Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2022

Cassazione n. 41862/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27 aprile 2021 emessa dalla Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che appare versato in fatto e manifestamente infondato il motivo di ricorso relativo al riconoscimento dell'imputato, in quanto ben noto agli agenti e, trattandosi di prova cd. atipica, correttamente apprezzata dai giudici del merito; manifestamente infondati risultano, inoltre, i rilievi relativi alla mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen., essendo il rientro nell'abitazione avvenuto dopo la constatazione dell'allontanamento; Considerato, quanto alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., che la deduzione è manifestamente infondata essendosi esclusa la ricorrenza della ipotesi di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen. incompatibile con la precedente attenuante comune (Sez. 7, Ordinanza n. 44281 del 20/10/2011 Rv. 251587); Considerato che, quanto alla causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. la deduzione è generica rispetto al devoluto riguardante la responsabilità, così involgendosi una valutazione in fatto relativa ai presupposti della causa predetta non consentita in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 ottobre 2022 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27 aprile 2021 emessa dalla Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che appare versato in fatto e manifestamente infondato il motivo di ricorso relativo al riconoscimento dell'imputato, in quanto ben noto agli agenti e, trattandosi di prova cd. atipica, correttamente apprezzata dai giudici del merito; manifestamente infondati risultano, inoltre, i rilievi relativi alla mancata applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen., essendo il rientro nell'abitazione avvenuto dopo la constatazione dell'allontanamento; Considerato, quanto alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., che la deduzione è manifestamente infondata essendosi esclusa la ricorrenza della ipotesi di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen. incompatibile con la precedente attenuante comune (Sez. 7, Ordinanza n. 44281 del 20/10/2011 Rv. 251587); Considerato che, quanto alla causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. la deduzione è generica rispetto al devoluto riguardante la responsabilità, così involgendosi una valutazione in fatto relativa ai presupposti della causa predetta non consentita in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2022 I
Sentenza Cassazione n. 41862/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris