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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27343/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale del capoluogo piemontese che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile, in concorso con tale [OSCURATO:PERSONA], del delitto di tentata rapina impropria riducendo la pena inflitta alla odierna ricorrente dal giudice di prime cure;

2. ricorre per cassazione il difensore della Trignani lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla pena: rileva infatti che il riferimento operato dalla Corte alla entità della sanzione è del tutto generico ed affidato a mere formule di stile.

3. Il ricorso è inammissibile.

La doglianze difensiva, non sorrette da concreta specificità e pertinenza censoria e, perciò, del tutto generica, non si confronta con il contenuto della decisione della Corte territoriale che ha accolto il motivo di appello in punto di dosimetria della pena rimodulandola sulla misura minima nell'ambito del "range" vigente al momento dei fatti ed operando la massima diminuzione prevista per la fattispecie tentata pervenendo così ad una pena finale perfettamente corrispondente al minimo di quella irrogabile.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna delhricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna Àt ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale del capoluogo piemontese che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile, in concorso con tale [OSCURATO:PERSONA], del delitto di tentata rapina impropria riducendo la pena inflitta alla odierna ricorrente dal giudice di prime cure; 2. ricorre per cassazione il difensore della Trignani lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla pena: rileva infatti che il riferimento operato dalla Corte alla entità della sanzione è del tutto generico ed affidato a mere formule di stile. 3. Il ricorso è inammissibile. La doglianze difensiva, non sorrette da concreta specificità e pertinenza censoria e, perciò, del tutto generica, non si confronta con il contenuto della decisione della Corte territoriale che ha accolto il motivo di appello in punto di dosimetria della pena rimodulandola sulla misura minima nell'ambito del "range" vigente al momento dei fatti ed operando la massima diminuzione prevista per la fattispecie tentata pervenendo così ad una pena finale perfettamente corrispondente al minimo di quella irrogabile. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna delhricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna Àt ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma
Sentenza Cassazione n. 27343/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris