CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 ottobre 2025
Cassazione n. 33082/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6115/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 848/2021 depositata il 22/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Secondo la ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA], in forza di divisione dell’eredità paterna con atto del 29 settembre 1966, divenne proprietario del terreno in Rapallo identificato, a seguito di frazionamento, al foglio 11, dalla particella 51. La particella 51 in questione derivava dalla originaria particella 51, estesa mq. 2610, poi frazionata nelle particelle 51/a, estesa mq 1630, e 51/b estesa mq 980. Fu poi inserita in mappa una strada carrabile: la particella 51/a divenne la particella 51, seminativo arborato di mq. 1290, la 51/b divenne la particella 479. In data 28 febbraio 1990 venne presentato, da AsseretoLuigi, un tipo mappale prot. 1990/23078, approvato nel 2001, da cui è derivata la soppressione della particella 51 (seminativo arborato di mq. 1290) e la costituzione della particella 898 (ente urbano di mq. 1290). In data 28 maggio 1990, al Catasto fabbricati risultavano presentate due distinte schede (nn. 1725 e 1727, con le quali erano state accatastate due distinte unità immobiliari, entrambe al foglio 11, particella 425. Si può dare per acquisito che con atto del 29/10/1999 intervenne un atto di vendita fra AsseretoLuigi e il fratello di lui e [OSCURATO:PERSONA], il quale si rese acquirente del bene censito al foglio 11, mappale 425. Il medesimo immobile fu poi alienato, con atto del 1° dicembre 2000, dal [OSCURATO:PERSONA], e poi da questa, con successivo atto del 14 giugno 2013, a [OSCURATO:PERSONA] : in quest’ultimo atto il bene è identificato come censito al foglio 11, particella 898, sub. 1. [OSCURATO:PERSONA] con atto del 12/07/ 2014 vendeva a [OSCURATO:PERSONA] una porzione immobiliare in Rapallo, identificata al foglio 11 mappale 898 subalterno 2. Nella presente causa è quindi insorto il seguente conflitto, riguardante tale ultima porzione. In particolare, nella causa, iniziata da [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento del proprio diritto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la convenuta ha sostenuto di essere lei la proprietaria della particella 898 sub 2, in forza del proprio precedente titolo di acquisto, integrato con successiva scrittura privata autenticata del 26 febbraio 2014, con il quale le parti davano atto che nell’atto del 14 giugno 2013, era compreso il subalterno 2. Nella causa è stato chiamato anche [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti l’attrice ha fatto valere in via subordinata la garanzia per evizione. Il Tribunale dava ragione alla convenuta, riconoscendola proprietaria del bene in contesa. In particolare, il Tribunale accoglieva l’eccezione di giudicato sostanziale formulata dalla convenuta in ordine alla titolarità del bene venduto. Il giudicato è identificato nella sentenza del Tribunale di Chiavari n. 73 0 del 2004, confermata in grado d’appello e poi in Cassazione. La Corte d’appello di Genova, adita con appello principale dalla Sansone e con appello incidentale dall’Assereto, ha confermato la sentenza, riconoscendo che effettivamente la sentenza del Tribunale di Chiavari sopra richiamata avesse riconosciuto la proprietà della Sansone. Precisamente, tale sentenza fu pronunziata nella causa di opposizione di terzo proposta dalla Sansone contro [OSCURATO:PERSONA], in relazione al pignoramento trascritto contro l’Assereto sulla particella 51 del foglio 11, già colpito da ipoteca in favore del medesimo creditore. Secondo la ricostruzione della Corte d’appello, il Tribunale di Chiavari, con la citata sentenza n. 730 del 2004, nel dichiarare nullo il pignoramento trascritto dal creditore contro l’Assereto, avrebbe accertato che il pignoramento era stato eseguito sulla particella 425, acquistata dalla Sansone. Precisamente, il Tribunale avrebbe accertato in parte motiva «come il bene immobile oggetto del contratto di compravendita fra il Borzone e la Scandariato fosse in realtà il medesimo bene ipotecato, ma che nel tempo i suoi dati catastali erano mutati [...]». In presenza del giudicato le divergenze descrittive del bene, riscontrabili nei vari atti, sarebbero state irrilevanti, essendosi la situazione definitivamente chiarita solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza emessa in sede di opposizione. Per la cassazione della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, depositando anche la memoria. [OSCURATO:PERSONA] resta intimata. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrente propone le seguenti censure, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: a) da un lato lamenta che la Corte d’appello avrebbe risolto la lite senza compiere la doverosa indagine sui titoli, b) dall’altro denunzia la statuizione che ha riconosciuto efficacia di giudicato alla sentenza, emessa ex art. 619 dal Tribunale di Chiavari. È prioritaria l’esame della censura sub b), che è fondata. L'opposizione di terzo, prevista dall'art 619 c.p.c., ha il solo fine di sottrarre all'espropriazione un bene su cui il terzo vanta un diritto reale, e si esaurisce perciò nell'accertamento dell'illegittimità dell'esecuzione sul bene. L'indagine e la decisione sulla sussistenza del diritto reale vantato dal terzo - diversamente dall'azione di rivendicazione - ha un'efficacia soltanto incidentale, e non di cosagiudicata (Cass. n. 6947/1980). A tale considerazione di principio, già sufficiente a dare contezza dell’errore commesso dalla Corte d’appello, si deve aggiungere che la sentenza del Tribunale di Chiavari n. 730 del 2004 , resa nella causa di opposizione di terzo, si è limitata ad accertare che l’immobile acquistato da [OSCURATO:PERSONA] con l’atto del 2000 non era compreso fra i beni soggetti a esecuzione in conseguenza della nullità della nota di trascrizione del pignoramento, in quanto eseguito su particella catastale non più esistente. Al cospetto di tale statuizione, è una palese forzatura ravvisare nella dichiarazione di nullità l’implicito accertamento, a priori, che tutto quanto esisteva sulla particella 51 del foglio 11, fosse compreso nella vendita del 2000. Tale conclusione implicava l’esame dei titoli di provenienza della convenuta, immediato e mediato, interpretati secondo le regole comuni valevoli in materia di compravendita immobiliare. In altre parole, la Corte d’appello avrebbe dovuto risolvere il conflitto fra le parti, decidendo in modo autonomo, senza vincolo di giudicato. In verità, la Corte d’appello aggiunge alcune considerazioni riferite all’estensione del mappale acquistato da [OSCURATO:PERSONA], dando una spiegazione della divergenza descrittiva del bene rispetto alla vendita precedente. Ma appuntosi tratta di considerazioni inserite nell’ambito di un ragionamento che dava per acquisita l’efficacia di giudicato, che invece non sussisteva. È assorbito il secondo motivo, che censura la decisione relativamente alla qualificazione della scrittura privata autenticata del 26 febbraio 2014. In conclusione, in accoglimento del primo motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, limitatamente al motivo stesso, e la causa rinviata innanzi alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, perché decida sulla domanda in conformità a quanto sopra. La stessa Corte di rinvio liquiderà le spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa innanzi alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, anche per la liquidazion