CassazionedecretoSezione 6Decisione del 24 giugno 2021
Cassazione n. 32436/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29019-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587; - intimato - avverso il decreto n. cronol. 304/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositato il 14/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. ritenuto che la Corte d'appello Roma, con il decreto di cui in epigrafe, rigettò l'opposizione di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto monocratico in precedenza emesso dal Consigliere delegato della medesima Corte, con il quale, liquidato indennizzo per la non ragionevole durata di un processo civile, nella misura di € 2.500,00, aveva condannato il Ministero al rimborso della somma di € 400,00 a titolo di rimborso spese legali; opposizione con la quale la Iovene aveva lamentato l'erronea applicazione della tabella 8, allegata al d.m. n. 55/2014, che regola i compensi dei procedimenti monitori, piuttosto che la tabella 12, che regola i compensi per i processi contenziosi; che avverso il predetto decreto l'anzidetta istante propone ricorso sulla base di unitaria censura e che il Ministero è rimasto intimato; considerato che la prospettazione della ricorrente, secondo la quale la Corte locale aveva violato gli artt. 2233 cod. civ., 57 e 58 del r. d.lgs. n. 1578/1933, 3 e 24, d. 1. n. 223/200, 4 d.m. n. 55/2014, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., è manifestamente infondata, avendo questa Corte già condivisamente chiarito che la liquidazione delle spese della fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base della tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al d.m. n. 55 del 2014, per quanto si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di "atipicità" rispetto a quello di cui agli artt.633 e ss. cod. proc. civ., rilevando, ai fini dell'applicazione di tale tabella, oltre che l'identica veste formale - decreto - del provvedimento conclusivo della prima fase di entrambi i procedimenti, anche l'iniziale assenza di contraddittorio e la differita operatività della regola cardine "audiatur et altera pars", che appieno accomunano il primo sviluppo del procedimento "ex lege" Pinto e l'ordinario procedimento d'ingiunzione (Sez. 2, n. 16512, 31/07/2020, Rv. 658292); assume, invece, carattere pienamente contenzioso la fase che si apre con l'opposizione davanti al collegio, nel caso in cui il decreto monitorio non sia soddisfattivo della pretesa (proprio in tali ipotesi, infatti, risulta affermata la contenziosità del procedimento, cfr. da ultimo, ex multis, Cass. nn. 26110/2019, 15493/2020); considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti"; considerato che essendo rimasta la controparte intimata non vi è luogo a statuizione sulle spese; che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24 giug