CassazionesentenzaSezione UDecisione del 24 giugno 2026
Cassazione n. 21585/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, [OSCURATO:PERSONA]- intimati -avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catanzaro n.10/2025 depositata il 5/05/2025.Numero registro generale 12626/2025Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 21585/2026Data pubblicazione 24/06/2026Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 28/04/2026, dalConsigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] venne tratto a rispondere, dinanzi alConsiglio Distrettuale, in seguito CDD, di Catanzaro, del seguente addebito,così testualmente riportato: «violazione art. 9 e 52 del Codice Deontologico20.09.2020 innanzi alla Corte di Cassazione, utilizzava plurime espressionioffensive e sconvenienti nei confronti del giudice estensore della Corted'Appello di Catanzaro dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], e del consigliere estensoredella sentenza di cui è stata chiesta la revocazione, dott. [OSCURATO:PERSONA]».2. All’esito del procedimento il CDD di Catanzaro, con decisione del5/05/2025, irrogava all’incolpato la sanzione della sospensionedall’esercizio della professione per due mesi.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, con atto del 16/06/2025,regolamento di giurisdizione – così dallo stesso ricorrente qualificato –avverso la suddetta decisione del CDD di Catanzaro.4. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta perl’inammissibilità del regolamento di giurisdizione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso sarebbe di per sé solo inammissibile, in quanto rivolto avversoun provvedimento amministrativo di carattere giustiziale (Sez. U27/12/2019 n. 34476), suscettibile di ulteriore pronuncia sullagiurisdizione da parte del [OSCURATO:PERSONA], al quale purel’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto specifica impugnazione, che è stataprodotta in allegato al regolamento di giurisdizione, recante data10/06/2025 e quindi anteriore al ricorso per regolamento, che recadata 16/06/2025.Non consta, peraltro, quale sia lo stato del procedimento dinanzi alConsiglio [OSCURATO:PERSONA], ossia se il processo a carico dell’avvocatoNumero registro generale 12626/2025Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 21585/2026Data pubblicazione 24/06/2026Sassi sia stato concluso o meno e, quindi, a maggior ragione, qualesia stata la decisione del CNF, se di accoglimento o rigettodell’impugnazione.1. In ogni caso, il ricorso in esame non prospetta alcuna concretaquestione di giurisdizione, limitandosi il ricorrente a proporrequestioni concernenti la condotta di due magistrati, dei quali uno inservizio presso la Corte di Cassazione, che hanno adottato, o concorsoad adottare, decisioni sfavorevoli per un assistito dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per questa ragione, a quanto traspare dal ricorso in oggetto,coinvolti, da parte dello stesso avvocato, in azioni di responsabilitàcivile, ai sensi della legge n. 188 del 13/04/1987 recante norme sul«Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzionigiudiziarie e responsabilità civile dei magistrati», dinanzi al [OSCURATO:PERSONA].2. Le Sezioni Unite intendono qui ribadire la propria risalentegiurisprudenza (Sez. U 18/10/1984 n. 5245), non ravvisando ragioniper discostarsene, o mutarla, e rispetto alla quale non constanomutamenti successivi alla innovata regolazione della materiadisciplinare degli avvocati a opera della legge n. 247 del 31/12/2012.Secondo questa Corte (Sez. U del 27/12/2019 n. 34476) pure dopola riforma dell'ordinamento professionale forense di cui alla l. n. 247del 31/12/2012, anche il procedimento davanti al Consigliodistrettuale, CDD, conserva il carattere amministrativo del precedenteprocedimento di competenza dei locali Consigli dell'ordine, nel sensoche nel procedimento disciplinare a carico di avvocati (o, inprecedenza, all’epoca di vigenza del precedente ordinamento forense,anche procuratori legali), il regolamento preventivo di giurisdizione,non può trovare ingresso nella fase, di natura amministrativa, dinanzial Consiglio dell'ordine locale, ora Consiglio Distrettuale di Disciplinaed è esperibile nella sola fase introdotta con la impugnazione delNumero registro generale 12626/2025Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 21585/2026Data pubblicazione 24/06/2026provvedimento di detto Consiglio locale davanti al Consiglio Nazionale3. Da tanto consegue di per ciò solo l’inammissibilità del ricorso perregolamento preventivo di giurisdizione proposto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA].4. Queste Sezioni Unite non possono, tuttavia, omettere di rilevare che lequestioni prospettate nelle quattro pagine del ricorso, ove pure sipotesse addivenire a decisione di ammissibilità in rito, sarebbero essepure inammissibili, in quanto volte a prospettare, secondo unacostruzione sintattica di scarsa chiarezza, ragioni di incompatibilità incapo ai magistrati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno decisola controversia patrocinata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per essere gli stessistati coinvolti, successivamente all’avere concorso ad adottare iprovvedimenti giudiziari sfavorevoli per l’assistito dell’avvocatostesso, in una causa per la responsabilità civile, dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], ai sensi della legge n. 188 del 1987. Se è questa la correttainterpretazione delle ragioni, esposte nell’atto, esse non sonoevidentemente suscettibili di determinare, al momento della decisionedella controversia patrocinata dall’avvocato in fase d’appello e davantiquesta Corte di Cassazione, un’ipotesi di obbligo di astensione per isuddetti magistrati, posto che un tale obbligo sarebbe potuto ritenersisussistente soltanto dopo che i detti magistrati avevano concorso alladecisione.5. Le dette ragioni sono, inoltre, del tutto inadeguate a sorreggere laprospettazione di una questione di giurisdizione, che non risulta, sullabase di quanto scritto dal ricorrente, in alcun modo utilmentedelibabile sia con riferimento alla giurisdizione amministrativa che aquella civile.6. Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.7. Nulla per le spese di lite poiché non vi è stata esplicazione di attivitàdifensiva da alcuna controparte.Numero registro generale 12626/2025Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 21585/2026Data pubblicazione 24/06/20268. Va, infine, disposto che, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196 del30/06/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, sianoomesse le generalità e gli altri dati identificativi dell’avvocato P.Q.MLa Corte a Sezioni Unite dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo13, se dovuto.Dispone l’oscuramento dei dati come in motivazione.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili dellaCorte Suprema di Cassazione, il 28/04/2026.Il PresidenteStefano Mogini