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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 23233/2026

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i appello di Catania hariconosciuto il vincolo della continuazione tra reati giudicati con due sentenzedefinitive emesse nei confronti del condannato per reati di furto e ricettazione eha respinto, nel resto, la richiesta ex art. 671 cod. proc. pen. in ordine ad altricinque titoli irrevocabili.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento,affidato a un unico motivo (violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc.pen. con vizio di motivazione) è inammissibile perché non consentito in sede dilegittimità, trattandosi di doglianza versata in fatto, diretta a ottenere larivalutazione di elementi già considerati dal giudice dell’esecuzione, conragionamento immune da vizi di ogni tipo.Rilevato, inoltre, che si tratta di motivo manifestamente infondato in quantodenuncia asserito difetto di motivazione che non si riscontra dalla lettura delprovvedimento del giudice dell’esecuzione (v. p. 5).[OSCURATO:PERSONA], infatti, che nel caso in esame emerge dalla lineare motivazionedel provvedimento censurato che si tratta di condotte diverse (violazione in temadi stupefacenti, reati contro il patrimonio, evasione), fatti ritenuti conragionamento immune da vizi dal giudice dell'esecuzione del tutto privi dicollegamento l'uno dall'altro e, comunque, distanti temporalmente, oltre cheessere caratterizzati da diverso modus operandi.Rilevato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ilriconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede diesecuzione, di un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori,quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e leabitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione delprimo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro lineeessenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di talunodegli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto dideterminazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.270074).Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l’applicazione delladisciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti asostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologicadegli addebiti e all’identità dei titoli di reato, in quanto indici in sé sintomatici,non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un’abitualitàcriminoso e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazionedegli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv.267580).Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa,nel caso al vaglio, con motivazione non manifestamente illogica, priva dicontraddittorietà e immune da violazione di legge, nonché coerente con i principigiurisprudenziali indicati e che la condizione di tossicodipendenza, anche sedocumentata, secondo quanto riportato nell’ordinanza censurata, è risalente aparte del periodo in esame in cui si collocano le condotte giudicate con i titoliresidui in esecuzione per i quali è stata respinta l’istanza di riconoscimento dellacontinuazione; in ogni caso, si tratta di condizione che, in assenza degli altriindici sintomatici del medesimo disegno criminoso, non può rilevare ai finiprospettati (tra le altre, Sez. 1, n. 20816 del 9/01/2017, Todaro, n.m.; Sez. 1,n. 50716 del 7/10/2014, Iannella, Rv. 261490).[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibilecon la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nellamisura indicata, considerati i motivi devoluti, con oscuramento dei dati sensibiliin ragione delle condizioni di salute del condannato che si commentano nelpresente provvedimento.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i appello di Catania hariconosciuto il vincolo della continuazione tra reati giudicati con due sentenzedefinitive emesse nei confronti del condannato per reati di furto e ricettazione eha respinto, nel resto, la richiesta ex art. 671 cod. proc. pen. in ordine ad altricinque titoli irrevocabili.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento,affidato a un unico motivo (violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc.pen. con vizio di motivazione) è inammissibile perché non consentito in sede dilegittimità, trattandosi di doglianza versata in fatto, diretta a ottenere larivalutazione di elementi già considerati dal giudice dell’esecuzione, conragionamento immune da vizi di ogni tipo.Rilevato, inoltre, che si tratta di motivo manifestamente infondato in quantodenuncia asserito difetto di motivazione che non si riscontra dalla lettura delprovvedimento del giudice dell’esecuzione (v. p. 5).[OSCURATO:PERSONA], infatti, che nel caso in esame emerge dalla lineare motivazionedel provvedimento censurato che si tratta di condotte diverse (violazione in temadi stupefacenti, reati contro il patrimonio, evasione), fatti ritenuti conragionamento immune da vizi dal giudice dell'esecuzione del tutto privi dicollegamento l'uno dall'altro e, comunque, distanti temporalmente, oltre cheessere caratterizzati da diverso modus operandi.Rilevato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ilriconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede diesecuzione, di un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori,quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e leabitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione delprimo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro lineeessenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di talunodegli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto dideterminazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.270074).Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l’applicazione delladisciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti asostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologicadegli addebiti e all’identità dei titoli di reato, in quanto indici in sé sintomatici,non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un’abitualitàcriminoso e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazionedegli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv.267580).Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa,nel caso al vaglio, con motivazione non manifestamente illogica, priva dicontraddittorietà e immune da violazione di legge, nonché coerente con i principigiurisprudenziali indicati e che la condizione di tossicodipendenza, anche sedocumentata, secondo quanto riportato nell’ordinanza censurata, è risalente aparte del periodo in esame in cui si collocano le condotte giudicate con i titoliresidui in esecuzione per i quali è stata respinta l’istanza di riconoscimento dellacontinuazione; in ogni caso, si tratta di condizione che, in assenza degli altriindici sintomatici del medesimo disegno criminoso, non può rilevare ai finiprospettati (tra le altre, Sez. 1, n. 20816 del 9/01/2017, Todaro, n.m.; Sez. 1,n. 50716 del 7/10/2014, Iannella, Rv. 261490).[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibilecon la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nellamisura indicata, considerati i motivi devoluti, con oscuramento dei dati sensibiliin ragione delle condizioni di salute del condannato che si commentano nelpresente provvedimento. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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