CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 23783/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18762/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Dardanelli n. 13, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentatoe difeso –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.tiMauro Calenda e [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] SOC. COOP. [OSCURATO:PERSONA] –intimati – [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 18762/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 3708/2022della [OSCURATO:PERSONA], pubblicata il 31 maggio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 8 giugno2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. All’esito della espropriazione forzata presso terzi promossa dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in danno di [OSCURATO:PERSONA] e nei confronti dei terzi pignorati Comune di Frosinone e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA] per azioni, il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Frosinone emise ordinanza di assegnazione del credito pignorato, sino a concorrenza dell’importo di euro 37.661,77, oltre accessori. 2. Avverso detta ordinanza dispiegò opposizione il Comune. A definizione del giudizio di prime cure - svolto secondo la tipica scansione bifasica, in contraddittorio con tutte le parti dell’esecuzione- il Tribunale di Frosinone dichiarò l’opposizione - espressamente qualificata agli atti esecutivi -inammissibile per tardività. 3. Sulle contrapposte impugnazioni (in via principale del Comune di Frosinone, in via incidentale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), la decisione in epigrafe indicata, previa nuova sussunzione sub specie iuris delle censure dedotte dall’opponente, ha rigett ato l’appello per il motivo qualificato come opposizione all’esecuzione e ne ha invece dichiar ato l’inammissibilità in relazione ai motivi qualificati come opposizione agli atti esecutivi; in accoglimento dell’appello incidentale, ha determinato in entità maggiore la condanna alle spese del giudizio di primo grado poste a carico dell’opponente ed infavore dell’opposta vittoriosa. 4. Ricorre per cassazione il Comune di Frosinone, affidandosi a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l, mentre non svolgonodifese in grado di legittimità, benché ritualmente evocati, [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA] soc. coop. p.a.. 5.Le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa . r.g. n. 18762/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6.All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. É doveroso premettere che la riqualificazione de i motivi di opposizione in senso difforme a quanto compiuto dal giudice di prime cure operata nella sentenza impugnata ai fini della emessa statuizione di ammissibilità dell’appellonon è stata oggetto (al pari della dichiarata ammissibilità) di ricorso incidentale adopera della controricorrente. Tanto non consente in questa sede di verificare l’osservanza del principio c.d. dell’apparenzache orienta nell’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale (e del relativo regime, ivi incluso il criterio di computo del termine di proposizione del gravame), impone ndo di identificare il rimedio impugnatorio con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione proposta effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno, a prescindere cioè dalla prospettazione o sussunzione sub specie iuris operata dalle parti (tra le tante, Cass., Sez. U, 09/05/2011, n. 10073; Cass., Sez. U, 25/02/2011, n. 4617; specificamente, in tema di opposizioni esecutive, Cass. 18/11/2022, n. 34107; Cass. 20/10/2021, n. 29194; Cass. 18/03/2021, n. 7588; Cass. 21/06/2019, n. 16762; Cass. 07/06/2017, n. 14222). 2. Il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 1-bis, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30), come modificato dall’art. 44, comma 3, lett. a), del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, degli artt. 481 e 627 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. In sintesi, parte ricorrente assume l’inefficacia della ordinanza di assegnazione per mancata esazione nel termine annuale di cui al r.g. n. 18762/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] richiamato art. 14, comma 1-bis, del d.l. n. 669 del 1996: sostiene, più precisamente, che alla intimazione dell’atto di precetto, ex se inidonea ad impedire la decadenzaprevista dalla citata norma, non era seguito l’inizio dell’esecuzione nel termine di cui all’art. 481 cod. proc. civ. (dapprima sospeso per effetto della opposizione a precetto e poi interamente decorso a far data dal passaggio in giudicato della sentenzadi primo grado di rigetto di tale opposizione). 2.1. La doglianza è inammissibile, per un duplice ordine di ragioni. 2.2. In primis, poiché inosservante il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, primo comma, num. 3, del codice di rito. Nell’intendere la portata di tale elemento di contenuto - forma dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, questa Corte, con indirizzo euristico ormai consolidato ed al quale si intende assicurare continuità, ha precisato che per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito. Al fondo, la prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di garantire al giudice di legittimità una conoscenza chiara e completa del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, al fine di bene r.g. n. 18762/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la stessa sentenza gravata (sul tema, cfr., ex plurimis, Cass. 08/03/2022, n. 7579; Cass. 03/11/2020, n. 24432; Cass. 12/03/2020, n. 7025; Cass. 13/11/2018, n. 29093; Cass. 28/05/2018, n. 13312; Cass. 24/04/2018, n. 10072; Cass.03/02/2015, n. 1926). Ciò posto, il motivo non soddisfa l’illustrato contenuto minimo. Nella (pur lunga e diffusa) articolazione di esso, risulta invero mancante una (minima, ancor prima che adeguata e sufficiente) illustrazione delle ragioni addotte a suffragio della opposizione come dall’inizio promossa , della domanda con essa formulata, delle conclusioni rassegnate e sottoposte al vaglio dei giudici di merito: tutte circostanze del pari omesse nella premessa narrativadel ricorso (svolta sotto l’intestazione «i fatti e lo svolgimento del giudizio»). Avuto riguardo alla peculiare struttura delle opposizioni esecutive, la illustrazione in parola doveva far specifico riferimento al contenuto dell’originario ricorso diretto al giudice dell’esecuzione, siccome atto introduttivo dell’intero giudizio: per consolidato orientamento del giudice della nomofilachia, infatti, ogni mutamento delle ragioni di contestazione rispetto a quelle formulate con l’atto di apertura della fase sommaria della opposizione esecutiva integra una inammissibile domanda nuova, pertanto insuscettibile di vaglio nel merito(da ultimo, Cass. 06/04/2022, n. 11237; esaustivamente in motivazione, Cass., Sez. U, 21/09/2021, n. 25478 nonché Cass., Sez. U, 14/12/2020, n. 28387; cfr. anche Cass. 26/05/2020, n. 9719; Cass. 03/09/2019, n. 21996; Cass. 09/06/2014, n. 12981; Cass. 07/08/2013, n. 18761; Cass. 28/01/2011, n. 1328; Cass. 28/07/2011, n. 16541). Con il richiamo, sommario e parziale, agli atti processuali (di dubbia conformità alla prescrizione posta dall’art. 366, primo comma, num. 6, r.g. n. 18762/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 cod. proc. civ.), il ricorrente offre invece disorganici ed incompleti cenni agli elementi conformativi dell’azione intentata, omettendo soprattutto di precisare il luogo ed il tempo di introduzione nel giudizio della questione relativa all’efficacia dell’ordinanza di assegnazione, sulla quale (peraltro) era stata sollevata eccezione di inammissibilità per novità in sede di appello, non esaminata nella sentenza impugnata. Risulta perciò preclusa a questa Corte la congrua comprensione circa l’estensione del corretto thema decidendum del giudizio di merito: e tanto impedisce la disamina sulla fondatezza del motivo. 2.3.Sotto altro profilo , concorrente ed autonomo, la doglianza è altresì inammissibile. Onde giustificare l’attuale efficacia dell’ordinanza di assegnazione, il giudice territoriale ha ritenuto il termine annuale di decadenza sancito dall’art. 14, comma 1-bis, del d.l. n. 669 del 1996 decorrente soltanto dalla «definitività» del provvedimento ex art. 553 cod. proc. civ. («la norma invocata dall’appellante, invero, potrà trovare spazio nel momento in cui la controversia in atto sarà definitivamente definita; solo a quel punto un comportamento inerte oltre un determinato periodo di tempo comporterebbe effetti negativi per il creditore»), evenienza in concreto non riscontrata nel caso di specie («detta norma nonè riferibile e applicabile nel caso in cui la pubblica amministrazione decida di mettere in discussione la legittimità del titolo esecutivo del creditore assumendo iniziative giudiziali al fine di paralizzare la realizzazione del credito vantato e consacrato nel titolo esecutivo. In tali casi, come quello in trattazione dove l ’ ordinanza di assegnazione del 01/07/2015 è ancora al vaglio del giudice di secondo grado per il tramite del qui proposto giudizio di appello…»). Orbene, siffatta ratio decidendi non è attinta dal ricorrente. L’argomentazione sviluppata in ricorso, concentra ta sul lasso temporale di efficacia del precetto di cuiall’art. 481 cod. proc. civ., non r.g. n. 18762/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rivolge alcuna critica considerazione al testè descritto presupposto in iure fondante l’impugnata decisione : cioè a dire, ignora del tutto (e, quindi, non censura) il fatto che, secondo il giudice territoriale, il termine ex art. 14, comma 1-bis, del d.l. n. 669 del 1996 non èspirato perché in radice non ha proprio iniziato il suo corso. 3.Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ. nonché dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, numm. 3 e 5 del codice di rito. Il ricorrente ritiene la gravata sentenza inficiata da una motivazione inesistente o apparente nella parte in cui ha qualificato l’eccezione di inesistenza di un rapporto di debito del Comune di Frosinone verso l’esecutata [OSCURATO:PERSONA] come ragione di opposizione agli atti esecutivi, da ciò facendone conseguire l’inammissibilità in parte qua dell’appello; deduce inoltre l’omesso esame di fatto decisivo oggettodi discussione, consistente appunto, nell’accertamento dell’insussistenza del debito dell’ente verso l’esecutata. 3.1. Il motivo è inammissibile ed altresì infondato. Inammissibile, ancora una volta, per carente esposizione del fatto processuale, nei sensi e per le notazioni esposte sopra, sub § 2.2. : anche qui la lacunosità che impedisce la valutazione della Corte di legittimità risiede nella mancata (o quanto meno, nella gravemente incompleta) esplicazione dei motivi dedotti con l’originario atto di opposizione, sicché non riesce intellegibile in quali esatti termini la questione della inesistenza del debito fosse stata prospettata al giudice di prime cure e, per l’effetto, sindacare il denunciato errore della sentenza d’appello. Infondato perché la impugnata sentenza ha offerto una chiara ed univoca (seppur stringata) giustificazione alla sussunzione del motivo nell’alveo della opposizione agli atti esecutivi, basata sull’afferenza r.g. n. 18762/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] della contestazione al «modus procedendi dell’azione esecutiva»: non si ravvisa quindi una motivazione inesistente o apparente. 4.Il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt.325, 326, 327 e 334 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3,del codice di rito. Contesta l’accoglimento dell’ap pello incidentale interposto d a lla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (concernente la quantificazione delle spese del processo di primo grado): secondo l’impugnante, tale appello, proposto tardivamente (ovvero elassi i termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ.), doveva essere dichiarato inefficace in conseguenza della pronunciata inammissibilità dell’appello principale. 4.1. Il motivo è infondato. L’impugnazione incidentale tardiva diviene inefficace quanto la impugnazione principale è inammissibile (giusta il disposto dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ.) oppure improcedibile (in virtù di un’interpretazione logico-sistematica dell’ordinamento: così, ex multis, Cass. 09/07/2020, n. 14497; Cass. 19/07/2018, n. 19188). Nel caso , non si è verificata alcuna di dette fattispecie: l’appello principale del Comune è stato nel suo complesso rigettato (in tal senso anche la formula adoperata nel dispositivo della sentenza qui gravata), poiché in parte (limitatamente ai motivi ascritti ad opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.) destituito di fondamento ed in parte (in ordine ai motivi qualificati come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ.) dichiarato inammissibile. 5. Il ricorso è rigettato. 6. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza. 7. Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 r.g. n. 18762/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P. Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.100 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il