CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 maggio 2023
Cassazione n. 28736/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30874-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato“ex lege” in Roma, piazza Cavour , presso la cancelleria di questa Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]TALLARICO; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE, COMUNE NAPOLI ; -intimati - Avverso la sentenza n. 2 465 / 201 9 de l Tribunale di Napoli , depositata il 06/03/2019; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 0/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI . Oggetto LAVORO AUONOMO Opposizione all’esecuzione - Inammissibilità del ricorso pertardività R.G.N.30874/2019 Cron. Rep. Ud.3/5/2023 Adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 2465/19, del 6 marzo 2019, del Tribunale di Napoli, che –respingendone il gravame avverso la sentenza n. 37484/16, del 24 novembre 2016, del Giudice di pace di Napoli – ha confermato la declaratoria di cessazione della materia del contendere in relazione all’opposizione dallo stesso proposta avverso cartella esattoriale concernente violazione al codice della strada. 2. Riferisce, in punto di fatto, l’odiern o ricorrente di aver proposto opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. avverso una cartella esattoriale, notificatagli per il pagamento di una somma relativa ad infrazione al codice della strada, sostenendo che, già impugnato “illo tempore” il verbale sotteso a detta cartella, a seguito del rigetto di tale impugnazione, esso Scarpelli aveva provveduto, spontaneamente, al pagamento tempestivo della sanzione. Contestato, pertanto, su tali basi, il diritto dell’agente per la riscossione di procedere all’esecuzione mediante cartella, l’adito giudicante – dopo aver rimesso due volte la causa sul ruolo, ravvisando, dapprima, la necessità di integrare il contradditorio nei confronti del Comune di Napoli e, poi, di rinnovare la notificazione dell’atto di integrazionenei riguardi del medesimo ente – dichiarava cessata la materia del contendere, compensando integralmente tra le parti le spese di lite. Esperito gravame dal già opponente, il giudice di appello lo respingeva, ponendo a carico dell’appellante le spese del grado.3.Avverso la sentenza del Tribunale partenopeo ha proposto ricorso per cassazione lo Scarpelli, sulla base –come detto – di tre motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. –nullità della sentenza per erronea dichiarazione della cessazione della materia del contendere e per violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2697 cod. civ. Il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver confermato la declaratoria di cessazione della materia del contendere già pronunciata dal primo giudice, in difetto, però, dei presupposti che ne avrebbero consentito l’adozione, quali la sopravvenienza in corso di causa di fatti obiettivi, ammessi da entrambe le parti, che facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice. Tale, infatti, non sarebbe il caso di specie, avendo esso Scarpelli provveduto al pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione per infrazione stradale ben quattro anni prima dell’invio della cartella oggetto dell’opposizione e addirittura sei anni prima della dichiarazione di sgravio effettuata dal Comune in corso di giudizio, dichiarazione da ritenersi –tra l’altro – non maggiormente satisfattoria (come, invece, affermato dal Tribunale napoletano) rispetto alla declaratoria di illegittimità della cartella, giacché effettuata, a tacer d’altro, “salvo buon fine dell’istruttoria”. Il giudice di seconde cure, inoltre, avrebbe pure violato il c.d. divieto di “nova”in appello, confermando la pronuncia di cessazione della materia del contendere sulla base di un documento (il prospetto relativo alla posizione del contribuente, attestante, appunto, l’avvenuto sgravio) depositato, per la prima volta, solo innanzi al Tribunale di Napoli.Infine, mancherebbe anche il presupposto, proprio della cessazione della materia del contendere, costituito dalla concorde richiesta delle parti, visto che l’agente per la riscossione – il solo soggetto, peraltro, convenuto in giudizio dall’allora opponente (in conformità a quell’indirizzo giurisprudenziale che consente al contribuente di far valere la nullità dell’atto impugnato, nei riguardi, indifferentemente, dell’ente creditore o del concessionario per la riscossione) –era rimasto contumace in primo grado. 3.2. Il secondo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 97 cod. proc. civ. Il ricorrente, in questo caso, censura la sentenza impugnata per aver confermato la compensazione delle spese del primo grado del giudizio (disposta dal Giudice di pace sul rilievo della “natura del procedimento” e del “successivo ravvedimento” della P.A.), nonché per aver posto a suo carico quelle del grado di appello. Quanto alla prima statuizione, lo Scarpelli rileva che ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ., nel testo modificato dall’art. 58, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (ed applicabile “ratione temporis” al presente giudizio), la compensazione può essere disposta solo per “gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”, da identificare, però, “in specifiche circostanze o aspetti della controversia”, come riconosciuto, del resto,dallo stesso Tribunale di Napoli. Quali, tuttavia, siano state –nel caso qui in esame – siffatte gravi ed eccezionali ragioni, non sarebbe stato esplicitato, sol che si consideri chesecondo l’insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 77 del 2018) esse possono essere costituite, esemplificativamente, da un cambiamento di giurisprudenza, dalla sopravvenienza di una norma di interpretazione autentica, o di una norma con effetto retroattivo, da una sentenza della Corte costituzionale e da una decisione di una Corte europea. Si contesta, inoltre, l’affermazione del Tribunale partenopeo secondo cui esso Scarpelli avrebbe potuto attingere il risultato della eliminazione della cartella “attivandosi in via amministrativa, ovvero limitandosi a chiedere lo sgravio, in via di autotutela”. 3.3. Il terzo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. –nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione, fatto rappresentato dal mancato esame di documenti e di questioni sollevate dal ricorrente, soprattutto in relazione alla corretta interpretazione del documento (prodotto dal Comune di Napoli) attestante l’avvenuto sgravio. Si censura, infine, la sentenza impugnata per non essersi avveduta del fatto che la proposta opposizione riguardava una cartella di pagamento e non un estratto di ruolo, adducendosi anche –a conferma della “distrazione” del Tribunale di Napoli – che è stata dichiarata la contumacia dell’agente per la riscossione, invece costituitosi in giudizio. 4.Sono rimasti solo intimati il Comune di Napoli e l’Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:SOCIETA]. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.[OSCURATO:PERSONA] 6. Il ricorso va dichiarato inammissibile , ciò che esime questa Corte dal dover disporre la rinnovazione della notificazione dello stessoall’Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:SOCIETA]. 6.1. La notificazione del ricorso risulta, infatti, compiuta presso il difensore nel giudizio di appello di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., e non presso la sede legale dell’attuale agente per la riscossione. In astratto, quindi, dovrebbe applicarsi quanto affermato dalle Sezioni Unitedi questa Corte, le quali postulano l’invalidità della notifica e la necessità della sua rinnovazione – in casi, come quello presente, di fenomeni successori “ex lege” che abbiano interessato l’agente per la riscossione –“se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l’ultrattività del mandato in origine conferito prima dell’istituzione del nuovo Ente non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, essendo la cessazione dell’originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suo successore disposti da una norma di legge, l’art. 1 del d.l. n. 193 del 2016” (Cass. Sez. Un., sent. 23 febbraio 2021, n. 4845, Rv. 660464-01). Nondimeno, l’inammissibilità del ricorso dispensa – come premesso – dalla necessità di disporre tale incombente ( cfr. Cass. Sez. Un., sent. 22 marzo 2010, n. 6826, Rv. 612077-01). 6.2. Che il ricorso, poi, sia inammissibile è constatazione che deriva dalla tardività dello stesso, a norma dell’art. 327 cod. proc. civ. Risultano, infatti, decorsi più di sei mesi tra la data di pubblicazione della sentenza impugnata, risalente al 6 marzo 2019, e quella della notifica del ricorso, avvenuta lunedì 7 ottobre 2019, donde il decorso del termine semestrale di cui alla norma sopra citata. Deve, invero, rilevarsiche la previsione di cui all’art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, la qualeesclude dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale le cause previste dall’art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, tra cui le opposizioni esecutive, è applicabile anche al ricorso per cassazione, riferendosi la norma alla natura della controversia e ad ogni sua fase processuale (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 14 gennaio 2022, n. 1127, Rv. 663502-01). Non può, dunque, operare nella specie tale sospensione (essendo quello incardinato dallo Scarpelli un giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.), ciò che avrebbe reso il ricorso tempestivo, visto che il giorno 6 ottobre 2019 era una domenica. 7. Nulla va disposto quanto alle spese del presente giudizio, essendo rimasti solo intimati l’ Agenzia delle Entrate e Riscossionee il Comune di Napoli. 8. A carico del ricorrent e , stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previs