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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 2024

Cassazione n. 19508/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2013 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che in parziale riforma della pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale di Mantova - con la quale l'imputata era stata ritenuta colpevole dei delitti di cui agli artt. 624 e 625 n.7 cod. pen. riqualificato l'originario art.648 cod. pen. e di cui all'art.493 ter cod. pen.- ha rideterminato la pena escludendo la circostanza aggravante di cui all'art.625 n.7 cod. pen.

Considerato che il primo e unico motivo - con cui la ricorrente denuncia l'assenza di una motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche- è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. peri. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; la motivazione impugnata è inoltre sul punto immune da vizi (si valorizzano i precedenti penali, l'assenza di collaborazione e di segnali di resipiscenza dell'imputato).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 aprile 2024 Il orsiglier,€ensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2013 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che in parziale riforma della pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale di Mantova - con la quale l'imputata era stata ritenuta colpevole dei delitti di cui agli artt. 624 e 625 n.7 cod. pen. riqualificato l'originario art.648 cod. pen. e di cui all'art.493 ter cod. pen.- ha rideterminato la pena escludendo la circostanza aggravante di cui all'art.625 n.7 cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo - con cui la ricorrente denuncia l'assenza di una motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche- è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. peri. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; la motivazione impugnata è inoltre sul punto immune da vizi (si valorizzano i precedenti penali, l'assenza di collaborazione e di segnali di resipiscenza dell'imputato). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il orsiglier,€ensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19508/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris