Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2022

Cassazione n. 19821/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i due motivi dedotti nel ricorso - con cui si contesta l'illogicità della motivazione con riferimento, rispettivamente, all'affermazione di penale responsabilità per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74 del 2000 ed all'eccessività della pena inflitta - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e, soprattutto il primo motivo, del tutto generico, non scanditi dalla necessaria analisi critica della motivazione della sentenza impugnata, sollecitandosi peraltro inammissibilmente a questa Corte una rivalutazione del fatto e del giudizio sulla commisurazione della pena, determinata in termini inferiori alla media edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'8 aprile 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] aud [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1 9 M ! 22 oggi, ........... .....

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i due motivi dedotti nel ricorso - con cui si contesta l'illogicità della motivazione con riferimento, rispettivamente, all'affermazione di penale responsabilità per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74 del 2000 ed all'eccessività della pena inflitta - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e, soprattutto il primo motivo, del tutto generico, non scanditi dalla necessaria analisi critica della motivazione della sentenza impugnata, sollecitandosi peraltro inammissibilmente a questa Corte una rivalutazione del fatto e del giudizio sulla commisurazione della pena, determinata in termini inferiori alla media edittale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] aud [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1 9 M ! 22 oggi, ........... .....
Sentenza Cassazione n. 19821/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris