competenza, pur essendo esclusiva degli Stati membri, deve nondimeno essere esercitata conformemente al diritto dell’Unione e, più precisamente, ai requisiti che discendono dal diritto di essere ascoltati nonché dai principi del contraddittorio e della parità delle armi, come sintetizzati nei precedenti paragrafi delle presenti conclusioni.

145. Riguardo alla seconda parte di tale questione, occorre rilevare che il meccanismo giuridico censurato dal giudice del rinvio appare inerente a qualsiasi amnistia.

Quando è accertato che le condotte in discussione rientrano nell’ambito di applicazione dell’amnistia, il giudice dinanzi al quale è stato proposto il ricorso non può proseguire l’esame della causa sottopostagli.

Esso deve adottare una decisione che chiuda il procedimento in modo che la causa di cui si tratta sia cancellata dal ruolo ( 82 ).

146. Anche supponendo che il giudice del rinvio esprima quindi un dubbio sulla compatibilità dell’articolo 13, paragrafo 3, della LOA con i diritti della difesa, dal momento che non prevede che i resistenti nel procedimento principale possano rinunciare al beneficio dell’amnistia, è sufficiente rilevare che non risulta che tale diritto imponga ai giudici di riconoscere a dette parti una simile facoltà di rinuncia.

147. Tenuto conto di tali considerazioni, riguardo alla prima parte della settima questione, suggerisco alla Corte di rispondere dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE osta a una disposizione nazionale quale l’articolo 13, paragrafo 3, della LOA, nella misura in cui detta disposizione impone ai giudici nazionali, prima di emettere una decisione che esoneri dalla loro responsabilità le persone fisiche o giuridiche chiamate in causa, di ascoltare esclusivamente gli enti del settore pubblico lesi dalla perdita di fondi pubblici collegata ai fatti oggetto di amnistia e il pubblico ministero, ad esclusione delle parti che hanno esercitato l’azione nell’interesse generale.

148. Riguardo alla seconda parte della questione in esame, propongo di rispondere dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE non osta a una disposizione nazionale quale l’articolo 13, paragrafo 3, della LOA, in quanto la disposizione in parola impone ai giudici nazionali di adottare una decisione che esoneri dalla loro responsabilità contabile le persone fisiche e giuridiche chiamate in causa senza lasciare a detti giudici la possibilità di valutare i mezzi di prova al fine di stabilire se tali persone abbiano commesso gli atti che farebbero sorgere la loro responsabilità contabile. 4) Sulle questioni sesta e ottava

149. Con la sesta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE osti a una disposizione nazionale, quale l’articolo 8, paragrafo 3, della LOA, che prevede la revoca imperativa delle misure cautelari concesse dai giudici nella fase del procedimento istruttorio o di primo grado.

150. Con l’ottava questione, il giudice del rinvio intende accertare, in sostanza, se l’articolo 2 e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, l’articolo 47 della Carta, l’articolo 267 TFUE e l’articolo 23, primo comma, del protocollo (n. 3) sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, ostino a disposizioni nazionali, quali l’articolo 8, paragrafo 3, l’articolo 10 e l’articolo 13, paragrafo 3, della LOA, nella misura in cui tali disposizioni privano di effetto utile la risposta a qualsiasi questione pregiudiziale, in violazione dei principi del primato e dell’effetto diretto del diritto dell’Unione.

151. Dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio con riferimento alla sesta questione risulta che la compatibilità della revoca obbligatoria delle misure cautelari con il diritto dell’Unione è ritenuta problematica in relazione al procedimento pregiudiziale.

Di conseguenza, ritengo che tale questione sia «assorbita» dall’ottava questione, che ha una portata più ampia rispetto ad essa.

152. A mio avviso, quest’ultima questione dev’essere nondimeno precisata mediante riformulazione.

153. Per quanto attiene alle disposizioni nazionali ivi richiamate, si deve osservare che l’articolo 8, paragrafo 3, della LOA prevede la revoca delle misure cautelari disposte nella fase del procedimento istruttorio o del procedimento di primo grado.

Come precedentemente esposto, l’articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, di tale legge, quanto ad esso, stabilisce che le decisioni relative all’applicazione dell’amnistia devono essere adottate entro un termine massimo di due mesi, mentre l’articolo 13, paragrafo 3, della medesima legge prevede che, dopo aver ascoltato il pubblico ministero e gli enti pubblici lesi, il TCU deve emettere una decisione di esonero dalla loro responsabilità contabile delle persone interessate, purché detti enti non vi si oppongano.

154. Secondo il giudice del rinvio, l’applicazione combinata delle disposizioni in parola potrebbe avere l’effetto di costringere detto giudice ad adottare una decisione di esonero dalla responsabilità contabile e a revocare le misure cautelari prima che la Corte pronunci, se del caso, la propria decisione pregiudiziale.

Secondo il giudice del rinvio, ciò potrebbe desumersi dai commi decimo e undicesimo della sezione V del preambolo della LOA, i quali esigono che i giudici «revochino immediatamente le misure restrittive di diritti (…) adottate, anche in caso di eventuale sospensione di tale procedimento» (decimo comma), senza che la precauzione formale secondo cui «[t]ale disposizione è conforme al (…) rinvio pregiudiziale di cui all’articolo 267 [TFUE]» (undicesimo comma) basti a garantire la sospensione del procedimento nel caso in cui sia proposto un rinvio pregiudiziale.

I dubbi di cui si tratta sono espressi al fine di garantire l’efficacia della decisione finale che la Corte pronuncerà, se del caso, in risposta alle questioni pregiudiziali formulate nella decisione di rinvio.

155. A mio avviso, l’ottava questione deve quindi essere intesa nel senso che il giudice del rinvio chiede se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, l’articolo 267 TFUE e l’articolo 23, primo comma, del protocollo (n. 3) sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, ostino a disposizioni nazionali quali l’articolo 8, paragrafo 3, l’articolo 10 e l’articolo 13, paragrafo 3, della LOA, nella misura in cui tali disposizioni impongono ai giudici nazionali di adottare una decisione di esonero dalla responsabilità contabile e di revocare le misure cautelari entro un termine massimo di due mesi, anche quando la Corte, investita di una domanda di pronuncia pregiudiziale, non abbia ancora adottato la propria decisione.

156. Ricordo anzitutto che, conformemente a una costante giurisprudenza, l’articolo 267 TFUE instaura un dialogo da giudice a giudice tra la Corte e i giudici degli Stati membri che mira ad assicurare l’unità di interpretazione del diritto dell’Unione, permettendo così di garantire la coerenza, la piena efficacia e l’autonomia di tale diritto nonché, in ultima istanza, il carattere peculiare dell’ordinamento istituito dai Trattati.

Pertanto, una sentenza resa nell’ambito di tale procedimento vincola il giudice nazionale per quanto attiene all’interpretazione del diritto dell’Unione ai fini della risoluzione della controversia di cui è investito ( 83 ).

157. L’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea prevede che, nei procedimenti sottoposti a una pronuncia pregiudiziale, la decisione del giudice nazionale con cui quest’ultimo si rivolge alla Corte sospende la procedura a livello nazionale ( 84 ).

158. Nelle proprie osservazioni scritte, la Commissione sottolinea che, sebbene l’articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, della LOA non escluda espressamente la possibilità per il giudice nazionale di sospendere il termine di due mesi durante il periodo in cui la Corte esamina la domanda di pronuncia pregiudiziale, il contesto normativo nazionale pertinente, caratterizzato dall’abrogazione dell’articolo 43 bis della LEC, lascerebbe supporre che non gli sia riconosciuta tale possibilità.

Se così fosse, è evidente che una simile norma non sarebbe compatibile con le disposizioni del diritto dell’Unione menzionate ai paragrafi precedenti delle presenti conclusioni.

Infatti, un obbligo imposto in via legislativa ai giudici nazionali di adottare, entro un termine perentorio di due mesi, una decisione sull’applicazione di un’amnistia (con gli effetti propri della res iudicata ), e che impedisce la sospensione del termine in parola nel caso in cui il giudice nazionale presenti una domanda di pronuncia pregiudiziale, non consentirebbe a tale giudice di conformarsi alla decisione adottata dalla Corte al termine del procedimento pregiudiziale, privando così il procedimento in discussione di qualsiasi effetto utile.

159. Riguardo alla revoca imperativa delle misure cautelari precedentemente disposte, di cui all’articolo 8, paragrafo 3, della LOA, devo riconoscere che la lettura dei commi decimo e undicesimo della sezione V del preambolo della stessa legge induce a ritenere che essa imponga la revoca delle misure cautelari in parola, anche nel caso in cui il procedimento nazionale sia sospeso a causa della presentazione di una domanda di pronuncia pregiudiziale.

160. Al riguardo, è sufficiente ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, la piena efficacia del diritto dell’Unione esige che il giudice chiamato a dirimere una controversia disciplinata da tale diritto possa concedere provvedimenti provvisori allo scopo di garantire la piena efficacia dell’emananda decisione giurisdizionale.

Infatti, se il giudice nazionale che sospende il procedimento in attesa della risposta della Corte alla sua questione pregiudiziale non potesse concedere provvedimenti provvisori fino al momento in cui si pronuncia in esito alla risposta fornita dalla Corte, l’effetto utile del sistema istituito dall’articolo 267 TFUE sarebbe ridotto ( 85 ).

Ne consegue che, quando lo ritiene necessario, il giudice nazionale deve poter adottare o, se del caso, mantenere misure cautelari fino alla pronuncia della decisione che emetterà a seguito della risposta della Corte alla sua domanda di pronuncia pregiudiziale.

161. Si deve aggiungere che la necessità di consentire ai giudici nazionali di conformarsi alle sentenze pronunciate dalla Corte al termine di un procedimento pregiudiziale rientra altresì nell’ambito dell’esigenza di indipendenza dei giudici che discende dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.

Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, il potere di fare, all’atto stesso dell’applicazione del diritto dell’Unione conformemente a tale decisione, tutto quanto è necessario per disapplicare una normativa o una prassi nazionale che eventualmente osti alla piena efficacia delle norme del diritto dell’Unione costituisce parte integrante del ruolo di giudice dell’Unione che incombe al giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito della propria competenza, le norme del diritto dell’Unione, cosicché l’esercizio di tale potere costituisce una garanzia inerente all’indipendenza dei giudici ( 86 ).

162. Rilevo, infine, che il governo spagnolo sostiene che il giudice del rinvio dovrebbe procedere a un’interpretazione delle disposizioni nazionali di cui si tratta conforme all’articolo 267 TFUE, cosicché, qualora sia effettuato un rinvio pregiudiziale, il procedimento possa essere sospeso e le misure cautelari in parola mantenute fintantoché la sospensione e dette misure siano necessarie per garantire l’effetto utile della risposta che la Corte fornirà.

Spetta al giudice del rinvio stabilire se una simile interpretazione conforme sia possibile.

163. Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di rispondere alle questioni sesta e ottava, come riformulate, dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, l’articolo 267 TFUE e l’articolo 23, primo comma, del protocollo (n. 3) sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, ostano a disposizioni nazionali quali l’articolo 8, paragrafo 3, l’articolo 10 e l’articolo 13, paragrafo 3, della LOA, nella misura in cui tali disposizioni impongono ai giudici nazionali di adottare una decisione di esonero dalla responsabilità contabile e di revocare le misure cautelari disposte in una precedente fase del procedimento entro un termine massimo di due mesi, anche quando la Corte, investita di una domanda di pronuncia pregiudiziale, non abbia ancora adottato la propria decisione.

V. Conclusione

164. Alla luce del complesso delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] de Cuentas (Corte dei conti, [OSCURATO:PERSONA]) nel modo seguente: 1) L’articolo 325 TFUE, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta all’estinzione della responsabilità prevista dalla [OSCURATO:PERSONA] 1/2024 de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña (legge organica 1/2024 sull’amnistia per la normalizzazione istituzionale, politica e sociale in [OSCURATO:PERSONA]) del 10 giugno 2024, per gli atti di natura non penale che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, quali gli atti in materia di fondi pubblici, in assenza di un collegamento diretto fra tali atti e la riduzione, attuale o potenziale, delle entrate messe a disposizione del bilancio dell’Unione. 2) L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione nazionale quale l’articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, della legge organica 1/2024, del 10 giugno 2024, secondo cui ogni decisione relativa all’applicazione dell’amnistia in un determinato procedimento dev’essere adottata entro un termine massimo di due mesi, quando tale termine, avente carattere perentorio, impedisca al giudice nazionale di adottare i provvedimenti istruttori necessari per stabilire se i fondi oggetto degli atti da cui deriva responsabilità contabile sottoposti al suo esame costituiscano dell’Unione. 3) L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, dev’essere interpretato nel senso che: – esso osta a una disposizione nazionale, quale l’articolo 13, paragrafo 3, della legge organica 1/2024, del 10 giugno 2024, nella misura in cui tale disposizione impone ai giudici nazionali, prima di emettere una decisione che esoneri dalla loro responsabilità le persone fisiche o giuridiche chiamate in causa, di ascoltare esclusivamente gli enti del settore pubblico lesi dalla perdita di fondi pubblici collegata ai fatti oggetto di amnistia e il [OSCURATO:PERSONA] (pubblico ministero), ad esclusione delle parti che hanno esercitato l’azione nell’interesse generale, – esso non osta a una disposizione nazionale quale l’articolo 13, paragrafo 3, della legge organica 1/2024, del 10 giugno 2024, nella misura in cui la disposizione in parola impone ai giudici nazionali l’adozione di una decisione di esonero delle persone fisiche e giuridiche chiamate in causa per responsabilità contabile senza lasciar a tali giudici la possibilità di valutare i mezzi di prova per stabilire se dette persone abbiano commesso gli atti che farebbero sorgere la loro responsabilità contabile. 4) L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, l’articolo 267 TFUE e l’articolo 23, primo comma, del protocollo (n. 3) sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a disposizioni nazionali quali l’articolo 8, paragrafo 3, l’articolo 10 e l’articolo 13, paragrafo 3, della legge organica 1/2024, del 10 giugno 2024, nella misura in cui tali disposizioni impongono ai giudici nazionali di adottare una decisione di esonero dalla responsabilità contabile e di revocare le misure cautelari disposte in una precedente fase del procedimento entro un termine massimo di due mesi, anche quando la Corte, investita di una domanda di pronuncia pregiudiziale, non abbia ancora adottato la propria decisione. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 )

V. Donnedieu de Vabres, H., Traité de droit criminel et de législation pénale comparée , 3 a ed., Librairie du [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 1947, pagg. da 550 a 560, nn. da 977 a 992, in particolare pag. 550, n. 977. ( 3 ) Tale termine è composto, come il termine «amnistia», dal prefisso ἀ- (privativo) e da μνήμη (mneme), che in greco significa «memoria» o «ricordo». ( 4 )

V. la definizione della nozione di «amnistia» che compare sulla piattaforma [OSCURATO:PERSONA] e disponibile al seguente indirizzo: https://oxcon.ouplaw.com/display/10.1093/law-mpeccol/law-mpeccol-e199. ( 5 ) Per approfondimenti storici sull’amnistia, v. le conclusioni che presento in data odierna nella causa connessa C‑666/24 [OSCURATO:PERSONA] de Víctimes de [OSCURATO:PERSONA] (ACVOT). ( 6 )

V. Beccaria, C., Dei delitti e delle pene , Livorno, 1764, capitolo XLVI intitolato «Delle grazie», in particolare il seguente passaggio: «(…) si consideri, che la clemenza è la virtù del legislatore, e non dell’esecutor delle leggi; che deve risplendere nel codice, non già nei giudizj particolari; che il far vedere agli uomini che si possono perdonare i delitti e che la pena non ne è la necessaria conseguenza è un fomentare la lusinga dell’impunità, è un far credere, che potendosi perdonare, le condanne non perdonate siano piuttosto violenze della forza, che emanazioni della giustizia.

Che dirassi poi quando il principe dona le grazie (…)» [Edizione di riferimento: a cura di Fabietti R., Mursia, Milano 1973]. ( 7

) V. [OSCURATO:PERSONA], V.,

Actes et paroles.

Depuis l’exil. 1871 – 1876 (Atti e parole.

Dopo l’esilio) , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], vol. 6, capitolo XXXII intitolato «L’amnistia al Senato», Discorso di [OSCURATO:PERSONA], seduta di lunedì 22 maggio 1876, pagg. da 154 a 169, in particolare il seguente passaggio: «Signori, nei tempi di discordia, la giustizia è invocata da tutti i partiti.

Essa non appartiene a nessuno.

Non conosce che sé stessa.

È divinamente cieca alle passioni umane.

È la custode di tutti e è la serva di nessuno.

La giustizia non si immischia nelle guerre civili, ma non le ignora, e vi interviene.

E sapete in quale momento lo fa? Dopo.

Lascia agire i tribunali d’eccezione e, quando hanno finito, essa inizia.

Allora cambia nome e si chiama clemenza» (pag. 157) [traduzione libera]. ( 8 ) BOE n. 141, dell’11 giugno 2024, pag. 67764. ( 9 ) BOE n. 311, del 29 dicembre 1978, pag. 29313. ( 10 ) Sentenza 137/2025 del [OSCURATO:PERSONA] (Corte costituzionale), Pleno [BOE n. 183, del 31 luglio 2025, pag. 103781 (ES:TC:2025:137)] ( 11 ) BOE n. 121, del 21 maggio 1982, pag. 13290. ( 12 ) BOE n. 84, del 7 aprile 1988, pag. 10459. ( 13 ) BOE n. 157, del 2 luglio 1985, pag. 20632. ( 14 ) BOE n. 7, dell’8 gennaio 2000, pag.

575. ( 15 ) Si tratta di un procedimento volto ad accertare la responsabilità delle persone che, per la posizione che ricoprono, gestiscono fondi pubblici o beni patrimoniali mobili, in caso di saldo debitore ingiustificato di un conto o in assenza di liquidità o di giustificazione della situazione dei conti da esse gestiti. ( 16 ) GU 1995, L 312, pag. 1 . ( 17 )

V. sentenza del 1o agosto 2025, Daka e a. ( C‑422/23, C‑455/23, C‑459/23, C‑486/23 e C‑493/23 , EU:C:2025:592 , punto 53 e giurisprudenza citata). ( 18 )

V. sentenza del 21 gennaio 2020, Banco de Santander ( C‑274/14 , EU:C:2020:17 , punti 61 e 62 nonché giurisprudenza citata; in prosieguo: la «sentenza Banco de Santander»). ( 19 )

V. articolo 26, paragrafi 1 e 2, della LOTCU. ( 20 ) V., in tal senso, sentenza Banco de Santander (punti da 72 a 77). ( 21 ) Nella sentenza del 29 aprile 2021, X (Mandato d’arresto europeo – Ne bis in idem) (

C‑665/20 PPU

, EU:C:2021:339 , punto 93 ), la Corte ha considerato che l’amnistia «persegu[e] in generale lo scopo di spogliare del loro carattere delittuoso i fatti cui si riferisce, di modo che il reato non potrà più comportare procedimenti penali e, se una condanna è già stata pronunciata, si porrà fine alla sua esecuzione (…)». ( 22 ) Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002 ( GU 2002, L 190, pag. 1 ). ( 23 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 ( GU 2011, L 338, pag. 2 ). ( 24 ) Regolamento del Consiglio, del 12 ottobre 2017 ( GU 2017, L 283, pag. 1 ). ( 25 ) Si deve rilevare, in proposito, che la Corte ha già dichiarato che, «stabilendo le procedure previste dal regolamento 2017/1939, il legislatore dell’Unione ha inteso istituire un meccanismo che garantisca un grado di efficacia delle indagini transfrontaliere condotte dalla Procura europea almeno altrettanto elevato di quello risultante dall’applicazione delle procedure previste nell’ambito del sistema di cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri fondato sui principi della fiducia e del riconoscimento reciproci» [v. sentenza del 21 dicembre 2023, G.K. e a. (Procura europea) ( C‑281/22 , EU:C:2023:1018 , punto 67 )]. ( 26 )

V. articolo 11, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie ( GU 2005, L 76, pag. 16 ); articolo 13, paragrafo 1, della decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca ( GU 2006, L 328, pag. 59 ); articolo 19, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea ( GU 2008, L 327, pag. 27 ), e articolo 19, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive ( GU 2008, L 337, pag. 102 ). ( 27 ) Sentenza del 16 dicembre 2021 ( C‑203/20 , EU:C:2021:1016 ; in prosieguo: la «sentenza AB»). ( 28 ) Come sancito all’articolo 50 della Carta. ( 29 ) Sentenza AB (punti da 40 a 42). ( 30 ) Sentenza AB (punti 74 e 75). ( 31 ) Sentenza del 17 luglio 2008, Commissione/Italia ( C‑132/06 , EU:C:2008:412 ). ( 32 ) Sesta direttiva del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ( GU 1977, L 145, pag. 1 ). ( 33 ) Benché il giudice del rinvio menzioni anche l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, ritengo che la risposta della Corte potrà fare riferimento unicamente all’articolo 325 TFUE.

Infatti, come dichiarato dalla Corte nella sentenza dell’8 marzo 2022, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] (Lotta contro la frode da sottovalutazione) ( C‑213/19 , EU:C:2022:167 , punto 261 ), «per quanto riguarda gli obblighi incombenti agli Stati membri al fine di combattere contro la frode o le altre attività illegali che possono ledere gli interessi finanziari dell’Unione, l’articolo 325, paragrafo 3, TFUE costituisce una manifestazione specifica del principio generale di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE».

Quest’ultima disposizione non richiede dunque un esame distinto da quello svolto ai sensi dell’articolo 325 TFUE. ( 34 ) A mio avviso, il regolamento n. 2988/95, richiamato anch’esso dal giudice del rinvio, non è applicabile nel caso di specie.

Infatti, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento in parola, le misure e le sanzioni previste dl medesimo si applicano unicamente alle irregolarità derivanti da un’azione o un’omissione di un «operatore economico».

Orbene, dall’ordinanza di rinvio sembra risultare che i resistenti nel procedimento principale non siano «operatori economici» ai sensi di detto regolamento. ( 35 ) Sentenza del 2 maggio 2018, Scialdone ( C‑574/15 , EU:C:2018:295 , punto 45 e giurisprudenza citata). ( 36 ) Sentenza del 21 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19 , EU:C:2021:1034 , punto 183 ; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»). ( 37 ) Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2006, che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione ( GU 2006, L 354, pag. 56 ). ( 38 )

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punti da 188 a 190). ( 39 ) Sentenza dell’8 giugno 2023 ( C‑545/21 , EU:C:2023:451 ). ( 40 ) Regolamento del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 ( GU 2006, L 210, pag. 25 ). ( 41 )

V. sentenza dell’8 giugno 2023, ANAS ( C‑545/21 , EU:C:2023:451 , punti 38 e 39 ). ( 42 ) Decisione del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle [OSCURATO:PERSONA] europee ( GU 2007, L 163, pag. 17 ). ( 43 ) Sentenze del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B. ( C‑42/17 , EU:C:2017:936 , punto 32 ), e del 5 giugno 2018, Kolev e a. ( C‑612/15 , EU:C:2018:392 , punto 52 ; in prosieguo: la «sentenza Kolev»). ( 44 )

V. articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 2007/436. ( 45 )

V. sentenze Kolev (punto 51), e del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B. ( C‑42/17 , EU:C:2017:936 , punto 31 ). ( 46 )

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 187). ( 47 ) In proposito, si deve ricordare che, in assenza, nel trattato, di una definizione più precisa del territorio soggetto alla sovranità di ciascuno Stato membro, la determinazione dell’estensione e dei limiti del proprio territorio spetta a ciascuno degli Stati membri, conformemente alle norme di diritto pubblico internazionale.

V., in tal senso, sentenza del 1o agosto 2022, Navitours ( C‑294/21 , EU:C:2022:608 , punto 38 ).

La causa all’origine di tale sentenza riguardava la Mosella, un fiume che – circostanza rara – possiede lo status di «condominio».

Detto status risale all’articolo 25 dell’Atto finale del congresso di Vienna, del 9 giugno 1815, il quale stabilisce che, oltre alla Mosella, il Sûre e l’Our, in quanto formano il confine, apparterranno congiuntamente alle due potenze limitrofe.

La disposizione in parola è stata confermata e precisata all’articolo 27 del trattato sulle frontiere tra il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di Prussia, concluso ad Aquisgrana il 26 giugno 1816 e all’articolo 30 del trattato sulle frontiere concluso tra gli stessi Stati a Kleve il 7 ottobre 1816 (v., in proposito, Caflisch, L., «Règles générales du droit des cours d’eaux internationaux», [OSCURATO:PERSONA] Online / [OSCURATO:PERSONA] des cours de l’Académie de la Haye en ligne , vol. 219, 1989, pagg. da 9 a 225, in particolare pagg. 67 e 68). ( 48 ) Sentenza del 27 febbraio 2018 ( C‑64/16 , EU:C:2018:117 ; in prosieguo: la «sentenza ASJP»). ( 49 )

V. sentenza ASJP (punto 37). ( 50 )

V. sentenza del 27 febbraio 2025, Sinalov ( C‑16/24 , EU:C:2025:116 , punto 36 ). ( 51 )

V. sentenza del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) ( C‑204/21 , EU:C:2023:442 , punto 263 ). ( 52 ) Sentenza del 24 giugno 2019 ( C‑619/18 , EU:C:2019:531 , punto 52 ). ( 53 ) Conclusioni dell’avvocato generale Bobek nelle cause riunite [OSCURATO:PERSONA] w Mińsku Mazowieckim e a. ( da C‑748/19 a C‑754/19 , EU:C:2021:403 , paragrafo 146 ).

Tale soglia materiale relativamente elevata è il carattere sistemico della violazione, come spiegato al paragrafo 121 delle presenti conclusioni. ( 54 )

V. sentenza del 6 marzo 2025, D.K. (Revoca dell’assegnazione di procedimenti a un giudice) ( C‑647/21 e C‑648/21 , EU:C:2025:143 , punto 48 e giurisprudenza citata). ( 55 )

V. sentenza del 9 gennaio 2024, G. e a. (Nomina dei giudici ordinari in Polonia) ( C‑181/21 e C‑269/21 , EU:C:2024:1 , punti 64 e 65 nonché giurisprudenza citata). ( 56 ) V., in particolare, sentenza del 28 novembre 2024, PT (Accordo tra il pubblico ministero e l’autore di un reato) ( C‑432/22 , EU:C:2024:987 , punto 64 ; in prosieguo: la «sentenza PT»). ( 57 )

V. sentenza del 14 novembre 2024, S. (Modifica del collegio giudicante) ( C‑197/23 , EU:C:2024:956 , in particolare punto 42 ) ( 58 ) Sentenza ASJP (punti 32 e 35). ( 59 )

V. sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso) ( C‑824/18 , EU:C:2021:153 , punto 143 ). ( 60 )

V. sentenze del 20 aprile 2021, Repubblika ( C‑896/19 , EU:C:2021:311 , punto 52 ; in prosieguo: la «sentenza Repubblika»), e del 1o agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑600/23 , EU:C:2025:617 , punto 73 ). ( 61 )

V. sentenza Repubblika (punto 45), e del 1o agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑600/23 , EU:C:2025:617 , punto 72 ). ( 62 ) Sentenza del 15 luglio 2021 ( C‑791/19 , EU:C:2021:596 , punto 203 ). ( 63 ) Punto 70 di tale sentenza. ( 64 ) Sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici) ( C‑791/19 , EU:C:2021:596 , punto 213 ) ( 65 )

V. sentenza PT (punti 71 e 72). ( 66 )

V. altresì, in tal senso, sentenza Repubblika (punti 39, 42 e 43). ( 67 ) V., in proposito, Leloup, M., «[OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA] in the ECJ’s [OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA]»,

[OSCURATO:PERSONA]

, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], vol. 24, n. 6, 2023, pagg. da 995 a 1010. ( 68 ) Conclusioni dell’avvocato generale Bobek nelle cause riunite [OSCURATO:PERSONA] w Mińsku Mazowieckim e a. ( da C‑748/19 a C‑754/19 , EU:C:2021:403 , paragrafo 148 ). ( 69 ) V., in particolare, sentenza Repubblika (punto 54). ( 70 )

V. sentenza del 3 luglio 2025, Lita e Jeszek ( C‑646/23 e C‑661/23 , EU:C:2025:519 , punto 62 e giurisprudenza citata). ( 71 ) V., in particolare, sentenza del 18 maggio 2021, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România e a. ( C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19 , EU:C:2021:393 , punto 197 ). ( 72 ) Commissione di Venezia, parere n. 1167/2023 e 1168/2023 del 18 marzo 2024 sui requisiti in materia di stato di diritto relativi alle amnistie, con particolare riferimento alla proposta di legge parlamentare spagnola «sulla legge organica sull’amnistia per la normalizzazione istituzionale, politica e sociale della [OSCURATO:PERSONA]» [CDL‑AD(2024)003, punto 81]. ( 73 ) Commissione di Venezia, parere n. 710/2012, dell’11 marzo 2013, sulle disposizioni relative ai prigionieri politici nella legge di amnistia della Georgia [CDL‑AD(2013)009, punti da 43 a 46]. ( 74 ) In entrambi i casi, i giudici coinvolti saranno sanzionati conformemente all’articolo 420 della legge in parola. ( 75 ) V., altresì, commissione di Venezia, parere n. 1167/2023 e 1168/2023 del 18 marzo 2024 sui requisiti in materia di stato di diritto relativi alle amnistie, con particolare riferimento alla proposta di legge parlamentare spagnola «sulla legge organica sull’amnistia per la normalizzazione istituzionale, politica e sociale della [OSCURATO:PERSONA]» [CDL‑AD(2024)003, punto 105], in cui, a proposito del progetto di legge, la Commissione di Venezia si esprime nel seguente modo: «L’articolo 10 del progetto di legge di amnistia prevede un trattamento preferenziale e urgente delle richieste di applicazione della legge di amnistia.

Le relative decisioni sono adottate “in via prioritaria e urgente”, “entro un termine di due mesi”.

In proposito, la Commissione si congratula del fatto che il mancato rispetto di tale termine non abbia alcuna conseguenza, neppure sotto forma di sanzioni disciplinari (…)». ( 76 ) Sebbene il giudice del rinvio menzioni anche l’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), ricordo che, secondo una costante giurisprudenza, il diritto dell’Unione non disciplina i rapporti tra la CEDU e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri e nemmeno determina le conseguenze che un giudice nazionale deve trarre nell’ipotesi di conflitto tra i diritti garantiti da tale convenzione ed una norma di diritto nazionale (v., in particolare, sentenza del 26 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA], C‑617/10 , EU:C:2013:105 , punto 44 ).

Ne deriva che la Corte è incompetente a interpretare le disposizioni della CEDU. ( 77 )

V. sentenza del 4 aprile 2019, OZ/BEI ( C‑558/17 P , EU:C:2019:289 , punto 53 e giurisprudenza citata). ( 78 )

V. sentenza del 26 settembre 2024, Energotehnica ( C‑792/22 , EU:C:2024:788 , punto 54 e giurisprudenza citata). ( 79 )

V. sentenza del 30 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA] infrastruktura (Finanziamento europeo di infrastrutture stradali) ( C‑471/22 , EU:C:2024:99 , punto 48 e giurisprudenza citata). ( 80 ) V., in particolare, sentenze del 17 dicembre 2009, Riesame M/EMEA (

C‑197/09 RX‑II

, EU:C:2009:804 , punto 41 ), e del 16 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑189/18 , EU:C:2019:861 , punto 62 ) ( 81 ) Rilevo infatti che, nella sentenza recentemente pronunciata con riferimento alla legittimità costituzionale di talune disposizioni della LOA, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte costituzionale) ha dichiarato che, se inteso nel senso che il giudice non è tenuto ad ascoltare la parte che ha proposto il ricorso nell’interesse generale prima di adottare la decisione di esonero dalla responsabilità in esso prevista, l’articolo 13, paragrafo 3, della LOA sarebbe incompatibile con il diritto di difesa, come sancito all’articolo 24 della [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, esso si è astenuto dal dichiararne l’incostituzionalità, perché, secondo tale giudice, è nondimeno possibile un’interpretazione conforme alla [OSCURATO:PERSONA].

V. sentenza 137/2025 del [OSCURATO:PERSONA] (Corte costituzionale), Pleno [BOE n. 183, del 31 luglio 2025, pag. 103781 (ES:TC:2025:137)]. ( 82 )

V. Merle, R., e Vitu, A., Traité de droit criminel , Tomo II, Procédure pénale , 5 a ed., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2001. ( 83 )

V. sentenza del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) ( C‑204/21 , EU:C:2023:442 , punti 274 e 275 nonché giurisprudenza citata). ( 84 )

V. sentenza del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑158/21 , EU:C:2023:57 , punto 29 e giurisprudenza citata). ( 85 ) V: sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) ( C‑487/19 , EU:C:2021:798 , punto 142 e giurisprudenza citata). ( 86 )

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 257).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CC0523 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 13 novembre 2025 ( 1 ) Causa C‑523/24 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] y Cultural (SCC), [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], AAT, IGA, ARMG, ANMG, NMF, ARM, LBC, RFB, FHM, MMT, MOQ, MOP, ASD, JTN, JNB, TPR, OJV, RRR, DBC, JGV, EAC, EH, MKEK, SML, AVO, MAB, JMSI, LPG, CPO, CPC, ACO, AMC, ACJ, FGS [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] de Cuentas (Corte dei conti, [OSCURATO:PERSONA])] «Rinvio pregiudiziale – Gestione dei fondi pubblici nel contesto del movimento a favore dell’indipendenza della [OSCURATO:PERSONA] – Procedimento per responsabilità contabile – Compatibilità della legge organica 1/2024 sull’amnistia per la normalizzazione istituzionale, politica e sociale in [OSCURATO:PERSONA] con il diritto dell’Unione – Articolo 325 TFUE – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Competenza della Corte – Termine massimo di due mesi per applicare l’amnistia – Diritto di essere ascoltata della parte che ha proposto il ricorso nell’interesse generale – Assenza di sospensione del procedimento e revoca obbligatoria delle misure cautelari in caso di presentazione di una domanda di pronuncia pregiudiziale» Indice I. Introduzione II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione B. Diritto spagnolo 1. [OSCURATO:PERSONA] 2. Legge organica 2/1982 sul TCU 3. Legge 7/1988 sul funzionamento del TCU 4. Legge organica 6/1985 sul potere giudiziario 5. Legge 1/2000 recante il codice di procedura civile 6. [OSCURATO:PERSONA]. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte IV. Analisi A. Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale: il TCU è una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE? B. Sulle questioni pregiudiziali 1. Osservazioni preliminari: l’amnistia e il diritto dell’Unione 2. Sull’esistenza di una lesione degli interessi finanziari dell’Unione (prima, terza, quarta e quinta questione) a) Sulla prima questione b) Sulle questioni terza, quarta e quinta 3. Sulla conformità della LOA allo Stato di diritto (questioni seconda, sesta, settima e ottava) a) Sulla competenza della Corte b) Sulla ricevibilità c) Sul merito 1) Osservazioni preliminari 2) Sulla seconda questione 3) Sulla settima questione 4) Sulle questioni sesta e ottava V. Conclusione I. Introduzione 1. Il termine «amnistia» deriva dalla parola greca ἀμνηστία (amnēstía), che implica l’idea di oblio ( 2 ), esattamente come il termine «amnesia», con il quale condivide la stessa etimologia ( 3 ). Ma la comparazione non va oltre: l’amnesia costituisce un evento subito, involontario, una malattia, un disturbo della memoria, che talvolta nasce dalla negazione di una realtà passata. L’amnistia, invece, è frutto di una scelta politica, la scelta di dimenticare – un oblio che non è né accidentale né involontario, ma al contrario intenzionale e giuridico. È un perdono collettivo, concesso da un potere sovrano, generalmente per un reato commesso contro lo Stato ( 4 ). Si tratta di sedare conflitti originati da eventi che hanno aperto una frattura politica e sociale all’interno di una data popolazione e di «voltare pagina» ( 5 ). 2. L’amnistia è, tuttavia, una misura complessa che, seppure adottata con l’obiettivo di perdonare reati, può costituire uno strumento di impunità. L’adozione di un provvedimento di amnistia apre quindi un dibattito delicato: costituisce una violazione dell’uguaglianza contraria all’idea di giustizia ( 6 )? O è l’espressione di una giustizia che «interviene dopo» ( 7 ) nei conflitti sociali? 3. Il 10 giugno 2024 le [OSCURATO:PERSONA] (Parlamento spagnolo) hanno adottato la [OSCURATO:PERSONA] 1/2024 de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña (legge organica 1/2024, del 10 giugno 2024, sull’amnistia per la normalizzazione istituzionale, politica e sociale in [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: la «LOA») ( 8 ). Il perimetro materiale e temporale della LOA comprende gli atti che danno luogo a responsabilità penale, amministrativa o contabile, compiuti nel contesto del referendum sull’indipendenza della [OSCURATO:PERSONA] nonché quelli compiuti nel contesto del processo indipendentista catalano. 4. La LOA – non si può negarlo – ha provocato un dibattito profondo e virulento all’interno della classe politica, delle istituzioni, del sistema giudiziario, del mondo accademico e, più in generale, della società spagnola. 5. Da un punto di vista giuridico, la questione della legittimità della LOA è stata recentemente sottoposta, mediante un ricorso costituzionale, al [OSCURATO:PERSONA] (Corte costituzionale, [OSCURATO:PERSONA]). Ad eccezione di due disposizioni, quest’ultimo l’ha dichiarata conforme alla Constitución española ([OSCURATO:PERSONA] spagnola) (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») ( 9 ) in una sentenza del 26 giugno 2025 ( 10 ). 6. In tale contesto, la Corte è investita dal [OSCURATO:PERSONA] de Cuentas (Corte dei conti, [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: il «TCU») di una domanda di pronuncia pregiudiziale relativa alla compatibilità di talune disposizioni procedurali che disciplinano la concessione dell’amnistia in discussione con la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, prevista in particolare all’articolo 325 TFUE, e il principio di tutela giurisdizionale effettiva sancito all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. 7. La presente causa, che ha implicazioni costituzionali non trascurabili per il diritto dell’Unione, fornirà alla Corte l’opportunità di pronunciarsi sulla questione, indubbiamente inedita, del suo controllo giurisdizionale su una legge di amnistia adottata da uno degli Stati membri dell’Unione e della portata di un siffatto controllo. II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 8. Nella presente causa sono pertinenti gli articoli 267 e 325 TFUE, l’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). B. Diritto spagnolo 1. [OSCURATO:PERSONA] 9. L’articolo 136 della [OSCURATO:PERSONA] dispone quanto segue: «1.   Il [TCU] è l’organo supremo incaricato di controllare i conti e la gestione economica dello Stato, nonché del settore pubblico. Esso dipende direttamente dalle [OSCURATO:PERSONA] [Parlamento spagnolo] ed esercita le proprie funzioni su delega di queste ultime per quanto concerne l’esame e la verifica del rendiconto generale dello Stato. 2.   I conti dello Stato e del settore pubblico dello Stato sono sottoposti al [TCU] e da esso controllati. Il [TCU], fatte salve le proprie competenze, presenta alle [OSCURATO:PERSONA] [Parlamento spagnolo] una relazione annuale nella quale, ove occorra, comunica le violazioni che, a suo avviso, siano state commesse o le responsabilità sorte. 3.   I membri del [TCU] godono della stessa indipendenza e inamovibilità e sono soggetti alle stesse incompatibilità dei giudici. 4.   Una legge organica disciplina la composizione, l’organizzazione e le funzioni del [TCU]». 2. Legge organica 2/1982 sul TCU 10. L’articolo 5 della [OSCURATO:PERSONA] 2/1982 del [OSCURATO:PERSONA] de Cuentas (legge organica 2/1982, del 12 maggio 1982, sul TCU) (in prosieguo: la «LOTCU») ( 11 ), prevede che «[il TCU] esercita le proprie funzioni in piena indipendenza e nel rispetto dell’ordinamento giuridico». 11. L’articolo 15 della LOTCU definisce l’ambito della giurisdizione contabile nel modo seguente: «1.   Il procedimento giurisdizionale contabile, che è di competenza del [TCU], si svolge in relazione ai rendiconti che devono essere presentati da coloro che percepiscono, controllano, gestiscono, custodiscono, operano con o impiegano beni, fondi pubblici o beni patrimoniali mobili. 2.   La giurisdizione contabile si estende ai fondi pubblici o beni patrimoniali mobili, nonché agli obblighi accessori costituiti a garanzia della loro gestione». 12. L’articolo 17 della LOTCU prevede quanto segue: «1.   La giurisdizione contabile è necessaria e inderogabile, esclusiva e piena. 2.   Ai soli fini dell’esercizio della sua funzione, essa si estende alla cognizione e alla decisione delle questioni pregiudiziali e incidentali, tranne quelle di natura penale, nei limiti in cui costituiscono un elemento previo necessario per la dichiarazione di responsabilità contabile e sono ad essa direttamente collegate. 3.   La decisione resa è priva di efficacia al di fuori dell’ambito della giurisdizione contabile». 3. Legge 7/1988 sul funzionamento del TCU 13. L’articolo 49, paragrafi 1 e 3, della Ley 7/1988 de Funcionamiento del [OSCURATO:PERSONA] de Cuentas (legge 7/1988, sul funzionamento del TCU), del 5 aprile 1988 (in prosieguo: la «LFTCU») ( 12 ), prevede quanto segue: «1.   Il giudice contabile conosce delle azioni di responsabilità che, traendo origine dai rendiconti che devono essere presentati da tutti gli incaricati della gestione del patrimonio o fondi pubblici, sono esercitate nei confronti di questi ultimi quando, con dolo, colpa o negligenza gravi, arrecano a tali fondi pubblici o beni patrimoniali mobili un danno conseguente ad azioni o omissioni contrarie alle leggi in materia di conti e bilancio applicabili agli enti del settore pubblico o, se del caso, alle persone o agli enti beneficiari di sovvenzioni, crediti, garanzie o altri aiuti provenienti da tale settore. Esso conosce delle responsabilità sussidiarie soltanto quando la responsabilità diretta, previamente dichiarata e non resa effettiva, è contabile. (…) 3.   Quando i fatti costituiscono un reato ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, della [LOTCU], il giudice o il tribunale investito del caso si astiene dal conoscere della responsabilità contabile che ne deriva, trasmettendo al [TCU] gli elementi necessari affinché quest’ultimo precisi l’importo dei danni causati ai fondi pubblici o ai beni patrimoniali mobili». 14. L’articolo 67 della LFTCU dispone quanto segue: «1.   A fini di garanzia delle responsabilità contabili che potrebbero essere dichiarate nei procedimenti giurisdizionali del [TCU], il [OSCURATO:PERSONA] [pubblico ministero, [OSCURATO:PERSONA]], il Letrado del Estado [funzionario a capo del servizio giuridico dello Stato] o il legale rappresentante dell’ente del settore pubblico leso può chiedere il sequestro conservativo dei beni dei soggetti chiamati a rispondere di responsabilità contabile nei casi e con le modalità previste dal codice di procedura civile, senza che possa essere richiesta alcuna cauzione per disporlo. 2.   A tale fine, gli atti nei quali l’ammontare delle responsabilità contabili è stato precisato in via provvisoria, di cui agli articoli 45 e 47 della presente legge, sono considerati documento sufficiente per poter disporre il sequestro. 3.   Se il sequestro conservativo è stato chiesto e ottenuto prima del deposito dell’istanza, la sua convalida deve avvenire quando tale adempimento è completato nel corrispondente procedimento giudiziario o, se del caso, con le osservazioni del pubblico ministero». 15. Ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 1, della LFTCU: «Nel procedimento giurisdizionale di “reintegro por alcance” [procedimento volto ad accertare la responsabilità contabile di soggetti incaricati della gestione di denaro pubblico, inter alia in caso di mancata giustificazione della situazione dei conti o del saldo negativo], fatte salve le procedure previste per il corrispondente giudizio dichiarativo, si adottano le seguenti cautele: 1a. I fatti sono circoscritti esclusivamente alle ipotesi di malversazione oppure di mancanza di fondi o di giustificazione rispetto alla situazione dei conti nei termini di cui alla presente legge. (…)». 4. Legge organica 6/1985 sul potere giudiziario 16. L’articolo 418, paragrafo 11, della [OSCURATO:PERSONA] 6/1985 del [OSCURATO:PERSONA] (legge organica 6/1985 sul potere giudiziario), del 1 o luglio 1985 (in prosieguo: la «LOPJ») ( 13 ), qualifica come colpa grave il ritardo ingiustificato nell’avvio o nella trattazione di un procedimento o di una causa dinanzi a un giudice o a un magistrato nell’esercizio delle sue funzioni, a meno che non costituisca una colpa molto grave. 5. Legge 1/2000 recante il codice di procedura civile 17. Ai sensi dell’articolo 216 della Ley 1/2000 de [OSCURATO:PERSONA] (legge 1/2000 recante il codice di procedura civile), del 7 gennaio 2000 (in prosieguo: la «LEC»), nella versione applicabile al procedimento principale ( 14 ): «I tribunali civili decidono le cause di cui sono investiti alla luce dei fatti, delle prove e delle conclusioni delle parti, salvo qualora la legge disponga altrimenti in casi particolari». 18. L’articolo 434 della LEC è così formulato: «1.   La sentenza è emessa entro [20] giorni dalla chiusura del processo. 2.   Se, entro il termine per la pronuncia della sentenza e conformemente alle disposizioni degli articoli seguenti, sono disposti adempimenti finali, il termine per la pronuncia della sentenza è sospeso. (…)» 19. L’articolo 435 della LEC dispone quanto segue: «1.   Soltanto su istanza di parte il tribunale può disporre, con ordinanza, provvedimenti istruttori finali, conformemente alle seguenti regole: 1a.   Non sono assunte con l’istruttoria finale prove di cui le parti avrebbero potuto chiedere ritualmente l’ammissione, comprese quelle di cui avrebbero potuto chiedere l’ammissione dopo l’indicazione del giudice all’attenzione delle parti di cui all’articolo 429, paragrafo 1. 2a.   Quando, per cause indipendenti dalla parte che ne ha chiesto l’ammissione, una delle prove ammesse non fosse stata assunta. 3a.   Sono del pari ammesse e assunte le prove pertinenti e utili, vertenti su fatti nuovi o di nuova conoscenza, di cui all’articolo 286. 2.   In via eccezionale, il tribunale, d’ufficio o su istanza di parte, può disporre una nuova assunzione di prove relative a fatti pertinenti, dedotti in tempo utile, qualora i precedenti elementi di prova forniti non siano risultati rilevanti a causa di circostanze già venute meno e indipendenti dalla volontà e dalla diligenza delle parti, purché sussistano fondati motivi per ritenere che le nuove attività [probatorie] consentiranno di acquisire certezza in ordine a tali fatti. In tal caso, dette circostanze e detti motivi dovranno essere illustrati dettagliatamente nell’ordinanza che dispone i provvedimenti [istruttori]». 20. Ai sensi dell’articolo 436 della LEC: «1.   I provvedimenti disposti conformemente agli articoli precedenti sono eseguiti, entro venti giorni e nella data fissata a tal fine, ove necessario, dal “Letrado de la Administración de Justicia” [funzionario a capo del servizio giuridico dello Stato], secondo le modalità previste dalla presente legge per le prove della loro classe. Una volta assunte, le parti, entro cinque giorni, possono presentare una memoria che sintetizzi e valuti il risultato. 2.   Il termine per la pronuncia della sentenza ricomincia a decorrere alla scadenza del termine assegnato alle parti per presentare la memoria di cui al paragrafo precedente». 6. LOA 21. L’articolo 1 della LOA, intitolato «Ambito di applicazione oggettivo», dispone quanto segue: «1.   Sono oggetto di amnistia i seguenti atti da cui deriva responsabilità penale, amministrativa o contabile, compiuti nel contesto delle consultazioni tenutesi in [OSCURATO:PERSONA] il 9 novembre 2014 e il 1 o ottobre 2017, della loro preparazione o delle loro conseguenze, purché siano stati compiuti tra il1 o novembre 2011 e il 13 novembre 2023, così come le seguenti azioni compiute tra queste date nel contesto del cosiddetto processo indipendentista catalano, anche se non sono correlate alle consultazioni summenzionate o se sono state compiute dopo il loro rispettivo svolgimento: a) Gli atti commessi con l’intenzione di rivendicare, promuovere o procurare la secessione o l’indipendenza della [OSCURATO:PERSONA], nonché quelli che abbiano contribuito al raggiungimento di siffatti obiettivi. (…) Rientrano in tale fattispecie anche le azioni compiute, a titolo personale o istituzionale, con l’obiettivo di diffondere il progetto indipendentista, raccogliere informazioni e acquisire conoscenze su esperienze simili o far sì che altri enti pubblici o privati fornissero il loro sostegno al raggiungimento dell’indipendenza della [OSCURATO:PERSONA]. Allo stesso modo, si intendono inclusi gli atti direttamente o indirettamente collegati al cosiddetto processo indipendentista sviluppato in [OSCURATO:PERSONA] o ai suoi leader nell’ambito di tale processo, e compiuti da coloro che – in modo manifesto o comprovato – abbiano fornito assistenza, collaborazione, consulenza di qualsiasi tipo, rappresentanza, protezione o sicurezza ai responsabili delle condotte di cui al primo comma della presente lettera, o che abbiano raccolto informazioni in tal senso. b) Gli atti commessi con l’intenzione di convocare, promuovere o procurare lo svolgimento, da parte di coloro che non avevano potere a tal fine, delle consultazioni che hanno avuto luogo in [OSCURATO:PERSONA] il 9 novembre 2014 e il 1 o ottobre 2017, o la cui convocazione o svolgimento siano stati dichiarati illegittimi, così come quelli che abbiano contribuito alla loro realizzazione. (…) c) Gli atti di disobbedienza, a prescindere dalla loro natura, disordine pubblico, attentato all’autorità, ai suoi agenti e ai pubblici ufficiali o di resistenza compiuti allo scopo di consentire lo svolgimento delle consultazioni popolari di cui alla lettera b) del presente articolo o le loro conseguenze, nonché qualsiasi altro atto qualificato come reato compiuto con la stessa intenzione. In ogni caso, s’intender[à] compres[o] (…) qualsiasi altro atto sia consistito nell’approvazione o nell’attuazione di leggi, norme o decisioni da parte di autorità o funzionari pubblici, che sia stato compiuto allo scopo di consentire, favorire o coadiuvare lo svolgimento delle consultazioni popolari di cui alla lettera b) del presente articolo. (…) 2.   Gli atti da cui deriva responsabilità penale, amministrativa o contabile oggetto di amnistia ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo sono tali indipendentemente dal loro grado di esecuzione, compresi gli atti preparatori, e indipendentemente dalla modalità di commissione in qualità di autore o in concorso. 3.   Gli atti la cui realizzazione è iniziata prima del 1 o novembre 2011 sono considerati rientranti nell’ambito di applicazione della presente legge solo laddove la loro esecuzione sia stata completata successivamente a tale data. Gli atti la cui realizzazione è iniziata prima del 13 novembre 2023 sono parimenti considerati come rientranti nell’ambito di applicazione della presente legge anche laddove la loro esecuzione sia stata completata successivamente a tale data. 4.   Non è considerato arricchimento l’utilizzo di fondi pubblici per le finalità di cui alle lettere a) e b) quando, a prescindere dalla sua conformità all’ordinamento giuridico, non era finalizzato a ottenere un vantaggio personale di carattere patrimoniale». 22. L’articolo 2 della LOA, intitolato «Esclusioni», prevede quanto segue: «In ogni caso, sono esclusi dall’applicazione dell’amnistia prevista dall’articolo 1: (…) e) Gli atti qualificati come reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea». 23. L’articolo 8, paragrafo 3, della LOA, intitolato «Effetti sulla responsabilità civile e contabile», enuncia quanto segue: «Sono revocate le misure cautelari decise nella fase preliminare o di primo grado di cui agli articoli 47 e 67 della [LFTCU]». 24. Ai sensi dell’articolo 10 della LOA, intitolato «Trattazione prioritaria e urgente»: «L’applicazione dell’amnistia in ogni causa è di competenza degli organi giurisdizionali, amministrativi o contabili specificati nella presente legge, che adottano, in via prioritaria e urgente, le decisioni pertinenti in conformità della presente legge, indipendentemente dalla fase dell’ iter procedurale del procedimento amministrativo o del procedimento giudiziario o contabile di cui si tratta. Le decisioni sono adottate entro un termine massimo di due mesi, fatti salvi i successivi ricorsi, che non hanno effetto sospensivo». 25. L’articolo 13 della LOA, intitolato «Procedimento in ambito contabile», al paragrafo 3 dispone quanto segue: «Se il procedimento di attribuzione di responsabilità contabile esperito dinanzi al [TCU] si trova in primo grado o in appello, gli organi competenti dello stesso [TCU], ascoltati il pubblico ministero e gli enti del settore pubblico lesi dal pregiudizio ai fondi pubblici o beni patrimoniali mobili relativi ai fatti oggetto di amnistia, adottano una decisione di esonero dalla responsabilità contabile delle persone fisiche o giuridiche citate in giudizio, ove i suddetti enti non abbiano presentato opposizione». III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte 26. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] y Cultural (associazione civica e culturale «Società civile catalana») (in prosieguo: la «SCC») e, successivamente, il pubblico ministero hanno presentato dinanzi al giudice del rinvio, rispettivamente il 17 febbraio 2022 e il 13 aprile 2022, un’istanza di azione pubblica di responsabilità contabile detta di «reintegro por alcance» (procedimento volto ad accertare la responsabilità contabile di soggetti incaricati della gestione di denaro pubblico, inter alia in caso di mancata giustificazione della situazione dei conti o del saldo negativo) ( 15 ). 27. Con le istanze in parola, essi chiedono che i resistenti, da un lato, siano dichiarati responsabili di un danno al patrimonio pubblico della [OSCURATO:PERSONA] de Catalunya (organi di governo della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») che le parti ricorrenti hanno quantificato, rispettivamente, in EUR 5309807,02 e EUR 3429342,43 e, dall’altro lato, siano condannati a rimborsare tali somme. 28. Più precisamente, i resistenti sono perseguiti, da un lato, per aver speso entrate della [OSCURATO:PERSONA] per lo svolgimento, il 1 o ottobre 2017, del referendum illegittimo di autodeterminazione della [OSCURATO:PERSONA] nonché, dall’altro lato, per la promozione, nel periodo compreso tra il 2011 e il 2017, dell’indipendenza della [OSCURATO:PERSONA] a livello internazionale. 29. Con ordinanza del 9 settembre 2022, il giudice del rinvio ha fissato il valore della controversia in EUR 5309807,02. Alla luce della rinuncia delle parti ricorrenti per quanto concerne talune spese pari a EUR 336143,34 e contestate al solo resistente [OSCURATO:PERSONA], il quale era chiamato in causa soltanto dal pubblico ministero e unicamente per tale voce di spesa, detto giudice ha dichiarato non doversi statuire nei suoi confronti. 30. Le spese di cui si tratta nel procedimento principale sono le seguenti: – Le spese sostenute per la preparazione e lo svolgimento del cosiddetto referendum «sull’indipendenza», che ha avuto luogo nella [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] il 1 o ottobre 2017. Tali spese comprendono, in sostanza, le seguenti voci: 1) spese per l’acquisto di software e applicazioni informatiche che consentissero di coordinare la partecipazione di volontari all’organizzazione del referendum; 2) spese pubblicitarie; 3) spese per la creazione di un registro degli elettori stabiliti all’estero; 4) spese di affissione; 5) spese per l’acquisto del materiale necessario per lo svolgimento del referendum (schede elettorali, censimento, convocazione dei componenti dei seggi elettorali); 6) spese derivanti dall’utilizzo di locali pubblici per il referendum; 7) spese connesse alle campagne relative all’immagine della [OSCURATO:PERSONA] all’estero; 8) spese connesse all’invito di membri del Parlamento europeo a visitare la [OSCURATO:PERSONA] nei giorni precedenti il referendum; 9) spese relative all’ingaggio di esperti e osservatori internazionali. – Le spese sostenute per lo sviluppo della cosiddetta «azione esterna» della [OSCURATO:PERSONA] durante gli esercizi dal 2011 al 2017. Tali spese comprendono, in sostanza, le seguenti voci: 1) spese sostenute dalla Secretaría d’[OSCURATO:PERSONA] i Unió Europea (Segreteria per l’azione esterna e l’Unione europea della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) per commissionare relazioni sui trattati internazionali di cui il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è parte; 2) spese sostenute dalle varie delegazioni della [OSCURATO:PERSONA] all’estero; 3) spese sostenute dal Consejo de [OSCURATO:PERSONA] de Cataluña (Consiglio di diplomazia pubblica della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) per promuovere il processo sovranista: i) internazionalizzazione dello sport («diplomazia sportiva»); ii) finanziamento di relazioni sull’autodeterminazione nazionale nell’Unione europea; iii) assunzione di personale; iv) conclusione di contratti per dotarsi dei mezzi necessari per la promozione dell’indipendenza della [OSCURATO:PERSONA] all’estero; v) concessione di sovvenzioni a taluni enti per lo stesso scopo. 31. Nel corso della fase istruttoria, sono state concesse misure cautelari consistenti nel versamento di una cauzione di EUR 4146274,97 per i fatti relativi alle spese sostenute per lo svolgimento del referendum illegittimo sull’indipendenza della [OSCURATO:PERSONA], nonché nella costituzione di una garanzia bancaria di EUR 5422411,10 per i fatti relativi alle spese sostenute per sviluppare l’«azione esterna» della [OSCURATO:PERSONA] durante gli esercizi dal 2011 al 2017. 32. Le circostanze di cui si tratta nel procedimento principale, inoltre, sono state o sono tuttora oggetto di vari procedimenti dinanzi ai giudici penali spagnoli, al fine di accertare la responsabilità penale degli imputati. In proposito, il giudice del rinvio spiega che, quando si tratta dei «medesimi fatti», la competenza in materia contabile è compatibile con l’azione del giudice penale, cosicché, nel caso in cui questi «medesimi fatti» siano dichiarati costitutivi di un reato, il giudice penale si asterrà dal conoscere della responsabilità contabile da essi derivante e comunicherà al giudice del rinvio le informazioni necessarie. 33. Dalla decisione di rinvio risulta che i giudici penali spagnoli hanno già emesso una decisione definitiva per quanto concerne la categoria di spese relative alla preparazione e allo svolgimento del referendum illegittimo sull’indipendenza della [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto attiene alla categoria di spese contemplate nei ricorsi relativi allo sviluppo dell’«azione esterna» della [OSCURATO:PERSONA] durante gli esercizi dal 2011 al 2017, il procedimento penale era ancora pendente dinanzi ai Juzgados de Instrucción n o 13 y n o 18 de Barcelona (giudici istruttori n. 13 e n. 18 di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). 34. Il procedimento principale è proseguito e la causa è entrata nella fase decisoria il 29 maggio 2024. 35. L’11 giugno 2024 la LOA è entrata in vigore. 36. In sede di esame dell’applicabilità di tale legge nel procedimento principale e, di conseguenza, dell’eventuale estinzione della responsabilità contabile dei resistenti che ne deriverebbe, il giudice del rinvio nutre dubbi riguardo alla compatibilità di detta legge con il diritto dell’Unione. 37. In tale contesto, il TCU ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se il regolamento n. 2988/95, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle [OSCURATO:PERSONA] [ ( 16 )] e l’articolo 325 TFUE (“principio di lotta efficace e dissuasiva contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea”), nonché l’articolo 4, paragrafo 3, TUE (principio di leale cooperazione), debbano essere interpretati nel senso che essi non sono compatibili con l’estinzione della responsabilità contabile stabilita nelle seguenti disposizioni della [LOA]: articolo 1, paragrafo 1, lettere [da] a) [a] c), nonché paragrafi [da] 2 [a] 4 della medesima disposizione; e articolo 2, lettera e); tenuto conto del fatto che le presunte responsabilità contabili contestate nell’ambito del presente procedimento di “reintegro por alcance” (procedimento volto ad accertare la responsabilità contabile di soggetti incaricati della gestione di denaro pubblico, inter alia in caso di mancata giustificazione della situazione dei conti o del saldo negativo) n. B‑180/21 comportano una “lesione degli interessi finanziari dell’Unione”: tanto i) nell’ipotesi in cui la CGUE proceda a un’“interpretazione restrittiva” della nozione di “tutela degli interessi finanziari dell’Unione” (che comprenda solo le attività di gestione illecita realizzate mediante fondi pubblici dell’Unione), quanto ii) nell’ipotesi in cui essa effettui un’“interpretazione estensiva” di tale nozione (che comprenda anche le attività di gestione illecita realizzate mediante fondi pubblici di uno Stato membro, ma che arrechino un pregiudizio attuale o potenziale al bilancio dell’Unione). 2) Nel caso in cui la CGUE effettui un’“interpretazione restrittiva” della nozione di “tutela degli interessi finanziari dell’Unione”, se l’articolo 2 e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e l’articolo 47 della [Carta] debbano essere interpretati nel senso che essi non sono compatibili con l’articolo 10 della [LOA], perché il termine perentorio di due mesi per emettere una decisione previsto da tale disposizione sarebbe contrario al diritto di ogni persona a un processo assistito dalle dovute garanzie entro “un termine ragionevole”, implicando una “pressione esterna” sull’organo giurisdizionale nel caso in cui, prima di statuire sull’applicazione della [LOA] nell’ambito del presente procedimento di “reintegro por alcance” n. B‑180/21, occorresse adottare provvedimenti istruttori finali riguardo alla giustificazione dell’origine (bilancio nazionale o bilancio dell’Unione) o della destinazione (promozione dell’indipendenza della [OSCURATO:PERSONA] al di fuori della [OSCURATO:PERSONA] durante gli esercizi finanziari dal 2011 al 2017) dei fondi pubblici utilizzati per sostenere le spese menzionate nelle memorie dei ricorrenti. 3) Se l’articolo 325 TFUE e il [regolamento n. 2988/95], in combinato disposto con l’articolo 47 della [Carta] e con l’articolo 6 della [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali], debbano essere interpretati nel senso che essi non sono compatibili con quanto stabilito all’articolo 13.3, in fine della [LOA], tenuto presente che detta norma non contiene alcun tipo di disposizione (adempimento procedurale, incidente, ecc.) tale per cui le parti che abbiano esercitato l’azione contabile [nel presente procedimento di “reintegro por alcance” n. B‑180/21, l’associazione SCC e pubblico ministero] possano opporsi all’esonero dalla responsabilità contabile nel giudizio di merito, bensì richiede solo che i soggetti pubblici danneggiati non si siano opposti [nel presente procedimento contabile, la [OSCURATO:PERSONA], la quale non si è nemmeno costituita per esercitare l’azione contabile e, pertanto, è stata considerata esclusa]. 4) Se i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento, in combinato disposto con l’articolo 325 TFUE e con il [regolamento n. 2988/95], debbano essere interpretati nel senso che essi non sono compatibili con l’articolo 1.1, lettere [da] a) [a] c), della [LOA], in combinato disposto con i paragrafi [da] 2 [a] 4 della medesima disposizione, data la mancanza di chiarezza e precisione nella definizione dell’ambito oggettivo, soggettivo e temporale di applicazione della [LOA], il che potrebbe comportare che, nell’ambito del presente procedimento di “reintegro por alcance” n. B‑180/21, [il giudice membro incaricato] della Corte dei Conti dichiari l’estinzione delle responsabilità contabili derivanti da condotte lesive degli interessi finanziari dell’Unione, le quali non sarebbero effettivamente contemplate nell’ambito di applicazione della [LOA]. 5) Se gli articoli 20 e 21 della [Carta] debbano essere interpretati nel senso che essi non sono compatibili con quanto stabilito all’articolo 1.1, lettere [da] a) [a] c) della [LOA], in combinato disposto con quanto previsto nei paragrafi [da] 2 [a] 4 di detta disposizione e nel preambolo della [LOA], dato che, in conseguenza della suddetta mancanza di chiarezza e precisione nella definizione dell’ambito di applicazione della [LOA], che potrebbe comportare un’indebita estinzione delle responsabilità contabili, a sua volta, tale circostanza darebbe luogo anche a situazioni discriminatorie o di diseguaglianza nei confronti di persone condannate per responsabilità contabile in altri procedimenti di “reintegro por alcance” diversi, relativi a eventi verificatisi nello stesso ambito territoriale [[OSCURATO:PERSONA] de Cataluña ([OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA])] e nel periodo compreso nell’ambito temporale di applicazione della [LOA]. 6) Se l’articolo 2 e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE nonché l’articolo 47 della [Carta] debbano essere interpretati nel senso che essi non sono compatibili con il disposto dell’articolo 8.3, della [LOA], che prevede la revoca unilaterale e obbligatoria delle misure cautelari, senza lasciare alcun margine decisionale all’organo giurisdizionale, a differenza di quanto avviene nel resto dei procedimenti di “reintegro por alcance” in cui, per effetto del rinvio della [LFTCU], si applicano le norme generali della [LEC] sulle misure cautelari. 7) Se l’articolo 2 e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE nonché l’articolo 47 della [Carta] e l’articolo 6 della [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali] debbano essere interpretati nel senso che essi non sono compatibili con quanto disposto all’articolo 13.3, della [LOA] (esonero dalla responsabilità contabile nel giudizio di merito), perché tale disposizione non prevede una previa udienza di audizione per l’attore [popolare] (anche se questo ha la legittimazione ad agire ex lege nel procedimento contabile), né è lasciata all’organo giurisdizionale la possibilità di procedere nei casi in cui un resistente abbia sostenuto di non aver partecipato ai fatti addebitatigli, tenendo conto del fatto che, nel presente procedimento di “reintegro por alcance” n. B‑180/21, un attore [popolare] si è costituito come co‑ricorrente e che alcuni resistenti hanno sostenuto di non aver partecipato ai fatti. 8) Se l’articolo 2 e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE nonché l’articolo 47 della [Carta], in particolare in combinato disposto con l’articolo 267 TFUE e l’articolo 23, paragrafo 1, dello Statuto della [Corte di giustizia dell’Unione europea] (protocollo n. 3 del TFUE), debbano essere interpretati nel senso che l’effetto sospensivo di un rinvio pregiudiziale e l’efficacia della pronuncia finale della CGUE non sono compatibili con l’articolo 8.3, l’articolo 10 e l’articolo 13.3, in combinato disposto con quanto stabilito nel preambolo della [LOA] (sezione V, commi 10 e 11), che prescriverebbero l’efficacia assoluta della [LOA], privando di effetto utile la pronuncia sulla questione pregiudiziale e violando i principi del primato e dell’efficacia diretta del diritto dell’Unione». 38. Hanno depositato osservazioni scritte la SCC, il pubblico ministero, i resistenti [OSCURATO:PERSONA], ASD, COT, FHM, LBC, MMT, MOP e RFB, CPC, ACO, LPG, MAB e JMSI, OJV, RRR, DBC, AVO, JGV, EAC, MKEK, SML e EH, RAS, JTN, ANMG, AAT, NMF, IGA, ARM e ARMG, il governo spagnolo nonché la Commissione europea. Le stesse parti hanno svolto le proprie difese orali all’udienza tenutasi il 15 luglio 2025. IV. Analisi 39. Le presenti conclusioni sono strutturate nel modo seguente. In primo luogo, affronterò l’obiezione secondo cui il TCU non possederebbe la qualità di «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, cosicché la domanda di pronuncia pregiudiziale in esame sarebbe irricevibile. In secondo luogo, esaminerò la questione se, e, eventualmente, a che condizioni, l’estinzione della responsabilità contabile derivante dall’applicazione della LOA sia compatibile con la tutela degli interessi finanziari dell’Unione contemplata all’articolo 325 TFUE. In terzo luogo, dopo aver valutato la competenza della Corte ad esaminare una legge d’amnistia alla luce di tale disposizione e la ricevibilità delle questioni sollevate dal giudice del rinvio, mi soffermerò sulle questioni relative alla compatibilità di talune disposizioni della LOA con il principio di tutela giurisdizionale effettiva sancito all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. A. Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale: il TCU è una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE? 40. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, per valutare se un organismo di rinvio abbia natura di «giurisdizione», ai sensi dell’articolo 267 TFUE, questione rientrante unicamente nell’ambito del diritto dell’Unione, la Corte valuta se ricorrano talune condizioni, quali l’origine legale dell’organismo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, il carattere contraddittorio del procedimento che si svolge dinanzi ad esso, l’applicazione, da parte di tale organismo, delle norme di diritto e la sua indipendenza ( 17 ). 41. Nelle osservazioni scritte, la maggioranza dei resistenti nel procedimento principale solleva dubbi riguardo al soddisfacimento del requisito dell’indipendenza da parte del TCU. 42. Si deve ricordare che tale requisito comporta un aspetto di ordine esterno e un aspetto di ordine interno. Quest’ultimo si ricollega alla nozione di «imparzialità» e riguarda l’equidistanza rispetto alle parti della controversia ed ai loro rispettivi interessi in rapporto all’oggetto di quest’ultima. Esso impone il rispetto dell’obiettività e l’assenza di qualsivoglia interesse nella soluzione della controversia all’infuori della stretta applicazione della norma giuridica. Così, secondo una consolidata giurisprudenza, la nozione di «indipendenza», che inerisce alla funzione giurisdizionale, implica innanzitutto che l’organo interessato si trovi in posizione di terzietà rispetto all’autorità che ha adottato la decisione impugnata con un ricorso ( 18 ). Quando un organo è investito di un ricorso avverso una decisione adottata dai servizi di una pubblica amministrazione, tale organo non può essere considerato terzo rispetto all’amministrazione interessata se intrattiene con quest’ultima un rapporto organico e funzionale. 43. Nel caso di specie, è vero che l’istruttoria del procedimento di “reintegro por alcance” è effettuata da delegati all’istruzione, nominati tra i funzionari del TCU o tra i funzionari pubblici che prestano servizio nella provincia in cui gli atti in discussione hanno avuto luogo ( 19 ). Ritengo tuttavia, come la Commissione, che la constatazione secondo cui detti funzionari pubblici sono nominati per istruire un fascicolo e dunque, nel contesto in parola, possono adottare taluni provvedimenti e mettere in atto procedure appropriate per indagare sui fatti e sui presunti autori non sia tale da porre in discussione la terzietà del TCU, dal momento che i delegati di cui si tratta non partecipano all’attività giurisdizionale propriamente detta. In assenza di una siffatta sovrapposizione di funzioni, l’indipendenza del TCU, considerata sotto il suo aspetto di ordine interno, dev’essere riconosciuta ( 20 ). 44. In proposito rilevo che l’articolo 24 della LFTCU prevede, in particolare, che i membri del TCU esercitino le proprie funzioni conformemente ai principi di imparzialità e di dignità inerenti alle stesse. Essi hanno l’obbligo di astenersi da qualsiasi causa che coinvolga enti all’interno dei quali hanno esercitato funzioni di gestione, consulenza o amministrazione, o con cui hanno intrattenuto un qualsiasi rapporto d’interesse, direttamente o con l’intermediazione di loro familiari. 45. Poiché il TCU è dunque una «giurisdizione» ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale dev’essere dichiarata ricevibile. B. Sulle questioni pregiudiziali 1. Osservazioni preliminari: l’amnistia e il diritto dell’Unione 46. L’amnistia consiste, di norma, nella rinuncia dello Stato al proprio potere di perseguire, giudicare reati e, se del caso, eseguire le pene previste per simili reati ( ius puniendi ) ( 21 ). Essa può altresì consistere nella rinuncia dello Stato a imporre o eseguire sanzioni o sanzioni pecuniarie per illeciti di natura fiscale o, come nel caso di specie, a far valere la responsabilità extracontrattuale dei propri funzionari e responsabili politici per danno causato al patrimonio pubblico. Il minimo comune denominatore di queste diverse forme di amnistia è l’esercizio di una prerogativa sovrana, esclusivamente statale. 47. Sul piano legislativo dell’Unione, l’amnistia compare in più atti di diritto derivato. 48. La decisione quadro 2002/584/GAI relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ( 22 ), all’articolo 3, paragrafo 1, punto 1), include tra i motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato di arresto europeo , l’ipotesi in cui il reato alla base di tale mandato è coperto da amnistia nello Stato membro di esecuzione, se quest’ultimo era competente a perseguire tale reato secondo la propria legge penale. Analogamente, la direttiva 2011/99/UE sull’ordine di protezione europeo ( 23 ), all’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), prevede tra i motivi di non riconoscimento di tale decisione , l’ipotesi in cui la protezione in parola derivi dall’esecuzione di una sanzione o una misura coperta da amnistia in conformità della legislazione dello Stato di esecuzione e si riferisca a un atto o a una condotta che rientra nella sua giurisdizione in conformità di detta legislazione. 49. Il regolamento (UE) 2017/1939 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») ( 24 ), all’articolo 39, paragrafo 1, lettera c), prevede che, se l’esercizio dell’azione penale è divenuto impossibile a norma del diritto dello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso, un’amnistia concessa all’indagato o all’imputato costituisce uno dei motivi che autorizzano la camera permanente ad archiviare il caso nei confronti di tale persona ( 25 ). 50. Infine, altri strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco nel contesto della cooperazione giudiziaria in materia penale prevedono che l’amnistia può essere concessa sia dallo Stato di emissione sia dallo Stato di esecuzione ( 26 ). 51. Ne consegue che il legislatore dell’Unione si è premurato di rispettare la competenza esclusiva degli Stati membri in materia di amnistia. Esso si è limitato a riconoscere l’esistenza di quest’ultima e a tenerne conto negli strumenti di cooperazione giudiziaria, senza tuttavia armonizzarne il contenuto né le condizioni di concessione. 52. Sul piano giudiziario, occorre fare riferimento anzitutto alla sentenza della Corte nella causa AB e a. (Revoca di un’amnistia) ( 27 ). 53. Con la prima questione sollevata in tale causa, la Corte era interpellata sulla compatibilità con il principio del ne bis in idem ( 28 ) dell’emissione di un mandato d’arresto europeo nei confronti di una persona contro la quale era stata esercitata l’azione penale e questa era stata inizialmente interrotta da una decisione giurisdizionale definitiva adottata sulla base di un’amnistia e ripresa a seguito dell’adozione di una legge che revocava tale amnistia e annullava detta decisione giurisdizionale. Alla luce della propria competenza, la Corte ha dichiarato che era vero che il procedimento principale riguardava reati che non sono stati armonizzati dal diritto dell’Unione e che tale diritto non disciplina l’adozione e la revoca di un’amnistia. Tuttavia, essa ha dichiarato la propria competenza per il motivo che la questione in parola non verteva sull’interpretazione della normativa nazionale relativa a tali reati o a tale amnistia, bensì sull’interpretazione del principio del ne bis in idem nell’ambito della procedura di emissione di un mandato d’arresto europeo rientrante nell’ambito di applicazione ratione materiae e ratione temporis della decisione quadro 2002/584 ( 29 ). 54. Per contro, la Corte si è dichiarata incompetente rispetto alla terza questione sottopostale nella stessa causa. Invitata a pronunciarsi sulla compatibilità con una serie di disposizioni del diritto primario dell’Unione di una normativa nazionale che limita il controllo esercitato dal giudice costituzionale unicamente alla conformità di una legge che revoca un’amnistia alla [OSCURATO:PERSONA] nazionale, senza esame della sua conformità al diritto dell’Unione, la Corte ha dichiarato che un simile procedimento non rientrava nell’ambito di applicazione di tale diritto e, pertanto, esulava dalla sua competenza ( 30 ). 55. Si deve peraltro menzionare la sentenza pronunciata dalla Corte in una causa relativa a un condono fiscale della Repubblica italiana ( 31 ). Dalla sentenza in parola si evince che, in forza della normativa nazionale che prevedeva tale condono, i contribuenti che non avevano osservato i propri obblighi in materia di IVA, relativi a una serie di periodi d’imposta, potevano sottrarsi definitivamente a questi ultimi e alle sanzioni dovute per il mancato rispetto degli stessi, versando una somma forfettaria invece di un importo proporzionale al fatturato realizzato. Poiché le disposizioni pertinenti di tale normativa nazionale prevedevano quindi una rinuncia generale e indiscriminata all’accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso di detti periodi d’imposta, la Corte ha dichiarato che esse svuotavano di contenuto gli articoli 2 e 22 della sesta direttiva 77/388/CEE, così pregiudicando l’effetto utile di quest’ultima ( 32 ). 56. In sintesi, la Corte ha esaminato l’amnistia in presenza di una disposizione di diritto derivato dell’Unione che menziona l’amnistia o di una possibile compromissione degli obiettivi e/o dell’effetto utile delle disposizioni di diritto derivato di cui si tratta. 2. Sull’esistenza di una lesione degli interessi finanziari dell’Unione (prima, terza, quarta e quinta questione) a) Sulla prima questione 57. Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 325 TFUE ( 33 ) osti all’estinzione della responsabilità contabile prevista dalla LOA per gli atti non costituenti reato che possono incidere sugli interessi finanziari dell’Unione, quali gli atti in materia di fondi pubblici, in assenza di un collegamento fra tali atti e la riduzione, attuale o potenziale, delle entrate messe a disposizione del bilancio dell’Unione ( 34 ). 58. L’articolo 2, lettera e), della LOA esclude espressamente dall’ambito di applicazione di quest’ultima «[g]li atti qualificati come reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea». Secondo il giudice del rinvio, da un’interpretazione a contrario di tale articolo risulterebbe che, limitando detta esclusione solo agli atti di natura penale, il legislatore nazionale ha implicitamente ritenuto che gli atti da cui derivano responsabilità contabili disciplinati dall’articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a c), di detta legge, in combinato disposto con i paragrafi da 2 a 4 del medesimo articolo, possano essere coperti dall’amnistia. 59. Occorre anzitutto ricordare che l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE impone agli Stati membri di combattere contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione mediante misure dissuasive e efficaci. 60. Per quanto attiene all’espressione «le altre attività illegali», è pacifico che i termini «attività illegali» designano abitualmente comportamenti contrari alla legge, mentre l’articolo determinativo «le» indica che viene fatto riferimento, indistintamente, all’insieme di tali condotte. Considerata l’importanza della tutela degli interessi finanziari dell’Unione, che costituisce un obiettivo di quest’ultima, la nozione di «attività illegali» non può, del resto, essere interpretata restrittivamente. Pertanto, una nozione siffatta comprende in particolare qualsiasi atto di corruzione di funzionari o qualsiasi abuso commesso da questi ultimi nell’esercizio delle loro funzioni pubbliche e tale da incidere sugli interessi finanziari dell’Unione ( 35 ). 61. Orbene, non vi è dubbio che le attività in discussione nel procedimento principale, ossia atti di malversazione di fondi pubblici commessi nel periodo compreso tra il 2011 e il 2017, rientrino in detta nozione di «attività illegale». 62. Per quanto concerne la nozione di «interessi finanziari» dell’Unione, secondo la giurisprudenza, essa comprende non solo le entrate messe a disposizione del bilancio dell’Unione, ma anche le spese coperte da tale bilancio ( 36 ). Nel caso di specie, la decisione di rinvio non menziona alcun elemento che indichi che siano stati utilizzati fondi provenienti dal bilancio dell’Unione o gestiti dall’Unione o per suo conto. 63. Secondo il giudice del rinvio, la tutela degli interessi finanziari dell’Unione è stata altresì interpretata dalla Corte in maniera estensiva. A suo avviso, una simile interpretazione implicherebbe che qualsiasi tipo di azione illecita che causi un danno al patrimonio pubblico sia coperta dall’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, indipendentemente dall’origine o dalla destinazione dei fondi oggetto di una simile attività. 64. Tale posizione si fonda in larga misura sulla sentenza [OSCURATO:PERSONA]. Occorre ricordare che, nella causa all’origine della sentenza in parola, la Corte era interpellata in particolare sulla conformità all’articolo 325, paragrafo 1, TFUE di una norma e di una prassi nazionale secondo cui le sentenze in materia di corruzione e di frode in relazione all’IVA, che non erano state pronunciate (in primo grado) da collegi specializzati in tale settore o (in appello) da collegi i cui membri fossero stati tutti designati mediante sorteggio, erano affette da nullità assoluta, di modo che le cause in materia di corruzione e di frode in relazione all’IVA dovevano essere riesaminate in primo e/o secondo grado. Come rileva il giudice del rinvio, alcuni di tali reati di corruzione, commessi da alti funzionari del governo rumeno, non riguardavano fondi europei. 65. Secondo detto giudice, la Corte avrebbe nondimeno considerato che, alla luce dell’obiettivo essenziale di prevenire l’impunità delle frodi e della corruzione, spetta al legislatore nazionale modificare la propria normativa e garantire che il regime procedurale applicabile al perseguimento e alla repressione dei reati di frode che ledono gli interessi finanziari dell’Unione nonché dei reati di corruzione in generale non sia concepito in modo da comportare, per motivi ad esso inerenti, un rischio sistemico d’impunità per i fatti costitutivi di siffatti reati. 66. Per quanto mi riguarda, sono convinto che tale constatazione non possa fondare la conclusione secondo cui anche gli illeciti che non riguardano fondi dell’Unione rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE. 67. Certamente è vero che, nella causa decisa con la sentenza [OSCURATO:PERSONA], il requisito relativo all’effettività e al potere dissuasivo delle sanzioni per i reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione aveva comportato l’obbligo per il legislatore nazionale di procedere a una modifica del regime procedurale applicabile al perseguimento e alla repressione non soltanto dei reati di frode lesivi degli interessi finanziari dell’Unione, ma anche dei reati di corruzione in generale . 68. Ciò era nondimeno motivato da una particolarità della causa in parola. Come dichiarato dalla Corte, per quanto riguarda la Romania, l’obbligo di lottare contro la corruzione che lede gli interessi finanziari dell’Unione è integrato dagli impegni assunti da tale Stato al momento della sua adesione e concretizzati con l’adozione della decisione 2006/928/CE ( 37 ). I parametri di riferimento che la Romania si è così impegnata a raggiungere hanno carattere vincolante per detto Stato membro, nel senso che esso è soggetto all’obbligo specifico di rispettare tali parametri, di adottare le misure appropriate per la loro realizzazione nel più breve tempo possibile e di astenersi dall’attuare qualsiasi misura che rischi di comprometterne la realizzazione. 69. Pertanto, secondo la Corte, l’obbligo di lottare efficacemente contro la corruzione, in particolare la corruzione di alto livello, che deriva dai parametri di riferimento di cui all’allegato alla decisione 2006/928, in combinato disposto con gli impegni specifici della Romania, non si limita ai soli casi di corruzione che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, ma riguarda la corruzione in generale ( 38 ). Ne consegue che l’obbligo gravante sul legislatore rumeno di prevedere l’applicazione di sanzioni effettive e dissuasive per reati di corruzione in generale non discende da un’interpretazione estensiva dell’articolo 325, paragrafo 1, TFUE, bensì dalle prescrizioni contenute nella summenzionata decisione 2006/928. 70. Ad oggi, non esiste alcuna decisione equivalente riguardante il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], sicché non si può ritenere che sul legislatore spagnolo incomba un obbligo dal contenuto analogo a quello enunciato al paragrafo precedente. 71. Secondo il giudice del rinvio, un’interpretazione estensiva della tutela degli interessi finanziari dell’Unione risulta altresì dalla giurisprudenza in materia di aiuti a carico dei fondi dell’Unione. Tale giudice afferma, in sostanza, che dalla sentenza ANAS ( 39 ) risulterebbe che il soddisfacimento del terzo requisito di un’«irregolarità» ai sensi dell’articolo 2, punto 7), del regolamento (CE) n. 1083/2006 ( 40 ), ossia quello relativo alla sussistenza di un pregiudizio al bilancio generale dell’Unione, non impone che sia dimostrata l’esistenza di un’incidenza finanziaria precisa su detto bilancio. Infatti, una violazione delle norme applicabili costituirebbe un’irregolarità qualora non possa escludersi che tale violazione abbia avuto un effetto sul bilancio del fondo interessato ( 41 ). 72. In proposito, detto giudice osserva che taluni atti di malversazione dei fondi sono stati commessi per promuovere la secessione della [OSCURATO:PERSONA], e che, se la secessione in parola avesse avuto luogo, il reddito nazionale lordo (RNL) della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe diminuito. Ciò avrebbe comportato, a sua volta, una riduzione delle entrate che tale Stato membro è tenuto a mettere a disposizione del bilancio dell’Unione in forza della decisione 2007/436/CE, Euratom ( 42 ). Di conseguenza, secondo il giudice del rinvio, non si potrebbe escludere che gli atti di cui si tratta nel procedimento principale abbiano potenzialmente arrecato un pregiudizio agli interessi finanziari dell’Unione. 73. Prima di esaminare tale argomento, mi sembra necessario integrare il contesto giuridico di riferimento per l’analisi. 74. Secondo la giurisprudenza della Corte, al fine di salvaguardare la tutela degli «interessi finanziari» dell’Unione, spetta in particolare agli Stati membri adottare le misure necessarie per garantire la riscossione efficace delle risorse proprie ( 43 ), come le entrate provenienti dai dazi della tariffa doganale comune e dall’applicazione di un’aliquota uniforme agli imponibili IVA armonizzati ( 44 ). Tale conclusione si fonda sulla constatazione secondo cui sussiste un nesso diretto tra la riscossione delle entrate e la messa a disposizione del bilancio dell’Unione delle corrispondenti risorse, dal momento che ogni lacuna nella riscossione delle prime determina potenzialmente una riduzione delle seconde ( 45 ). 75. Peraltro, e come ricordato dal giudice del rinvio, dalla giurisprudenza risulta che il pregiudizio arrecato al bilancio dell’Unione può essere meramente potenziale . In particolare, la Corte ha dichiarato che anche irregolarità che non hanno alcun preciso impatto finanziario possono arrecare un serio pregiudizio agli interessi finanziari dell’Unione, dal momento che l’articolo 325, paragrafo 1, TFUE può comprendere non solo atti che causano concretamente una perdita per il bilancio dell’Unione, ma anche tentativi di compiere simili atti ( 46 ). 76. Sebbene quest’ultima giurisprudenza mostri un’interpretazione estensiva della tutela degli interessi finanziari dell’Unione, a mio avviso essa non consente di stabilire un collegamento diretto tra le attività illegali di cui si tratta nel procedimento principale e le risorse proprie dell’Unione. 77. Infatti, tali attività illegali non riguardano il sistema di messa a disposizione di risorse proprie istituito dalla decisione 2007/436. Da un lato, i fondi distratti non erano oggetto di un obbligo di messa a disposizione del bilancio dell’Unione ai sensi della menzionata decisione. Dall’altro lato, i resistenti nel procedimento principale non erano incaricati di riscuotere i fondi in discussione e di metterli a disposizione di detto bilancio. 78. Del resto, ritenere sufficientemente diretto il collegamento individuato dal giudice del rinvio, secondo cui le attività illegali in discussione avrebbero potenzialmente arrecato pregiudizio agli interessi finanziari dell’Unione in quanto la diminuzione del RNL spagnolo condurrebbe a una diminuzione del contributo di tale Stato membro al bilancio dell’Unione, comporterebbe un’indebita estensione dell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. 79. In proposito mi sembrano particolarmente eloquenti due esempi forniti dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte. 80. In primo luogo, tale interpretazione porterebbe a concludere che moltissime situazioni in cui l’importo delle entrate messe a disposizione del bilancio dell’Unione può essere influenzato da decisioni di natura politica, essenzialmente nazionali, ledono gli interessi finanziari dell’Unione. Ad esempio, se uno Stato membro decidesse, ai sensi dell’articolo 50 [TUE], come ha fatto il [OSCURATO:PERSONA] nella storia recente, di recedere dall’Unione, si dovrebbe ritenere che una siffatta decisione leda gli interessi finanziari dell’Unione e sia pertanto incompatibile con l’articolo 325 TFUE ( 47 ). 81. In secondo luogo, detta interpretazione potrebbe implicare che qualsiasi attività illegale commessa dalle autorità nazionali responsabili dei fondi pubblici e tale da incidere sul RNL di uno Stato membro costituisca un pregiudizio potenziale per gli interessi finanziari dell’Unione che giustifica, se del caso, l’intervento dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) o della Procura europea (EPPO). A mio avviso, non vi è dubbio che un simile intervento costituirebbe un’ingerenza indebita del diritto dell’Unione nella gestione dei fondi pubblici di uno Stato membro. 82. Alla luce delle considerazioni appena svolte, propongo alla Corte di rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 325 TFUE non osta all’estinzione della responsabilità dalla LOA per gli atti di natura non penale che incidono sugli interessi finanziari dell’Unione, quali gli atti in ambito di fondi pubblici, in assenza di un collegamento diretto fra tali atti e la riduzione, attuale o potenziale, delle entrate messe a disposizione del bilancio dell’Unione. b) Sulle questioni terza, quarta e quinta 83. Per quanto attiene alle questioni terza, quarta e quinta sollevate dal giudice del rinvio, si deve rilevare che esse si basano sulla premessa secondo cui la prima questione richiederebbe una risposta affermativa. Ritengo pertanto che la Corte non sia competente a rispondere a tali questioni. 3. Sulla conformità della LOA allo Stato di diritto (questioni seconda, sesta, settima e ottava) 84. Nelle considerazioni che seguono, esaminerò la seconda questione deferita alla Corte dal giudice del rinvio, la settima questione e, congiuntamente, le questioni sesta e ottava. 85. L’esame nel merito di tali questioni presuppone, da un lato, che si accerti che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE costituisce, di per sé, un collegamento sufficiente con il diritto dell’Unione, cosicché la Corte sia competente a pronunciarsi sull’interpretazione di dette questioni, e, dall’altro lato, che queste ultime soddisfano i criteri di ricevibilità risultanti dalla giurisprudenza della Corte. a) Sulla competenza della Corte 86. A partire dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] dos [OSCURATO:PERSONA] ( 48 ), è pacifico che, in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, gli Stati membri sono tenuti a garantire che gli organi rientranti, in quanto «giurisdizione» nel senso definito dal diritto dell’Unione, nel loro sistema di rimedi giurisdizionali nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione soddisfino i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva ( 49 ). 87. L’ambito di applicazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE è quindi estremamente ampio, posto che tale disposizione trova applicazione nei confronti di qualsiasi organo nazionale che possa trovarsi a statuire, in quanto «organo giurisdizionale», su questioni relative all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione e rientranti dunque in settori disciplinati da tale diritto ( 50 ). In altri termini, la mera circostanza che si tratti di un organo competente a statuire sull’interpretazione o sull’applicazione del diritto dell’Unione è sufficiente affinché tale disposizione venga presa in considerazione. 88. L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE fa riferimento ai «settori disciplinati dal diritto dell’Unione» indipendentemente dalla situazione in cui gli Stati membri danno attuazione a tale diritto, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta. Ne consegue che i settori riservati alla competenza degli Stati membri non sfuggono all’applicazione di detto articolo 19. 89. Fin dalle prime cause che si inseriscono in tale filone giurisprudenziale, detta questione si è posta, com’era prevedibile, con riferimento all’organizzazione della giustizia all’interno degli Stati membri, ambito riservato a questi ultimi ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE ( 51 ). 90. Interpellata riguardo a tale delicata questione, la Corte ha dichiarato che, sebbene l’organizzazione della giustizia negli Stati membri rientri nella loro competenza, ciò non toglie che, nell’esercizio di quest’ultima, tali Stati siano tenuti a rispettare gli obblighi per essi derivanti dal diritto dell’Unione e, in particolare, dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. Nella sentenza Commissione/Polonia (Indipendenza della Corte suprema), essa ha inoltre precisato che, «richiedendo agli Stati membri di rispettare (…) detti obblighi, l’Unione non pretende affatto di esercitare essa stessa detta competenza né, pertanto, di arrogarsela (…)» ( 52 ). Pertanto, la Corte non ha cercato di rimodellare i sistemi giuridici nazionali secondo uno specifico sistema di organizzazione giudiziaria, spettando detta competenza esclusivamente agli Stati membri. Essa si è limitata a esaminare le norme relative all’organizzazione e al funzionamento degli organi giurisdizionali nazionali sotto il profilo della loro conformità alla tutela giurisdizionale effettiva, in particolare ai principi di indipendenza e imparzialità della giustizia, nonché a quello del giudice precostituito per legge. 91. Nella presente causa, che riguarda un’altra materia strettamente connessa alla sovranità statale, vale a dire la concessione di un’amnistia, tale ragionamento dovrebbe essere integralmente riprodotto. 92. Quindi, dopo aver ricordato che l’amnistia rientra nella competenza esclusiva degli Stati membri, la Corte dovrebbe precisare che, allorché adottano una legge di amnistia, questi ultimi sono nondimeno tenuti a rispettare i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. 93. L’esame di una siffatta legge alla luce di tale disposizione – è importante aggiungerlo – non equivarrebbe in alcun modo a privare gli Stati membri della possibilità di esercitare la loro competenza esclusiva in materia di amnistia. Basti considerare, a titolo di esempio, che le disposizioni che indicano l’obiettivo perseguito dal legislatore nazionale e quelle che riguardano la delimitazione dell’ambito di applicazione di detta legge ratione materiae e ratione temporis sono necessariamente escluse dal controllo giurisdizionale esercitato dalla Corte in forza dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. 94. Orbene, non vi è dubbio, a questo punto, che il TCU costituisca un organo che, in quanto «giurisdizione», può statuire su questioni relative all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione. Ne consegue che il procedimento che si svolge dinanzi ad esso deve soddisfare i requisiti propri della tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. 95. La Corte è dunque competente a esaminare le questioni seconda, sesta, settima e ottava sollevate dal giudice del rinvio sotto la prospettiva della disposizione in parola. b) Sulla ricevibilità 96. Per quanto attiene alla ricevibilità delle questioni sollevate dal giudice del rinvio, mi preme precisare che, come l’avvocato generale Bobek, sono persuaso che la soglia di ricevibilità corrispondente all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE non è, né deve essere, più elevata rispetto al solito. Tale disposizione comporta infatti già una soglia materiale relativamente elevata per constatane la violazione ( 53 ). 97. In altre parole, la determinazione della soglia di ricevibilità deve, a mio parere, essere inquadrata dai principi generali che disciplinano la ricevibilità delle questioni pregiudiziali ai sensi della giurisprudenza della Corte. 98. Al riguardo, si deve ricordare che, nel contesto del meccanismo di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituito dall’articolo 267 TFUE, la decisione pregiudiziale richiesta dev’essere «necessaria» al fine di consentire al giudice del rinvio di «emanare la sua sentenza» nella causa della quale è investito ( 54 ). 99. La Corte ha quindi dichiarato che sia dal dettato sia dall’impianto sistematico dell’articolo 267 TFUE emerge che il procedimento pregiudiziale presuppone, in particolare, che dinanzi ai giudici nazionali sia effettivamente pendente una controversia nell’ambito della quale ad essi è richiesta una pronunzia che possa tener conto della sentenza pregiudiziale. Tale procedimento richiede dunque l’esistenza tra la suddetta controversia e il diritto dell’Unione di cui è chiesta l’interpretazione di «un collegamento tale per cui detta interpretazione risponde ad una necessità oggettiva ai fini della decisione che dev’essere adottata dal giudice del rinvio» ( 55 ). 100. Peraltro, in forza di costante giurisprudenza, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che esso definisce sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rigetto da parte della Corte di una domanda presentata da un giudice nazionale è possibile solo qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto della controversia principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte ( 56 ). 101. Quanto alla seconda questione pregiudiziale sottoposta nella presente causa, il giudice del rinvio ritiene che, anche se la Corte rispondesse alla prima questione dichiarando che occorre dimostrare che fondi dell’Unione sono stati utilizzati per commettere gli atti in discussione nel procedimento principale al fine di constatare una «le[sione] [de]gli interessi finanziari dell’Unione» ai sensi dell’articolo 325 TFUE, esso sarebbe nondimeno obbligato ad applicare l’amnistia agli atti di cui si tratta, senza poter adottare, entro un termine così breve come due mesi, provvedimenti istruttori volti a verificare la sussistenza di una violazione della menzionata disposizione. 102. Orbene, se il giudice del rinvio evoca in tal modo l’origine europea dei fondi di cui si tratta, origine che non è stata né constata dai giudici penali nazionali né asserita dalle parti del procedimento principale, e che potrebbe non essere mai stabilita, si deve rilevare che la Corte ha già indicato che non sono ipotetiche questioni pregiudiziali vertenti sul fatto che il giudice che le ha poste non è nella condizione di accertare una violazione del diritto dell’Unione per il motivo che il diritto processuale nazionale non glielo consente ( 57 ). Ciò è quanto avviene, a mio parere, in relazione alla seconda questione pregiudiziale nella presente causa. 103. Quanto alle questioni pregiudiziali sesta e ottava, esse vertono sulle disposizioni della LOA che impongono ai giudici nazionali di adottare una decisione di esonero dalla responsabilità contabile e di revocare le misure cautelari entro il termine di due mesi, laddove la Corte, adita di una domanda di pronuncia pregiudiziale, non ha ancora emesso la sua decisione. Orbene, l’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE così richiesta mi sembra rispondere ad una necessità oggettiva ai fini della decisione che dev’essere adottata dal giudice del rinvio, dal momento che l’emananda pronuncia pregiudiziale è tale da incidere sulla decisione relativa alla revoca o al mantenimento delle misure cautelari. 104. Sono dunque del parere che le questioni seconda, sesta e ottava deferite alla Corte nella presente causa debbano essere considerate ricevibili. 105. Quanto alla settima questione pregiudiziale, essa verte su di una disposizione della LOA secondo la quale il giudice del rinvio adotta una decisione con cui esonera dalla loro responsabilità contabile le persone fisiche e giuridiche chiamate in causa, da un lato, dopo aver ascoltato il pubblico ministero e gli enti pubblici lesi, ad esclusione dell’ente che ha proposto il ricorso nell’interesse pubblico, e, dall’altro lato, senza poter valutare i mezzi di prova per stabilire se i resistenti nel procedimento principale abbiano commesso gli atti che farebbero sorgere la loro responsabilità. 106. Riconosco che la ricevibilità della questione in parola potrebbe, prima facie , apparire dubbia. 107. Infatti, a differenza delle altre questioni pregiudiziali, quest’ultima non è formulata sotto il profilo dell’indipendenza della giustizia, bensì sotto quello del rispetto del diritto di essere ascoltata della parte co‑ricorrente (SCC) e del diritto della difesa dei resistenti. Inoltre, non vi sono elementi del fascicolo che consentano di supporre che dette parti abbiano lamentato la violazione di tali diritti nel procedimento principale. 108. Tuttavia, alla luce dell’approccio di ampio respiro che auspico e che ho spiegato in precedenza, mi sembra che la settima questione dovrebbe anch’essa essere ritenuta ricevibile. 109. Preciso infatti che la giurisprudenza menzionata al paragrafo 100 delle presenti conclusioni deve essere intesa nel senso che non è possibile investire la Corte di qualsiasi questione preliminare, anche meramente ipotetica, che un giudice possa essere indotto a porsi nel corso del procedimento quanto alla compatibilità del proprio diritto nazionale con il diritto dell’Unione, salvo a mettere in discussione il requisito di un collegamento tra le questioni sollevate e la soluzione da fornire alla controversia di cui è investito il giudice nazionale. Orbene, la settima questione non appare rientrare in tale categoria di questioni. 110. Alla luce delle suesposte considerazioni, ritengo che le questioni seconda, settima, sesta e ottava deferite alla Corte dal giudice del rinvio debbano essere dichiarate ricevibili. c) Sul merito 1) Osservazioni preliminari 111. Prima di affrontare il merito delle differenti questioni sollevate nella presente causa con riferimento all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, risulta necessario fornire alcune precisazioni riguardo al contenuto della tutela offerta da tale disposizione. 112. Nella sentenza ASJP, la Corte aveva considerato, da un lato, che l’articolo 19 TUE concretizza il valore dello Stato di diritto affermato all’articolo 2 TUE e, dall’altro lato, che il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti che i singoli traggono dal diritto dell’Unione, cui fa riferimento l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, costituisce un principio generale di diritto dell’Unione che è attualmente affermato all’articolo 47 della Carta ( 58 ). Quest’ultima constatazione l’ha indotta a dichiarare, in una sentenza successiva, che l’articolo 47 della Carta deve essere «debitamente pres[o] in considerazione» ai fini dell’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE ( 59 ). 113. Essenziale per la definizione del contenuto sostanziale dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, il rapporto fra le due disposizioni in parola è inteso dalla Corte nel modo seguente: «mentre l’articolo 47 della Carta contribuisce al rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di ogni singolo che si avvalga, in una determinata fattispecie, di un diritto che gli deriva dal diritto dell’Unione, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE mira, dal canto suo, a garantire che il sistema di rimedi giurisdizionali istituito da ogni Stato membro garantisca la tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione» ( 60 ). 114. Secondo la Corte, il riconoscimento del diritto a un ricorso effettivo garantito dall’articolo 47 della Carta, in un determinato caso di specie, presuppone in particolare che la persona che lo invoca si avvalga di diritti o di libertà garantiti dal diritto dell’Unione. A tale diritto corrisponde l’obbligo imposto agli Stati membri, all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, di stabilire il sistema di rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione ( 61 ). 115. Quindi, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE riguarda gli elementi appartenenti ai sistemi di rimedi giurisdizionali stabiliti da uno Stato membro e non elementi relativi a casi concreti o a situazioni individuali, come avviene nel caso dell’articolo 47 della Carta. La prima disposizione si rivolge agli Stati membri, mentre la seconda attribuisce un diritto ai cittadini dell’Unione. È la ragione per cui, secondo la Corte, al diritto garantito all’articolo 47 della Carta «corrisponde» l’obbligo in capo agli Stati membri risultante da detto articolo 19. 116. Ne consegue che l’obbligo derivante dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE implica non soltanto che, sotto il profilo organico, gli organi che possono interpretare o applicare il diritto dell’Unione soddisfino i requisiti inerenti alla qualifica di «giurisdizione», come quelli di indipendenza, imparzialità e di «giudice precostituito per legge», ma anche che, sul piano processuale , le varie garanzie connesse al «processo equo» siano assicurate dinanzi a essi. 117. Tale interpretazione è avvalorata dalla più recente giurisprudenza della Corte. Nelle sentenze Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici) ( 62 ) e PT ( 63 ), la Corte ha precisato che il rispetto del diritto a un equo processo e dei diritti della difesa costituisce uno degli elementi che formano parte integrante del principio fondamentale della tutela giurisdizionale effettiva, di cui all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. 118. È vero che, nella prima sentenza, la questione relativa al rispetto di tali diritti è stata considerata accessoria rispetto a quella del rispetto del requisito di indipendenza dell’organo in discussione. Infatti, l’inadempimento contestato alla Polonia riguardava norme procedurali che, secondo la Commissione, avevano l’effetto di limitare i diritti dei giudici nei cui confronti veniva avviato un procedimento disciplinare ad essere effettivamente ascoltati dall’organo giurisdizionale disciplinare e ad avvalersi di una difesa efficace dinanzi a quest’ultimo. Poiché esse si inserivano nel contesto di un regime disciplinare che presentava le carenze illustrate dalla Corte, dette norme, secondo la Corte, potevano rivelarsi tali da accrescere ulteriormente il rischio di utilizzo del regime disciplinare applicabile ai giudici come sistema di controllo politico del contenuto delle decisioni giudiziarie. Le restrizioni ai diritti della difesa derivanti da dette norme procedurali arrecavano così pregiudizio all’indipendenza dei giudici ( 64 ). 119. Dalla seconda sentenza risulta tuttavia che una lesione dei diritti della difesa può comportare, essa stessa sola, violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. Nella causa all’origine di tale sentenza, si trattava di una disposizione nazionale che, nell’ambito di un procedimento penale avviato a carico di più imputati per la loro partecipazione alla stessa associazione per delinquere, subordinava l’approvazione giudiziaria di un accordo di definizione della causa, concluso tra uno degli imputati e il pubblico ministero nel corso della fase giudiziaria di tale procedimento, al consenso di tutti gli altri imputati. 120. La Corte ha fondato, in maniera cruciale, la propria risposta sulla constatazione che il principio della tutela giurisdizionale effettiva è violato se una decisione giurisdizionale si basa su fatti e documenti di cui le parti stesse, o una di esse, non abbiano potuto venire a conoscenza e in merito ai quali non abbiano avuto dunque modo di esprimersi. Essa ha quindi concluso che non vi era violazione in quanto la disposizione in questione mirava proprio a garantire i diritti della difesa degli imputati che, non avendo riconosciuto la loro colpevolezza, dovevano essere giudicati nel corso di un procedimento penale successivo, tenendo conto delle informazioni che li riguardavano che potessero figurare nell’accordo di definizione della causa e delle dichiarazioni che potevano essere formulate, in qualità di testimone, dall’imputato che aveva riconosciuto la propria colpevolezza ( 65 ). 121. A mio avviso, dalla giurisprudenza esaminata si evince che il contenuto sostanziale dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE è identico a quello dell’articolo 47 della Carta ( 66 ). Ciò posto, sono del parere che una violazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE possa essere constatata unicamente qualora le asserite incompatibilità rivestano una certa gravità o carattere sistemico ( 67 ). Per stabilire se ciò avvenga, concordo con l’avvocato generale Bobek nel ritenere che «[l]a questione cruciale è (…) quella di stabilire se il problema (unico o ricorrente) portato a conoscenza della Corte sia tale da minacciare il buon funzionamento del sistema giudiziario nazionale, mettendo così a repentaglio la capacità dello Stato membro di cui si tratta di offrire i mezzi di ricorso necessari ai singoli» ( 68 ). 122. Alla luce delle considerazioni appena svolte, procederò ora all’esame nel merito delle questioni deferite alla Corte dal giudice del rinvio. 2) Sulla seconda questione 123. Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 19 TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, osti a una disposizione nazionale, come l’articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, della LOA, secondo cui qualsiasi decisione relativa all’applicazione dell’amnistia in un determinato procedimento dev’essere adottata entro il termine massimo di due mesi, poiché tale termine non consentirebbe al giudice nazionale di avvalersi dei provvedimenti istruttori necessari per stabilire se i fondi oggetto degli atti da cui deriva responsabilità contabile sottoposti al suo esame costituiscano fondi dell’Unione. 124. Secondo il giudice del rinvio, il termine massimo di due mesi fissato dall’articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, della LOA, sarebbe dunque contrario alla giurisprudenza della Corte vietando che i giudici possano subire «pressioni esterne» tali da metterne in discussione l’indipendenza. Il termine di cui si tratta impedirebbe infatti al giudice nazionale competente di adottare i provvedimenti istruttori, previsti agli articoli 435 e 436 della LEC («Provvedimenti finali»), volti in particolare a individuare l’origine, nazionale o europea, dei fondi pubblici oggetto degli atti da cui deriva una responsabilità contabile. Il giudice del rinvio finirebbe quindi per applicare sistematicamente l’amnistia ad atti che possono ledere gli interessi finanziari dell’Unione. 125. Si deve ricordare che, conformemente al principio della separazione dei poteri che caratterizza il funzionamento di uno Stato di diritto, l’indipendenza dei giudici deve segnatamente essere garantita nei confronti dei poteri legislativo ed esecutivo ( 69 ). 126. Secondo una giurisprudenza costante, le garanzie d’indipendenza e di imparzialità richieste in forza del diritto dell’Unione presuppongono l’esistenza di norme, relative, in particolare , alla composizione dell’organo, alla nomina, alla durata delle funzioni nonché alle cause di astensione, ricusazione e revoca dei suoi membri, che consentano di fugare qualsiasi legittimo dubbio che le parti in causa possano nutrire in merito all’impermeabilità di tale organo rispetto a elementi esterni e alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti ( 70 ). 127. A tal riguardo, è necessario che i giudici siano al riparo da interventi o da pressioni esterni che possano mettere a repentaglio la loro indipendenza. Come osservato dal giudice del rinvio, le regole applicabili allo statuto dei giudici e all’esercizio della loro funzione di giudice devono consentire di escludere non solo qualsiasi influenza diretta, sotto forma di istruzioni, ma anche le forme di influenza più indiretta che possano orientare le decisioni dei giudici interessati , e devono escludere così una mancanza di apparenza d’indipendenza o di imparzialità tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare ai singoli in una società democratica e in uno Stato di diritto ( 71 ). 128. Se si estende detta impostazione giurisprudenziale al caso di specie, una disposizione procedurale come l’articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, della LOA può costituire un’influenza indiretta tale da orientare le decisioni adottate dai giudici interessati e a violare, di conseguenza, il requisito di indipendenza che discende dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. Tengo a precisare che la constatazione di una simile violazione occorre non soltanto che il termine previsto dalla menzionata disposizione procedurale nazionale sia eccessivamente breve, ma anche che esso abbia carattere vincolante. Se così fosse, il termine di cui si tratta sarebbe tale da privare detti giudici del potere di adottare tutti i provvedimenti istruttori necessari per verificare se i fondi oggetto di malversazione nella fattispecie debbano essere ritenuti fondi dell’Unione. 129. In proposito, si deve ricordare che, per definizione, l’amnistia ha l’effetto di annullare o impedire decisioni o procedimenti giudiziari. Generalmente approvata dal potere legislativo, riguarda una categoria di atti commessi nel corso di un dato periodo. In tale contesto, i giudici sono chiamati ad applicare la normativa che disciplina la concessione dell’amnistia in casi specifici. Orbene, come sostanzialmente affermato dalla Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (in prosieguo: la «commissione di Venezia») nel suo parere sul progetto di legge di amnistia spagnola ( 72 ), un’amnistia è compatibile con il principio della separazione dei poteri se non sopprime l’autorità così attribuita al potere giudiziario. In altri termini, come precisato dalla stessa commissione di Venezia nel suo parere sulle disposizioni relative ai prigionieri politici nella legge di amnistia della Georgia ( 73 ), una procedura mediante la quale il potere giudiziario è incaricato, con decisione del Parlamento georgiano, di decidere se persone specifiche soddisfino i criteri generali stabiliti da tale Parlamento per l’applicazione dell’amnistia è conforme a detto principio. 130. Nel contesto del meccanismo pregiudiziale, la valutazione relativa all’eccessiva brevità e al carattere vincolante del termine spetta al giudice del rinvio. Al fine di fornirgli una risposta utile, desidero tuttavia sottolineare quanto segue. 131. Nelle proprie osservazioni scritte, così come all’udienza, il governo spagnolo ha precisato che il termine previsto all’articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, della LOA ha carattere meramente indicativo , essendo l’adozione di ogni decisione prevista a detto articolo in ogni caso subordinata alla valutazione da parte del giudice della sussistenza delle condizioni previste per l’applicazione dell’amnistia. Nessuna delle parti interessate ha fornito elementi tali da confutare siffatta interpretazione. 132. Anche ammettendo che il termine massimo di due mesi previsto all’articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, della LOA possa essere considerato eccessivamente breve, le parti interessate sembrano concordare sul fatto che i giudici che non rispettino il termine in parola rischiano di incorrere in una responsabilità disciplinare ai sensi dell’articolo 418, paragrafo 11, della LOPJ. Al riguardo osservo che tale articolo qualifica come colpa grave il ritardo ingiustificato nell’avvio o nella trattazione di un procedimento o di una causa dinanzi a un giudice o a un magistrato nell’esercizio delle sue funzioni, a meno che esso non costituisca una colpa molto grave ( 74 ). In altre parole, la mera inosservanza di detto termine non sembra comportare l’irrogazione di sanzioni disciplinari ( 75 ), il che dimostrerebbe il suo carattere indicativo. L’articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, della LOA potrebbe quindi prestarsi a un’interpretazione conforme all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, secondo cui i giudici spagnoli potrebbero superare il termine massimo di due mesi ai fini dell’applicazione dell’amnistia quando non si tratti di un «ritardo ingiustificato» ai sensi dell’articolo 418, paragrafo 11, della LOPJ, come nel caso dell’adozione di provvedimenti istruttori. 133. Tenuto conto dell’insieme di tali considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE osta a una disposizione nazionale quale l’articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, della LOA, secondo cui qualsiasi decisione relativa all’applicazione dell’amnistia in un determinato procedimento dev’essere adottata entro un termine massimo di due mesi, quando tale termine, avente carattere perentorio, impedisca al giudice nazionale di adottare i provvedimenti istruttori necessari per stabilire se i fondi oggetto degli atti da cui deriva responsabilità contabile sottoposti al suo esame costituiscano dell’Unione. 3) Sulla settima questione 134. La settima questione sollevata dal giudice del rinvio si compone di due parti. 135. In primo luogo, il giudice del rinvio intende accertare, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE ( 76 ) osti a una disposizione nazionale quale l’articolo 13, paragrafo 3, della LOA, nella misura in cui tale disposizione impone ai giudici nazionali di ascoltare, prima di adottare una decisione di esonero dalla loro responsabilità delle persone fisiche o giuridiche chiamate in causa, esclusivamente gli enti del settore pubblico lesi dalla perdita di fondi pubblici collegata ai fatti oggetto di amnistia e il pubblico ministero, ad esclusione delle parti che hanno esercitato l’azione nell’interesse generale. In secondo luogo, il giudice in parola chiede, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, osti a una disposizione nazionale quale l’articolo 13, paragrafo 3, della LOA, nella misura in cui tale disposizione impone ai giudici nazionali l’adozione di detta decisione di esonero dalla responsabilità senza lasciar loro la possibilità di valutare i mezzi di prova per stabilire se il resistente abbia commesso gli atti che farebbero sorgere la sua responsabilità contabile. 136. Per quanto attiene alla prima parte di tale questione, si deve anzitutto ricordare che, nel procedimento principale, l’ente del settore pubblico leso (la [OSCURATO:PERSONA]) è stato escluso dal procedimento, perché non ha proposto ricorso entro il termine assegnato. La SCC e il pubblico ministero sono i soli ad aver chiesto, in qualità di co‑ricorrenti nel procedimento principale, che sia riconosciuta la responsabilità contabile. 137. Secondo il giudice del rinvio, l’obbligo di ascoltare gli enti pubblici lesi e il pubblico ministero, ad esclusione dell’altra parte ricorrente nel procedimento principale, sarebbe tale da violare i diritti della difesa di quest’ultima parte, in quanto componente del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. Più precisamente, tale giudice fa riferimento alla violazione dei principi di parità delle armi e del contraddittorio, nonché del diritto di essere ascoltati. 138. Per quanto attiene al diritto di essere ascoltati, si deve ricordare che tale diritto garantisce a chiunque la possibilità di manifestare, utilmente ed efficacemente, il proprio punto di vista durante qualsiasi procedimento che possa condurre a una decisione amministrativa che incida in modo negativo sui suoi interessi ( 77 ). La Corte ha inoltre dichiarato che sarebbe incompatibile con tale diritto che si ponessero alla base di una decisione giudiziaria circostanze e documenti di cui le parti stesse, o una di esse, non abbiano avuto conoscenza e sui quali non abbiano, conseguentemente, potuto esprimersi ( 78 ). 139. Pertanto, una disposizione nazionale quale l’articolo 13, paragrafo 3, della LOA è incompatibile con il diritto di essere ascoltati se la parte che ha proposto il ricorso nell’interesse generale non ha potuto prendere conoscenza dei fatti e dei documenti su cui si fonda la decisione di esonero dalla loro responsabilità contabile delle persone fisiche e giuridiche chiamate in causa e, dunque, non ha potuto esprimersi in relazione a tali fatti e documenti. 140. Per quanto concerne il principio della parità delle armi, il principio di cui si tratta implica l’obbligo di offrire a ciascuna parte una ragionevole possibilità di presentare la propria causa, comprese le proprie prove, in condizioni che non la penalizzino nettamente rispetto ai propri avversari. Tale principio garantisce quindi la parità dei diritti e degli obblighi delle parti per quanto riguarda, in particolare, le norme che disciplinano l’amministrazione della prova e il dibattito in contraddittorio dinanzi al giudice competente ( 79 ). 141. Per quanto attiene al principio del contraddittorio, esso implica, di norma, il diritto per le parti di un processo di poter prendere posizione sui fatti e sui documenti su cui si baserà una decisione giudiziaria nonché di discutere le prove e le osservazioni proposte dinanzi al giudice nonché i motivi di diritto rilevati d’ufficio da quest’ultimo, sui quali egli intende basare la propria decisione. Infatti, perché siano soddisfatte le prescrizioni connesse al diritto a un processo equo, occorre che le parti possano discutere in contraddittorio tanto sugli elementi di fatto quanto sugli elementi di diritto che sono decisivi per l’esito del procedimento ( 80 ). 142. Orbene, una disposizione quale l’articolo 13, paragrafo 3, della LOA, che impone ai giudici nazionali di ascoltare esclusivamente gli enti del settore pubblico lesi dalla perdita di fondi pubblici connessa ai fatti oggetto di amnistia e il pubblico ministero, ad esclusione delle parti che hanno esercitato l’azione nell’interesse generale, è incompatibile con i principi di parità delle armi e del contraddittorio, dal momento che impedisce a tali parti di discutere in contraddittorio su elementi di fatto e di diritto decisivi per l’esito del procedimento. 143. Spetta al giudice del rinvio, il solo competente a interpretare il diritto nazionale, verificare se, sebbene la parte che ha esercitato l’azione nell’interesse generale non compaia nella formulazione dell’articolo 13, paragrafo 3, della LOA, tale disposizione debba nondimeno essere interpretata nel senso che dev’esserle riconosciuto il diritto di essere ascoltata ( 81 ). 144. L’argomento del governo spagnolo fondato sulla natura del ricorso di cui si tratta non può in alcun modo inficiare la conclusione cui sono giunto. Nelle proprie osservazioni scritte, il governo in parola rileva che la disciplina di un’ actio popularis , come quella esercitata nel caso di specie, rientra nella competenza esclusiva degli Stati membri, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività. Pertanto, non esisterebbe alcun principio o diritto fondamentale, in particolare nel diritto dell’Unione, che imponga di ascoltare la parte che ha esercitato detta azione nell’interesse generale prima dell’adozione di una decisione di chiusura del procedimento. A mio avviso, è superfluo ricordare che tale competenza, pur essendo esclusiva degli Stati membri, deve nondimeno essere esercitata conformemente al diritto dell’Unione e, più precisamente, ai requisiti che discendono dal diritto di essere ascoltati nonché dai principi del contraddittorio e della parità delle armi, come sintetizzati nei precedenti paragrafi delle presenti conclusioni. 145. Riguardo alla seconda parte di tale questione, occorre rilevare che il meccanismo giuridico censurato dal giudice del rinvio appare inerente a qualsiasi amnistia. Quando è accertato che le condotte in discussione rientrano nell’ambito di applicazione dell’amnistia, il giudice dinanzi al quale è stato proposto il ricorso non può proseguire l’esame della causa sottopostagli. Esso deve adottare una decisione che chiuda il procedimento in modo che la causa di cui si tratta sia cancellata dal ruolo ( 82 ). 146. Anche supponendo che il giudice del rinvio esprima quindi un dubbio sulla compatibilità dell’articolo 13, paragrafo 3, della LOA con i diritti della difesa, dal momento che non prevede che i resistenti nel procedimento principale possano rinunciare al beneficio dell’amnistia, è sufficiente rilevare che non risulta che tale diritto imponga ai giudici di riconoscere a dette parti una simile facoltà di rinuncia. 147. Tenuto conto di tali considerazioni, riguardo alla prima parte della settima questione, suggerisco alla Corte di rispondere dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE osta a una disposizione nazionale quale l’articolo 13, paragrafo 3, della LOA, nella misura in cui detta disposizione impone ai giudici nazionali, prima di emettere una decisione che esoneri dalla loro responsabilità le persone fisiche o giuridiche chiamate in causa, di ascoltare esclusivamente gli enti del settore pubblico lesi dalla perdita di fondi pubblici collegata ai fatti oggetto di amnistia e il pubblico ministero, ad esclusione delle parti che hanno esercitato l’azione nell’interesse generale. 148. Riguardo alla seconda parte della questione in esame, propongo di rispondere dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE non osta a una disposizione nazionale quale l’articolo 13, paragrafo 3, della LOA, in quanto la disposizione in parola impone ai giudici nazionali di adottare una decisione che esoneri dalla loro responsabilità contabile le persone fisiche e giuridiche chiamate in causa senza lasciare a detti giudici la possibilità di valutare i mezzi di prova al fine di stabilire se tali persone abbiano commesso gli atti che farebbero sorgere la loro responsabilità contabile. 4) Sulle questioni sesta e ottava 149. Con la sesta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE osti a una disposizione nazionale, quale l’articolo 8, paragrafo 3, della LOA, che prevede la revoca imperativa delle misure cautelari concesse dai giudici nella fase del procedimento istruttorio o di primo grado. 150. Con l’ottava questione, il giudice del rinvio intende accertare, in sostanza, se l’articolo 2 e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, l’articolo 47 della Carta, l’articolo 267 TFUE e l’articolo 23, primo comma, del protocollo (n. 3) sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, ostino a disposizioni nazionali, quali l’articolo 8, paragrafo 3, l’articolo 10 e l’articolo 13, paragrafo 3, della LOA, nella misura in cui tali disposizioni privano di effetto utile la risposta a qualsiasi questione pregiudiziale, in violazione dei principi del primato e dell’effetto diretto del diritto dell’Unione. 151. Dalle spiegazioni fornite dal giudice del rinvio con riferimento alla sesta questione risulta che la compatibilità della revoca obbligatoria delle misure cautelari con il diritto dell’Unione è ritenuta problematica in relazione al procedimento pregiudiziale. Di conseguenza, ritengo che tale questione sia «assorbita» dall’ottava questione, che ha una portata più ampia rispetto ad essa. 152. A mio avviso, quest’ultima questione dev’essere nondimeno precisata mediante riformulazione. 153. Per quanto attiene alle disposizioni nazionali ivi richiamate, si deve osservare che l’articolo 8, paragrafo 3, della LOA prevede la revoca delle misure cautelari disposte nella fase del procedimento istruttorio o del procedimento di primo grado. Come precedentemente esposto, l’articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, di tale legge, quanto ad esso, stabilisce che le decisioni relative all’applicazione dell’amnistia devono essere adottate entro un termine massimo di due mesi, mentre l’articolo 13, paragrafo 3, della medesima legge prevede che, dopo aver ascoltato il pubblico ministero e gli enti pubblici lesi, il TCU deve emettere una decisione di esonero dalla loro responsabilità contabile delle persone interessate, purché detti enti non vi si oppongano. 154. Secondo il giudice del rinvio, l’applicazione combinata delle disposizioni in parola potrebbe avere l’effetto di costringere detto giudice ad adottare una decisione di esonero dalla responsabilità contabile e a revocare le misure cautelari prima che la Corte pronunci, se del caso, la propria decisione pregiudiziale. Secondo il giudice del rinvio, ciò potrebbe desumersi dai commi decimo e undicesimo della sezione V del preambolo della LOA, i quali esigono che i giudici «revochino immediatamente le misure restrittive di diritti (…) adottate, anche in caso di eventuale sospensione di tale procedimento» (decimo comma), senza che la precauzione formale secondo cui «[t]ale disposizione è conforme al (…) rinvio pregiudiziale di cui all’articolo 267 [TFUE]» (undicesimo comma) basti a garantire la sospensione del procedimento nel caso in cui sia proposto un rinvio pregiudiziale. I dubbi di cui si tratta sono espressi al fine di garantire l’efficacia della decisione finale che la Corte pronuncerà, se del caso, in risposta alle questioni pregiudiziali formulate nella decisione di rinvio. 155. A mio avviso, l’ottava questione deve quindi essere intesa nel senso che il giudice del rinvio chiede se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, l’articolo 267 TFUE e l’articolo 23, primo comma, del protocollo (n. 3) sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, ostino a disposizioni nazionali quali l’articolo 8, paragrafo 3, l’articolo 10 e l’articolo 13, paragrafo 3, della LOA, nella misura in cui tali disposizioni impongono ai giudici nazionali di adottare una decisione di esonero dalla responsabilità contabile e di revocare le misure cautelari entro un termine massimo di due mesi, anche quando la Corte, investita di una domanda di pronuncia pregiudiziale, non abbia ancora adottato la propria decisione. 156. Ricordo anzitutto che, conformemente a una costante giurisprudenza, l’articolo 267 TFUE instaura un dialogo da giudice a giudice tra la Corte e i giudici degli Stati membri che mira ad assicurare l’unità di interpretazione del diritto dell’Unione, permettendo così di garantire la coerenza, la piena efficacia e l’autonomia di tale diritto nonché, in ultima istanza, il carattere peculiare dell’ordinamento istituito dai Trattati. Pertanto, una sentenza resa nell’ambito di tale procedimento vincola il giudice nazionale per quanto attiene all’interpretazione del diritto dell’Unione ai fini della risoluzione della controversia di cui è investito ( 83 ). 157. L’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea prevede che, nei procedimenti sottoposti a una pronuncia pregiudiziale, la decisione del giudice nazionale con cui quest’ultimo si rivolge alla Corte sospende la procedura a livello nazionale ( 84 ). 158. Nelle proprie osservazioni scritte, la Commissione sottolinea che, sebbene l’articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, della LOA non escluda espressamente la possibilità per il giudice nazionale di sospendere il termine di due mesi durante il periodo in cui la Corte esamina la domanda di pronuncia pregiudiziale, il contesto normativo nazionale pertinente, caratterizzato dall’abrogazione dell’articolo 43 bis della LEC, lascerebbe supporre che non gli sia riconosciuta tale possibilità. Se così fosse, è evidente che una simile norma non sarebbe compatibile con le disposizioni del diritto dell’Unione menzionate ai paragrafi precedenti delle presenti conclusioni. Infatti, un obbligo imposto in via legislativa ai giudici nazionali di adottare, entro un termine perentorio di due mesi, una decisione sull’applicazione di un’amnistia (con gli effetti propri della res iudicata ), e che impedisce la sospensione del termine in parola nel caso in cui il giudice nazionale presenti una domanda di pronuncia pregiudiziale, non consentirebbe a tale giudice di conformarsi alla decisione adottata dalla Corte al termine del procedimento pregiudiziale, privando così il procedimento in discussione di qualsiasi effetto utile. 159. Riguardo alla revoca imperativa delle misure cautelari precedentemente disposte, di cui all’articolo 8, paragrafo 3, della LOA, devo riconoscere che la lettura dei commi decimo e undicesimo della sezione V del preambolo della stessa legge induce a ritenere che essa imponga la revoca delle misure cautelari in parola, anche nel caso in cui il procedimento nazionale sia sospeso a causa della presentazione di una domanda di pronuncia pregiudiziale. 160. Al riguardo, è sufficiente ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, la piena efficacia del diritto dell’Unione esige che il giudice chiamato a dirimere una controversia disciplinata da tale diritto possa concedere provvedimenti provvisori allo scopo di garantire la piena efficacia dell’emananda decisione giurisdizionale. Infatti, se il giudice nazionale che sospende il procedimento in attesa della risposta della Corte alla sua questione pregiudiziale non potesse concedere provvedimenti provvisori fino al momento in cui si pronuncia in esito alla risposta fornita dalla Corte, l’effetto utile del sistema istituito dall’articolo 267 TFUE sarebbe ridotto ( 85 ). Ne consegue che, quando lo ritiene necessario, il giudice nazionale deve poter adottare o, se del caso, mantenere misure cautelari fino alla pronuncia della decisione che emetterà a seguito della risposta della Corte alla sua domanda di pronuncia pregiudiziale. 161. Si deve aggiungere che la necessità di consentire ai giudici nazionali di conformarsi alle sentenze pronunciate dalla Corte al termine di un procedimento pregiudiziale rientra altresì nell’ambito dell’esigenza di indipendenza dei giudici che discende dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, il potere di fare, all’atto stesso dell’applicazione del diritto dell’Unione conformemente a tale decisione, tutto quanto è necessario per disapplicare una normativa o una prassi nazionale che eventualmente osti alla piena efficacia delle norme del diritto dell’Unione costituisce parte integrante del ruolo di giudice dell’Unione che incombe al giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito della propria competenza, le norme del diritto dell’Unione, cosicché l’esercizio di tale potere costituisce una garanzia inerente all’indipendenza dei giudici ( 86 ). 162. Rilevo, infine, che il governo spagnolo sostiene che il giudice del rinvio dovrebbe procedere a un’interpretazione delle disposizioni nazionali di cui si tratta conforme all’articolo 267 TFUE, cosicché, qualora sia effettuato un rinvio pregiudiziale, il procedimento possa essere sospeso e le misure cautelari in parola mantenute fintantoché la sospensione e dette misure siano necessarie per garantire l’effetto utile della risposta che la Corte fornirà. Spetta al giudice del rinvio stabilire se una simile interpretazione conforme sia possibile. 163. Alla luce di quanto precede, propongo alla Corte di rispondere alle questioni sesta e ottava, come riformulate, dichiarando che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, l’articolo 267 TFUE e l’articolo 23, primo comma, del protocollo (n. 3) sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, ostano a disposizioni nazionali quali l’articolo 8, paragrafo 3, l’articolo 10 e l’articolo 13, paragrafo 3, della LOA, nella misura in cui tali disposizioni impongono ai giudici nazionali di adottare una decisione di esonero dalla responsabilità contabile e di revocare le misure cautelari disposte in una precedente fase del procedimento entro un termine massimo di due mesi, anche quando la Corte, investita di una domanda di pronuncia pregiudiziale, non abbia ancora adottato la propria decisione. V. Conclusione 164. Alla luce del complesso delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] de Cuentas (Corte dei conti, [OSCURATO:PERSONA]) nel modo seguente: 1) L’articolo 325 TFUE, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta all’estinzione della responsabilità prevista dalla [OSCURATO:PERSONA] 1/2024 de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña (legge organica 1/2024 sull’amnistia per la normalizzazione istituzionale, politica e sociale in [OSCURATO:PERSONA]) del 10 giugno 2024, per gli atti di natura non penale che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, quali gli atti in materia di fondi pubblici, in assenza di un collegamento diretto fra tali atti e la riduzione, attuale o potenziale, delle entrate messe a disposizione del bilancio dell’Unione. 2) L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione nazionale quale l’articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, della legge organica 1/2024, del 10 giugno 2024, secondo cui ogni decisione relativa all’applicazione dell’amnistia in un determinato procedimento dev’essere adottata entro un termine massimo di due mesi, quando tale termine, avente carattere perentorio, impedisca al giudice nazionale di adottare i provvedimenti istruttori necessari per stabilire se i fondi oggetto degli atti da cui deriva responsabilità contabile sottoposti al suo esame costituiscano dell’Unione. 3) L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, dev’essere interpretato nel senso che: – esso osta a una disposizione nazionale, quale l’articolo 13, paragrafo 3, della legge organica 1/2024, del 10 giugno 2024, nella misura in cui tale disposizione impone ai giudici nazionali, prima di emettere una decisione che esoneri dalla loro responsabilità le persone fisiche o giuridiche chiamate in causa, di ascoltare esclusivamente gli enti del settore pubblico lesi dalla perdita di fondi pubblici collegata ai fatti oggetto di amnistia e il [OSCURATO:PERSONA] (pubblico ministero), ad esclusione delle parti che hanno esercitato l’azione nell’interesse generale, – esso non osta a una disposizione nazionale quale l’articolo 13, paragrafo 3, della legge organica 1/2024, del 10 giugno 2024, nella misura in cui la disposizione in parola impone ai giudici nazionali l’adozione di una decisione di esonero delle persone fisiche e giuridiche chiamate in causa per responsabilità contabile senza lasciar a tali giudici la possibilità di valutare i mezzi di prova per stabilire se dette persone abbiano commesso gli atti che farebbero sorgere la loro responsabilità contabile. 4) L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, l’articolo 267 TFUE e l’articolo 23, primo comma, del protocollo (n. 3) sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a disposizioni nazionali quali l’articolo 8, paragrafo 3, l’articolo 10 e l’articolo 13, paragrafo 3, della legge organica 1/2024, del 10 giugno 2024, nella misura in cui tali disposizioni impongono ai giudici nazionali di adottare una decisione di esonero dalla responsabilità contabile e di revocare le misure cautelari disposte in una precedente fase del procedimento entro un termine massimo di due mesi, anche quando la Corte, investita di una domanda di pronuncia pregiudiziale, non abbia ancora adottato la propria decisione. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) V. Donnedieu de Vabres, H., Traité de droit criminel et de législation pénale comparée , 3 a ed., Librairie du [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 1947, pagg. da 550 a 560, nn. da 977 a 992, in particolare pag. 550, n. 977. ( 3 ) Tale termine è composto, come il termine «amnistia», dal prefisso ἀ- (privativo) e da μνήμη (mneme), che in greco significa «memoria» o «ricordo». ( 4 ) V. la definizione della nozione di «amnistia» che compare sulla piattaforma [OSCURATO:PERSONA] e disponibile al seguente indirizzo: https://oxcon.ouplaw.com/display/10.1093/law-mpeccol/law-mpeccol-e199. ( 5 ) Per approfondimenti storici sull’amnistia, v. le conclusioni che presento in data odierna nella causa connessa C‑666/24 [OSCURATO:PERSONA] de Víctimes de [OSCURATO:PERSONA] (ACVOT). ( 6 ) V. Beccaria, C., Dei delitti e delle pene , Livorno, 1764, capitolo XLVI intitolato «Delle grazie», in particolare il seguente passaggio: «(…) si consideri, che la clemenza è la virtù del legislatore, e non dell’esecutor delle leggi; che deve risplendere nel codice, non già nei giudizj particolari; che il far vedere agli uomini che si possono perdonare i delitti e che la pena non ne è la necessaria conseguenza è un fomentare la lusinga dell’impunità, è un far credere, che potendosi perdonare, le condanne non perdonate siano piuttosto violenze della forza, che emanazioni della giustizia. Che dirassi poi quando il principe dona le grazie (…)» [Edizione di riferimento: a cura di Fabietti R., Mursia, Milano 1973]. ( 7 ) V. [OSCURATO:PERSONA], V., Actes et paroles. Depuis l’exil. 1871 – 1876 (Atti e parole. Dopo l’esilio) , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], vol. 6, capitolo XXXII intitolato «L’amnistia al Senato», Discorso di [OSCURATO:PERSONA], seduta di lunedì 22 maggio 1876, pagg. da 154 a 169, in particolare il seguente passaggio: «Signori, nei tempi di discordia, la giustizia è invocata da tutti i partiti. Essa non appartiene a nessuno. Non conosce che sé stessa. È divinamente cieca alle passioni umane. È la custode di tutti e è la serva di nessuno. La giustizia non si immischia nelle guerre civili, ma non le ignora, e vi interviene. E sapete in quale momento lo fa? Dopo. Lascia agire i tribunali d’eccezione e, quando hanno finito, essa inizia. Allora cambia nome e si chiama clemenza» (pag. 157) [traduzione libera]. ( 8 ) BOE n. 141, dell’11 giugno 2024, pag. 67764. ( 9 ) BOE n. 311, del 29 dicembre 1978, pag. 29313. ( 10 ) Sentenza 137/2025 del [OSCURATO:PERSONA] (Corte costituzionale), Pleno [BOE n. 183, del 31 luglio 2025, pag. 103781 (ES:TC:2025:137)] ( 11 ) BOE n. 121, del 21 maggio 1982, pag. 13290. ( 12 ) BOE n. 84, del 7 aprile 1988, pag. 10459. ( 13 ) BOE n. 157, del 2 luglio 1985, pag. 20632. ( 14 ) BOE n. 7, dell’8 gennaio 2000, pag. 575. ( 15 ) Si tratta di un procedimento volto ad accertare la responsabilità delle persone che, per la posizione che ricoprono, gestiscono fondi pubblici o beni patrimoniali mobili, in caso di saldo debitore ingiustificato di un conto o in assenza di liquidità o di giustificazione della situazione dei conti da esse gestiti. ( 16 ) GU 1995, L 312, pag. 1 . ( 17 ) V. sentenza del 1o agosto 2025, Daka e a. ( C‑422/23, C‑455/23, C‑459/23, C‑486/23 e C‑493/23 , EU:C:2025:592 , punto 53 e giurisprudenza citata). ( 18 ) V. sentenza del 21 gennaio 2020, Banco de Santander ( C‑274/14 , EU:C:2020:17 , punti 61 e 62 nonché giurisprudenza citata; in prosieguo: la «sentenza Banco de Santander»). ( 19 ) V. articolo 26, paragrafi 1 e 2, della LOTCU. ( 20 ) V., in tal senso, sentenza Banco de Santander (punti da 72 a 77). ( 21 ) Nella sentenza del 29 aprile 2021, X (Mandato d’arresto europeo – Ne bis in idem) ( C‑665/20 PPU , EU:C:2021:339 , punto 93 ), la Corte ha considerato che l’amnistia «persegu[e] in generale lo scopo di spogliare del loro carattere delittuoso i fatti cui si riferisce, di modo che il reato non potrà più comportare procedimenti penali e, se una condanna è già stata pronunciata, si porrà fine alla sua esecuzione (…)». ( 22 ) Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002 ( GU 2002, L 190, pag. 1 ). ( 23 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 ( GU 2011, L 338, pag. 2 ). ( 24 ) Regolamento del Consiglio, del 12 ottobre 2017 ( GU 2017, L 283, pag. 1 ). ( 25 ) Si deve rilevare, in proposito, che la Corte ha già dichiarato che, «stabilendo le procedure previste dal regolamento 2017/1939, il legislatore dell’Unione ha inteso istituire un meccanismo che garantisca un grado di efficacia delle indagini transfrontaliere condotte dalla Procura europea almeno altrettanto elevato di quello risultante dall’applicazione delle procedure previste nell’ambito del sistema di cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri fondato sui principi della fiducia e del riconoscimento reciproci» [v. sentenza del 21 dicembre 2023, G.K. e a. (Procura europea) ( C‑281/22 , EU:C:2023:1018 , punto 67 )]. ( 26 ) V. articolo 11, paragrafo 1, della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie ( GU 2005, L 76, pag. 16 ); articolo 13, paragrafo 1, della decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca ( GU 2006, L 328, pag. 59 ); articolo 19, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea ( GU 2008, L 327, pag. 27 ), e articolo 19, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive ( GU 2008, L 337, pag. 102 ). ( 27 ) Sentenza del 16 dicembre 2021 ( C‑203/20 , EU:C:2021:1016 ; in prosieguo: la «sentenza AB»). ( 28 ) Come sancito all’articolo 50 della Carta. ( 29 ) Sentenza AB (punti da 40 a 42). ( 30 ) Sentenza AB (punti 74 e 75). ( 31 ) Sentenza del 17 luglio 2008, Commissione/Italia ( C‑132/06 , EU:C:2008:412 ). ( 32 ) Sesta direttiva del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ( GU 1977, L 145, pag. 1 ). ( 33 ) Benché il giudice del rinvio menzioni anche l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, ritengo che la risposta della Corte potrà fare riferimento unicamente all’articolo 325 TFUE. Infatti, come dichiarato dalla Corte nella sentenza dell’8 marzo 2022, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] (Lotta contro la frode da sottovalutazione) ( C‑213/19 , EU:C:2022:167 , punto 261 ), «per quanto riguarda gli obblighi incombenti agli Stati membri al fine di combattere contro la frode o le altre attività illegali che possono ledere gli interessi finanziari dell’Unione, l’articolo 325, paragrafo 3, TFUE costituisce una manifestazione specifica del principio generale di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE». Quest’ultima disposizione non richiede dunque un esame distinto da quello svolto ai sensi dell’articolo 325 TFUE. ( 34 ) A mio avviso, il regolamento n. 2988/95, richiamato anch’esso dal giudice del rinvio, non è applicabile nel caso di specie. Infatti, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento in parola, le misure e le sanzioni previste dl medesimo si applicano unicamente alle irregolarità derivanti da un’azione o un’omissione di un «operatore economico». Orbene, dall’ordinanza di rinvio sembra risultare che i resistenti nel procedimento principale non siano «operatori economici» ai sensi di detto regolamento. ( 35 ) Sentenza del 2 maggio 2018, Scialdone ( C‑574/15 , EU:C:2018:295 , punto 45 e giurisprudenza citata). ( 36 ) Sentenza del 21 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19 , EU:C:2021:1034 , punto 183 ; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»). ( 37 ) Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2006, che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione ( GU 2006, L 354, pag. 56 ). ( 38 ) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punti da 188 a 190). ( 39 ) Sentenza dell’8 giugno 2023 ( C‑545/21 , EU:C:2023:451 ). ( 40 ) Regolamento del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 ( GU 2006, L 210, pag. 25 ). ( 41 ) V. sentenza dell’8 giugno 2023, ANAS ( C‑545/21 , EU:C:2023:451 , punti 38 e 39 ). ( 42 ) Decisione del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle [OSCURATO:PERSONA] europee ( GU 2007, L 163, pag. 17 ). ( 43 ) Sentenze del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B. ( C‑42/17 , EU:C:2017:936 , punto 32 ), e del 5 giugno 2018, Kolev e a. ( C‑612/15 , EU:C:2018:392 , punto 52 ; in prosieguo: la «sentenza Kolev»). ( 44 ) V. articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 2007/436. ( 45 ) V. sentenze Kolev (punto 51), e del 5 dicembre 2017, M.A.S. e M.B. ( C‑42/17 , EU:C:2017:936 , punto 31 ). ( 46 ) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 187). ( 47 ) In proposito, si deve ricordare che, in assenza, nel trattato, di una definizione più precisa del territorio soggetto alla sovranità di ciascuno Stato membro, la determinazione dell’estensione e dei limiti del proprio territorio spetta a ciascuno degli Stati membri, conformemente alle norme di diritto pubblico internazionale. V., in tal senso, sentenza del 1o agosto 2022, Navitours ( C‑294/21 , EU:C:2022:608 , punto 38 ). La causa all’origine di tale sentenza riguardava la Mosella, un fiume che – circostanza rara – possiede lo status di «condominio». Detto status risale all’articolo 25 dell’Atto finale del congresso di Vienna, del 9 giugno 1815, il quale stabilisce che, oltre alla Mosella, il Sûre e l’Our, in quanto formano il confine, apparterranno congiuntamente alle due potenze limitrofe. La disposizione in parola è stata confermata e precisata all’articolo 27 del trattato sulle frontiere tra il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di Prussia, concluso ad Aquisgrana il 26 giugno 1816 e all’articolo 30 del trattato sulle frontiere concluso tra gli stessi Stati a Kleve il 7 ottobre 1816 (v., in proposito, Caflisch, L., «Règles générales du droit des cours d’eaux internationaux», [OSCURATO:PERSONA] Online / [OSCURATO:PERSONA] des cours de l’Académie de la Haye en ligne , vol. 219, 1989, pagg. da 9 a 225, in particolare pagg. 67 e 68). ( 48 ) Sentenza del 27 febbraio 2018 ( C‑64/16 , EU:C:2018:117 ; in prosieguo: la «sentenza ASJP»). ( 49 ) V. sentenza ASJP (punto 37). ( 50 ) V. sentenza del 27 febbraio 2025, Sinalov ( C‑16/24 , EU:C:2025:116 , punto 36 ). ( 51 ) V. sentenza del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) ( C‑204/21 , EU:C:2023:442 , punto 263 ). ( 52 ) Sentenza del 24 giugno 2019 ( C‑619/18 , EU:C:2019:531 , punto 52 ). ( 53 ) Conclusioni dell’avvocato generale Bobek nelle cause riunite [OSCURATO:PERSONA] w Mińsku Mazowieckim e a. ( da C‑748/19 a C‑754/19 , EU:C:2021:403 , paragrafo 146 ). Tale soglia materiale relativamente elevata è il carattere sistemico della violazione, come spiegato al paragrafo 121 delle presenti conclusioni. ( 54 ) V. sentenza del 6 marzo 2025, D.K. (Revoca dell’assegnazione di procedimenti a un giudice) ( C‑647/21 e C‑648/21 , EU:C:2025:143 , punto 48 e giurisprudenza citata). ( 55 ) V. sentenza del 9 gennaio 2024, G. e a. (Nomina dei giudici ordinari in Polonia) ( C‑181/21 e C‑269/21 , EU:C:2024:1 , punti 64 e 65 nonché giurisprudenza citata). ( 56 ) V., in particolare, sentenza del 28 novembre 2024, PT (Accordo tra il pubblico ministero e l’autore di un reato) ( C‑432/22 , EU:C:2024:987 , punto 64 ; in prosieguo: la «sentenza PT»). ( 57 ) V. sentenza del 14 novembre 2024, S. (Modifica del collegio giudicante) ( C‑197/23 , EU:C:2024:956 , in particolare punto 42 ) ( 58 ) Sentenza ASJP (punti 32 e 35). ( 59 ) V. sentenza del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso) ( C‑824/18 , EU:C:2021:153 , punto 143 ). ( 60 ) V. sentenze del 20 aprile 2021, Repubblika ( C‑896/19 , EU:C:2021:311 , punto 52 ; in prosieguo: la «sentenza Repubblika»), e del 1o agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑600/23 , EU:C:2025:617 , punto 73 ). ( 61 ) V. sentenza Repubblika (punto 45), e del 1o agosto 2025, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑600/23 , EU:C:2025:617 , punto 72 ). ( 62 ) Sentenza del 15 luglio 2021 ( C‑791/19 , EU:C:2021:596 , punto 203 ). ( 63 ) Punto 70 di tale sentenza. ( 64 ) Sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici) ( C‑791/19 , EU:C:2021:596 , punto 213 ) ( 65 ) V. sentenza PT (punti 71 e 72). ( 66 ) V. altresì, in tal senso, sentenza Repubblika (punti 39, 42 e 43). ( 67 ) V., in proposito, Leloup, M., «[OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA] in the ECJ’s [OSCURATO:PERSONA] on [OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], vol. 24, n. 6, 2023, pagg. da 995 a 1010. ( 68 ) Conclusioni dell’avvocato generale Bobek nelle cause riunite [OSCURATO:PERSONA] w Mińsku Mazowieckim e a. ( da C‑748/19 a C‑754/19 , EU:C:2021:403 , paragrafo 148 ). ( 69 ) V., in particolare, sentenza Repubblika (punto 54). ( 70 ) V. sentenza del 3 luglio 2025, Lita e Jeszek ( C‑646/23 e C‑661/23 , EU:C:2025:519 , punto 62 e giurisprudenza citata). ( 71 ) V., in particolare, sentenza del 18 maggio 2021, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România e a. ( C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19, C‑355/19 e C‑397/19 , EU:C:2021:393 , punto 197 ). ( 72 ) Commissione di Venezia, parere n. 1167/2023 e 1168/2023 del 18 marzo 2024 sui requisiti in materia di stato di diritto relativi alle amnistie, con particolare riferimento alla proposta di legge parlamentare spagnola «sulla legge organica sull’amnistia per la normalizzazione istituzionale, politica e sociale della [OSCURATO:PERSONA]» [CDL‑AD(2024)003, punto 81]. ( 73 ) Commissione di Venezia, parere n. 710/2012, dell’11 marzo 2013, sulle disposizioni relative ai prigionieri politici nella legge di amnistia della Georgia [CDL‑AD(2013)009, punti da 43 a 46]. ( 74 ) In entrambi i casi, i giudici coinvolti saranno sanzionati conformemente all’articolo 420 della legge in parola. ( 75 ) V., altresì, commissione di Venezia, parere n. 1167/2023 e 1168/2023 del 18 marzo 2024 sui requisiti in materia di stato di diritto relativi alle amnistie, con particolare riferimento alla proposta di legge parlamentare spagnola «sulla legge organica sull’amnistia per la normalizzazione istituzionale, politica e sociale della [OSCURATO:PERSONA]» [CDL‑AD(2024)003, punto 105], in cui, a proposito del progetto di legge, la Commissione di Venezia si esprime nel seguente modo: «L’articolo 10 del progetto di legge di amnistia prevede un trattamento preferenziale e urgente delle richieste di applicazione della legge di amnistia. Le relative decisioni sono adottate “in via prioritaria e urgente”, “entro un termine di due mesi”. In proposito, la Commissione si congratula del fatto che il mancato rispetto di tale termine non abbia alcuna conseguenza, neppure sotto forma di sanzioni disciplinari (…)». ( 76 ) Sebbene il giudice del rinvio menzioni anche l’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), ricordo che, secondo una costante giurisprudenza, il diritto dell’Unione non disciplina i rapporti tra la CEDU e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri e nemmeno determina le conseguenze che un giudice nazionale deve trarre nell’ipotesi di conflitto tra i diritti garantiti da tale convenzione ed una norma di diritto nazionale (v., in particolare, sentenza del 26 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA], C‑617/10 , EU:C:2013:105 , punto 44 ). Ne deriva che la Corte è incompetente a interpretare le disposizioni della CEDU. ( 77 ) V. sentenza del 4 aprile 2019, OZ/BEI ( C‑558/17 P , EU:C:2019:289 , punto 53 e giurisprudenza citata). ( 78 ) V. sentenza del 26 settembre 2024, Energotehnica ( C‑792/22 , EU:C:2024:788 , punto 54 e giurisprudenza citata). ( 79 ) V. sentenza del 30 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA] infrastruktura (Finanziamento europeo di infrastrutture stradali) ( C‑471/22 , EU:C:2024:99 , punto 48 e giurisprudenza citata). ( 80 ) V., in particolare, sentenze del 17 dicembre 2009, Riesame M/EMEA ( C‑197/09 RX‑II , EU:C:2009:804 , punto 41 ), e del 16 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑189/18 , EU:C:2019:861 , punto 62 ) ( 81 ) Rilevo infatti che, nella sentenza recentemente pronunciata con riferimento alla legittimità costituzionale di talune disposizioni della LOA, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte costituzionale) ha dichiarato che, se inteso nel senso che il giudice non è tenuto ad ascoltare la parte che ha proposto il ricorso nell’interesse generale prima di adottare la decisione di esonero dalla responsabilità in esso prevista, l’articolo 13, paragrafo 3, della LOA sarebbe incompatibile con il diritto di difesa, come sancito all’articolo 24 della [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, esso si è astenuto dal dichiararne l’incostituzionalità, perché, secondo tale giudice, è nondimeno possibile un’interpretazione conforme alla [OSCURATO:PERSONA]. V. sentenza 137/2025 del [OSCURATO:PERSONA] (Corte costituzionale), Pleno [BOE n. 183, del 31 luglio 2025, pag. 103781 (ES:TC:2025:137)]. ( 82 ) V. Merle, R., e Vitu, A., Traité de droit criminel , Tomo II, Procédure pénale , 5 a ed., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2001. ( 83 ) V. sentenza del 5 giugno 2023, Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) ( C‑204/21 , EU:C:2023:442 , punti 274 e 275 nonché giurisprudenza citata). ( 84 ) V. sentenza del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑158/21 , EU:C:2023:57 , punto 29 e giurisprudenza citata). ( 85 ) V: sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) ( C‑487/19 , EU:C:2021:798 , punto 142 e giurisprudenza citata). ( 86 ) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 257).
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris