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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25141/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino in data 212/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza ; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udita la discussione dei difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso, in subordine l'annullamento senza rinvio per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Torino in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vercelli emessa il 29/10/2018, dichiarava estinti per prescrizione i reati di cui ai capi a), c), d): artt. 110, 640,c.p., 110, 81, 61, n.2) c.p., 167, co.2, D.Igs.196/2003; 81 co.1 e 2, c.p.; 110, 48, 660 c.p., contestati a [OSCURATO:PERSONA], posti in essere in concorso con altri soggetti, confermando la sentenza di primo grado quanto all'affermazione di penale responsabilità relativamente al reato di tentata estorsione consistita nel minacciare, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la p.o. [OSCURATO:PERSONA] di pubblicare su siti pornografici, i suoi dati, al fine di farla desistere dall'intento di proporre denuncia per la precedente patita truffa.

2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo,con il primo motivo ,la manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) in relazione al delitto di tentata estorsione.

La Corte di appello avrebbe confermato la penale responsabilità del ricorrente in presenza di elementi probatori, quelli forniti dalla difesa in sede di rinnovazione istruttoria, invero, dimostrativi della estraneità di [OSCURATO:PERSONA] alla perpetrata truffa e quindi alla tentata estorsione in danno della p.o.

Baucero.

Ad avviso della difesa la Corte d'appello avrebbe illogicamente motivato in ordine alla riconducibilità della carta prepagata sulla quale era confluito il provento della truffa, a [OSCURATO:PERSONA], posto che il documento di identità utilizzato per l'attivazione della carta prepagata, non era in corso di validità al momento dell'attivazione della stessa ( [OSCURATO:PERSONA] era infatti in possesso di un altro documento di identità) e l'utenza telefonica indicata sul modulo di attivazione della carta, non era a lui riconducibile. 3.Con il secondo motivo denuncia l'illogicità della motivazione avendo il giudice di merito ritenuto colpevole [OSCURATO:PERSONA] di tentata estorsione, quale concorrente morale, per la contiguità cronologica dei due reati e per l'interesse diretto dello stesso a mantenere il profitto della truffa ma detta motivazione, ad avviso della difesa, si pone in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di concorso di persone nel reato ( Sez. 2, n. 37865/2020,).

In terzo luogo il ricorrente lamenta il vizio di motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio posto che i giudici di merito, pur avendo evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] a differenza del coimputato [OSCURATO:PERSONA] è incensurato, non hanno motivato in merito al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato avuto riguardo al secondo motivo proposto.Occorre premettere che nel caso di specie il materiale probatorio in sede di appello si è arricchito mediante l'acquisizione di elementi sollecitati dalla difesa che, correttamente valutati, hanno portato i giudici di appello a confermare la sussistenza del fatto storico e cioè della truffa, sia pure dichiarandola prescritta.

2. Così i giudici di appello con argomentazioni ineccepibili dal punto di vista logico e giuridico, hanno ritenuto che la documentazione prodotta dalla difesa ovvero la denuncia querela proposta da [OSCURATO:PERSONA] per lo smarrimento /furto della propria carta di identità in data 19.2.2020, fosse irrilevante a fini scriminanti perché avvenuta a notevole distanza dai fatti (pag. 8 della sentenza) ed altrettanto correttamente, il giudice di appello ha ritenuto non dirimente la comunicazione del Comune di Pietradefusi in cui si dice che a [OSCURATO:PERSONA] furono rilasciate tra il 2009 e il 2011 tre carte di identità.

La Corte territoriale ha spiegato con argomenti logici, la ragione per cui non è apparsa decisiva la circostanza della non riferibilità del numero telefonico, indicato nel modulo di rilascio della carta pregata, a [OSCURATO:PERSONA] rilevando che è plausibile che il soggetto che chiede il rilascio della carta prepagata sulla quale far confluire il provento di truffa, non indichi il proprio numero di telefono ma quello di terzi estranei.

A tali argomentazioni la difesa oppone, inammissibilmente, la propria personalistica lettura del materiale probatorio che, invece, è risultato correttamente scrutinato ed ha portato a ritenere il concorso materiale di [OSCURATO:PERSONA] nella truffa in considerazione della identità della sua firma ( per come riportata sulla carta di identità) con quella apposta sul modulo per il rilascio della carta di credito prepagata utilizzata per l'accredito dell'ingiusto profitto.

3. E' fondato il secondo motivo di ricorso con il quale si deducono vizi di violazione di legge ed illogicità della motivazione per non essersi i giudici di merito attenuti alle coordinate ermeneutiche della Corte di legittimità in tema di concorso di persone nel reato.

La conclusione della Corte di appello di ritenere [OSCURATO:PERSONA] partecipe del delitto di tentata estorsione fonda su elementi : la contiguità temporale dei reati di truffa ed estorsione ed il fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse il diretto interessato a conservare il provento della truffa.

Invero è erroneo desumere la partecipazione dell'imputato alla tentata estorsione dal fatto che egli era interessato a mantenere il provento della truffa, poiché secondo quanto contestato nel capo di imputazione, il profitto dell'estorsione non è rappresentato dal mantenimento del provento della truffa , ma dal mancato perseguimento o dalla mancata attivazione delle indagini.

La motivazione è altresì illogica allorchè ha preteso di ricavare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui al capo b), dalla esecuzione della truffa di cui al capo a), così compiendo un'operazione fondata su un automatismo probatorio in contrasto con i principi affermati dal giudice di legittimità in tema di concorso di persone nel reato.

Va ricordato che la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 c.p., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez.

U, Sentenza n. 45276 del 30/10/2003, Rv. 226101; Sez.2, n. 43067/2021, rv. 28295).

4. Nel caso di specie i giudici del merito hanno congruamente motivato in ordine alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla truffa ma in maniera frettolosa e superficiale hanno affermato il concorso morale dell'imputato nell'azione estorsiva, senza spiegare in cosa sarebbe consistita la sua condotta e quale contributo causale avesse apportato alla realizzazione del reato.

Sarebbe stato, invece, obbligo preciso del giudice di merito motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione del complice morale nella fase ideativa o preparatoria del crimine e precisare sotto quale forma essa si fosse manifestata, essendosi concretata in specifiche condotte di istigazione, determinazione, rafforzamento o agevolazione, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti.

La sentenza impugnata, per tale causa, deve essere annullata senza rinvio, stante l'intervenuta prescrizione ( anni 8 e mesi 4 dal 4/1/2013 + 64 gg. di sospensione: 8 marzo 2022),non emergendo dagli atti in modo assolutamente non contestabile elementi idonei ad escludere l'esistenza del fatto, la rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da parte degli imputati (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244274).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Cosi deciso il 7/3/2023 Il consigliere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] periali LAt( [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino in data 212/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza ; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udita la discussione dei difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso, in subordine l'annullamento senza rinvio per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Torino in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vercelli emessa il 29/10/2018, dichiarava estinti per prescrizione i reati di cui ai capi a), c), d): artt. 110, 640,c.p., 110, 81, 61, n.2) c.p., 167, co.2, D.Igs.196/2003; 81 co.1 e 2, c.p.; 110, 48, 660 c.p., contestati a [OSCURATO:PERSONA], posti in essere in concorso con altri soggetti, confermando la sentenza di primo grado quanto all'affermazione di penale responsabilità relativamente al reato di tentata estorsione consistita nel minacciare, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la p.o. [OSCURATO:PERSONA] di pubblicare su siti pornografici, i suoi dati, al fine di farla desistere dall'intento di proporre denuncia per la precedente patita truffa. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo,con il primo motivo ,la manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) in relazione al delitto di tentata estorsione. La Corte di appello avrebbe confermato la penale responsabilità del ricorrente in presenza di elementi probatori, quelli forniti dalla difesa in sede di rinnovazione istruttoria, invero, dimostrativi della estraneità di [OSCURATO:PERSONA] alla perpetrata truffa e quindi alla tentata estorsione in danno della p.o. Baucero. Ad avviso della difesa la Corte d'appello avrebbe illogicamente motivato in ordine alla riconducibilità della carta prepagata sulla quale era confluito il provento della truffa, a [OSCURATO:PERSONA], posto che il documento di identità utilizzato per l'attivazione della carta prepagata, non era in corso di validità al momento dell'attivazione della stessa ( [OSCURATO:PERSONA] era infatti in possesso di un altro documento di identità) e l'utenza telefonica indicata sul modulo di attivazione della carta, non era a lui riconducibile. 3.Con il secondo motivo denuncia l'illogicità della motivazione avendo il giudice di merito ritenuto colpevole [OSCURATO:PERSONA] di tentata estorsione, quale concorrente morale, per la contiguità cronologica dei due reati e per l'interesse diretto dello stesso a mantenere il profitto della truffa ma detta motivazione, ad avviso della difesa, si pone in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di concorso di persone nel reato ( Sez. 2, n. 37865/2020,). In terzo luogo il ricorrente lamenta il vizio di motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio posto che i giudici di merito, pur avendo evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] a differenza del coimputato [OSCURATO:PERSONA] è incensurato, non hanno motivato in merito al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato avuto riguardo al secondo motivo proposto.Occorre premettere che nel caso di specie il materiale probatorio in sede di appello si è arricchito mediante l'acquisizione di elementi sollecitati dalla difesa che, correttamente valutati, hanno portato i giudici di appello a confermare la sussistenza del fatto storico e cioè della truffa, sia pure dichiarandola prescritta. 2. Così i giudici di appello con argomentazioni ineccepibili dal punto di vista logico e giuridico, hanno ritenuto che la documentazione prodotta dalla difesa ovvero la denuncia querela proposta da [OSCURATO:PERSONA] per lo smarrimento /furto della propria carta di identità in data 19.2.2020, fosse irrilevante a fini scriminanti perché avvenuta a notevole distanza dai fatti (pag. 8 della sentenza) ed altrettanto correttamente, il giudice di appello ha ritenuto non dirimente la comunicazione del Comune di Pietradefusi in cui si dice che a [OSCURATO:PERSONA] furono rilasciate tra il 2009 e il 2011 tre carte di identità. La Corte territoriale ha spiegato con argomenti logici, la ragione per cui non è apparsa decisiva la circostanza della non riferibilità del numero telefonico, indicato nel modulo di rilascio della carta pregata, a [OSCURATO:PERSONA] rilevando che è plausibile che il soggetto che chiede il rilascio della carta prepagata sulla quale far confluire il provento di truffa, non indichi il proprio numero di telefono ma quello di terzi estranei. A tali argomentazioni la difesa oppone, inammissibilmente, la propria personalistica lettura del materiale probatorio che, invece, è risultato correttamente scrutinato ed ha portato a ritenere il concorso materiale di [OSCURATO:PERSONA] nella truffa in considerazione della identità della sua firma ( per come riportata sulla carta di identità) con quella apposta sul modulo per il rilascio della carta di credito prepagata utilizzata per l'accredito dell'ingiusto profitto. 3. E' fondato il secondo motivo di ricorso con il quale si deducono vizi di violazione di legge ed illogicità della motivazione per non essersi i giudici di merito attenuti alle coordinate ermeneutiche della Corte di legittimità in tema di concorso di persone nel reato. La conclusione della Corte di appello di ritenere [OSCURATO:PERSONA] partecipe del delitto di tentata estorsione fonda su elementi : la contiguità temporale dei reati di truffa ed estorsione ed il fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse il diretto interessato a conservare il provento della truffa. Invero è erroneo desumere la partecipazione dell'imputato alla tentata estorsione dal fatto che egli era interessato a mantenere il provento della truffa, poiché secondo quanto contestato nel capo di imputazione, il profitto dell'estorsione non è rappresentato dal mantenimento del provento della truffa , ma dal mancato perseguimento o dalla mancata attivazione delle indagini. La motivazione è altresì illogica allorchè ha preteso di ricavare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui al capo b), dalla esecuzione della truffa di cui al capo a), così compiendo un'operazione fondata su un automatismo probatorio in contrasto con i principi affermati dal giudice di legittimità in tema di concorso di persone nel reato. Va ricordato che la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 c.p., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez. U, Sentenza n. 45276 del 30/10/2003, Rv. 226101; Sez.2, n. 43067/2021, rv. 28295). 4. Nel caso di specie i giudici del merito hanno congruamente motivato in ordine alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla truffa ma in maniera frettolosa e superficiale hanno affermato il concorso morale dell'imputato nell'azione estorsiva, senza spiegare in cosa sarebbe consistita la sua condotta e quale contributo causale avesse apportato alla realizzazione del reato. Sarebbe stato, invece, obbligo preciso del giudice di merito motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione del complice morale nella fase ideativa o preparatoria del crimine e precisare sotto quale forma essa si fosse manifestata, essendosi concretata in specifiche condotte di istigazione, determinazione, rafforzamento o agevolazione, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti. La sentenza impugnata, per tale causa, deve essere annullata senza rinvio, stante l'intervenuta prescrizione ( anni 8 e mesi 4 dal 4/1/2013 + 64 gg. di sospensione: 8 marzo 2022),non emergendo dagli atti in modo assolutamente non contestabile elementi idonei ad escludere l'esistenza del fatto, la rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da parte degli imputati (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244274). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Cosi deciso il 7/3/2023 Il consigliere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] periali LAt( [OSCURATO:PERSONA]
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