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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021

Cassazione n. 45508/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.GANGAI Francesco ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava la decisione del Tribunale di Torino che lo aveva ritenuto colpevole del reato di fur- to pluriaggravato di beni posti all'interno di veicolo in sosta e lo aveva condanna- to alla pena di un anno di reclusione ed euro 500 di multa.

2. Lamenta il ricorrente violazione di legge e difetto di motivazione per essere stata riconosciuta la circostanza dell'aggravante della esposizione del bene alla pubblica fede pure in presenza di beni, di modesto valore e dimensioni, ricoverati all'interno del veicolo.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che il motivo di ricorso é inammissibile laddove il giudice di merito, in aderenza alla prevalente e più recente giurisprudenza ha ri- levato come i beni posti all'interno del veicolo, che costituiscono peraltro acces- sorio e pertinenza del bene principale (vivavoce, cavi di collegamento, navigato- re) ineriscano il bene e rappresentino oggetti a cui pure si rivolge la tutela raffor- zata di cui all'art.625 n.7 cod.pen. in ragione della modesta difficoltà nella loro sottrazione, data la esposizione all'interno del veicolo (sez.4, n.21262 del 26.3.2015, Maccio; sez. 5, n.38900 del 14.6.2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.277119).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 17 Novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] \.1 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.GANGAI Francesco ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava la decisione del Tribunale di Torino che lo aveva ritenuto colpevole del reato di fur- to pluriaggravato di beni posti all'interno di veicolo in sosta e lo aveva condanna- to alla pena di un anno di reclusione ed euro 500 di multa. 2. Lamenta il ricorrente violazione di legge e difetto di motivazione per essere stata riconosciuta la circostanza dell'aggravante della esposizione del bene alla pubblica fede pure in presenza di beni, di modesto valore e dimensioni, ricoverati all'interno del veicolo. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che il motivo di ricorso é inammissibile laddove il giudice di merito, in aderenza alla prevalente e più recente giurisprudenza ha ri- levato come i beni posti all'interno del veicolo, che costituiscono peraltro acces- sorio e pertinenza del bene principale (vivavoce, cavi di collegamento, navigato- re) ineriscano il bene e rappresentino oggetti a cui pure si rivolge la tutela raffor- zata di cui all'art.625 n.7 cod.pen. in ragione della modesta difficoltà nella loro sottrazione, data la esposizione all'interno del veicolo (sez.4, n.21262 del 26.3.2015, Maccio; sez. 5, n.38900 del 14.6.2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.277119). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 17 Novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] \.1 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45508/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris