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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25471/2026

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ORVEGLIANZA di Palermoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FABIOLA FORNARIche hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza diPalermo ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso ilprovvedimento di rigetto di istanza di riabilitazioneA ragione della decisione osserva che la natura del reato, di spiccata gravitàdi elevatissima allarme sociale, accertato con la sentenza di condanna per laquale è stata chiesta la riabilitazione – partecipazione ad associazione perdelinquere di tipo mafioso commesso i fino al 22 ottobre 1998 -impedisce diritenere provata l’emenda del reo sulla base di una generica certificazioneparrocchiale e del versamento della somma esigua di 150,00 euro a fronte dellamancata dimostrazione delle condizioni reddituali patrimoniali dell'opponente, anulla rilevando l'avvenuto pagamento delle spese di mantenimento in carcere.2.

Ricorre, per il tramite del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] articolandoun unico motivo con cui si denuncia violazione degli articoli 178 e 179 cod. pen.nonché degli artt. 3 e 27 Cost.Lamenta che il percorso argomentativo seguito dal Tribunale di sorveglianza,in contrasto con i principi che regolano l'istituto delle riabilitazione, ha attribuitorilevanza decisiva al disvalore del fatto storico oggetto della condanna e non allavalutazione attuale della personalità del ricorrenteIn quest'ottica erronea, il provvedimento impugnato, ignorando la funzionerieducativa della pena, non ha considerato che i fatti oggetto della condannarisalgono al 1997 e che nel periodo successivo, protrattosi per ben venticinqueanni, [OSCURATO:PERSONA] ha mantenuto una condotta di vita irreprensibile, dimostrando diavere superato la condotta deviante attraverso un effettivo ravvedimento, checostituisce il presupposto principale per ottenere la riabilitazione.Altrettanto illegittimamente sono state valutate le condotte riparatorie ed ilrequisito dell'adempimento delle obbligazioni civili.Sotto questo profilo, il Tribunale si è limitato a definire generica lacertificazione parrocchiale senza analizzarne il contenuto e senza spiegare perchénon sia idonea a dimostrare la continuità e stabilità dell'impegno in essafavore di disagiati per oltre dieci anni.La somma versata non è stata ritenuta soddisfacente senza indicare qualesia il quantum idoneo per considerare effettivo il risarcimento del danno tenutoconto che non contenendo la sentenza di condanna statuizioni civili vi è ilconcreto rischio di trasformare tale requisito in un parametro indefinito edarbitrario.In presenza di un danno non determinato anche il versamento di unasomma simbolica costituisce nel caso specifico, se valutata unitamente all'attivitàdi volontariato ultradecennale, manifestazione concreta di volontà riparativa allaluce del principio di proporzionalità e di corretto contemperamento traadempimento delle obbligazioni e capacità economica del condannato, che ilTribunale ben avrebbe potuto verificare valutando il modello ISEE allegatoall'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 10dicembre 2025.

Tale certificazione attesta un reddito del nucleo familiare diRadazzo per l'anno 2024 pari ad euro 3.948,00, neppure sufficiente a garantire ilsoddisfacimento delle primarie esigenze di vita.D’altra parte, la richiamata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nellamateria della riabilitazione l’adempimento delle obbligazioni civili non deveessere inteso in senso stretto perché ciò che conta e la sua valenza sintomaticadell’emenda del reo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

L'art. 179, comma 6 n. 2) cod. pen. richiede espressamente, qualepresupposto necessario ai fini della riabilitazione, che il riabilitando abbiaprovveduto all'effettivo adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato,salvo che, il mancato adempimento derivi dall'impossibilità di provvedere.Condizione, quest’ultima, che ricorre quando il condannato dimostri di nondisporre, pur non essendo indigente, dei mezzi patrimoniali necessari alrisarcimento senza subire un sensibile sacrificio (Sez. 1, n. 640 del 1/2/1994,Massimiani, Rv. 197522 2 - 01; Sez. 1, n. 4509 del 10/12/1990, dep. 1991,Pedron, Rv. 186840-01; Sez. 1, n. 1647 del 5/6/1989, Magliona, Rv. 181666-01), ovvero quando ricorrano altre particolari situazioni di fatto, come quando leparti offese abbiano rinunciato al risarcimento oppure siano irreperibili (Sez. 1, n.4089 del 7/1/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246052-01; Sez. 1, n. 36232 del 20/9/2007,Baroncini, Rv. 237503-01; Sez. 1, n. 6704 del 2/12/2005, dep. 2006, Pettenati,Rv. 233406-01; Sez. 3, n. 685 del 11/2/2000, Fortin, Rv. 216156-01).ùL’obbligo di risarcimento, così inteso, sussiste anche quando non vi sia statacostituzione di parte civile (Sez. 1, n. 47347 del 30/11/2011, Fieromonte, Rv.251421 - 01) e pure nel caso in cui non vi sia stata statuizione sulle obbligazionirisarcitorie (Sez. 1, n. 49446 del 7/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261276-01;Sez. 1, n. 48148 del 18/11/2008, Maggi, Rv. 242809-01).Al suo adempimento, infatti, deve essere attribuito non tanto un significatosatisfattivo rispetto a una pretesa del soggetto danneggiato (posto che, ove cosìfosse, non lo si chiederebbe, ad esempio, quando non vi sia stata costituzione diparte civile: v. sopra), quanto piuttosto una valenza che attiene al giudizio sulpercorso di reinserimento compiuto dal soggetto dopo il reato (Sez. 1, n. 45045del 11/7/2014, Perria, Rv. 261133-01; Sez. 1, n. 7752 del 16/11/2011, dep.2012, Liberatore, Rv. 252412- 01; Sez. 1, n. 9755 del 27/1/2005, Fortuna, Rv.231589- 01).Attraverso l'adempimento dell'obbligo risarcitorio, ovvero attraversoquantomeno l'offerta di adempiere, infatti, il soggetto compie un passosignificativo nella direzione della composizione della rottura del tessuto giuridicoe sociale determinatasi con il reato.Coerentemente con tali premesse, si è affermato, in giurisprudenza, che lariabilitazione non può essere concessa se il richiedente si sia limitato a affermaredi non essere riuscito a reperire le parti offese, anche perché a tale impossibilitàpotrebbe ovviarsi mediante un'offerta reale (Sez.: 6, n. 1147 del 8/3/2000,Manglaviti, Rv. 216135 - 01).2.

Con particolare riferimento al reato di partecipazione ad associazione distampo mafioso, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che è onere delcondannato, quando le obbligazioni civili non risultino già individuate ex actis,sollecitare il comune nel cui territorio l'organizzazione criminale si è insediata,anche se non costituitosi parte civile, a provvedere alla stima del danno ad essoarrecato, in quanto sicuramente valutabile in modo equitativo in relazione allagravità della lesione determinata per l'interesse della collettività (Sez. 7, n. 2903del 2/10/2014, dep. 2015, Sabato, Rv. 262274 - 01; cfr. anche Sez. 2, n. 150del 18/10/2012, dep. 2013, Andreici, non massimata, secondo cui,astrattamente, il comune ha titolo al risarcimento in relazione al danno che lapresenza dell'associazione ha arrecato all'immagine della città, allo sviluppoturistico e alle attività produttive a esso collegate).3.

Tanto posto, è evidente che il Tribunale, come dedotto dal ricorrente, nelnegare la riabilitazione ha ritenuto insussistente il presupposto dell’adempimentodelle obbligazioni civili derivanti dal reato di associazione mafiosa in modoapodittico senza verificare se alla luce della documentazione prodotta le sommeversate, per quanto esigue, fossero o meno proporzionate alle sue condizionireddituali e se il versamento della somma, tenuto conto degli altri elementi divalutazione, definiti senza alcun approfondimento irrilevanti, costituisse unindicatore utile a comprovare la positiva evoluzione della sua personalità e lariacquisizione di condivisi valori di legalità.4.

L’ordinanza impugnata, in conclusione, deve essere annullata con rinvio alTribunale di sorveglianza di Palermo che provvederà ad un nuovo giudizio inapplicazione dei principi enunciati nella parte motiva.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Palermo.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORVEGLIANZA di Palermoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FABIOLA FORNARIche hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di sorveglianza diPalermo ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso ilprovvedimento di rigetto di istanza di riabilitazioneA ragione della decisione osserva che la natura del reato, di spiccata gravitàdi elevatissima allarme sociale, accertato con la sentenza di condanna per laquale è stata chiesta la riabilitazione – partecipazione ad associazione perdelinquere di tipo mafioso commesso i fino al 22 ottobre 1998 -impedisce diritenere provata l’emenda del reo sulla base di una generica certificazioneparrocchiale e del versamento della somma esigua di 150,00 euro a fronte dellamancata dimostrazione delle condizioni reddituali patrimoniali dell'opponente, anulla rilevando l'avvenuto pagamento delle spese di mantenimento in carcere.2. Ricorre, per il tramite del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] articolandoun unico motivo con cui si denuncia violazione degli articoli 178 e 179 cod. pen.nonché degli artt. 3 e 27 Cost.Lamenta che il percorso argomentativo seguito dal Tribunale di sorveglianza,in contrasto con i principi che regolano l'istituto delle riabilitazione, ha attribuitorilevanza decisiva al disvalore del fatto storico oggetto della condanna e non allavalutazione attuale della personalità del ricorrenteIn quest'ottica erronea, il provvedimento impugnato, ignorando la funzionerieducativa della pena, non ha considerato che i fatti oggetto della condannarisalgono al 1997 e che nel periodo successivo, protrattosi per ben venticinqueanni, [OSCURATO:PERSONA] ha mantenuto una condotta di vita irreprensibile, dimostrando diavere superato la condotta deviante attraverso un effettivo ravvedimento, checostituisce il presupposto principale per ottenere la riabilitazione.Altrettanto illegittimamente sono state valutate le condotte riparatorie ed ilrequisito dell'adempimento delle obbligazioni civili.Sotto questo profilo, il Tribunale si è limitato a definire generica lacertificazione parrocchiale senza analizzarne il contenuto e senza spiegare perchénon sia idonea a dimostrare la continuità e stabilità dell'impegno in essafavore di disagiati per oltre dieci anni.La somma versata non è stata ritenuta soddisfacente senza indicare qualesia il quantum idoneo per considerare effettivo il risarcimento del danno tenutoconto che non contenendo la sentenza di condanna statuizioni civili vi è ilconcreto rischio di trasformare tale requisito in un parametro indefinito edarbitrario.In presenza di un danno non determinato anche il versamento di unasomma simbolica costituisce nel caso specifico, se valutata unitamente all'attivitàdi volontariato ultradecennale, manifestazione concreta di volontà riparativa allaluce del principio di proporzionalità e di corretto contemperamento traadempimento delle obbligazioni e capacità economica del condannato, che ilTribunale ben avrebbe potuto verificare valutando il modello ISEE allegatoall'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 10dicembre 2025. Tale certificazione attesta un reddito del nucleo familiare diRadazzo per l'anno 2024 pari ad euro 3.948,00, neppure sufficiente a garantire ilsoddisfacimento delle primarie esigenze di vita.D’altra parte, la richiamata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nellamateria della riabilitazione l’adempimento delle obbligazioni civili non deveessere inteso in senso stretto perché ciò che conta e la sua valenza sintomaticadell’emenda del reo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L'art. 179, comma 6 n. 2) cod. pen. richiede espressamente, qualepresupposto necessario ai fini della riabilitazione, che il riabilitando abbiaprovveduto all'effettivo adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato,salvo che, il mancato adempimento derivi dall'impossibilità di provvedere.Condizione, quest’ultima, che ricorre quando il condannato dimostri di nondisporre, pur non essendo indigente, dei mezzi patrimoniali necessari alrisarcimento senza subire un sensibile sacrificio (Sez. 1, n. 640 del 1/2/1994,Massimiani, Rv. 197522 2 - 01; Sez. 1, n. 4509 del 10/12/1990, dep. 1991,Pedron, Rv. 186840-01; Sez. 1, n. 1647 del 5/6/1989, Magliona, Rv. 181666-01), ovvero quando ricorrano altre particolari situazioni di fatto, come quando leparti offese abbiano rinunciato al risarcimento oppure siano irreperibili (Sez. 1, n.4089 del 7/1/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246052-01; Sez. 1, n. 36232 del 20/9/2007,Baroncini, Rv. 237503-01; Sez. 1, n. 6704 del 2/12/2005, dep. 2006, Pettenati,Rv. 233406-01; Sez. 3, n. 685 del 11/2/2000, Fortin, Rv. 216156-01).ùL’obbligo di risarcimento, così inteso, sussiste anche quando non vi sia statacostituzione di parte civile (Sez. 1, n. 47347 del 30/11/2011, Fieromonte, Rv.251421 - 01) e pure nel caso in cui non vi sia stata statuizione sulle obbligazionirisarcitorie (Sez. 1, n. 49446 del 7/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261276-01;Sez. 1, n. 48148 del 18/11/2008, Maggi, Rv. 242809-01).Al suo adempimento, infatti, deve essere attribuito non tanto un significatosatisfattivo rispetto a una pretesa del soggetto danneggiato (posto che, ove cosìfosse, non lo si chiederebbe, ad esempio, quando non vi sia stata costituzione diparte civile: v. sopra), quanto piuttosto una valenza che attiene al giudizio sulpercorso di reinserimento compiuto dal soggetto dopo il reato (Sez. 1, n. 45045del 11/7/2014, Perria, Rv. 261133-01; Sez. 1, n. 7752 del 16/11/2011, dep.2012, Liberatore, Rv. 252412- 01; Sez. 1, n. 9755 del 27/1/2005, Fortuna, Rv.231589- 01).Attraverso l'adempimento dell'obbligo risarcitorio, ovvero attraversoquantomeno l'offerta di adempiere, infatti, il soggetto compie un passosignificativo nella direzione della composizione della rottura del tessuto giuridicoe sociale determinatasi con il reato.Coerentemente con tali premesse, si è affermato, in giurisprudenza, che lariabilitazione non può essere concessa se il richiedente si sia limitato a affermaredi non essere riuscito a reperire le parti offese, anche perché a tale impossibilitàpotrebbe ovviarsi mediante un'offerta reale (Sez.: 6, n. 1147 del 8/3/2000,Manglaviti, Rv. 216135 - 01).2. Con particolare riferimento al reato di partecipazione ad associazione distampo mafioso, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che è onere delcondannato, quando le obbligazioni civili non risultino già individuate ex actis,sollecitare il comune nel cui territorio l'organizzazione criminale si è insediata,anche se non costituitosi parte civile, a provvedere alla stima del danno ad essoarrecato, in quanto sicuramente valutabile in modo equitativo in relazione allagravità della lesione determinata per l'interesse della collettività (Sez. 7, n. 2903del 2/10/2014, dep. 2015, Sabato, Rv. 262274 - 01; cfr. anche Sez. 2, n. 150del 18/10/2012, dep. 2013, Andreici, non massimata, secondo cui,astrattamente, il comune ha titolo al risarcimento in relazione al danno che lapresenza dell'associazione ha arrecato all'immagine della città, allo sviluppoturistico e alle attività produttive a esso collegate).3. Tanto posto, è evidente che il Tribunale, come dedotto dal ricorrente, nelnegare la riabilitazione ha ritenuto insussistente il presupposto dell’adempimentodelle obbligazioni civili derivanti dal reato di associazione mafiosa in modoapodittico senza verificare se alla luce della documentazione prodotta le sommeversate, per quanto esigue, fossero o meno proporzionate alle sue condizionireddituali e se il versamento della somma, tenuto conto degli altri elementi divalutazione, definiti senza alcun approfondimento irrilevanti, costituisse unindicatore utile a comprovare la positiva evoluzione della sua personalità e lariacquisizione di condivisi valori di legalità.4. L’ordinanza impugnata, in conclusione, deve essere annullata con rinvio alTribunale di sorveglianza di Palermo che provvederà ad un nuovo giudizio inapplicazione dei principi enunciati nella parte motiva. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Palermo.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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