CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01376/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 26 febbraio 2020, ha confermato la sentenza del locale Tribunale del 9 settembre 2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile dei reati ascrittigli e, riconosciuto il vincolo della continuazione, condannato alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 1.000,00 di multa. 1.1. In particolare, allo [OSCURATO:PERSONA] erano state ascritte le condotte dell'avere in concorso con due correi e con altri rimasti ignoti, rispettivamente costituito ed organizzato di associazione per delinquere (capo A: art. 416, comma 1, c.p.) finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti di furto in esercizi commerciali e abitazioni, mediante la precisa suddivisione di mansioni nelle fasi di studio e attuazione dei colpi progettati e di due furti pluriaggravati di preziosi e gioielli in danno di una gioielleria e di capi di abbigliamento di valore in danno di uno showroom milanese (capi B e C: artt. 110, 624, 625, n. 2 e 5, 61, n. 7, c.p.). 2. Avverso la predetta sentenza della Corte d'appello di Milano, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso lo [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi di ricorso, con i quali lamenta: 2.1. con il primo motivo, la violazione di legge processuale (art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.) in relazione all'art. 491 c.p.p. per avere la Corte territoriale ritenuto tardiva la formulazione della questione preliminare relativa all'erroneo inserimento nel fascicolo del dibattimento della comunicazione di notizia di reato in quanto formulata dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento; il giudice di merito, invero, non ha tenuto in considerazione la circostanza del mutamento del collegio all'udienza in cui fu formulata la questione ed ha erroneamente ritenuto che le parti avessero acconsentito alla conservazione dell'atto, quando tale consenso non fu mai formalmente espresso; 2.2. con il secondo motivo, la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.) in relazione all'art. 416 c.p., nonché il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) perché nella motivazione della sentenza impugnata non si rinviene una motivazione adeguata relativamente alla condotta associativa di cui al capo A della rubrica; in particolare, la Corte territoriale non elenca elementi in grado di superare il confine tra la mera fattispecie di concorso nei reati e quella di cui all'art. 416 c.p., emergendo dalle risultanze istruttorie che i furti per cui è processo erano frutto di un programma individuale di uno dei correi, il quale poi coinvolgeva altri per la loro realizzazione; 2.3. con il terzo motivo, la violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.) in relazione all'art. 62 bis c.p. ed il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) perché la Corte di appello ha illogicamente negato la concessione della attenuanti generiche al solo [OSCURATO:PERSONA], il quale ha tenuto lo stesso comportamento processuale collaborativo degli altri coimputati, ai quali sono state concesse proprio per avere assentito alla conservazione dell'attività istruttoria svolta avanti al collegio, poi mutato.3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. ssa [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è in linea generale infondato ed in più punti generico e versato in fatto. 1. Infondata si presenta la censura di cui al primo motivo di ricorso reiterativa di analoga doglianza sviluppata in appello, circa il mancato accoglimento della richiesta di espunzione dal fascicolo del dibattimento della CNR erroneamente in esso inserita, laddove essa era acquisibile solo all'esito del consenso alla conservazione degli atti. In proposito, il ricorrente non si confronta con la corretta valutazione della Corte territoriale che ha applicato i principi più volte affermati nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'inutilizzabilità degli atti erroneamente inseriti nel fascicolo del dibattimento non è automatica ma consegue alla tempestiva eccezione di parte, da proporre entro il termine previsto dall'art. 491, comma 2, cod. proc. pen., posto che la legge consente l'acquisizione, su accordo delle parti, di atti ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 431, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 24635 del 04/02/2021 Rv. 281781). Orbene, l'eccezione di espunzione della CNR non risulta essere stata pacificamente proposta, subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti, bensì come segnalato nella sentenza impugnata, soltanto alla quarta udienza di trattazione, dopo che le parti, alla precedente udienza del 20.3.2019, avevano già prestato il consenso alla conservazione degli atti e la CNR era presente ab origine tra gli atti trasmessi dal Gip. In proposito irrilevante si presenta la circostanza relativa alla modifica della composizione del Collegio, atteso che in caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice non si ha una regressione alla fase di costituzione delle parti, già espletata, sicchè per effetto del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 491, cod. proc. pen., la questione concernente il contenuto del fascicolo per il dibattimento è preclusa se non venga eccepita subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti, a meno che la possibilità di proporla sorga solo nel corso del dibattimento (situazione questa senz'altro non ravvisabile nella fattispecie). Peraltro, come indicato dal Tribunale nell'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la richiesta difensiva di espunzione della CNR dal fascicolo del dibattimento è intervenuta dopo che le parti, avevano già prestato il consenso alla conservazione degli atti, tra cui la stessa CNR. 2. Infondato si presenta il secondo motivo di ricorso, circa la non configurabilità nella fattispecie del reato associativo oggetto di contestazione al capo A), quanto piuttosto un mero concorso di persone nel reato. Il ricorrente in proposito con si confronta affatto con l'ampia motivazione della Corte territoriale, che ha enucleato esattamente gli elementi dai quali ha desunto la presenza di un sodalizio, composto oltre che dall'imputato, dal Bonafini e dal [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, la sentenza impugnata ha messo in risalto come la sussistenza di un sodalizio, avente ad oggetto la commissione di reati contro il patrimonio, ancora indefiniti nelle loro specifiche caratteristiche, si ricavasse dalle stesse modalità operative dei tre, essendo rilevante il numero di degli obiettivi da colpire che i coimputati analizzavano, sia nelle loro caratteristiche strutturali, quali la tipologie della porta di ingresso, delle serrature, dei materiali che potevano essere usati per aprirle o forzarle o danneggiarle, sia la loro ubicazione collocata in Milano o nell'hinterland, ma in un caso anche a Torino. Tali riscontri emergevano dalle intercettazioni svolte sulle auto in uso allo [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA], dall' esame delle immagini delle telecamere poste sulle vie interessate al loro passaggio e dalle intercettazioni ambientali nei locali pubblici frequentati, oltre che dai pedinamenti degli operanti, in un arco di tempo rilevante quantomeno dall'ottobre al 2017 al gennaio 2018. Infatti, i tre imputati venivano anche fermati dalle FF00, mentre erano insieme in Milano davanti ad uno show-room di gioielli, di cui Bonafini aveva filmato il blocco della serratura della porta di ingresso ed all'esito perquisizione locale e personale e eseguita a carico degli stessi erano risultati nella loro disponibilità vari arnesi atti allo scasso e utenze formalmente intestate ad altri soggetti, tramite le quali riuscivano a rimanere costantemente in contatto eludendo i controlli. Anche i rispettivi ruoli erano distinti, seppure non gerarchicamente, atteso che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si occupavano per lo più di svolgere sopralluoghi, mentre Bonafini apportava anche la sua esperienza in merito alla riproduzione di chiavi, alle apparecchiature elettriche o ai sistemi di allarme, che venivano all'uopo disattivati reperendo gli attrezzi necessari, stante la sua attività lavorativa nel settore. Tali elementi, complessivamente valutati, hanno portato la Corte territoriale, con ragionamento immune da vizi a ritenere la progettualità del sodalizio, anche per i mezzi utilizzati e per l'organizzazione approntata, a commettere reati e dunque ad escludere che tra i tre vi fossero occasionali incontri, seguiti dall' accidentale commissione di reati. 2.1. Tale valutazione ha fatto corretta applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui l'associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati, dall'indeterminatezza del programma criminoso, che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato, e dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira (Sez. 2, n. 16339 del 17/01/2013 Rv. 255359). In particolare, il "discrimen" tra reato associativo e concorso di persone nel reato continuato risiede nel fatto che in quest'ultimo l'accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto diretto soltanto alla commissione di più reati determinati, ispirati da un unico disegno che li prevede tutti (Sez. 6, n. 36131 del 13/05/2014, Rv. 260292), laddove nella fattispecie in esame la Corte territoriale ha dato conto, sulla base delle emergenze acquisite, della non occasionalità ed esaustività dell'accordo in relazione a determinati reati, ma della proiezione dello stesso accordo all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di furti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati.3. Manifestamente infondato si presenta il terzo motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche. Ed invero, non merita censure la valutazione della Corte territoriale, che ha ritenuto di non concedere allo [OSCURATO:PERSONA] le circostanze di cui all'art. 62 bis c.p., sulla base dell'assenza di elementi di particolare meritevolezza, tenuto conto della personalità dell'imputato, già condannato per reati dello stesso tipo, con pena scontata in carcere sino a poco tempo prima della commissione di reati oggetto di giudizio. L'impossibilità di svolgere positiva prognosi di ravvedimento risulta, poi, comprovata dalla latitanza successiva all' evasione dagli arresti domiciliari, perdurata per svariati mesi dal 16.10.2018 al 4.7.2019, sicchè in tale contesto non assume significato dirimente il confronto con la dosimetria applicata agli altri due correi. 3.1. Con tale valutazione la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte, secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 9639 del 27/01/2012), non ravvisati nella fattispecie. La concessione o meno delle attenuanti generiche, in particolare, rientra nell'ambito di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, essendo rimessa alla discrezionalità del giudice, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. E' sufficiente all'uopo, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), parametro questo espressamente considerato dal secondo comma n. 2 dell'art. 133 c.p., poiché la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen., non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi ritenuti ostativi alla concessione delle circostanze attenuanti (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826). 4. Il ricorso va, dunque, respinto ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. rigetta il ricorso e condann