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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 33963/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di FERRARA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore il difensore presente BERGHENTI Simone insiste nei motivi depositati e ne chiede raccoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale del riesame di Ferrara confermava parzialmente il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente emesso dal Giudice per le indagini preliminari sull'immobile sito in Riva del Po, intestato a [OSCURATO:PERSONA], ma attribuito alla materiale disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di cui agli artt. 5 e 8 del DIg.74/2000, che aveva fornito la provvista necessaria per l'acquisto, per l'ammontare di euro 170.000,00.

Il Tribunale, in accoglimento parziale del riesame proposto dall'intestataria dell'immobile, alla luce della documentazione in atti, aveva ridotto il vincolo sul bene fino alla concorrenza di euro 170.000,00.

2. Avverso la suddetta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di proprietaria dell'immobile, propone ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, deducendo con un unico motivo illogicità della motivazione e violazione di legge.

Chiede il dissequestro totale dell'immobile e la sua restituzione.

3. La ricorrente sostiene che il bene è nella sua esclusiva disponibilità e non in quella dell'indagato, totalmente estraneo alla detenzione del bene.

Deduce che il pagamento del prezzo di acquisto dell'immobile, pari a euro 370.000,00, è avvenuto mediante mutuo fondiario pari a euro 250.000,00 acceso dalla medesima ricorrente ed interamente pagato fino alla sua estinzione con risorse proprie o familiari.

Pertanto, già sotto il profilo del riscontro documentale, sottraendo l'ammontare della somma ricevuta mediante mutuo bancario, solo la restante somma di euro 120.000,00- e non quella di 170.000,00 erroneamente quantificata dal Tribunale del riesame- sarebbe in astratto riconducibile all'indagato per l'acquisto del bene.

In proposito, a supporto della ricostruzione che quantifica i pagamenti riconducibili al [OSCURATO:PERSONA], deduce che solo 5 assegni bancari su 8, sono tratti inconfutabilmente dal conto corrente intestato alla ditta individuale Elektra di [OSCURATO:PERSONA], in quanto tre assegni, pur essendo stati emessi dall'indagato, non sono mai stati incassati dal venditore.

In questo senso depone la comunicazione bancaria di estinzione relativa al solo assegno di euro 30.000,00, di cui il Tribunale ha tenuto conto, ma che deve ritenersi probante anche rispetto gli altri due assegni di euro 25.000 cadauno, anche questi non incassati, ma dei quali non si dispone di comunicazione di estinzione da parte dell'istituto bancario.

Tuttavia il Tribunale, erroneamente, ha ritenuto che di questi ultimi due assegni non fosse stata acquista prova dell'estinzione, e pertanto ha quantificato l'ammontare della somma riconducibile al [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto dell'immobile in sequestro nella misura di 170.000,00 e non di 120.000,00 euro.

4. Infine, la ricorrente contesta la riconducibilità all'indagato [OSCURATO:PERSONA] anche della somma di euro 120.000,00.

Afferma infatti che tale somma le è stata prestata in modo informale e meramente fiduciario dal [OSCURATO:PERSONA] e che è stata restituita per l'ammontare di euro 108.000,00 dalla ricorrente mediante pagamento di altro mutuo ipotecario, acceso personalmente dal [OSCURATO:PERSONA], di cui la ricorrente era terzo datore di ipoteca, come dimostra la transazione intercorsa con la Banca nel 2018.

Pertanto, anche la somma di euro 120.000,00 è stata quasi interamente sostenuta dalla ricorrente perché restituita al [OSCURATO:PERSONA].

Vi è quindi prova documentale contraria alla riconducibilità dell'acquisto dell'immobile in capo al [OSCURATO:PERSONA] e della sua disponibilità materiale dell'immobile, non essendo sufficiente la dimostrazione della mancanza in capo all'intestataria di risorse finanziarie necessarie per l'acquisto del cespite al momento della compravendita. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto la ricorrente deduce esclusivamente vizio della motivazione, richiamando espressamente l'art. 606 lett.e cod. proc pen., pur trattandosi di misura cautelare reale.

Il ricorso per cassazione avverso una misura cautelare reale è ammesso dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. esclusivamente per violazione di legge.

Costituisce, al riguardo, ius receptum, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, il principio secondo il quale nella nozione di "violazione di legge" rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali.

Non vi rientra invece l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.

U., n. 2 del 28/01/2004, Ferrazzi).

Dunque, ove il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità.

Nel caso in disamina, l'impianto argomentativo a sostegno del decisum, lungi dal potersi considerare apparente, si sostanzia in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità.

Ed infatti, il Tribunale, con riferimento ai due assegni tratti dal conto riconducibile al [OSCURATO:PERSONA], ad avviso della ricorrente non incassati da venditore, ha osservato che non vi è alcuna prova del mancato incasso e che la ricorrente non ha dedotto nessun elemento che possa supportare l'assenza della comunicazione di estinzione da parte della Banca; inoltre, con riferimento alla restituzione di euro 120.000,00 al [OSCURATO:PERSONA] mediante estinzione del mutuo ipotecario ad egli intestato da parte della Accorsi, quale terzo datore di ipoteca, con atto di transazione avvenuta oltre dieci anni dopo l'acquisito del bene oggetto di sequestro, il giudice ha ritenuto che si sia trattato di operazione artatamente costituita per precostituirsi una possibile difesa.

2. Va inoltre rilevato che non si rinviene in atti la procura speciale del ricorrente, terzo interessato alla restituzione, prevista a pena di inammissibilità ex art. 100 cod. proc.pen., ma una procura generica.

In proposito, si richiama il principio secondo cui la procura speciale di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità a norma dell'art. 100 cod. proc. pen., non richiede l'adozione di formule sacramentali, purché da essa emerga la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura (Sez. 6, n. 2132 del 11/01/2022 Cc. (dep. 18/01/2022 ) Rv. 282668).

Nel caso in disamina, è del tutto assente.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di FERRARA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore il difensore presente BERGHENTI Simone insiste nei motivi depositati e ne chiede raccoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale del riesame di Ferrara confermava parzialmente il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente emesso dal Giudice per le indagini preliminari sull'immobile sito in Riva del Po, intestato a [OSCURATO:PERSONA], ma attribuito alla materiale disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di cui agli artt. 5 e 8 del DIg.74/2000, che aveva fornito la provvista necessaria per l'acquisto, per l'ammontare di euro 170.000,00. Il Tribunale, in accoglimento parziale del riesame proposto dall'intestataria dell'immobile, alla luce della documentazione in atti, aveva ridotto il vincolo sul bene fino alla concorrenza di euro 170.000,00. 2. Avverso la suddetta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di proprietaria dell'immobile, propone ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, deducendo con un unico motivo illogicità della motivazione e violazione di legge. Chiede il dissequestro totale dell'immobile e la sua restituzione. 3. La ricorrente sostiene che il bene è nella sua esclusiva disponibilità e non in quella dell'indagato, totalmente estraneo alla detenzione del bene. Deduce che il pagamento del prezzo di acquisto dell'immobile, pari a euro 370.000,00, è avvenuto mediante mutuo fondiario pari a euro 250.000,00 acceso dalla medesima ricorrente ed interamente pagato fino alla sua estinzione con risorse proprie o familiari. Pertanto, già sotto il profilo del riscontro documentale, sottraendo l'ammontare della somma ricevuta mediante mutuo bancario, solo la restante somma di euro 120.000,00- e non quella di 170.000,00 erroneamente quantificata dal Tribunale del riesame- sarebbe in astratto riconducibile all'indagato per l'acquisto del bene. In proposito, a supporto della ricostruzione che quantifica i pagamenti riconducibili al [OSCURATO:PERSONA], deduce che solo 5 assegni bancari su 8, sono tratti inconfutabilmente dal conto corrente intestato alla ditta individuale Elektra di [OSCURATO:PERSONA], in quanto tre assegni, pur essendo stati emessi dall'indagato, non sono mai stati incassati dal venditore. In questo senso depone la comunicazione bancaria di estinzione relativa al solo assegno di euro 30.000,00, di cui il Tribunale ha tenuto conto, ma che deve ritenersi probante anche rispetto gli altri due assegni di euro 25.000 cadauno, anche questi non incassati, ma dei quali non si dispone di comunicazione di estinzione da parte dell'istituto bancario. Tuttavia il Tribunale, erroneamente, ha ritenuto che di questi ultimi due assegni non fosse stata acquista prova dell'estinzione, e pertanto ha quantificato l'ammontare della somma riconducibile al [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto dell'immobile in sequestro nella misura di 170.000,00 e non di 120.000,00 euro. 4. Infine, la ricorrente contesta la riconducibilità all'indagato [OSCURATO:PERSONA] anche della somma di euro 120.000,00. Afferma infatti che tale somma le è stata prestata in modo informale e meramente fiduciario dal [OSCURATO:PERSONA] e che è stata restituita per l'ammontare di euro 108.000,00 dalla ricorrente mediante pagamento di altro mutuo ipotecario, acceso personalmente dal [OSCURATO:PERSONA], di cui la ricorrente era terzo datore di ipoteca, come dimostra la transazione intercorsa con la Banca nel 2018. Pertanto, anche la somma di euro 120.000,00 è stata quasi interamente sostenuta dalla ricorrente perché restituita al [OSCURATO:PERSONA]. Vi è quindi prova documentale contraria alla riconducibilità dell'acquisto dell'immobile in capo al [OSCURATO:PERSONA] e della sua disponibilità materiale dell'immobile, non essendo sufficiente la dimostrazione della mancanza in capo all'intestataria di risorse finanziarie necessarie per l'acquisto del cespite al momento della compravendita. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto la ricorrente deduce esclusivamente vizio della motivazione, richiamando espressamente l'art. 606 lett.e cod. proc pen., pur trattandosi di misura cautelare reale. Il ricorso per cassazione avverso una misura cautelare reale è ammesso dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. esclusivamente per violazione di legge. Costituisce, al riguardo, ius receptum, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, il principio secondo il quale nella nozione di "violazione di legge" rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali. Non vi rientra invece l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U., n. 2 del 28/01/2004, Ferrazzi). Dunque, ove il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità. Nel caso in disamina, l'impianto argomentativo a sostegno del decisum, lungi dal potersi considerare apparente, si sostanzia in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità. Ed infatti, il Tribunale, con riferimento ai due assegni tratti dal conto riconducibile al [OSCURATO:PERSONA], ad avviso della ricorrente non incassati da venditore, ha osservato che non vi è alcuna prova del mancato incasso e che la ricorrente non ha dedotto nessun elemento che possa supportare l'assenza della comunicazione di estinzione da parte della Banca; inoltre, con riferimento alla restituzione di euro 120.000,00 al [OSCURATO:PERSONA] mediante estinzione del mutuo ipotecario ad egli intestato da parte della Accorsi, quale terzo datore di ipoteca, con atto di transazione avvenuta oltre dieci anni dopo l'acquisito del bene oggetto di sequestro, il giudice ha ritenuto che si sia trattato di operazione artatamente costituita per precostituirsi una possibile difesa. 2. Va inoltre rilevato che non si rinviene in atti la procura speciale del ricorrente, terzo interessato alla restituzione, prevista a pena di inammissibilità ex art. 100 cod. proc.pen., ma una procura generica. In proposito, si richiama il principio secondo cui la procura speciale di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità a norma dell'art. 100 cod. proc. pen., non richiede l'adozione di formule sacramentali, purché da essa emerga la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura (Sez. 6, n. 2132 del 11/01/2022 Cc. (dep. 18/01/2022 ) Rv. 282668). Nel caso in disamina, è del tutto assente. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas
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