CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27629/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i un giudizio penale o che si tratti di fattispecie che abbiano dato origine in concreto ad un procedimento penale. Conseguentemente, si è ritenuto che il fatto può essere apprezzato anche nell’ambito di una sentenza di condanna emessa in esito a un giudizio civile, senza che siano, in tal caso, necessarie l’imputazione in sede penale o la contestuale trasmissione degli atti alla procura della Repubblica per l’esercizio della relativa azione (Cass., n. 5952/2007; Cass., n. 24096/ 2014; Cass. n. 1296/2020; Cass.12931/2021) Il giudice d’appello, invece di verificare se il fatto addebitato fosse configurabile anche astrattamente come reato, ha dato rilievo al dato formale e cioè che la condanna discende da una sentenza civile, così facendo cattiva applicazione dei principi sopra esposti. Ne consegue in accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità. P.Q.M. Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione per un nuovo esame per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 9 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 F i r m a t o D a : R U S S O R I T