CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47942/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce l'errata applicazione della legge penale e l'illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 5 D.Ivo 74/2000, per non aver il giudice di merito tenuto conto dell'assenza di dolo del ricorrente, che rivestiva la carica di amministratore di diritto solo sotto il profilo formale, ed essendo del tutto estraneo all'effettiva gestione societaria, affidata ad altro soggetto; Considerato che il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i ,giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 3, 6 e 11 della sentenza gravata, laddove ha affermato il ruolo gestorio del ricorrente, che aveva piena e diretta operatività dei conti correnti della società [OSCURATO:SOCIETA]. nel corso degli anni 2011-2016, non potendo quindi sfuggirgli che la società non aveva presentato le dovute dichiarazioni, in ragione del fatto che le scritture contabili erano state affidate proprio all'odierno ricorrente, conformemente a quanto affermato dall giurisprudenza di legittimità, secondo cui "del reato di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette o I.V.A. l'amministratore di fatto risponde quale autore principale in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l'azione dovuta, mentre l'amministratore di diritto, quale mero prestanome, è responsabile a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento, a condizione che ricorra l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice" ( Cass. Pen. Sez. II, 25.12.2020, N.8632); Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro