Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 ottobre 2022

Cassazione n. 44007/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28 aprile 2022 emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

OSSERVA Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. perché proposto per motivi non consentiti afferenti al trattamento punitivo convenuto tra le parti e non inficiato da illegalità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28 aprile 2022 emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. OSSERVA Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. perché proposto per motivi non consentiti afferenti al trattamento punitivo convenuto tra le parti e non inficiato da illegalità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 44007/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris