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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04317/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 29059/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale/controricorrente al ricorso (successivo) incidentale-ricorrente in via incidentale condizionata/controricorrente al ricorso incidentale condizionato- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente (successiva) incidentale/controricorrente al ricorso principale-ricorrente in via incidentale condizionata- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 2085/2017 depositata il 15 maggio 2017; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 6 febbraio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]; ●rilevato che: -con ricorso per cassazione notificato in data 20 dicembre 2017, da qualificarsi come principale, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha impugnato, sulla base di tre motivi, la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 2085/2017 depositata il 15 maggio 2017, con la quale è stato respinto l’appello incidentale da essa proposto avverso la decisione di primo grado della [OSCURATO:PERSONA] di Varese, assunta nell’àmbito di una controversia avente ad oggetto l’avviso di accertamento ai fini dell’IRES e dell’IRAP emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate in relazione all’anno 2008, con cui era stata contestata la violazione dell’art. 110, comma 7, del t.u.i.r. in materia di prezzi di trasferimento infragruppo (cd. transfer pricing); - con successivo, autonomo, ricorso per cassazione notificato il 21 dicembre 2017, da qualificarsi come incidentale, l’Agenzia delle Entrate ha anch’essa impugnato la citata sentenza, nella parte in cui ha respinto il proprio appello principale; quest’ultimo ricorso è articolato in otto motivi, il primo dei quali denunciante la nullità della gravata decisione per violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, num. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992; - sia la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sia l’Agenzia delle Entrate hanno, inoltre, resistito all’avversa impugnazione con apposito controricorso contenente ricorso incidentale condizionato, affidato a tre motivi; - la società contribuente ha pure proposto ulteriore controricorso per resistere al ricorso incidentale condizionato dell’Amministrazione; - per la trattazione della causa è stata fissata l’odierna adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; - nel termine di cui al primo comma, secondo periodo, del predetto articolo, il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate, con conseguente assorbimento di tutti gli altri motivi di impugnazione proposti dalle parti; - con istanza congiunta depositata in data 30 gennaio 2026, le parti hanno chiesto un differimento dell’udienza, dando atto della pendenza di «avanzate e concrete trattative volte a definire la controversia»; ●ritenuto che detta istanza sia meritevole di accoglimento, avuto riguardo a quanto concordemente rappresentato dai contendenti; P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 29059/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente principale/controricorrente al ricorso (successivo) incidentale-ricorrente in via incidentale condizionata/controricorrente al ricorso incidentale condizionato- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente (successiva) incidentale/controricorrente al ricorso principale-ricorrente in via incidentale condizionata- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 2085/2017 depositata il 15 maggio 2017; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 6 febbraio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]; ●rilevato che: -con ricorso per cassazione notificato in data 20 dicembre 2017, da qualificarsi come principale, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha impugnato, sulla base di tre motivi, la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 2085/2017 depositata il 15 maggio 2017, con la quale è stato respinto l’appello incidentale da essa proposto avverso la decisione di primo grado della [OSCURATO:PERSONA] di Varese, assunta nell’àmbito di una controversia avente ad oggetto l’avviso di accertamento ai fini dell’IRES e dell’IRAP emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate in relazione all’anno 2008, con cui era stata contestata la violazione dell’art. 110, comma 7, del t.u.i.r. in materia di prezzi di trasferimento infragruppo (cd. transfer pricing); - con successivo, autonomo, ricorso per cassazione notificato il 21 dicembre 2017, da qualificarsi come incidentale, l’Agenzia delle Entrate ha anch’essa impugnato la citata sentenza, nella parte in cui ha respinto il proprio appello principale; quest’ultimo ricorso è articolato in otto motivi, il primo dei quali denunciante la nullità della gravata decisione per violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, num. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992; - sia la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sia l’Agenzia delle Entrate hanno, inoltre, resistito all’avversa impugnazione con apposito controricorso contenente ricorso incidentale condizionato, affidato a tre motivi; - la società contribuente ha pure proposto ulteriore controricorso per resistere al ricorso incidentale condizionato dell’Amministrazione; - per la trattazione della causa è stata fissata l’odierna adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; - nel termine di cui al primo comma, secondo periodo, del predetto articolo, il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate, con conseguente assorbimento di tutti gli altri motivi di impugnazione proposti dalle parti; - con istanza congiunta depositata in data 30 gennaio 2026, le parti hanno chiesto un differimento dell’udienza, dando atto della pendenza di «avanzate e concrete trattative volte a definire la controversia»; ●ritenuto che detta istanza sia meritevole di accoglimento, avuto riguardo a quanto concordemente rappresentato dai contendenti; P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributar
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