CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 gennaio 2023
Cassazione n. 27612/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CALTANISSETTA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso e dichiara di rinunciare al III motivo di ricorso in quanto il suo assistito è agli arresti domiciliari e non detenuto in carcere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catania, quale giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal GIP presso lo stesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto gravemente indiziato in ordine ai reati previsti dagli artt. 73 e 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, contestati ai capi l, 5, 7 e 9 dell'imputazione provvisoria. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza sulla base degli elementi di indagine costituiti dagli esiti dei servizi di videosorveglianza e localizzazione, dalle intercettazioni telefoniche e ambientali, dai sequestri di sostanza stupefacente, dagli arresti in flagranza di soggetti coindagati e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ritenendo specificamente che gli stessi comprovassero l'esistenza e l'operatività, tra l'agosto del 2018 e l'agosto del 2020, di un gruppo criminale radicato sul territorio della provincia di Catania - diretto e organizzato dai fratelli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - avente quale oggetto il traffico di sostanze stupefacenti del tipo marijuana, hashish e cocaina; emergenze indiziarie, a propria volta, traenti spunto da quelle relal:ive ad altro procedimento (avente n.5870/2018), nel quale era stato individuato un altro gruppo di trafficanti che aveva rifornito di sostanze stupefacenti quello oggetto del presente giudizio. Il Tribunale ha rilevato che, a far data dal 30.11.2018, le intercettazioni avevano fatto emergere che, a seguito dell'interruzione dei rapporti con il predetto gruppo, l'associazione diretta dai fratelli Vitale aveva iniziato ad approvvigionarsi di sostanze stupefacenti dall'odierno ricorrente; rilevando come l'attività di intercettazione avesse permesso di appurare il perfezionamento pagamento di somme di denaro da parte dei Vitale nei confronti del Messina nonché la consegna di un quantitativo di cocaina pari a circa 10 kg, pure destinata al medesimo sodalizio tramite successivo intermediario nonché l'approvvigionamento di ulteriore sostanza per un prezzo di € 31.500,00 al kg e il relativo pagamento; ha altresì osservato che, nel corso delle indagini, era emerso che il Messina agisse in sinergia con [OSCURATO:PERSONA], in relazione al quale era emersa - dall'attività di intercettazione - la consegna di stupefacente da parte dei Vitale con l'intermediazione dell'odierno ricorrente. Il Tribunale ha quindi osservato che le intercettazioni del 14/6/2019 avevano evidenziato come i Vitale fossero in attesa di un carico di stupefacente da parte del Messina e del coindagato [OSCURATO:PERSONA], che, grazie al monitoraggio dei soggetti coinvolti, era stato appurato che la consegna sarebbe avvenuta il 1° luglio e che, a seguito di perquisizione, nel bagaglio della vettura del Messina erano stati rinvenuti dodici panetti di cocaina dal peso di circa 13 chilogrammi. [OSCURATO:PERSONA] - previa valutazione positiva in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del contestato reato associativo - ha quindi ritenuto pienamente provata l'intraneità dell'odierno ricorrente rispetto al sodalizio, con il ruolo (unitamente al coindagato Keci) di fornitore stabile di sostanze stupefacenti, essendo sussistente un ampio compendio indiziario in ordine alla preponderanza del rapporto di fornitura, alla sua durata nel tempo, all'ammontare delle singole forniture e al valore delle somme erogate per un periodo compreso dal dicembre del 2018 al 1° luglio 2019, data dell'arresto del Messina; mentre, in ordine ai singoli reati fine, il Tribunale ha rilevato che gli elementi di colpevolezza dovessero essere tratti dalle stesse emergenze investigative valorizzate in relazione al reato associativo. In punto di esigenze cautelari, il Tribunale - alla luce della gravità del pericolo di reiterazione desumibile dalla gravità dei fatti contestati - ha ritenuto non superabile la doppia presunzione prevista dall'art.275, comma 3, cod.proc.pen., confermando il giudizio del GIP in ordine all'adeguatezza della sola misura maggiormente afflittiva. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando tre motivi di impugnazione. Con il primo motivo di impugnazione(ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen., in relazione all'art.74 del T.U. stup. e agli artt. 192, commi 3 e 4 e 273, comma 1-bis, cod.proc.pen.; ha dedotto che la compravendita ripetuta di sostanze stupefacenti non sarebbe stata, di per sé stessa, connotativa della comunanza di interessi necessaria al fine di concretizzare la fattispecie associativa ovvero della indispensabile volontà adesiva; ha quindi dedotto che l'ordinanza impugnata si era limitata a prendere atto dei relativi rapporti sinallagmatici svalutando la breve durata del rapporto, limitata a qualche mese, l'assenza di condivisione nella organizzazione dei trasporti, la mancata prosecuzione dei rapporti dopo l'arresto del ricorrente, emergendo anzi dalle intercettazioni il disinteresse del ricorrente (e del coindagato Keci) per le sorti del sodalizio e il suo mantenimento in vita.Con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto - in specifico riferimento ai capi 5) e 7) dell'imputazione provvisoria - l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen., in relazione all'art.73, comma 1, T.U. stup., agli artt. 192, commi 3 e 4 e 273, comma 1-bis, cod.proc.pen.. Ha dedotto che l'ordinanza impugnata aveva ritenuto provate le due cessioni di cui ai precedenti capi dell'imputazione provvisoria sulla base di conversazionigin riferimento alle quali non si ravvisava peraltro alcun nesso con le condotte contestate; conseguendone una genericità dell'imputazione provvisoria che avrebbe dovuto portare all'esclusione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o, comunque, alla riqualificazione delle condotte sotto la specie di quelle sanzionate dall'art.73, comma 5, T.U. stup.. Con il terzo motivo di impugnazione ha dedotto, quanto alle esigenze cautelari, l'errata applicazione della legge processuale penale e il vizio di motivazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.c) ed e), cod.proc.pen., in relazione agli artt.274, comma 1, lett.c)fe 275 cod.proc.pen.. Ha dedotto che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere grave il pericolo di reiterazione della condotta giudicando pertanto non congrua la misura - richiesta dalla difesa - ~ititré degli arresti domiciliari in una comunità terapeutica; ha dedotto che il Tribunale non avrebbe tenuto adeguatamente conto del tempo trascorso dai fatti nonché del dato positivo rappresentato dalla relazione resa dalla éomunità nella quale il ricorrente era stato ricoverato dopo il suo arresto e dalla quale sarebbe emersa una chiara evoluzione positiva della personalità dell'indagato. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scrit:ta nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. In sede di udienza, il difensore ha dichiarato di rinunciare al terzo motivo di ricorso, attesa la carenza di interesse determinata dalla sostituzione della misura di massimo rigore con quella degli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, in ordine ai due motivi esaminabili, è infondato. 2. Con il primo motivo di ricorso, il difensore ha dedotto l'insussistenza dei necessari elementi indiziari per configurare la partecipazione al sodalizio criminoso; specificamente deducendo che la particolare relazione sinallagmatica sussistente tra il ricorrente - nella qualità di fornitore di sostanza stupefacente - e l'associazione medesima, attesa la presenza di contrapposti interessi patrimoniali, non sarebbe stata tale da configurare il necessario elemento della affectio societatis. 3. Il motivo non è fondato 3.1 Va quindi premesso che questa Corte è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178); rilevando che, nel caso in cui si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto c:he governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro, Rv. 237475); spettando dunque a questa Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate; in altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato; se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato. 3.2 Operata tale premessa, va rilevato che il Tribunale distrettuale - dopo aver dato conto dei convergenti elementi indiziari confluenti al fine di dimostrare l'esistenza dell'associazione - ha, con argomentazioni congrue e da ritenere esenti dai denunciati vizi di violazione della legge processuale e di illogicità della motivazione - dato analiticamente conto della sussistenza della posizione di intraneità dell'odierno ricorrente rispetto al sodalizio criminoso. Va sul punto ricordato che - in specifico riferimento al profilo evidenziato dalla difesa e relativo alla configurabilità del reato associativo in capo al fornitore del sodalizio - integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze sl:upefacenti la costante disponibilità a fornire le sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare un durevole rapporto tra fornitore e spacciatori che immettono la droga nel consumo al minuto, sempre che si accerti la coscienza e volontà di far parte dell'associazione, di contribuire al suo mantenimento e di favorire la realizzazione del fine comune di trarre profitto del commercio di droga (Sez. 6, n. 41612 del 19/06/2013, Manta, Rv. 257798; Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020, Bellissima, Rv. 279249) In particolare, il Tribunale ha rilevato che l'odierno ricorrente (unitamente al coindagato Keci) aveva rivestito la qualità di fornitore stabile del gruppo per un apprezzabile lasso temporale - collocato tra il dicembre del 2018 e il luglio del 2019 - durante il quale i rapporti, come attestato dall'attività di intercettazione di cui pure il Collegio ha dato analiticamente conto, sono stati continui e caratterizzati da plurime cessioni di sostanze stupefacenti, oltre tutto connotate da modalità operative ricorrenti. La partecipazione del ricorrente è stata quindi congruamente evidenziata dal Tribunale anche in riferimento agli elementi indiziari relativi ai reati-fine addebitap1i e che sono idonei a configurarlo come uno stabile fornitore dell'associazione; ponendosi altresì condivisibilmente l'accento sull'entità delle transazioni - per importi pari a migliaia di euro - e sulla loro frequenza e stabilità, interrotta solo dall'arresto dello stesso ricorrente in occasione della fornitura di un quantitativo di circa tredici chilogrammi di cocaina; mentre rilevante appare altresì il contenuto di una delle conversazioni tra il Messina ed il Keci, nella quale i due avevano dichiarato il loro timore per l'arresto di un altro compartecipe ([OSCURATO:PERSONA], identificato nell'ipotesi accusatoria come custode di partite di stupefacente per conto dei Vitale). 3.3, In riferimento a ulteriore argomentazione contenuta nel motivo di ricorso e relativa al dato dell'arco temporale - assunto come limitato - nel corso del quale sono state perfezionate le consegne di sostanze stupefacenti, va rilevato come il Tribunale, con motivazione esente da censure, abbia ritenuto comunque adeguato il lasso di tempo medesimo, protrattosi per oltre sei mesi. -í• 2/ et peraltro ribadire il principio in base al quale, in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell'affectio di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, c'he può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi, come nel caso in esame, l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440 - 02; Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122). 4. Con il secondo motivo di impugnazione, la difesa del ricorrente ha contestato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai fatti ascritti ai capi 5) e 7) dell'imputazione provvisoria, deducendo sul punto un vizio di insufficiente motivazione; in particolare deducendo che - in relazione al capo 7) (relativo alla cessione di quantitativi non determinati di cocaina, hashish e marijuana dal Messina al coindagato Raciti) il Tribunale non avrebbe dato adeguato conto della sussistenza dei necessari gravi indizi di colpevolezza. Il motivo deve ritenersi inammissibile in quanto estrinsecamente aspecifico, non confrontandosi - di fatto - con le argomentazioni contenute nell'ordinanza impugnata. Va quindi premesso che, in linea generale„ l'ordinanza cautelare adottata dal Tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante (Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278122; Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, Galletta, Rv. 280603). Ne consegue che il Tribunale del riesame ben può operare la propria motivazione per relationem rispetto all'ordinanza applicativa sulla base dei principi dettati da Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664; in base ai quali la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione. Nel caso di specie, come peraltro chiaramente esplicitato nella premessa dell'ordinanza, il Tribunale del riesame ha fatto pieno e integrale riferimento - per tutto quanto non analiticamente indicato nella successiva motivazione - alle argomentazioni contenute nell'ordinanza applicativa. (32- t E r' i/cr tu conseguentemente, occorre fare riferimento ai fini della ricostruzione del compendio indiziario relativo al reato contestato al capo 5) dell'imputazione provvisoria (esaminato nell'ordinanza genetica alle pagg.76 e ss.)I a quello contestato al capo 7) (esaminato nell'ordinanza genetica alle pagg. 103 e ss.); in riferimento alle cui considerazioni, il motivo di ricorso finisce per essere quindi caratterizzato da un vizio di aspecificità. Mentre del tutto generico ~ti aguiltrrite_tiOf_19)- - deve ritenersi il punto di doglianza relativo a una dedotta omessa qualificazione del fatto sotto la specie di quello previsto e punito dall'art.73, comma 5, T.U. stup.. Elemento in relazione al quale, sempre sulla base del materiale di indagine analiticamente esposto nell'ordinanza applicativa, emerge che - in forza dell'entità delle sostanze trattate e della diversa tipologia delle medesime - coerentemente sia stata esclusa la qualificazione dei fatti sotto l'ambito di quello di lieve entità, in riferimento alla necessaria valutazione complessiva - a tale fine - di tutti gli indici contemplati dalla disposizione (Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, [OSCURATO:PERSONA]. 284319).5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.. P.Q. M. Rigetta il ricorso