Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 42585/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Napoli, previai esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.l. cod. pen., ha rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere disposta nei suoi confronti.

2. [OSCURATO:PERSONA], difensore della Cipolletti, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo, con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza ai sensi dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen.

Il difensore precisa che la Cipolletti è madre di prole di età inferiore a sei anni e che, tuttavia, il Tribunale del riesame aveva ritenuto unica misura coercitiva adeguata quella della custodia cautelare in carcere, in ragione del ruolo apicale asseritamente svolto dalla ricorrente nella gestione di piazze di spaccio in Frattamaggiore, Frattaminore e nei comuni limitrofi.

Deduce il difensore che, tuttavia, il Tribunale di Napoli non avrebbe considerato che i traffici oggetti) di investigazione non avrebbero mai esorbitato i confini dei comuni della Provincia di Napoli e, dunque, l'opportunità della ricorrente di essere ammessa agli arresti domiciliari, anche corredati dal braccialetto elettronico, in un piccolo paese nella provincia di Campobasso avrebbe potuto adeguatamente salvaguardare il pericolo di recidiva ritenuto sussistente nella specie.

La base operativa dell'attività delittuosa posta in essere dalla Cipolletti sarebbe, infatti, stata limitata all'appartamento di [OSCURATO:PERSONA] n. 20 di Frattanninore e questo dimostrerebbe il carattere locale dell'operatività dell'indagata.

Ad avviso del difensore, dunque, la motivazione sul punto dell'ordinanza impugnata sarebbe meramente apparente e imporrebbe l'annullamento con rinvio per nuovo esame sul punto.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022.

Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 15 settembre 2022, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati.2.

Con unico motivo la ricorrente censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza ai sensi dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. 3.

Il motivo è inammissibile, in quanto il difensore non si è confrontato con il tenore complessivo della motivazione ordinanza impugnata.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, è, del resto, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217: conf.

Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521).

4. L'omissione della motivazione denunciata dalla ricorrente è, invero, insussistente.

Il Tribunale di Napoli, alle pagg. 25-27 dell'ordinanza impugnata, ha rilevato la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, in ragione della personalità e della caratura criminale della Cipolletti, recidiva, reiterata specifica e infraquinquennale, che gestiva la piazza di spaccio di [OSCURATO:PERSONA] n. 20 di Frattaminore e rivestiva un ruolo apicale e direttivo nel contesto di un'associazione articolata e collaudata, dedita al traffico di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, con un ruolo stabile e fondamentale per la sopravvivenza del sodalizio delinquenziale.

Il Tribunale ha, inoltre, rilevato che gli ultimi episodi delittuosi accertati risalgono al marzo 2022 e che la condotta associativa è contestata alla Cipolletti come perdurante, in quanto assai prossima all'attualità.

Il Tribunale ha, inoltre, rilevato, non certo incongruamente, che, in ragione della professionalità acquisita dall'indagata nell'attività criminale e dell'insussistenza di elementi che depongano nel senso di un effettivo mutamente della propria condotta di vita, l'applicazione di misure coercitive meno afflittive di quella in esecuzione consentirebbero alla ricorrente di reiterare le proprie condotte criminose, rientrando nei circuiti del narcotraffico.

L'applicazione degli arresti domiciliari, pur con il presidio del c.d. braccialetto elettronico, non assicurerebbe, infatti, in assenza della recisione dei contatti della ricorrente con l'associazione di appartenenza, una sicura separazione della stessa dal contesto criminale di riferimento.

Pertanto, nella valutazione effettiva e non certo manifestamente incongrua del Tribunale del riesame, la Cipolletti, pur essendo madre di prole di età inferiore a sei anni, ove posta agli arresti domiciliari, anche in altri comuni, riprenderebbe a dirigere l'attività di spaccio, finanche da remoto.

5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Napoli, previai esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.l. cod. pen., ha rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere disposta nei suoi confronti. 2. [OSCURATO:PERSONA], difensore della Cipolletti, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, deducendo, con unico motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza ai sensi dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. Il difensore precisa che la Cipolletti è madre di prole di età inferiore a sei anni e che, tuttavia, il Tribunale del riesame aveva ritenuto unica misura coercitiva adeguata quella della custodia cautelare in carcere, in ragione del ruolo apicale asseritamente svolto dalla ricorrente nella gestione di piazze di spaccio in Frattamaggiore, Frattaminore e nei comuni limitrofi. Deduce il difensore che, tuttavia, il Tribunale di Napoli non avrebbe considerato che i traffici oggetti) di investigazione non avrebbero mai esorbitato i confini dei comuni della Provincia di Napoli e, dunque, l'opportunità della ricorrente di essere ammessa agli arresti domiciliari, anche corredati dal braccialetto elettronico, in un piccolo paese nella provincia di Campobasso avrebbe potuto adeguatamente salvaguardare il pericolo di recidiva ritenuto sussistente nella specie. La base operativa dell'attività delittuosa posta in essere dalla Cipolletti sarebbe, infatti, stata limitata all'appartamento di [OSCURATO:PERSONA] n. 20 di Frattanninore e questo dimostrerebbe il carattere locale dell'operatività dell'indagata. Ad avviso del difensore, dunque, la motivazione sul punto dell'ordinanza impugnata sarebbe meramente apparente e imporrebbe l'annullamento con rinvio per nuovo esame sul punto. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 15 settembre 2022, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati.2. Con unico motivo la ricorrente censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza ai sensi dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. 3. Il motivo è inammissibile, in quanto il difensore non si è confrontato con il tenore complessivo della motivazione ordinanza impugnata. Secondo il costante orientamento di questa Corte, è, del resto, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217: conf. Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521). 4. L'omissione della motivazione denunciata dalla ricorrente è, invero, insussistente. Il Tribunale di Napoli, alle pagg. 25-27 dell'ordinanza impugnata, ha rilevato la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, in ragione della personalità e della caratura criminale della Cipolletti, recidiva, reiterata specifica e infraquinquennale, che gestiva la piazza di spaccio di [OSCURATO:PERSONA] n. 20 di Frattaminore e rivestiva un ruolo apicale e direttivo nel contesto di un'associazione articolata e collaudata, dedita al traffico di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, con un ruolo stabile e fondamentale per la sopravvivenza del sodalizio delinquenziale. Il Tribunale ha, inoltre, rilevato che gli ultimi episodi delittuosi accertati risalgono al marzo 2022 e che la condotta associativa è contestata alla Cipolletti come perdurante, in quanto assai prossima all'attualità. Il Tribunale ha, inoltre, rilevato, non certo incongruamente, che, in ragione della professionalità acquisita dall'indagata nell'attività criminale e dell'insussistenza di elementi che depongano nel senso di un effettivo mutamente della propria condotta di vita, l'applicazione di misure coercitive meno afflittive di quella in esecuzione consentirebbero alla ricorrente di reiterare le proprie condotte criminose, rientrando nei circuiti del narcotraffico. L'applicazione degli arresti domiciliari, pur con il presidio del c.d. braccialetto elettronico, non assicurerebbe, infatti, in assenza della recisione dei contatti della ricorrente con l'associazione di appartenenza, una sicura separazione della stessa dal contesto criminale di riferimento. Pertanto, nella valutazione effettiva e non certo manifestamente incongrua del Tribunale del riesame, la Cipolletti, pur essendo madre di prole di età inferiore a sei anni, ove posta agli arresti domiciliari, anche in altri comuni, riprenderebbe a dirigere l'attività di spaccio, finanche da remoto. 5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui
Sentenza Cassazione n. 42585/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris