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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 24 aprile 2026

Cassazione n. 10947/2026

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84 in Roma, inpersona del suo amministratore pro – tempore, rappresentato edifeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s., in persona del suo legalerappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA];- resistente -[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo legalerappresentante pro – tempore;- intimata -Numero registro generale 16605/2025Numero sezionale 953/2026Numero di raccolta generale 10947/2026Data pubblicazione 24/04/2026avverso il “decreto” di sospensione del Tribunale di Roma n.cronol. 4174/2025, depositato il 26 giugno 2025, comunicato il 26giugno 2025, nel giudizio iscritto al n. 31554/2024 R.G.;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 15 aprile 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Trapuzzano;viste le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, nellapersona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.

CarmeloCelentano, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c., come richiamatodall’art. 380-ter c.p.c., che ha chiesto l’accoglimento del ricorsoper regolamento necessario di competenza, con l’annullamentodel provvedimento impugnato;letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse delricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.1.– Con atto di citazione notificato il 16 luglio 2024, ilCondominio di viale delle Medaglie d’Oro n. 384 in Romaconveniva, davanti al Tribunale di Roma, l’[OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo che la società convenuta fossecondannata al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalCondominio a causa delle condotte integranti atti di mala gestioposte in essere dal precedente amministratore nel corso del suomandato nonché per violazione degli obblighi di legge posti a suocarico, con riferimento: a) ai riscontrati ammanchi contabili; b)all’addebito, da parte dei fornitori del gas, del c.d. c-mor (clientemoroso), ossia di un indennizzo inserito in bolletta dal nuovoNumero registro generale 16605/2025Numero sezionale 953/2026Numero di raccolta generale 10947/2026Data pubblicazione 24/04/2026gestore al fine di riscuotere, per conto del precedente, almenouna parte della morosità accumulata dall’utente consumatore cheaveva posto in essere tale pratica illegittima; c) nonché, infine,agli onorari legali sostenuti per far fronte alla richiesta dipagamento avanzata dal precedente fornitore del gas HeraComm.Si costituiva in giudizio l’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s.,la quale contestava le deduzioni dell’esponente e concludeva per ilrigetto della domanda avanzata, chiedendo di essere autorizzataalla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice.Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale eccepiva l’inefficacia e inoperativitàdella polizza.Quindi, con il “decreto” di cui in epigrafe, il Tribunale aditodisponeva la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c.,in attesa della risoluzione delle questioni sollevate con ladenuncia-querela depositata presso la Procura della Repubblicadel Tribunale di Roma, dalla cui definizione sarebbe dipesa ladecisione della causa civile.2.– [OSCURATO:PERSONA] di viale delle Medaglie d’Oro n. 384 in Romaha proposto, con ricorso notificato il 25 luglio 2025, regolamentonecessario di competenza, ex art. 42 c.p.c., affidato ad un unicomotivo.Ha depositato memoria difensiva la resistente[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s.È rimasta intimata la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.Il Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimento delregolamento.Numero registro generale 16605/2025Numero sezionale 953/2026Numero di raccolta generale 10947/2026Data pubblicazione 24/04/2026In prossimità della fissata adunanza camerale nonpartecipata, il ricorrente ha presentato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con l’unico motivo proposto il ricorrente denuncia, aisensi dell’art. 42 c.p.c., la violazione dell’art. 295 c.p.c., peravere il Tribunale disposto la sospensione necessaria del giudiziocivile, benché i fatti e le vicende oggetto della denuncia-quereladel 21 dicembre 2023 involgessero solo una parte delle domandeazionate dall’esponente in sede civile – e segnatamenteipotizzato il reato di appropriazione indebita –, ma noncomprendessero anche le ulteriori domande, che pure erano stateavanzate in sede civile, con riferimento al c-mor e alle speselegali conseguenti.Osserva, in ogni caso, l’istante che, ai sensi dell’art. 75c.p.p., da un lato, il processo civile avrebbe dovuto proseguire ilsuo corso senza essere influenzato dal processo penale e,dall’altro, il giudice civile avrebbe dovuto procedere ad unautonomo accertamento dei fatti e della responsabilità civile conpienezza di cognizione, senza essere vincolato alle soluzioni e allequalificazioni del giudice penale, non risultando pendente alcunprocedimento penale, stante che erano tuttora in corso leindagini preliminari nei confronti del legale rappresentante dellasocietà convenuta, indagini che avrebbero potuto concludersi conun provvedimento di archiviazione ovvero con la richiesta dirinvio a giudizio.Numero registro generale 16605/2025Numero sezionale 953/2026Numero di raccolta generale 10947/2026Data pubblicazione 24/04/20261.1.– Il proposto regolamento è fondato per due ordini diragioni.Sotto il primo profilo, la sospensione necessaria del processocivile, ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att.c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo seuna norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione delreato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, e acondizione che la sentenza penale possa avere, nel casoconcreto, valore di giudicato nel processo civile.Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica delladecisione civile dalla definizione del giudizio penale, non bastache nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre chel’effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegatonormativamente alla commissione del reato che è oggettodell’imputazione penale (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28284 del24/10/2025; Sez. 6-3, Ordinanza n. 15248 del 01/06/2021; Sez.6-3, Ordinanza n. 18918 del 15/07/2019).Nella fattispecie tale condizione non ricorre, poiché l’invocatorisarcimento dei danni per i contestati ammanchi contabili, per glieffettuati addebiti da parte dei fornitori del gas in ordine allamorosità accumulata nonché per gli onorari legali sostenuti perfar fronte alla richiesta di pagamento avanzata dal precedentefornitore non sono collegati all’accertamento del reato diappropriazione indebita oggetto della sporta denuncia-querela.Sotto altro aspetto, la sospensione necessaria del processocivile per pregiudizialità penale, ai sensi dell’art. 295 c.p.c.,nell’ipotesi in cui alla commissione del reato oggettodell’imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghiNumero registro generale 16605/2025Numero sezionale 953/2026Numero di raccolta generale 10947/2026Data pubblicazione 24/04/2026un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, è subordinata allacondizione della contemporanea pendenza dei due processi, civilee penale, e – quindi – dell’avvenuto esercizio dell’azione penaleda parte del P.M. nei modi previsti dall’art. 405 c.p.p., mediantela formulazione dell’imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio,sicché tale sospensione non può essere disposta sul presuppostodella mera presentazione di una denuncia e della conseguenteapertura di indagini preliminari (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n.21954 del 30/07/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 11688 del14/05/2018; Sez. 6-2, Ordinanza n. 313 del 13/01/2015; Sez. 6-2, Ordinanza n. 10974 del 28/06/2012).Nel caso di specie, lo stesso provvedimento impugnatoadduce espressamente che, all’esito della presentazione delladenuncia-querela, sono state aperte le indagini penali, senza chesiano state ancora chiuse.2.– In conseguenza delle argomentazioni esposte, il ricorsoper regolamento di competenza va accolto, con l’effetto chel’impugnato “decreto” di sospensione deve essere annullato edeve essere disposta la prosecuzione del giudizio dinanzi alTribunale originariamente adito.La regolamentazione delle spese di lite è rimessa al Tribunalepresso cui la causa deve essere proseguita.

P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazioneaccoglie il ricorso per regolamento di competenza e, perl’effetto, annulla l’impugnato “decreto” di sospensione del giudiziocivile, disponendo la prosecuzione del giudizio davanti all’aditoNumero registro generale 16605/2025Numero sezionale 953/2026Numero di raccolta generale 10947/2026Data pubblicazione 24/04/2026Tribunale di Roma, cui rimette la causa anche per laregolamentazione delle spese del presente procedimento.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 15 aprile 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
84 in Roma, inpersona del suo amministratore pro – tempore, rappresentato edifeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s., in persona del suo legalerappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA];- resistente -[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo legalerappresentante pro – tempore;- intimata -Numero registro generale 16605/2025Numero sezionale 953/2026Numero di raccolta generale 10947/2026Data pubblicazione 24/04/2026avverso il “decreto” di sospensione del Tribunale di Roma n.cronol. 4174/2025, depositato il 26 giugno 2025, comunicato il 26giugno 2025, nel giudizio iscritto al n. 31554/2024 R.G.;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 15 aprile 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Trapuzzano;viste le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, nellapersona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. CarmeloCelentano, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c., come richiamatodall’art. 380-ter c.p.c., che ha chiesto l’accoglimento del ricorsoper regolamento necessario di competenza, con l’annullamentodel provvedimento impugnato;letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse delricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.1.– Con atto di citazione notificato il 16 luglio 2024, ilCondominio di viale delle Medaglie d’Oro n. 384 in Romaconveniva, davanti al Tribunale di Roma, l’[OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo che la società convenuta fossecondannata al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalCondominio a causa delle condotte integranti atti di mala gestioposte in essere dal precedente amministratore nel corso del suomandato nonché per violazione degli obblighi di legge posti a suocarico, con riferimento: a) ai riscontrati ammanchi contabili; b)all’addebito, da parte dei fornitori del gas, del c.d. c-mor (clientemoroso), ossia di un indennizzo inserito in bolletta dal nuovoNumero registro generale 16605/2025Numero sezionale 953/2026Numero di raccolta generale 10947/2026Data pubblicazione 24/04/2026gestore al fine di riscuotere, per conto del precedente, almenouna parte della morosità accumulata dall’utente consumatore cheaveva posto in essere tale pratica illegittima; c) nonché, infine,agli onorari legali sostenuti per far fronte alla richiesta dipagamento avanzata dal precedente fornitore del gas HeraComm.Si costituiva in giudizio l’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s.,la quale contestava le deduzioni dell’esponente e concludeva per ilrigetto della domanda avanzata, chiedendo di essere autorizzataalla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice.Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale eccepiva l’inefficacia e inoperativitàdella polizza.Quindi, con il “decreto” di cui in epigrafe, il Tribunale aditodisponeva la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c.,in attesa della risoluzione delle questioni sollevate con ladenuncia-querela depositata presso la Procura della Repubblicadel Tribunale di Roma, dalla cui definizione sarebbe dipesa ladecisione della causa civile.2.– [OSCURATO:PERSONA] di viale delle Medaglie d’Oro n. 384 in Romaha proposto, con ricorso notificato il 25 luglio 2025, regolamentonecessario di competenza, ex art. 42 c.p.c., affidato ad un unicomotivo.Ha depositato memoria difensiva la resistente[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.s.È rimasta intimata la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.Il Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimento delregolamento.Numero registro generale 16605/2025Numero sezionale 953/2026Numero di raccolta generale 10947/2026Data pubblicazione 24/04/2026In prossimità della fissata adunanza camerale nonpartecipata, il ricorrente ha presentato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con l’unico motivo proposto il ricorrente denuncia, aisensi dell’art. 42 c.p.c., la violazione dell’art. 295 c.p.c., peravere il Tribunale disposto la sospensione necessaria del giudiziocivile, benché i fatti e le vicende oggetto della denuncia-quereladel 21 dicembre 2023 involgessero solo una parte delle domandeazionate dall’esponente in sede civile – e segnatamenteipotizzato il reato di appropriazione indebita –, ma noncomprendessero anche le ulteriori domande, che pure erano stateavanzate in sede civile, con riferimento al c-mor e alle speselegali conseguenti.Osserva, in ogni caso, l’istante che, ai sensi dell’art. 75c.p.p., da un lato, il processo civile avrebbe dovuto proseguire ilsuo corso senza essere influenzato dal processo penale e,dall’altro, il giudice civile avrebbe dovuto procedere ad unautonomo accertamento dei fatti e della responsabilità civile conpienezza di cognizione, senza essere vincolato alle soluzioni e allequalificazioni del giudice penale, non risultando pendente alcunprocedimento penale, stante che erano tuttora in corso leindagini preliminari nei confronti del legale rappresentante dellasocietà convenuta, indagini che avrebbero potuto concludersi conun provvedimento di archiviazione ovvero con la richiesta dirinvio a giudizio.Numero registro generale 16605/2025Numero sezionale 953/2026Numero di raccolta generale 10947/2026Data pubblicazione 24/04/20261.1.– Il proposto regolamento è fondato per due ordini diragioni.Sotto il primo profilo, la sospensione necessaria del processocivile, ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att.c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo seuna norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione delreato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, e acondizione che la sentenza penale possa avere, nel casoconcreto, valore di giudicato nel processo civile.Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica delladecisione civile dalla definizione del giudizio penale, non bastache nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre chel’effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegatonormativamente alla commissione del reato che è oggettodell’imputazione penale (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28284 del24/10/2025; Sez. 6-3, Ordinanza n. 15248 del 01/06/2021; Sez.6-3, Ordinanza n. 18918 del 15/07/2019).Nella fattispecie tale condizione non ricorre, poiché l’invocatorisarcimento dei danni per i contestati ammanchi contabili, per glieffettuati addebiti da parte dei fornitori del gas in ordine allamorosità accumulata nonché per gli onorari legali sostenuti perfar fronte alla richiesta di pagamento avanzata dal precedentefornitore non sono collegati all’accertamento del reato diappropriazione indebita oggetto della sporta denuncia-querela.Sotto altro aspetto, la sospensione necessaria del processocivile per pregiudizialità penale, ai sensi dell’art. 295 c.p.c.,nell’ipotesi in cui alla commissione del reato oggettodell’imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghiNumero registro generale 16605/2025Numero sezionale 953/2026Numero di raccolta generale 10947/2026Data pubblicazione 24/04/2026un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, è subordinata allacondizione della contemporanea pendenza dei due processi, civilee penale, e – quindi – dell’avvenuto esercizio dell’azione penaleda parte del P.M. nei modi previsti dall’art. 405 c.p.p., mediantela formulazione dell’imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio,sicché tale sospensione non può essere disposta sul presuppostodella mera presentazione di una denuncia e della conseguenteapertura di indagini preliminari (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n.21954 del 30/07/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 11688 del14/05/2018; Sez. 6-2, Ordinanza n. 313 del 13/01/2015; Sez. 6-2, Ordinanza n. 10974 del 28/06/2012).Nel caso di specie, lo stesso provvedimento impugnatoadduce espressamente che, all’esito della presentazione delladenuncia-querela, sono state aperte le indagini penali, senza chesiano state ancora chiuse.2.– In conseguenza delle argomentazioni esposte, il ricorsoper regolamento di competenza va accolto, con l’effetto chel’impugnato “decreto” di sospensione deve essere annullato edeve essere disposta la prosecuzione del giudizio dinanzi alTribunale originariamente adito.La regolamentazione delle spese di lite è rimessa al Tribunalepresso cui la causa deve essere proseguita. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazioneaccoglie il ricorso per regolamento di competenza e, perl’effetto, annulla l’impugnato “decreto” di sospensione del giudiziocivile, disponendo la prosecuzione del giudizio davanti all’aditoNumero registro generale 16605/2025Numero sezionale 953/2026Numero di raccolta generale 10947/2026Data pubblicazione 24/04/2026Tribunale di Roma, cui rimette la causa anche per laregolamentazione delle spese del presente procedimento.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 15 aprile 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa
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