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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 settembre 2024

Cassazione n. 26386/2024

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RT. 348-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV..

Dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] - rel. Dott.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA]CC Cron.

R.G.N. 20016/2022 Dott. [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorson. 20016/2022 r.g. proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. –[OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Roma, alla via dei Monti di Creta n. 44, in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’AvvocatoAndrea Ruocco, presso il cui studio elettivamente domicilia in Foggia, alla via Lustron. 29. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già Società per la [OSCURATO:SOCIETA] – [OSCURATO:SOCIETA].) , con sede in Napoli , al la via S. Brigida n. 3 9 , che agisce per tramite e per conto del [OSCURATO:PERSONA] denominato “[OSCURATO:PERSONA]”, in persona del procuratore speciale dott .

G ennaro Primavera , rappresentata e difes a, giusta procura speciale a llegata al controricorso , dall’AvvocatoProf. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via Nomentana n.78. -controricorrente - e BANCAPULIAS.P.A. -intimata - avverso l’ordinanzan. 674 /20 22 del la [OSCURATO:PERSONA] , pubblicata il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 19/09/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:SOCIETA]. –[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d’ora in avanti, anche, breviter [OSCURATO:SOCIETA].) citò [OSCURATO:SOCIETA]. (per il prosieguo anche semplicemente Banca) innanzi al Tribunale di Larino chiedendo, previa declaratoria di risoluzione del contratto di mutuo del 14 aprile 2018 tra lorointercorso, per essersi la mutuante resa inadempiente agli obblighi in esso assunti, altresì violando i principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione dello stesso, condannarsi la Banca suddetta al risarcimento di tutti i danni, anche non patrimoniali, provocatile, da determinarsi, anche in via equitativa, in misura pari ad € 292.947,53, oltre le successive mensilità, o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.

Chiese, inoltre, accertarsi che la Banca aveva applicato sul conto corrente acceso dall’attrice commissioni di massimo scoperto non dovute, la capitalizzazione trimestrale degli interessi, interessi ultralegali ed usurari illegittimi, dandosi atto, all'esito dell'invocato esame delle scritture contabili, da effettuarsi anche a mezzo di c.t.u., che la [OSCURATO:SOCIETA]. non era debitrice, nei confronti della Banca, dell’importo da questa reclamato ma della minor somma di cui la convenuta avrebbe dovuto fornire la prova in conformità al contratto bancario ed alle disposizioni vigenti in materia di tassi, commissioni e spese.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che contestò le avverse pretese, ed intervenuta in giudizio S.G.A. – Società per la [OSCURATO:SOCIETA]. (quale ultima cessionaria dei pretesi crediti per cui era causa), l’adito tribunale, con sentenza n. 188/2021, rigettò le domande di [OSCURATO:SOCIETA]. e la condannò al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta e della intervenuta, liquidate unitariamente in ragione della totale comunanza delle loro posizioni e difese.

2. Il gravame proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. avverso tale decisione fu dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Campobasso con ordinanza, exart. 348-bis cod. proc. civ., del 19 maggio 2022, n. 674, pronunciata nel contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA]. e nella contumacia di [OSCURATO:SOCIETA].

2.1. Quella corte ritenne «totalmente privi di consistenza giuridica i motivi», osservando che: «a) in riferimento al primo motivo di appello, con cui si censura la statuizione di condanna dell’appellante al rimborso delle spese processuali in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., interventrice ai sensi dell’art. 111, comma 3, c.p.c., in qualità di cessionaria deicrediti in questione, il primo giudice ha effettuato un’unica liquidazione delle spese in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. (senza alcuna maggiorazione), considerandone la comunanza di posizioni, il che comporta la carenza di interesse dell’appellante all’eventuale riforma della pronuncia, che non inciderebbe sulla liquidazione comunque effettuata in favore della parte, creditrice solidale; b) il motivo concernente la condotta contraria a buona fede e correttezza della [OSCURATO:SOCIETA] non scalfisce la motivazione con cui la sentenza impugnata ha ricostruito la condotta bancaria, che ha legittimamente esercitato il recesso dal contratto di mutuo concluso con l’appellante, a seguito dei mancati versamenti da parte dell’Inps (debitore della [OSCURATO:SOCIETA]. ceduto in garanzia), risultato impossibilitato a sottrarsi al pagamento in favore dell’Equitalia, titolare di crediti tributari verso la cedente (v. la motivazione a pag. 4 della sentenza impugnata)».

3. Per la cassazione di questa ordinanza ha promosso ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affidandosi a due motivi.

Ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già Società per la [OSCURATO:SOCIETA] -[OSCURATO:SOCIETA].), mentre [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta solo intimata.

3.1. È stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-biscod. proc. civ. come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022.

A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa e la costituitasi controricorrente ha depositato memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1.I formulati motivi denunciano, rispettivamente, in sintesi: I) «Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 91 e 92 c.p.c., cosi come modificato dall’art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003, in relazione all’art. 37 della legge n. 392/1978», contestandosi l’avvenuto rigetto del motivo di gravame che aveva investito la pronuncia del tribunale che aveva condannato [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese processuali anche in favore della parte ivi intervenuta; II) «Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. dell’art. 2697 c.c., cosi come modificato dall’art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003, in relazione all’art. 37 della legge n. 392/1978», assumendosi che «[OSCURATO:PERSONA] di prime cure è incorso in errore nel rigettare la domanda della Società appellante sul presupposto errato che la Banca abbia agito in buona fede».

2. Va rilevato, innanzitutto, che la menzionata proposta exart. 380-bis cod. proc. civ. ha il seguente tenore: «L’omesso deposito della copia autenticata della sentenza impugnata determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369, comma 2, c.p.c., anche quando si tratti, come nella specie, di ricorso per cassazioneex art. 348-ter, comma 3, c.p.c. avverso la sentenza di primo grado, il quale è soggetto, ai fini del requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., ad un duplice onere di deposito, avente ad oggetto la copia autentica sia della sentenza suddetta sia, per la verifica della tempestività del ricorso, della citata ordinanza, con la relativa comunicazione o notificazione; in difetto, il ricorso è improcedibile (fra le altre, Cass., sez.

II, 3.4.2023, n. 9156; Cass., sez. un., 15.5.2018, n. 11850; Cass., sez. un., 13.12.2016, n. 25513): in particolare, il mancato deposito della sentenza del tribunale impedisce ogni esame degli stessi motivi di ricorso».2.1. [OSCURATO:PERSONA] reputa non condivisibil e tale proposta , atteso che , malgrado non sia stata specificamente indicata nei docume nti depositati contestualmente al ricorso (cfr. pag. 14 di quest’ultimo), la copia della sentenza di primo grado, munita della corrispondente attestazione di conformità all’originale , è comunque rinvenibile nel file denominato “fascicolo di primo e secondo grado” costituente l’allegato n. 5 depositato da [OSCURATO:SOCIETA]. contestualmente al ricorso stesso).

3. Fermo quanto precede, va rimarcato, tuttavia, che la società ricorrente ha dichiarato espressamente ( cfr . pag.1 del medesimo ricorso, nonché le conclusioni rassegnate alla sua pag. 14) di agire per ottenere “la cassazione della ordinanza n. 674/2022 della Corte di appello di Campobasso”, la quale risulta essere stata pronunciata exart. 348-bis cod. proc. civ.(non anche della sentenza, di primo grado, del Tribunale di Larino).

3.1. Orbene, ènoto che l’ordinanza ex art. 348-bis cod. proc. civ. può essere direttamente impugnata solo per vizi propri.

3.1.1. Invero, giusta Cass. n. 30759 del 2023, «[…] va osservato, in generale, che, nel caso in cui il giudizio di appello si concluda con l’ordinanza ex art. 348-bis cod. proc. civ., nella formulazione antecedente alla riforma operata con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n.149, l'impugnazione può essere proposta soltanto avverso la sentenza di primo gradoex art. 348-ter, terzo comma, cod. proc. civ., atteso che il ricorso per cassazione della predetta ordinanza è consentito solo quando questa sia affetta da vizi suoi propri, ossia quando sia pronunciata al di fuori dei casi in cui la legge la consente oppure sia affetta da vizi processuali (e multis, tra le più recenti, Cass.30/11/2022, n.35279).

Tra i vizi propri costituenti violazioni della legge processuale che consentono la ricorribilità per cassazione, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost. dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello, resa exart. 348-ter cod. proc. civ., si pongono, ad es., l'inosservanza delle specifiche previsionidi cui agli artt. 348-bis, secondo comma, e 348-ter, primo comma, primo periodo, e secondo comma (sempre nella formulazione antecedente alla riforma operata con il d.lgs. n.149 del 2022), mentre non sono deducibili errores in iudicando(art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), né vizi di motivazione, salvo il caso (che, però, trascende in violazione della legge processuale) della motivazione mancante sotto l'aspetto materiale e grafico, della motivazione apparente, del contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili ovvero di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Cass. 21/08/2018, n. 20861)».

In senso sostanzialmente conforme si vedano anche Cass. n. 35279 del 2022; Cass. n. 20861 del 2018; Cass., SU, n. 1914 del 2016.

4. Tanto premesso, il descritto primo motivo dell’odierno ricorso contesta proprio il rigetto del primo motivo di appello: esso, dunque, è inammissibile perché esula dal l’appena puntualizzato perimetro di contestabilitàdell’ordinanza ex art. 348 - bis cod. proc. civ.

5. Il secondo motivo, invece,benché sostanzialmente diretto contro la motivazione della sentenza di primo grado, è parimenti inammissibile perché, come si è giàdetto, quest’ultima non è stata fatta specifico oggetto di impugnazione.

6. In conclusione, quindi, l’odierno ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. –[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deve essere dichiarato inammissibile, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente.

6.1. Poiché il giudizio è definito sulla base di argomentazioni affatto differenti da quella rinvenibile nella proposta exart. 380-bis cod. proc. civ., ritiene il Collegio che sia possibile non disporre la condanna ulteriore della parte istante a norma dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. ( cfr. , in motivazione, Cass., SU, n. 36069 del 2023), mentre deve darsi atto – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 –che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. –[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». p.q.m. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la condanna al pagamento, in favore della costituitasi controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della medesima ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RT. 348-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV.. Dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] - rel. Dott.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA]CC Cron. R.G.N. 20016/2022 Dott. [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorson. 20016/2022 r.g. proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. –[OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Roma, alla via dei Monti di Creta n. 44, in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’AvvocatoAndrea Ruocco, presso il cui studio elettivamente domicilia in Foggia, alla via Lustron. 29. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già Società per la [OSCURATO:SOCIETA] – [OSCURATO:SOCIETA].) , con sede in Napoli , al la via S. Brigida n. 3 9 , che agisce per tramite e per conto del [OSCURATO:PERSONA] denominato “[OSCURATO:PERSONA]”, in persona del procuratore speciale dott . G ennaro Primavera , rappresentata e difes a, giusta procura speciale a llegata al controricorso , dall’AvvocatoProf. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via Nomentana n.78. -controricorrente - e BANCAPULIAS.P.A. -intimata - avverso l’ordinanzan. 674 /20 22 del la [OSCURATO:PERSONA] , pubblicata il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 19/09/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:SOCIETA]. –[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d’ora in avanti, anche, breviter [OSCURATO:SOCIETA].) citò [OSCURATO:SOCIETA]. (per il prosieguo anche semplicemente Banca) innanzi al Tribunale di Larino chiedendo, previa declaratoria di risoluzione del contratto di mutuo del 14 aprile 2018 tra lorointercorso, per essersi la mutuante resa inadempiente agli obblighi in esso assunti, altresì violando i principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione dello stesso, condannarsi la Banca suddetta al risarcimento di tutti i danni, anche non patrimoniali, provocatile, da determinarsi, anche in via equitativa, in misura pari ad € 292.947,53, oltre le successive mensilità, o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia. Chiese, inoltre, accertarsi che la Banca aveva applicato sul conto corrente acceso dall’attrice commissioni di massimo scoperto non dovute, la capitalizzazione trimestrale degli interessi, interessi ultralegali ed usurari illegittimi, dandosi atto, all'esito dell'invocato esame delle scritture contabili, da effettuarsi anche a mezzo di c.t.u., che la [OSCURATO:SOCIETA]. non era debitrice, nei confronti della Banca, dell’importo da questa reclamato ma della minor somma di cui la convenuta avrebbe dovuto fornire la prova in conformità al contratto bancario ed alle disposizioni vigenti in materia di tassi, commissioni e spese. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che contestò le avverse pretese, ed intervenuta in giudizio S.G.A. – Società per la [OSCURATO:SOCIETA]. (quale ultima cessionaria dei pretesi crediti per cui era causa), l’adito tribunale, con sentenza n. 188/2021, rigettò le domande di [OSCURATO:SOCIETA]. e la condannò al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta e della intervenuta, liquidate unitariamente in ragione della totale comunanza delle loro posizioni e difese. 2. Il gravame proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. avverso tale decisione fu dichiarato inammissibile dalla Corte di appello di Campobasso con ordinanza, exart. 348-bis cod. proc. civ., del 19 maggio 2022, n. 674, pronunciata nel contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA]. e nella contumacia di [OSCURATO:SOCIETA]. 2.1. Quella corte ritenne «totalmente privi di consistenza giuridica i motivi», osservando che: «a) in riferimento al primo motivo di appello, con cui si censura la statuizione di condanna dell’appellante al rimborso delle spese processuali in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., interventrice ai sensi dell’art. 111, comma 3, c.p.c., in qualità di cessionaria deicrediti in questione, il primo giudice ha effettuato un’unica liquidazione delle spese in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. (senza alcuna maggiorazione), considerandone la comunanza di posizioni, il che comporta la carenza di interesse dell’appellante all’eventuale riforma della pronuncia, che non inciderebbe sulla liquidazione comunque effettuata in favore della parte, creditrice solidale; b) il motivo concernente la condotta contraria a buona fede e correttezza della [OSCURATO:SOCIETA] non scalfisce la motivazione con cui la sentenza impugnata ha ricostruito la condotta bancaria, che ha legittimamente esercitato il recesso dal contratto di mutuo concluso con l’appellante, a seguito dei mancati versamenti da parte dell’Inps (debitore della [OSCURATO:SOCIETA]. ceduto in garanzia), risultato impossibilitato a sottrarsi al pagamento in favore dell’Equitalia, titolare di crediti tributari verso la cedente (v. la motivazione a pag. 4 della sentenza impugnata)». 3. Per la cassazione di questa ordinanza ha promosso ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affidandosi a due motivi. Ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già Società per la [OSCURATO:SOCIETA] -[OSCURATO:SOCIETA].), mentre [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta solo intimata. 3.1. È stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-biscod. proc. civ. come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa e la costituitasi controricorrente ha depositato memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1.I formulati motivi denunciano, rispettivamente, in sintesi: I) «Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 91 e 92 c.p.c., cosi come modificato dall’art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003, in relazione all’art. 37 della legge n. 392/1978», contestandosi l’avvenuto rigetto del motivo di gravame che aveva investito la pronuncia del tribunale che aveva condannato [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese processuali anche in favore della parte ivi intervenuta; II) «Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. dell’art. 2697 c.c., cosi come modificato dall’art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003, in relazione all’art. 37 della legge n. 392/1978», assumendosi che «[OSCURATO:PERSONA] di prime cure è incorso in errore nel rigettare la domanda della Società appellante sul presupposto errato che la Banca abbia agito in buona fede». 2. Va rilevato, innanzitutto, che la menzionata proposta exart. 380-bis cod. proc. civ. ha il seguente tenore: «L’omesso deposito della copia autenticata della sentenza impugnata determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369, comma 2, c.p.c., anche quando si tratti, come nella specie, di ricorso per cassazioneex art. 348-ter, comma 3, c.p.c. avverso la sentenza di primo grado, il quale è soggetto, ai fini del requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., ad un duplice onere di deposito, avente ad oggetto la copia autentica sia della sentenza suddetta sia, per la verifica della tempestività del ricorso, della citata ordinanza, con la relativa comunicazione o notificazione; in difetto, il ricorso è improcedibile (fra le altre, Cass., sez. II, 3.4.2023, n. 9156; Cass., sez. un., 15.5.2018, n. 11850; Cass., sez. un., 13.12.2016, n. 25513): in particolare, il mancato deposito della sentenza del tribunale impedisce ogni esame degli stessi motivi di ricorso».2.1. [OSCURATO:PERSONA] reputa non condivisibil e tale proposta , atteso che , malgrado non sia stata specificamente indicata nei docume nti depositati contestualmente al ricorso (cfr. pag. 14 di quest’ultimo), la copia della sentenza di primo grado, munita della corrispondente attestazione di conformità all’originale , è comunque rinvenibile nel file denominato “fascicolo di primo e secondo grado” costituente l’allegato n. 5 depositato da [OSCURATO:SOCIETA]. contestualmente al ricorso stesso). 3. Fermo quanto precede, va rimarcato, tuttavia, che la società ricorrente ha dichiarato espressamente ( cfr . pag.1 del medesimo ricorso, nonché le conclusioni rassegnate alla sua pag. 14) di agire per ottenere “la cassazione della ordinanza n. 674/2022 della Corte di appello di Campobasso”, la quale risulta essere stata pronunciata exart. 348-bis cod. proc. civ.(non anche della sentenza, di primo grado, del Tribunale di Larino). 3.1. Orbene, ènoto che l’ordinanza ex art. 348-bis cod. proc. civ. può essere direttamente impugnata solo per vizi propri. 3.1.1. Invero, giusta Cass. n. 30759 del 2023, «[…] va osservato, in generale, che, nel caso in cui il giudizio di appello si concluda con l’ordinanza ex art. 348-bis cod. proc. civ., nella formulazione antecedente alla riforma operata con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n.149, l'impugnazione può essere proposta soltanto avverso la sentenza di primo gradoex art. 348-ter, terzo comma, cod. proc. civ., atteso che il ricorso per cassazione della predetta ordinanza è consentito solo quando questa sia affetta da vizi suoi propri, ossia quando sia pronunciata al di fuori dei casi in cui la legge la consente oppure sia affetta da vizi processuali (e multis, tra le più recenti, Cass.30/11/2022, n.35279). Tra i vizi propri costituenti violazioni della legge processuale che consentono la ricorribilità per cassazione, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost. dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello, resa exart. 348-ter cod. proc. civ., si pongono, ad es., l'inosservanza delle specifiche previsionidi cui agli artt. 348-bis, secondo comma, e 348-ter, primo comma, primo periodo, e secondo comma (sempre nella formulazione antecedente alla riforma operata con il d.lgs. n.149 del 2022), mentre non sono deducibili errores in iudicando(art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), né vizi di motivazione, salvo il caso (che, però, trascende in violazione della legge processuale) della motivazione mancante sotto l'aspetto materiale e grafico, della motivazione apparente, del contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili ovvero di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Cass. 21/08/2018, n. 20861)». In senso sostanzialmente conforme si vedano anche Cass. n. 35279 del 2022; Cass. n. 20861 del 2018; Cass., SU, n. 1914 del 2016. 4. Tanto premesso, il descritto primo motivo dell’odierno ricorso contesta proprio il rigetto del primo motivo di appello: esso, dunque, è inammissibile perché esula dal l’appena puntualizzato perimetro di contestabilitàdell’ordinanza ex art. 348 - bis cod. proc. civ. 5. Il secondo motivo, invece,benché sostanzialmente diretto contro la motivazione della sentenza di primo grado, è parimenti inammissibile perché, come si è giàdetto, quest’ultima non è stata fatta specifico oggetto di impugnazione. 6. In conclusione, quindi, l’odierno ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. –[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deve essere dichiarato inammissibile, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente. 6.1. Poiché il giudizio è definito sulla base di argomentazioni affatto differenti da quella rinvenibile nella proposta exart. 380-bis cod. proc. civ., ritiene il Collegio che sia possibile non disporre la condanna ulteriore della parte istante a norma dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. ( cfr. , in motivazione, Cass., SU, n. 36069 del 2023), mentre deve darsi atto – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 –che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. –[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». p.q.m. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la condanna al pagamento, in favore della costituitasi controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della medesima ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il
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