CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 11751/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:avverso la sentenza del 22 dicembre 2025 del Tribunale di Bari;letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 22 dicembre 2025, emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc. pen., il Tribunale di Bari ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena diun anno di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, per aver detenuto a fini dicessione sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina.Il Tribunale ha inoltre disposto, per quanto di interesse, la confisca deldenaro rinvenuto nel corso della perquisizione, pari ad euro 3.405.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilitodall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.).2.1. Con un unico motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione(poiché manifestamente illogica o contraddittoria) per avere il giudice disposto laconfisca del denaro che, contrariamente a quanto si afferma in sentenza, non fusequestrato, ed il cui provento dall’attività di spaccio non è stato oggetto diammissioni da parte del [OSCURATO:PERSONA].Lamenta, inoltre, che il Tribunale ha fondato la decisione su alcuni elementidi fatto senza però esaminarli criticamente, e dunque rendendo impossibile ilcontrollo sul ragionamento compiuto.3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hannoformulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. È utile premettere che la sentenza di patteggiamento che abbia applicatouna misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448,comma 2-bis, cod. proc. pen., ma soltanto nel caso in cui la misura sia stataoggetto dell'accordo tra le parti, il che non è accaduto nella specie; pertanto, essaè ricorribile anche per vizio di motivazione, ai sensi della disciplina generaleprevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019, dep.2020, Savin, Rv. 279348 – 01; conf., Sez. 4, n. 28366 del 22/06/2022, Marchych,non mass.).2.1. Venendo ai motivi di doglianza, osserva il Collegio che il Tribunale, dopoaver applicato la pena per la fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 9ottobre 1990, n. 309, ha confiscato ai sensi dell’art. 240 cod. pen. la somma didenaro rinvenuta in sede di perquisizione - pari ad euro 3.405 - nel presuppostoche si tratti del “prezzo del reato di detenzione” (p. 5 sentenza impugnata).2.2. Questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha chiarito che per«prezzo del reato» si intende il compenso dato o promesso per indurre,determinare o istigare un soggetto a commettere il reato (Sez. U, n. 9149 del3/07/1996, Chabni, Rv. 205707 – 01; principio ripreso anche da Sez. U, n. 13783del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, non mass. sul punto).In altri termini, il prezzo del reato costituisce il compenso dato o promessoad una determinata persona, come corrispettivo dell'esecuzione dell'illecito.Costituisce profitto del reato, invece, il vantaggio che il reo consegue dalreato.2.3. Prendendo le mosse da tali nozioni, la giurisprudenza di legittimità haaffermato che ove si proceda per le condotte di detenzione e trasporto di sostanzastupefacente, e non di cessione, non sono applicabili né l'art. 240 cod. pen. né ladisposizione specifica in materia di stupefacenti di cui al comma 7-bis dell'art. 73d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (introdotto dall'art. 4, comma 1, lett. a, del d.lgs.29 ottobre 2016, n. 202), non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggettodi ablazione e il reato di detenzione o trasporto (cfr., Sez. 3, n. 7733 del24/10/2024, dep. 2025, Musaj, non mass.; Sez. 6, n. 2762 del 19/12/2023, dep.2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285899 – 01; Sez. 4, n. 20130 del 19/4/2022, Donato, Rv.283248 - 01).Per tali ragioni è stato altresì affermato che non sono confiscabili le sommeche, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga esono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo lestesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo"del reato (Sez. 4, n. 23743 del 08/05/2025, Hamrouni, non mass.; Sez. 6, n.55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204 – 01).Il nesso di pertinenzialità, quindi, deve essere valutato in relazione al reatoper il quale l’imputato è stato condannato e non in riferimento a condotte illecite,estranee alla declaratoria di responsabilità.Per tali ragioni non sono confiscabili le somme che costituiscono il ricavatodi non contestate e precedenti cessioni di droga, o che siano destinate ad ulterioriacquisti della medesima sostanza, non potendo qualificarsi né come "strumento",né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato.All’inverso, è consentita la confisca del denaro che costituisce provento delreato di vendita di sostanze stupefacenti quando tale sia il reato per cui si procede,o la confisca quale prezzo, ove emerga un corrispettivo per la diversa condotta didetenzione a fine di spaccio (così, in motivazione, Sez. 3, n. 32185 del10/09/2025, Bouallali, non mass.; Sez. 4, n. 4179 del 21/11/2024, dep. 2025,Prendi, non mass., secondo cui il denaro può essere confiscato solo quando si proviche costituisca il prezzo del reato di detenzione, ovvero il corrispettivo ricevutodall'imputato da terzi per la detenzione dello stupefacente).2.4. Nella specie il nesso di strumentalità è stato ritenuto valorizzando ilrinvenimento di banconote di piccolo taglio e di un libro mastro, che il Tribunaleprima assume essere riferibili alla pregressa attività di spaccio (p. 4) – per la quale,come detto, la confisca deve ritenersi preclusa - e poi, in maniera contraddittoria,e comunque senza svolgere alcun percorso argomentativo, afferma esseredimostrativi del corrispettivo per la detenzione, in ipotesi versato da terziall’imputato.La confisca non risulta neppure essere stata disposta ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., come richiamato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (pureapplicabile ratione temporis), né la motivazione del provvedimento fa riferimentoal requisito della sproporzione.3. La sentenza va pertanto annullata, limitatamente alla confisca del denaro,con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bari, in diversa personafisica.Il giudice del rinvio dovrà pertanto accertare l’esistenza del nesso tra lesomme di denaro rinvenute nella disponibilità dell’imputato ed il reato didetenzione attribuitogli, senza poter valutare l’esistenza di altre, in ipotesipregresse, condotte illecite di cessione di stupefacente.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11751/2026Roma, lì, 27/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daLUCIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 425/2026VINCENZO [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]DONATO D'AURIA R.G.N. 3548/2026DAVIDE [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:avverso la sentenza del 22 dicembre 2025 del Tribunale di Bari;letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 22 dicembre 2025, emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc. pen., il Tribunale di Bari ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena diun anno di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, per aver detenuto a fini dicessione sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina.Il Tribunale ha inoltre disposto, per quanto di interesse, la confisca deldenaro rinvenuto nel corso della perquisizione, pari ad euro 3.405.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilitodall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.).2.1. Con un unico motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione(poiché manifestamente illogica o contraddittoria) per avere il giudice disposto laconfisca del denaro che, contrariamente a quanto si afferma in sentenza, non fusequestrato, ed il cui provento dall’attività di spaccio non è stato oggetto diammissioni da parte del [OSCURATO:PERSONA].Lamenta, inoltre, che il Tribunale ha fondato la decisione su alcuni elementidi fatto senza però esaminarli criticamente, e dunque rendendo impossibile ilcontrollo sul ragionamento compiuto.3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hannoformulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. È utile premettere che la sentenza di patteggiamento che abbia applicatouna misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448,comma 2-bis, cod. proc. pen., ma soltanto nel caso in cui la misura sia stataoggetto dell'accordo tra le parti, il che non è accaduto nella specie; pertanto, essaè ricorribile anche per vizio di motivazione, ai sensi della disciplina generaleprevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019, dep.2020, Savin, Rv. 279348 – 01; conf., Sez. 4, n. 28366 del 22/06/2022, Marchych,non mass.).2.1. Venendo ai motivi di doglianza, osserva il Collegio che il Tribunale, dopoaver applicato la pena per la fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 9ottobre 1990, n. 309, ha confiscato ai sensi dell’art. 240 cod. pen. la somma didenaro rinvenuta in sede di perquisizione - pari ad euro 3.405 - nel presuppostoche si tratti del “prezzo del reato di detenzione” (p. 5 sentenza impugnata).2.2. Questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha chiarito che per«prezzo del reato» si intende il compenso dato o promesso per indurre,determinare o istigare un soggetto a commettere il reato (Sez. U, n. 9149 del3/07/1996, Chabni, Rv. 205707 – 01; principio ripreso anche da Sez. U, n. 13783del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, non mass. sul punto).In altri termini, il prezzo del reato costituisce il compenso dato o promessoad una determinata persona, come corrispettivo dell'esecuzione dell'illecito.Costituisce profitto del reato, invece, il vantaggio che il reo consegue dalreato.2.3. Prendendo le mosse da tali nozioni, la giurisprudenza di legittimità haaffermato che ove si proceda per le condotte di detenzione e trasporto di sostanzastupefacente, e non di cessione, non sono applicabili né l'art. 240 cod. pen. né ladisposizione specifica in materia di stupefacenti di cui al comma 7-bis dell'art. 73d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (introdotto dall'art. 4, comma 1, lett. a, del d.lgs.29 ottobre 2016, n. 202), non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggettodi ablazione e il reato di detenzione o trasporto (cfr., Sez. 3, n. 7733 del24/10/2024, dep. 2025, Musaj, non mass.; Sez. 6, n. 2762 del 19/12/2023, dep.2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285899 – 01; Sez. 4, n. 20130 del 19/4/2022, Donato, Rv.283248 - 01).Per tali ragioni è stato altresì affermato che non sono confiscabili le sommeche, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga esono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo lestesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo"del reato (Sez. 4, n. 23743 del 08/05/2025, Hamrouni, non mass.; Sez. 6, n.55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204 – 01).Il nesso di pertinenzialità, quindi, deve essere valutato in relazione al reatoper il quale l’imputato è stato condannato e non in riferimento a condotte illecite,estranee alla declaratoria di responsabilità.Per tali ragioni non sono confiscabili le somme che costituiscono il ricavatodi non contestate e precedenti cessioni di droga, o che siano destinate ad ulterioriacquisti della medesima sostanza, non potendo qualificarsi né come "strumento",né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato.All’inverso, è consentita la confisca del denaro che costituisce provento delreato di vendita di sostanze stupefacenti quando tale sia il reato per cui si procede,o la confisca quale prezzo, ove emerga un corrispettivo per la diversa condotta didetenzione a fine di spaccio (così, in motivazione, Sez. 3, n. 32185 del10/09/2025, Bouallali, non mass.; Sez. 4, n. 4179 del 21/11/2024, dep. 2025,Prendi, non mass., secondo cui il denaro può essere confiscato solo quando si proviche costituisca il prezzo del reato di detenzione, ovvero il corrispettivo ricevutodall'imputato da terzi per la detenzione dello stupefacente).2.4. Nella specie il nesso di strumentalità è stato ritenuto valorizzando ilrinvenimento di banconote di piccolo taglio e di un libro mastro, che il Tribunaleprima assume essere riferibili alla pregressa attività di spaccio (p. 4) – per la quale,come detto, la confisca deve ritenersi preclusa - e poi, in maniera contraddittoria,e comunque senza svolgere alcun percorso argomentativo, afferma esseredimostrativi del corrispettivo per la detenzione, in ipotesi versato da terziall’imputato.La confisca non risulta neppure essere stata disposta ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., come richiamato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (pureapplicabile ratione temporis), né la motivazione del provvedimento fa riferimentoal requisito della sproporzione.3. La sentenza va pertanto annullata, limitatamente alla confisca del denaro,con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bari, in diversa personafisica.Il giudice del rinvio dovrà pertanto accertare l’esistenza del nesso tra lesomme di denaro rinvenute nella disponibilità dell’imputato ed il reato didetenzione attribuitogli, senza poter valutare l’esistenza di altre, in ipotesipregresse, condotte illecite di cessione di stupefacente. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente laconfisca della somma di denaro e rinvia per nuovo giudizio sul punto al [OSCURATO:PERSONA], persona fisica diversa.Così deciso in Roma, il 24 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA] VignaleP.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente laconfisca della somma di denaro e rinvia per nuovo giudizio sul punto al [OSCURATO:PERSONA], persona fisica diversa.Così deciso in Roma, il 24 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]