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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09627/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge processuale e il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva, e che in particolare rileva l'errata valutazione della prova per violazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, la mancata ponderazione di prove decisive contrarie e l'insussistenza dell'elemento psicologico di fattispecie, nonché il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione della legge penale per la ritenuta sussistenza del delitto di ricettazione, sono entrambi non consentiti in quanto meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608- 01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici censurabili in sede di legittimità (si vedano, in particolare, pagg. 3-4 della sentenza impugnata con riguardo agli accertamenti effettuati dai Carabìnieri sull'autoveicolo del ricorrente e al dolo di ricettazione), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglía, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) tra l'altro caratterizzata da evidente genericità nella sua formulazione, in assenza di confronto con la motivazione; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge penale per la mancata riqualificazione del fatto nei termini di cui all'art. 712 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge processuale e il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva, e che in particolare rileva l'errata valutazione della prova per violazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, la mancata ponderazione di prove decisive contrarie e l'insussistenza dell'elemento psicologico di fattispecie, nonché il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione della legge penale per la ritenuta sussistenza del delitto di ricettazione, sono entrambi non consentiti in quanto meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608- 01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici censurabili in sede di legittimità (si vedano, in particolare, pagg. 3-4 della sentenza impugnata con riguardo agli accertamenti effettuati dai Carabìnieri sull'autoveicolo del ricorrente e al dolo di ricettazione), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglía, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) tra l'altro caratterizzata da evidente genericità nella sua formulazione, in assenza di confronto con la motivazione; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge penale per la mancata riqualificazione del fatto nei termini di cui all'art. 712 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno