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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2022

Cassazione n. 11483/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANO Etato-a-WIso atrep rtij udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di Monza applicava a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata in relazione, rispettivamente, ai delitti di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 29) e 81 cpv. 110, 648-ter cod. pen. (cap 30) il primo, e agli artt. artt. 81 cpv.., 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 21) il secondo.

2. Avverso l'indicata sentenza, gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo, il Bouda vizio di motivazione circa l'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e la congruità della pena, e l'Ech l'errata qualificazione del fatto, sussumibile nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

3. I ricorsi sono inammissibili.

4. Quanto al ricorso promosso nell'interesse di Bouda, si rammenta che l'art. 448, comma-2 bis cod. proc. pen., introdotto dalla

I. 23 giugno 2017, n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 13/01/2020, Pierri, Rv. 278337), ossia per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che esulano dall'oggetto del ricorso.

5. Quanto al ricorso promosso nell'interesse di Ech, si osserva che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (da ultimo, cfr. Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, dep. 25/11/2020, P.G. in c.

Cari, Rv. 279842), situazione, quest'ultima, che ricorre nel caso in esame.

5. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 04/03/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] C rbetta [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANO Etato-a-WIso atrep rtij udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il G.i.p. del Tribunale di Monza applicava a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata in relazione, rispettivamente, ai delitti di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 29) e 81 cpv. 110, 648-ter cod. pen. (cap 30) il primo, e agli artt. artt. 81 cpv.., 110 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 21) il secondo. 2. Avverso l'indicata sentenza, gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo, il Bouda vizio di motivazione circa l'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e la congruità della pena, e l'Ech l'errata qualificazione del fatto, sussumibile nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 3. I ricorsi sono inammissibili. 4. Quanto al ricorso promosso nell'interesse di Bouda, si rammenta che l'art. 448, comma-2 bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 13/01/2020, Pierri, Rv. 278337), ossia per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che esulano dall'oggetto del ricorso. 5. Quanto al ricorso promosso nell'interesse di Ech, si osserva che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (da ultimo, cfr. Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, dep. 25/11/2020, P.G. in c. Cari, Rv. 279842), situazione, quest'ultima, che ricorre nel caso in esame. 5. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/03/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] C rbetta [OSCURATO:PERSONA]
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