CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 febbraio 2025
Cassazione n. 09943/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1472-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E.N.P.A.I.A. [OSCURATO:PERSONA] ADDETTI E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente principale- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - ricorrente incidentale – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] TERRITORIO E DELL'[OSCURATO:PERSONA] (FORESTAS), in persona del [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; Oggetto enpaia R.G.N.1472/2022 Cron. Rep. Ud.25/02/2025 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 144/2021 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 19/07/2021 R.G.N. 178/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Cagliari riconosceva ad [OSCURATO:PERSONA], dipendenti dell’[OSCURATO:PERSONA] della Sardegna cui era subentrata ex lege l’Agenzia Forestas, il diritto alla liquidazione del proprio “conto individuale” da parte della [OSCURATO:PERSONA], rigettando invece la domanda di corresponsione del t.f.r. Per quanto qui di interesse, la Corte rilevava che, dal momento della soppressione dell’[OSCURATO:PERSONA] con passaggio alle dipendenze della Agenzia Forestas, il dipendente non poteva essere assicurato presso l’Enpaia bensì presso l’Inps, essendo l’Agenzia Forestas un ente pubblico non economico. La Corte faceva discendere da tale assunto il diritto alla liquidazione del “conto individuale”, ai sensi dell’art.6 del [OSCURATO:PERSONA]. Il fatto che il rapporto di lavoro col dipendente non fosse mai cessato, essendo egli passato ex lege alle dipendenze dell’Agenzia Forestas dopo la soppressione dell’[OSCURATO:PERSONA], non era dirimente a giudizio del collegio d’appello; rilevava invece che, a seguito del passaggio ex lege, Matta non dovesse più essere iscritto presso l’Enpaia, ma presso l’Inps. Quanto al t.f.r., la Corte negava il diritto alla restituzione degli accantonamenti poiché il rapporto di lavoro era proseguito senza soluzione di continuità, con l’unica conseguenza che l’Enpaia doveva trasferire gli accantonamenti al nuovo datore di lavoro. Avverso la pronuncia , [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cinque motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso contenente un motivo di ricorso incidentale. Ha poi depositato memoria illustrativa. L’Agenzia Forestas resiste con controricorso, illustrato da memoria. In sede di camera di consiglio il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorsoprincipale, la [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione o falsa applicazione della l. n.1655/62,del d.lgs. n.165/01, degli artt. 48 e 48-bis l. regionale della Sardegna n.8/16 . S ostiene che i n base alla l. n.1655/62 l’iscrizione dei lavoratori doveva avvenire presso l’Enpaia. Con il secondo motivo di ricorsoprincipale, la [OSCURATO:PERSONA] deduce nullità della sentenza ex art.360, co.1, n.4 c.p.c. per essere incorsa in omessa pronuncia e pronuncia di ultrapetizione , poiché non avrebbe esaminato la censura del primo motivo d’appello con cui la Fondazione contestava che il dipendente fosse stato iscritto alla CPDEL e, incorrendo in ultra petizione, avrebbe fondato la sua decisione sulla natura di ente pubblico non economico della Agenzia Forestas e sul rapporto d’impiego pubblicodei suoi dipendenti. Con il terzo motivo di ricorsoprincipale , la [OSCURATO:PERSONA] deduce nullità della sentenza ex artt.132 c.p.c. e 111, co.6 Cost., per motivazione perplessa e apparente.La Corte avrebbe affermato: prima, che l’iscrizione all’Inpdap – in seguito Inps – derivava dal d.lgs. n.165/01e, poi , che il dipendente doveva invece essere iscritto sin dal 1991 alla CPDEL. Con il quarto motivo di ricorsoprincipale, la [OSCURATO:PERSONA] violazione della l. n.1655/62, nonché del Regolamento del Fondo di previdenza Enpaia approvato con decreto interministeriale del 19.11.1996, nonché violazione dell’art.48 l. regionale Sardegna n.8/16. La Corte d’appello avrebbe male interpretato l’art.6 del citato Regolamento, la cui lettera prevedeva espressamente la cessazione del rapporto di lavoro come presupposto per il diritto alla liquidazione del “conto individuale”. Con il quinto motivo di ricorso principale, la [OSCURATO:PERSONA] deduce nullità della sentenza per violazione dell’art.112 c.p.c. in quanto, disponendo il trasferimento dell’accantonamento del t.f.r. da Enpaia al nuovo datore, avrebbe pronunciato su una domanda non proposta dal dipendente. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 [OSCURATO:PERSONA] per il Trattamento di [OSCURATO:PERSONA] approvato con d. m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], per avere la Corte escluso la restituzione del t.f.r. nonostante l’[OSCURATO:PERSONA] della Sardegna fosse stato soppresso. Il primo motivo di ricorso principale è infondato. Questa Corte, con orientamento cui s’intende qui dare continuità (Cass.28972/24, Cass.32223/24), ha già affermato in caso analogo al presente che: - l o Statuto della regione Sardegna (legge costituzionale n.3/48) non ha attribuito una competenza alla regione in tema di previdenza sociale; la competenza legislativa regionale in tale materia è circoscritta alla sola integrazione ed attuazione della legge statale (art.5). È dunque irrilevante che le leggi regionali succedutesi, inclusa quella istitutiva della [OSCURATO:PERSONA], rinviino alla contrattazione collettiva e facciano propria una gestione previdenziale – regime sostituivo della [OSCURATO:PERSONA] –diversa da quella imposta in modo inderogabile dalla legislazione statale, ovvero il regime previdenziale proprio degli enti pubblici non economici territoriali, inizialmente gestito dalla [OSCURATO:PERSONA] (CPDEL) e poi passato alla gestione Inps.Né può essere la fonte negoziale in sé sola considerata, ovvero il CCNL per gli operai forestali ed impiegati agricoli, a legittimare una deroga alla normativa statale. Questa, infatti, ha carattere imperativo, come si desume dall’art.2115, co.3 c.c., ed è dunque inderogabile da parte dell’autonomia collettiva; - n on rileva l’art. 3, lett. f) l. n.1655/62 , poiché gli enti pubblici sono tenuti alla contribuzione presso l’Enpaia solo limitatamente alle imprese o aziende agricole che l’ente eserciti. Occorre cioè, che l’attività agricola svolta in via strumentale dall’ente pubblico abbia natura d’impresa; non rileva la sola tipologia di attività – che deve essere agricola –ma occorre che l’attività agricola sia esercitata da imprese o aziende agricole, quindi con il requisito dell’imprenditorialità di cui all’art.2135 c.c., la quale non ricorre in capo alla AgenziaForestas, la quale non è tenuta al principio di economicità. Il secondo e terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente data loro intima connessione, e sono infondati.La Corte non è incorsa in omessa pronuncia né in ultrapetizione. Da un lato ha affermato che i dipendenti dell’[OSCURATO:PERSONA] della Sardegna dovevano essere iscritti alla CPDEL, dall’altro ha rilevato la natura di ente pubblico non economico della Agenzia Forestas, a conferma di un rapporto previdenziale incompatibile con la gestione Enpaia. La qualificazione di ente pubblico non economico non introduce alcun fatto nuovo, trattandosi di un argomento giuridico a sostegno del ragionamento in diritto compiuto dalla Corte. Nemmeno sussiste una motivazione perplessa e contraddittoria, poiché la Corte ha fatto riferimento alla contrattazione collettiva non per fondare la gestione previdenziale pubblica presso l’Inpdap, ma, a contrario, per escludere il rilievo operato dalla contrattazione collettiva al regime sostituivo della [OSCURATO:PERSONA]. Il quarto motivo è infondato. Come già ritenuto nella citata sentenza di questa Corte, la liquidazione del “conto individuale” non spetta nel caso in cui si sia perso il posto di lavoro e però il reimpiego avvenga presso un altro datore con obbligo reiscrizione presso l’Enpaia. Se la funzione della tutela fosse un sostegno al reddito in casodi perdita del posto di lavoro, la liquidazione dovrebbe spettare in ogni caso di cessazione del rapporto lavorativo, a prescindere dalla reiscrizione presso Enpaia o presso enti previdenziali diversi. Al contrario, il dato dirimente è la continuità della copertura assicurativa presso l’Enpaia, poiché in tal caso, non essendo terminata quella, nemmeno si deve liquidare la somma accantonata che, al contrario, diviene esigibile solo al cessare del rapporto assicurativo. Il quinto motivo di ricorso principale è infondato.La Corte non ha deciso su una domanda non proposta dal dipendente, ma ha rigettato la sua domanda di restituzione del t.f.r. L’ulteriore precisazione contenuta in sentenza, secondo cui gli accantonamenti devono essere trasferiti dalla Fondazione al nuovo datore di lavoro, non si è tradotta in alcun comando giudiziale. Il motivo di ricorso incidentale è infondato. Essendo pacifico che il rapporto di lavoro non è mai cessatoma proseguito senza soluzione di continuità con l’Agenzia Forestas, subentrata all’ente soppresso, rettamente la Corte ha escludo il diritto alla restituzione del t.f.r. A ciò non deroga il [OSCURATO:PERSONA] invocato dal motivo, il quale non affermache, in caso di mancata cessazione del rapporto di lavoro nonostante la soppressione dell’ente, il t.f.r. vada restituito al lavoratore. Conclusivamente, ricorso principale e incidentale vanno respinti. Le spese di lite del presente giudizio sono compensate tra tutte le parti attesa la sopravvenienza al ricorso dell’orientamento di questa cassazione sopra richiamato. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa le spese di lite del presente giudizio di cassazionetra tutte le parti; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigettodel ricorso principale e del ricorso incidentale, dà atto della sussistenza dei p