CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 12730/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 11014-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dei rispettivi Direttori pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 5186/8/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 23/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 11014 sez. MT - ud. 22-03-2022 -2- Rg 11014/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la decisione della CTR del Lazio ( 5186/2019 )affidandosi ad un unico motivo con cui denuncia la violazione e falsa applicazione dell'ad 132, secondo comma nr 4 c.p.c. dell'ad 115 e 116 c.p.c. in relazione all'ad 360 primo comma nr 4 c.p.c.per non avere la CTR dato conto delle ragioni per le quali le cartelle di pagamento oggetto di impugnativa da parte del contribuente , [OSCURATO:PERSONA], non fossero state ritualmente notificate e ciò malgrado la prodotta documentazione idonea a dimostrare la regolarità della notifica. Il contribuente non si è costituito rimanendo intimato. Il motivo è fondato. Secondo l'indirizzo ampiamente condiviso della giurisprudenza di legittimità, sussiste motivazione apparente del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione, quando pur se la stessa è graficamente esistente (ed eventualmente sovrabbondante) tale motivazione non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del 'minimo costituzionale' richiesto dall'art. 111 Cost., comma 6 (Cass. n. 13248 del 2020, Cass. n. 9105 del 2017). Quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento (oppure li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica), rende impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9097 del 2017; Cass.n. 9113 del 2012) Il vizio di motivazione previsto dall'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro i probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819 del 2020). Spetta al giudice del merito il concreto apprezzamento di ogni elemento di valutazione e di prova ritualmente introdotto nel processo che appaia funzionale all'esame delle questioni introdotte dalle parti, e tale esame va esposto, seppure concisamente, per illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione. Tale omissione si concretizza nella violazione di un preciso obbligo di legge costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), sic-ché se viene omessa l'esposizione, sia pure concisa, dei motivi di fatto e di diritto della decisione, la specificazione e l'illustrazione delle ragioni e dell'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e soprattutto se viene omessa la specificazione dell'esame delle prove su cui si è fondato il convincimento, non è consentito verificare se il giudice abbia effettivamente giudicato iuxta alligata ed probata (Cass. n. 20414 del 2018). I giudici di appello, con affermazioni assertive e apodittiche, hanno confermato l'irritualità per le tre cartelle di pagamento oggetto di gravame , precisando che non era stata fornita la prova del compimento delle formalità previste nei casi di notifica effettuata attraverso il deposito dell'atto nella casa comunale a seguito di irreperibilità relativa del destinatario per sua accertata temporanea assenza senza argomentare alcunché in ordine alla indicazione delle prove, oggetto di valutazione, in base alle quali sarebbe risultata l'irregolarità del procedimento notificatorio, e senza neppure esaminare la produzione documentale allegata dall'Ufficio per ognuna delle tre cartelle ( allegati da 9 a 14) Alla stregua di quanto esposto, il motivo va accolto , la sentenza cassata e rinviata alla CTR del Lazio in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese di legittimità. Roma 22.3.2022 [OSCURATO:PERSONA] ente ( dott [OSCURATO:PERSONA]