CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12476/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino con cui è stata confermata la pronuncia del Tribunale locale con la quale era stato condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 95 d.P.R. n. 115/2002. 2. Rilevato che il motivo di ricorso con cui si deduce il vizio di motivazione è inammissibile, poiché prospetta deduzioni generiche, senza che possano individuarsi i passaggi argomentativi della sentenza impugnata asseritamente viziati né indica le ragioni di diritto o i dati di fatto che valgano a sorreggere le deduzioni difensive. Esso non è deducibile in sede di legittimità perché fondato su argomentazioni del tutto aspecifiche che omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). E' principio costante quello secondo cui è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza impugnata, senza indicare precise carenze argomentative o illogicità della motivazione, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441). Il ricorso, invero, si limita a ribadire che il prevenuto non era a conoscenza della situazione reddituale della madre e in specie delle somme da costei percepite da parte dell'INAIL a titolo di risarcimento per la scomparsa del marito. In proposito la Corte ha argomentato che sebbene il reddito a cui la falsa dichiarazione si riferiva, risultasse percepito da soggetto diverso dall'imputato, è da ritenersi impossibile imputare la condotta accertata a mera disattenzione o negligenza posto che dall'analisi della documentazione in atti emerge come tale entrata fosse l'unica di un certo rilievo dell'intero nucleo familiare posto che per stessa ammissione del [OSCURATO:PERSONA] egli traeva foni di reddito solo da lavori saltuari e in nero. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.M