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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26484/2023

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roma avverso la sentenza del 08/02/2023 della Corte di appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.

Ed invero, va ribadito anche alla luce della più recente giurisprudenza (Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481) che non è ammissibile un ricorso che si incentri genericamente sulla mancanza di motivazione in ordine a temi di merito o inerenti alla pena, che abbiano formato oggetto di rinuncia, neppure potendosi in tali casi invocare l'art. 129 cod. proc. pen. e non venendo in rilievo profili di illegalità della pena: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'8 gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roma avverso la sentenza del 08/02/2023 della Corte di appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. Ed invero, va ribadito anche alla luce della più recente giurisprudenza (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481) che non è ammissibile un ricorso che si incentri genericamente sulla mancanza di motivazione in ordine a temi di merito o inerenti alla pena, che abbiano formato oggetto di rinuncia, neppure potendosi in tali casi invocare l'art. 129 cod. proc. pen. e non venendo in rilievo profili di illegalità della pena: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 gi
Sentenza Cassazione n. 26484/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris