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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 32479/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 09/07/2021 della Corte di Appello Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, quale giudice del rinvio con riferimento alla valutazione della confisca disposta con sentenza del 14 dicembre 2018 del tribunale di Roma, con sentenza del 9 luglio 2021 confermava la sentenza predetta nella parte inerente la confisca, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in ordine ai reati ex artt. 73 e 74 DPR 309/90, con contestuale confisca oltre che della sostanza stupefacente in sequestro, anche dei denaro sequestrato nel corso delle indagini.

2. Avverso la sentenza suindicata propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore, sollevando un unico motivo di impugnazione.

3. Deduce vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., osservando come la contestata motivazione, di conferma della disposta confisca, sia frutto di una carente valutazione dei dati inerenti al denaro, sotto il profilo economico e temporale, rispetto all'epoca dei reati commessi.

Ciò perché le certificazioni inerenti vincite al gioco ottenute dai coniugi Cesarini e prodotte a giustificazione della disponibilità di quanto confiscato, sarebbero di molto successive ai fatti ascritti al ricorrente, e quindi non si sarebbe tenuto conto del principio di ragionevolezza temporale che deve accompagnare la confisca atipica in esame, sub specie della sussistenza di una ragionevole distanza tra la stessa e la consumazione del reato presupposto.

Profilo illogicamente non considerato.

Sarebbe altresì immotivata !a confisca delle somme di denaro riferibili alla coniuge del ricorrente, estranea ai fatti e si evidenzia come al riguardo, trattandosi di confisca allargata ex art. 240 bis cod. pen. e non di provvedimento ablatorio ex Dlgs. 159/2011, sussiste la necessità di una diversa valutazione dei presupposti normativi idonei a legittimare un provvedimento di confisca di beni per interposta persona.

4. Il ricorso è inammissibile, alla luce della motivazione della corte di appello, coerente con il pur richiamato principio per cui, in tema di confisca ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, l'interessato non può dimostrare la proporzione tra redditi disponibili e valore degli acquisti e/o degli investimenti attraverso la mera indicazione e produzione degli attestati di riscossione di somme vinte al gioco in un concorso a pronostico che, in quanto rilasciati sulla base di presentazione di ricevute non nominative, certificano la sola percezione della somma, ma non il giocatore vincente, che potrebbe averle cedute, anche dietro corresponsione di danaro, a chiunque avesse necessità di far apparire la liceità di una provvista. (Sez. 2, n. 35646 del 12/07/2018 Rv. 273467 - 01).

L'assenza del presupposto delle doglianze, ossia la riconducibilità delle somme confiscate ad entrate corrispondenti agli attestati di riscossione rivendicati e alle relative date, rende del tutto infondate le censure in termini di mancato rispetto del principio di ragionevolezza temporale, da seguire nella valutazione della confisca in esame.

Quanto alla ulteriore doglianza sulla manifesta illogicità della motivazione della confisca delle somme riferibili alla coniuge del ricorrente, siccome da ritenersi corrispondenti a vincite al gioco della stessa, essa è inammissibile sia per carenza di interesse, nella misura in cui si rivendicano beni asseritamente di terzi, sia anche per le ragioni immediatamente sopra esposte con riguardo alla assenza di riconducibilità del denaro confiscato ad esiti positivi di scommesse.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in fav

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 09/07/2021 della Corte di Appello Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, quale giudice del rinvio con riferimento alla valutazione della confisca disposta con sentenza del 14 dicembre 2018 del tribunale di Roma, con sentenza del 9 luglio 2021 confermava la sentenza predetta nella parte inerente la confisca, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in ordine ai reati ex artt. 73 e 74 DPR 309/90, con contestuale confisca oltre che della sostanza stupefacente in sequestro, anche dei denaro sequestrato nel corso delle indagini. 2. Avverso la sentenza suindicata propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore, sollevando un unico motivo di impugnazione. 3. Deduce vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., osservando come la contestata motivazione, di conferma della disposta confisca, sia frutto di una carente valutazione dei dati inerenti al denaro, sotto il profilo economico e temporale, rispetto all'epoca dei reati commessi. Ciò perché le certificazioni inerenti vincite al gioco ottenute dai coniugi Cesarini e prodotte a giustificazione della disponibilità di quanto confiscato, sarebbero di molto successive ai fatti ascritti al ricorrente, e quindi non si sarebbe tenuto conto del principio di ragionevolezza temporale che deve accompagnare la confisca atipica in esame, sub specie della sussistenza di una ragionevole distanza tra la stessa e la consumazione del reato presupposto. Profilo illogicamente non considerato. Sarebbe altresì immotivata !a confisca delle somme di denaro riferibili alla coniuge del ricorrente, estranea ai fatti e si evidenzia come al riguardo, trattandosi di confisca allargata ex art. 240 bis cod. pen. e non di provvedimento ablatorio ex Dlgs. 159/2011, sussiste la necessità di una diversa valutazione dei presupposti normativi idonei a legittimare un provvedimento di confisca di beni per interposta persona. 4. Il ricorso è inammissibile, alla luce della motivazione della corte di appello, coerente con il pur richiamato principio per cui, in tema di confisca ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, l'interessato non può dimostrare la proporzione tra redditi disponibili e valore degli acquisti e/o degli investimenti attraverso la mera indicazione e produzione degli attestati di riscossione di somme vinte al gioco in un concorso a pronostico che, in quanto rilasciati sulla base di presentazione di ricevute non nominative, certificano la sola percezione della somma, ma non il giocatore vincente, che potrebbe averle cedute, anche dietro corresponsione di danaro, a chiunque avesse necessità di far apparire la liceità di una provvista. (Sez. 2, n. 35646 del 12/07/2018 Rv. 273467 - 01). L'assenza del presupposto delle doglianze, ossia la riconducibilità delle somme confiscate ad entrate corrispondenti agli attestati di riscossione rivendicati e alle relative date, rende del tutto infondate le censure in termini di mancato rispetto del principio di ragionevolezza temporale, da seguire nella valutazione della confisca in esame. Quanto alla ulteriore doglianza sulla manifesta illogicità della motivazione della confisca delle somme riferibili alla coniuge del ricorrente, siccome da ritenersi corrispondenti a vincite al gioco della stessa, essa è inammissibile sia per carenza di interesse, nella misura in cui si rivendicano beni asseritamente di terzi, sia anche per le ragioni immediatamente sopra esposte con riguardo alla assenza di riconducibilità del denaro confiscato ad esiti positivi di scommesse. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in fav
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