CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 23939/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto dal: Ministero della Giustizia; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano del 03/03/2026; nell'ambito del procedimento relativo a: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità o il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano accoglieva il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] (detenuto presso la casa di reclusione di [OSCURATO:PERSONA] in regime ex art. 41-bis Ord. pen.) avverso il provvedimento in data 24 novembre 2025 con il quale il magistrato di sorveglianza di Milano aveva disposto, nei suoi confronti, il trattenimento del quotidiano 'La Repubblica' del 19 novembre 2025. In particolare, il Tribunale di sorveglianza evidenziava che la lettura del quotidiano a tiratura nazionale (acquistato dal detenuto al sopravvitto) non poteva costituire un effettivo pericolo per l'ordine e la sicurezza interna ed esterna all'istituto, considerato che la mera fotografia di [OSCURATO:PERSONA] apposta nella pag. 15 a mo' di vignetta satirica sopra un articolo riguardante la guerra nella ex Jugoslavia non avrebbe consentito al [OSCURATO:PERSONA] (peraltro, inserito in contesti terroristici e non già mafiosi) di veicolare messaggi all'interno del proprio gruppo di riferimento. 2. Avverso tale ordinanza il Ministero della Giustizia, per mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. Il Ministero ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 18-ter e 41-bis Ord. pen. ed il vizio di motivazione; al riguardo osserva che il Tribunale non ha tenuto conto dei principi giurisprudenziali secondo cui le restrizioni cui sono sottoposti i detenuti in regime ex art. 41-bis Ord. pen possono riguardare anche contenuti informativi, di per sé leciti, in presenza di un pericolo anche solo potenziale ed indiretto, tenuto conto anche della possibilità di utilizzare la vignetta satirica in questione (associata all'articolo giornalistico posto sotto di essa) per veicolare messaggi criptici. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto della impugnazione. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità od il rigetto della impugnazione. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Anzitutto, deve ricordarsi che la circolare del Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] n. 8845 del 16 novembre 2011 (e, in seguito, l'analoga circolare del 2 ottobre 2017), emessa con riferimento ai detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., dispone che qualsiasi tipo di stampa autorizzata (quotidiani, riviste, libri) deve essere acquistato esclusivamente nell'ambito dell'istituto penitenziario tramite l'impresa di mantenimento ovvero direttamente in libreria tramite personale delegato dai Direttori degli [OSCURATO:PERSONA]; parimenti, eventuali abbonamenti a giornali e riviste autorizzate dovranno essere sottoscritti direttamente dalla Direzione o dall'impresa di mantenimento per la successiva distribuzione ai detenuti che ne abbiano fatto richiesta. Viene vietato anche l'ingresso di libri o riviste ricevuti dall'esterno dai familiari anche tramite pacco colloquio o postale. Viene fatto divieto di consegnare tale materiale all'esterno. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] ribadisce la necessità di evitare scambi di riviste o libri tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità. In linea generale, anche la potestà di normazione secondaria dell'autorità amministrativa si deve inserire nella prospettiva di un equilibrio tra i valori in campo. Peraltro, la categoria dei detenuti soggetti al regime previsto dall'art. 41-bis Ord. pen., si segnala, per i presupposti stessi di tale sottoposizione (sempre ricorribile al Magistrato), per aspetti di particolare pericolosità, trattandosi di persone inquisite o condannate per gravissimi reati legati alla criminalità organizzata. 2.2. Ciò posto, deve aggiungersi la considerazione, derivante dalla pluriennale esperienza delle concrete vicende di tale specifico settore, che libri, giornali e stampa in genere siano molto spesso usati dai ristretti quali veicoli per comunicare illecitamente con l'esterno, così ricevendo o inviando messaggi in codice (ma anche in chiaro: come conoscere i fatti criminali riportati dai giornali specie del territorio di provenienza) che da un lato non interrompono (ma possono anche alimentare) le comunicazioni di tipo criminale, dall'altro costituiscono concreti pericoli per l'ordine interno degli istituti. 33. Ciò posto, nel caso di specie non è contestato che il detenuto aveva acquistato il quotidiano (a tiratura nazionale) all'interno dell'istituto di detenzione; inoltre, il Ministero ricorrente non deduce alcuna specifica e concreta circostanza a conferma del pericolo derivante dalla utilizzazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], della edizione del quotidiano in oggetto. 3.1. Sul punto va rammentato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 122 del 2017 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41- bis, comma 2-quater, lett. a) e c), della legge n. 354 del 1975 - in riferimento agli artt. 21, 33 e 34 Cost. - nella parte in cui, secondo il "diritto vivente", consente all'amministrazione penitenziaria (anziché nei singoli casi all'autorità giudiziaria, nelle forme e in base ai presupposti di cui all'art. 18-ter Ord.Pen.) di adottare, nei confronti dei detenuti in regime speciale, il divieto di ricevere dall'esterno e di spedire all'esterno libri e riviste a stampa. Ciò perché l'adozione di tale misura non viola la libertà di manifestazione del pensiero (intesa nei suo significato passivo di diritto di essere informati) né il diritto allo studio, poiché non limita il diritto dei detenuti in regime speciale a ricevere e a tenere con sé le pubblicazioni di propria scelta, ma incide soltanto sulle modalità attraverso le quali dette pubblicazioni possono essere acquisite, imponendo di servirsi esclusivamente del carcere, onde evitare che il libro o la rivista si trasformi in un veicolo di comunicazioni occulte con l'esterno, di problematica rilevazione da parte del personale addetto al controllo. Né gli eventuali inconvenienti che potrebbero derivare dalla "burocratizzazione" del canale di acquisizione delle pubblicazioni compromettono in misura costituzionalmente apprezzabile i diritti in questione, trovando in ogni caso ragionevole giustificazione alla luce delle esigenze poste a base del regime speciale. 3.2. Ovviamente, in ordine al diritto dei detenuti di conoscere liberamente le manifestazioni di pensiero che circolano nella società esterna, la sua tutela - tanto costituzionale (art. 21 Cost.) quanto legislativa (artt. 18, sesto comma, e 18-ter, comma 1, lett. a, Ord. pen.) - è riferita alla facoltà del detenuto di scegliere con piena libertà i testi con i quali informarsi, senza che l'autorità amministrativa possa esercitare su di essi una censura. 4. In sostanza, nella materia de qua la norma regolamentare deve essere meramente attuativa delle restrizioni previste dalla legge e dal provvedimento 4ministeriale e non deve imporre limitazioni che appaiano inutili rispetto allo scopo del regime detentivo speciale e quindi la circolare sopra citata non può diventare strumento di negazione di fatto del diritto (Sez. 1, n. 6889 del 17/02/2015). 4.1. Premesso quanto sopra e considerato che il quotidiano è stato acquistato all'interno dell'istituto, il provvedimento impugnato ha spiegato - con motivazione adeguata ed esente da vizi di carattere logico - l'assenza di concrete e specifiche ragioni per le quali, dall'utilizzo di esso, deriverebbe un concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica avendo dato rilievo, in modo non contraddittorio, al fatto che la fotografia del defunto capo mafia si trovava all'interno di una vignetta satirica posta al di sopra di un articolo riguardante una questione estranea alla criminalità organizzata, di talché essa non risultava idonea per essere utilizzata per elaborare strategie ed impartire disposizioni o messaggi criptici all'esterno, visto anche che [OSCURATO:PERSONA] non risulta collegato con la criminalità organizzata. 4.2. Le logiche argomentazioni contenute nella ordinanza impugnata, quindi, non vengono disarticolate dalle censure articolate con l'impugnazione, aventi peraltro anche carattere rivalutativo. 5. Al rigetto della impugnazione non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 del codice di rito, trattandosi di parte pubblica (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, Rv.271650). P.Q.[OSCURATO:PERSONA] 72,97 „LQnc: [OSCURATO:PERSONA] oggi ROM, li 3 0 GW., [OSCURATO:PERSONA] Li I